Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1214 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1214 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
Oggetto
Costituzione
rapporto privato
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 12/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 23059-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2023 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 05/05/2023 R.G.N. 145/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassaridecidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione (Cass. n. 20383/2022)ha rigettato nel merito il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale di Sassari che aveva respinto, per intervenuta decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, le domande formulate dall’originario ricorrente, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., dirette ad ottenere, sul presupposto di una interposizione fittizia di manodopera -intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE prima e successivamente tra la RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era stato dipendente formale, da un lato, e la suddetta Banca, dall’altro, presso la quale, in virtù di contratti di fornitura di meri servizi di facchinaggio aveva invece svolto mansioni impiegatizie- la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore con effetto dal gennaio 1988 all’agosto del 2005, con la qualifica di archivista, nonché al pagamento delle differenze retributive, tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, oltre alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento dei danni.
I giudici del rinvio, preso atto che in sede di legittimità era stato escluso che, nella vicenda de qua , si fosse verificata la eccepita decadenza, hanno ritenuto che, dall’esame delle risultanze istruttorie, tra il RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e le RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, queste ultime formali datrici di lavoro d el COGNOME, si era realizzato un appalto genuino avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasporto; hanno desunto tale circostanza dalla constatazione, in capo alle società appaltatrici, di una genuina e duratura organizzazione
imprenditoriale e dalla piena assunzione del rischio di impresa, nonché dal fatto che la prestazione lavorativa del COGNOME si era svolta effettivamente alle dipendenze delle RAGIONE_SOCIALE il cui servizio di facchinaggio e di trasporto espletato costituiva un servizio in sé, soggetto al coordinamento ma non all’ingerenza dell’appaltante; hanno, infine, precisato che tale statuizione, adottata per il principio della ragione più liquida, assorbisse ogni altra questione di merito.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29 comma 1, e dell’art. 1665 cod. civ., laddove la Corte territoriale ha ritenuto genuino l’appalto avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasporto svolto da esso ricorrente alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE sulla base di elementi privi di rilievo e nonostante sia emerso, in causa, che le direttive e gli ordini fossero stati unicamente e direttamente impartiti dal personale della Banca senza considerare che le RAGIONE_SOCIALE si comportassero esclusivamente da soggetti intermediari limitandosi alla fornitura di manodopera con lo stratagemma della stipula di un contratto di appalto di servizi, eseguendo, in realtà, una tipica prestazione di dare e non di fare, tipica dell’appalto.
Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
E’ infondato relativamente alle dedotte violazioni e false applicazioni delle disposizioni denunciate atteso che la pronuncia impugnata, in punto di diritto, è in linea con i precedenti di questa Corte secondo cui ‘L’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore’ . (Cass. n. 15557 /2019; cfr. anche Cass. 18945/2025).
I giudici di seconde cure, infatti, hanno incentrato la loro valutazione del materiale probatorio proprio per verificare se l’appalto avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasporto si fosse svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte d ell’appaltatore, ancorché con prevalenza di prestazioni di manodopera, senza che l’appaltante esercitasse interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore che esondassero dal mero coordinamento necessario per la ‘confezione del prodotto’.
La doglianza è invece inammissibile lì dove si censura l’accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, allorquando si è proceduto alla ricostruzione delle vicende degli appalti, intercorsi tra il RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e le RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, succedutesi nel ruolo di appaltatrici, evidenziando che la prestazione del ricorrente si
era effettivamente svolta alle dipendenze delle RAGIONE_SOCIALE citate nell’ambito di una serie di appalti genuini perché non era emerso che il committente si fosse ingerito nella linea gerarchico-organizzativa di tale attività con interventi dispositivi e di controllo esorbitanti dal mero coordinamento necessario per l’espletamento del servizio.
E in questo perimetro sono stati condivisibilmente ricondotti, dai giudici di seconde cure, l’indicazione del materiale da movimentare da parte dell’istituto di credito, la tendenziale coincidenza tra la presenza in servizio del personale delle cooperative impiegato ed il personale della banca coadiuvato dal primo, nonché il fatto che l’orario lavorativo del lavoratori cooperativistici fosse annotato dalle guardie giurate in servizio presso l’istituto di credito in quanto il corrispettivo dell’appalto era c ostituito proprio dal costo della manodopera.
Non è stata dimostrata, pertanto, alcuna subordinazione del COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ma tutto si è mosso nell’alveo di un fisiologico coordinamento nell’ambito di un regolare appalto di servizi.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si eccepisce la nullità della sentenza per apparenza -contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 1 n. 4 cpc, norme di legge, censurando i vizi sopra specificati delle affermazioni contenute nella gravata sentenza nella parte in cui la Corte distrettuale aveva equiparato le provate mansioni di archivista svolte da esso ricorrente a quelle tipiche di facchinaggio.
Il motivo è infondato.
Va ribadito che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020; Cass. n. 13977/2019).
Nella fattispecie in esame, relativamente all’unico punto oggetto del motivo di ricorso (essere state equiparate le mansioni di archivista a quelle tipiche di facchinaggio), va evidenziato che la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata sulle ragioni riguardanti la presenza in archivio anche di personale non impiegatizio, in quanto ha precisato che presso un archivio di una banca possono lavorare anche coloro che svolgono attività meramente complementari ed ausiliarie rispetto a quelle vere e proprie dell’archivista (individuate nella attività di selezione, catalogazione e conservazione di pratiche e documenti con piena assunzione di responsabilità e richiedenti una applicazione intellettuale derivante da specifiche conoscenze acquisite attraverso un congruo periodo di pratica e/o di addestramento professionale) nonché i commessi o gli ausiliari addetti a mansioni di fatica per i quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementari.
Alcun vizio motivazionale, come precisato in sede di legittimità, è quindi ravvisabile nelle argomentazioni della gravata pronuncia.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12.11.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME