Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30624 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30624 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15049-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
contro
ricorrenti –
R.G.N. 15049/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
CC
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
avverso la sentenza n. 945/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 3686/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda delle lavoratrici originarie ricorrenti ed ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indete rminato (con decorrenza dall’1.1.2003 per COGNOME e Cignozzi, dall’1.3.2010 per COGNOME e dall’1.1.2014 per COGNOME) con RAGIONE_SOCIALE, con inquadramento nel livello C del c.c.n.l. di settore (salvo che per COGNOME, inquadrata nel livello B), ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno della società (con decorrenze differenti a seconda delle lavoratrici) pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reint egra (con detrazione dell’ aliunde perceptum per COGNOME COGNOME, assunte nel giugno 2017 dalla RAGIONE_SOCIALE).
La Corte territoriale, rilevata l’adibizione delle lavoratrici al back office del servizio
reclami/rimborsi per il settore pacchi postali come dipendenti dapprima della società RAGIONE_SOCIALE, poi della RAGIONE_SOCIALE (società, quest’ultima, che aveva provveduto ad adottare un licenziamento collettivo comunicato nel luglio-agosto 2016, a fronte della risoluzione del contratto di appalto per il servizio pacchi stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 30.6.2016), ha ritenuto tempestiva la domanda di accertamento dell’interposizione fittizia di manodopera avanzat a nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dovendo individuare quale dies a quo della decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 la data di licenziamento delle lavoratrici e non la data di cessazione dell’appalto (e pur dovendo ritenere, in ogni caso, per COGNOME, tempestiva l’impugnazione, essendo decorsi meno di 60 giorni tra la data di cessazione dell’appalto e l’invio della lettera di impugnazione); la Corte territoriale ha, poi, ritenuto fondata la domanda di accertamento di interposizione fittizia nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE (e non di RAGIONE_SOCIALE), società che -alla luce del materiale probatorio raccolto -si ingeriva pienamente nella gestione del servizio reclami/rimborsi del settore pacchi postali (esercitando, nei confronti delle lavoratrici, un potere direttivo, organizzativo, di addestramento e di controllo) pur non avendo, inoltre, sottoscritto nessun contratto di appalto con RAGIONE_SOCIALE ed ha, conseguentemente, dichiarato sussistente tra le parti un rapporto di lavoro ed illegittimo il licenziamento (intimato dalla RAGIONE_SOCIALE, ma riferibile
all’effettivo utilizzatore, RAGIONE_SOCIALE) in quanto motivato con riguardo ad esigenze organizzative di riduzione del personale riferite a soggetto giuridico diverso dall’effettivo datore di lavoro.
Per la cassazione della sentenza ricorre la società che articola cinque motivi cui resistono con controricorso le lavoratrici. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32, quarto comma, lett. d), della legge n. 183 del 2010 avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere sufficiente -ai fini della tempestiva proposizione dell’azione di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto terzo (ossia l’utilizzatore delle prestazioni di lavoro) la comunicazione (a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) dell’impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (COGNOME) e nell’individuare, quale dies a quo, la data di intimazione del licenziamento; l’interpretazione corretta della norma richiede, invece, l’impugnazione di una specifica fattispecie (ossia l’accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un terzo), diversa dal licenziamento, e con decorrenza dal momento in cui il datore di lavoro interposto (utilizzatore) ha cessato di
beneficiare della prestazione lavorativa (data di cessazione dell’appalto). Indici significativi di tale interpretazione sono rappresentati dall’art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 che, seppur per la diversa ipotesi della somministrazione irregolare (del tutto sovrapponibile all’appalto), prevede la decorrenza del termine di decadenza dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore nonché dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che prevede il decorso del termine per l’azione dei lavoratori nei confronti del committente (ai fini del pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi) dalla cessazione dell’appalto.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 1362 cod.civ. in relazione alla lettera del 24.8.2016 inviata dalla COGNOME a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo, la Corte territoriale, trascurato che detta lettera aveva ad oggetto esclusivamente il licenziamento intimato da NOME (il 2.8.2016) e non avanzava alcuna rivendicazione in ordine all’accertamento di un rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ. essendo passato in giudicato l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la RAGIONE_SOCIALE (profilo del tutto incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con RAGIONE_SOCIALE), visto che il Tribunale aveva accertato
l’illegittimità del licenziamento intimato da COGNOME (per violazione dei criteri di scelta, ex art. 5 legge n. 223 del 1991) e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e che tali statuizioni non sono state mai impugnate da parte di COGNOME nonchØ sono state ritenute corrette dalle lavoratrici le quali, nel giudizio di opposizione, hanno espressamente dichiarato di ‘condividere sul punto’ l’ordinanza opposta.
4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n.1369 del 1960 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 avendo, la Corte territoriale, trascurato che la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore non è da solo sufficiente per configurare un appalto fraudolento, né rilevante che il servizio oggetto dell’appalto sia stato svolto presso la sede operativa di poste RAGIONE_SOCIALE (trattandosi di appalto endoaziendale), essendo anzi riservato al committente i poteri di controllo sull’osservanza delle previsioni contenute nel capitolato d’appalto.
5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nonchØ degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 avendo, la Corte territoriale affermato che il licenziamento formalmente adottato da RAGIONE_SOCIALE doveva intendersi (in base al combinato disposto degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003) ‘come adottato da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE quale effettivo datore di lavoro e che il suddetto licenziamento doveva ritenersi illegittimo
in quanto calibrato su esigenze organizzative riferite a soggetto giuridico (RAGIONE_SOCIALE) diverso dall’effettivo datore lavoro; la Corte territoriale avrebbe, allora, dovuto valutare il licenziamento con riguardo alla situazione organizzativa di RAGIONE_SOCIALE e disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e la tutela risarcitoria in caso di accertamento di ingiustificato motivo oggettivo ovvero la tutela reintegratoria in caso di manifesta insussistenza del fatto, da limitarsi a dodici mensilità dell’ultima re tribuzione (art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1979).
I primi due motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati.
6.1. Questa Corte ha già rilevato che il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della legge n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, non si applica all’azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso (Cass. n. 30490 del 2021). Inoltre, proprio con riguardo ad una ipotesi sovrapponibile al caso di specie, questa Corte ha precisato che la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di
costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso (Cass. n. 40652 del 2021); il medesimo principio Ł stato affermato con riguardo al caso in cui si deduca l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in presenza di piø imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario, in mancanza di un provvedimento scritto o di atto equipollente che neghi tale situazione, essendo anche in tal caso sufficiente, ai fini del corretto e tempestivo esercizio dell’azione, l’impugnazione stragiudiziale nei confronti del datore di lavoro formale, quale parte da cui proviene l’atto del licenziamento (Cass. n. 24437 del 2022).
6.2. Insomma, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il destinatario della impugnativa non può che essere il datore formale, come soggetto che ha intimato il recesso, e tale impugnativa Ł idonea a costituire valida manifestazione di volontà di contestare il licenziamento, a prescindere dai motivi sostanziali di illegittimità fatti valere che non possono costituire un ostacolo al diritto di azione del titolare allorquando possono coinvolgere anche altri soggetti che, in modo esplicito, non abbiano già negato l’esistenza del rapporto di lavoro.
6.3. La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente ritenuto che nessun atto stragiudiziale di impugnazione doveva essere inviato, ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, alla
società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, risultando conseguentemente superflua l’interpretazione della lettera di impugnazione inoltrata dalla RAGIONE_SOCIALE al datore di lavoro formale.
6.4. Va, inoltre, rammentato che recentemente questa Corte ha affermato che il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della legge n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, non si applica all’azione del lavoratore -ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore -intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 – che prevede l’applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza “dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore” – non Ł neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all’appalto illecito, sicchØ in virtø del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non Ł suscettibile di estensione analogica (Cass. n. 30490 del 2021).
Il terzo motivo di ricorso non Ł fondato.
7.1. In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti del ricorso introduttivo del giudizio, della sentenza di primo grado e del
reclamo delle lavoratrici di cui si lamenta l’erronea valutazione, Ł sufficiente rilevare che la sentenza impugnata sottolinea che le ricorrenti avevano agito chiedendo, in via principale, la costituzione di un rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (prospettando un fenomeno interpositorio) e, solamente in via subordinata, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE e la ricostituzione, con questa società, del rapporto di lavoro; che a seguito della sentenza del Tribunale (adottata in sede di opposizione ex art. 1, commi 47 e ss., della legge n. 92 del 2012) che aveva dichiarato decadute le parti dalla domanda principale ed accolto la domanda subordinata, le lavoratrici hanno proposto reclamo per ottenere l’accoglimento della domanda di costituzione di un rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domanda principale del tutto autonoma (e pregiudiziale) rispetto alla domanda subordinata dalla quale emergeva chiaramente la volontà delle istanti di ripristino immediato e/o di stabilizzazione del rapporto presso RAGIONE_SOCIALE. 8. Il quarto motivo di ricorso Ł infondato.
8.1. Questa Corte ha, anche recentemente, affermato che in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale
autonomia dell’appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto; con la conseguenza che – nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante l’anzidetta presunzione legale assoluta non Ł configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), ” know how”, “software ” o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto. A tal fine, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri”, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, Ł sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455 del 2023). ¨ stato, inoltre, ribadito che, affinchØ possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, Ł necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. ” labour intensive “), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sØ autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale
assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l'”intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, Ł frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020).
8.2. La Corte territoriale, conformandosi ai principi innanzi richiamati, ha rilevato che la completa gestione del personale fornito da RAGIONE_SOCIALE (all’interno dei locali di RAGIONE_SOCIALE) era svolta da personale dell’appaltante -interposto RAGIONE_SOCIALE (che non si limitava a controllare l’esatta esecuzione del contratto di appalto, contratto peraltro mai stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, bensì esercitava un permeante potere direttivo, organizzativo, di addestramento) e che, inoltre, le lavoratrici erano sprovviste di un particolare know how avendo ‘conoscenze e competenze del tutto analoghe a quelle dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE.
9. Il quinto motivo di ricorso Ł fondato.
9.1. Il motivo di ricorso circoscrive la censura al regime sanzionatorio che la Corte territoriale ha riservato alle lavoratrici (ossia tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all’effettiva reintegrazione), a seguito
dell’accertamento della illegittimità del licenziamento (intimato da RAGIONE_SOCIALE e riferibile alla società utilizzatrice), illegittimità rinvenuta in quanto recesso ‘motivato con riguardo ad esigenze organizzative, di riduzione del personale, riferite a soggett o giuridico (RAGIONE_SOCIALE) diverso dall’effettivo datore di lavoro (RAGIONE_SOCIALE)’. L’accertamento del profilo di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da imputarsi alla società utilizzatrice, deve, pertanto, ritenersi passato in giudicato, in quanto non ha rappresentato oggetto di alcuna censura. Trattandosi di licenziamento che Ł stato intimato per ragioni organizzative e, con riguardo a RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di quattro lavoratrici (ricorrenti), la Corte ha ritenuto configurato un licenziamento (plurimo) individuale intimato per ragioni oggettive, illegittimo e dunque da annullarsi per insussistenza dei fatti e (pur non avendo indicato alcuna disposizione normativa di riferimento) ha applicato il regime sanzionatorio dettato dai primi due commi dell’art. 18 per i licenziamenti nulli pur se il regime sanzionatorio riservato dall’ordinamento ai licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo va rinvenuto, ratione temporis, nell’art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 come vigente alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n.125 del 2022.
9.2. Ebbene, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo per insussistenza delle ragioni organizzative e di riduzione del personale, l’art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 rinvia al comma 4 dello stesso
articolo, che prevede, quale regime sanzionatorio, che il giudice ‘annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonchØ’ quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto’.
9.3. La Corte territoriale, ritenendo insussistenti le ragioni organizzative poste a base del licenziamento imputato a RAGIONE_SOCIALE ed avendo provveduto ad ‘annullare’ (e non a dichiarare nullo) il licenziamento ha, dunque, errato nell’applicazione del r egime sanzionatorio che, per combinato disposto dei commi 7 e 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, prevede l’erogazione di un’indennità risarcitoria fino ad un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (e non di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, come previsto al comma 1 del medesimo articolo in caso di ‘nullità’ del licenziamento). 10. In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi; la sentenza
impugnata va cassata in relazione al motivo accolto