Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14929-2020 proposto da:
NOMECOGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.14929/2020
COGNOME
Rep.
Ud13/05/2025
CC
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 682/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/10/2019 R.G.N. 559/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna , dopo aver proceduto alla riunione dei ricorsi presentati dagli odierni ricorrenti, aveva rigettato gli stessi con riguardo alla originaria domanda proposta nei confronti di Unipol RAGIONE_SOCIALE, già rigettata dal tribunale, diretta al riconoscimento della non genuinità del contratto di appalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE di cui erano dipendenti i ricorrenti, e la stessa Unipol Sai , ed al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prestato direttamente alle di pendenze di quest’ultima società.
La corte territoriale, esaminate le risultanze istruttorie emerse per ciascun gruppo di lavoratori nelle originarie cause di primo grado, aveva ritenuto non provata la illegittimità dell’appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con Unipol Sai. Riteneva non vi fosse prova che quest’ultima si ingerisse nell’organizzazione e/o nella gestione del personale di Corvallis e neppure della commistione eventuale tra le due società, essendo invece provata la consistenza economica ed organizzativa della appaltante, tale da rispondere alle esigenze ed ai requisiti dei lavori appaltati.
Avverso detta decisione i lavoratori, con due ricorsi differenti, impugnavano la decisione. Con il primo ricorso NOME ed altri in epigrafe indicati proponevano il ricorso. Con successivo COGNOME Angelo e gli altri lavoratori, pure in epigrafe indicati.
I ricorsi venivano fissati alla odierna udienza.
I ricorrenti del primo ricorso, nelle more del giudizio, depositavano rinuncia al giudizio.
Si costituiva con controricorso in entrambe la Unipol Sai RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta preliminare chiarire che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. -qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell’osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass. n. 33809/2019).
Il secondo ricorso presentato, per gli esposti principi, ha assunto la forma del ricorso incidentale.
Peraltro, poiché nelle more del giudizio è intervenuta la rinuncia del ricorso principale da parte dei ricorrenti, se ne deve dichiarare l’estinzione.
Passando all’esame del ricorso incidentale, si osserva che :
1)Con il primo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento alle posizioni dei ricorrenti COGNOME e COGNOME ed alle attività svolte nell’ufficio IVASS, di eguale natura di quelle
svolte dai dipendenti di Unipol sai e con strumenti di lavoro di quest’ultima.
2)Con il secondo motivo è richiamato il vizio di cui all’art 360 co.1 n. n.5 c.p.c., per l’errore nella valutazione dei risultati ottenuti nell’esperimento dei mezzi di prova con riguardo ai ricorrenti COGNOME e COGNOME
3)Con il terzo motivo è richiamato il vizio di cui all’art 360 co.1 n. n.5 c.p.c., per l’errore nella valutazione dei risultati ottenuti nell’esperimento dei mezzi di prova con riguardo agli altri lavoratori ricorrenti
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto accomunati dalla richiesta, sostanziale, di una valutazione del merito delle circostanze fattuali, rimesse al giudice dei gradi di merito e quindi estranee al giudizio di legittimità. Deve inoltre osservarsi, evidenziando un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure, che si è avuto modo di chiarire che ‘ In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016)
Ha anche specificato che ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso de lla controversia’ ( Cass. n. 23238/2017)
La decisività del ‘fatto’ omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).
Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.
Nel caso in esame, non soltanto non si è fatto riferimento a singole circostanze o fatti storici e/o documenti, ma ad un insieme di allegazioni costituenti materiale di prova (esaminata), ma neppure è stata rappresentata l’assoluta decisività delle circost anze ritenute omesse.
I motivi sono dunque inammissibili.
4)Con la quarta censura è stata dedotta la violazione dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003 e dell’art. 416 c.pc.. e art.2697 c.c. . Con tale motivo ci si duole della valutazione della corte di merito circa le condizioni di fatto rappresentative delle ipotesi di appalto illecito di manodopera. La corte territoriale , con esame attento, ha escluso che ci fosse un appalto illecito, invece ritenendo che la società datrice di lavoro dei ricorrenti (Corvallis), avesse un apparato amministrativo e una struttura azien dale, tale da essere idonea all’espletamento del servizio affidato.
Si tratta, all’evidenza, di un giudizio di merito, articolato e coerente con i principi in materia, che si sottrae ad una richiesta di rivalutazione, non consentita in questa sede di legittimità.
Il ricorso in esame, per quanto detto, deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese, con riguardo al giudizio dichiarato estinto, essendo intervenuta la rinuncia nelle more del giudizio, non accettata, vanno liquidate come da dispositivo; le spese relative al ricorso incidentale, seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per i ricorrenti incidentali. Non sussistono i presupposti per i ricorrenti principali ( Cass.n. 4591/2024; Cass.n 16887/25)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti del ricorso principale, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.000,00, per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna, in solido, i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 8.000,00, per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 13 maggio 2025.
La Presidente
NOME COGNOME