Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24026-2021 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
Appalto di servizi
R.G.N.24026/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/05/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 682/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 1116/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle sue domande di accertamento dell’illiceità dell’appalto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel periodo di lavoro 30/7/2018 – 31/3/2019, di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato con il datore di lavoro effettivo RAGIONE_SOCIALE dal 30/7/2018 o data di giustizia, di accertamento del diritto all’inquadramento nel livello F, gruppo
NOME (preparatore merci/magazziniere) del RAGIONE_SOCIALE
Industria o diverso livello di giustizia, di condanna di RAGIONE_SOCIALE alla riammissione presso la sede di Daverio con contratto a tempo pieno e indeterminato e con inquadramento nel livello di cui sopra o inferiore, di condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dalla messa in mora del 10/4/2019, di condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di differenze retributive maturate in corso di rapporto, o, in subordine, di accertamento dell’illegittimità del contratto di somministrazione a termine e delle proroghe stipulate in riferimento al periodo di lavoro presso RAGIONE_SOCIALE e di condanna di RAGIONE_SOCIALE alla riammissione al lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato e al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto o di giustizia;
in fatto, l’originario ricorrente aveva dedotto di essere stato assunto da RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione, prorogato sei volte, con mansioni di operaio addetto al facchinaggio; di essere stato inviato in missione presso RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di somministrazione tra quest’ultima e RAGIONE_SOCIALE; di essere stato occupato presso lo stabilimento di Daverio di RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di appalto tra questa e RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di facchinaggio;
avverso la sentenza di rigetto delle sue domande il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi; si sono costituite con controricorso le tre società intimate; tutte le parti hanno depositato memorie; al termine
della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente deduce, con il primo motivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, violazione dell’art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276/2003 (art. 360, n. 3, c.p.c.); sostiene che anche nell’ambito di un appalto c.d. labour intensive, in cui i mezzi materiali hanno un rilievo marginale ai fini dell’esecuzione del servizio appaltato ed in cui l’organizzazione del preteso appaltatore può limitarsi alla sola direzione tecnica dei lavoratori, è necessario che i lavoratori dell’appaltatore siano in grado, nel loro complesso, di realizzare lo specifico servizio appaltato in autonomia rispetto all’organizzazione del committente;
con il secondo motivo, deduce, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., illiceità dell’appalto e erronea inversione dell’onere della prova sulla deroga rispetto al fondamentale principio di corrispondenza tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, deroga di cui quest’ultimo può avvalersi dimostrando l’autonomia organizzativa dell’appaltatore e i fatti integranti la causale del contratto di somministrazione;
con il terzo motivo deduce, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c., illiceità dell’appalto e erroneità della denegata ammissione di mezzi di prova (testimoniale) decisivi ritualmente proposti, con motivazione contraddittoria sul punto;
con il quarto motivo deduce, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., illiceità dell’appalto
e erroneità della denegata ammissione di mezzi di prova (testimoniale) decisivi ritualmente proposti, in violazione degli artt. 115, 116, 157, 244, 253, 420, 421 c.p.c.;
con il quinto motivo (subordinato, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) somministrazione irregolare e violazione degli artt. 32 e 38 d. lgs. n. 81/2015, in relazione alla redazione del DVR;
con il sesto motivo (subordinato, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) somministrazione irregolare ed erronea declaratoria di tardività delle eccezioni circa la regolarità del DVR;
con il settimo motivo (subordinato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) deduce (art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.) somministrazione irregolare e motivazione apparente quanto alla valutazione del DVR;
dato atto che i primi quattro motivi di ricorso riguardano il rigetto delle domande principali nei confronti della società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, e che i secondi tre motivi riguardano il rigetto delle domande subordinate nei confronti della società appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, mentre la società di fornitura di lavoro temporaneo RAGIONE_SOCIALE appare evocata nel presente giudizio a fini di integrità del contraddittorio, osserva il Collegio che i giudici di merito hanno ritenuto che: a) le argomentazioni a sostegno della fraudolenza del contratto di appalto trasfuse nei capitoli di prova erano insufficienti e inadeguate ai fini pretesi, trattandosi di circostanze compatibili con la sussistenza di appalto endo-aziendale; b) nella disciplina introdotta dal d. lgs. n. 81/2015 è consentita la dissociazione tra utilizzazione della prestazione lavorativa e titolarità del rapporto di lavoro, nel rispetto degli artt. 31, 32, 33, con inserimento della prestazione appaltata nel ciclo produttivo
dell’azienda, restando giustificati il coordinamento dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore da parte del committente e le collaborazioni tra lavoratori di differente estrazione, così rimanendo la distinzione tra lavoro prestato dai dipendenti del committente e quello prestato dai dipendenti dell’appaltatore sfumato e non dirimente; c) si doveva piuttosto avere riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero alla provenienza delle direttive e alla titolarità effettiva dell’organizzazione del lavoro, nonché al grado di ingerenza esercitata dal personale della committente sull’operato dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore; d) erano carenti di contenuto e adeguata puntualità le allegazioni in merito come trasfuse nella formulazione dei capitoli di prova, carenze non superabili attraverso l’escussione di testimoni; e) erano infondate le censure relative al DVR, perché l’eccezione relativa alla certezza della data era stata formulata solo all’udienza di discussione, tardivamente;
9. con riferimento a tale ricostruzione della fattispecie eminentemente in fatto, in situazione di pronuncia di merito cd. doppia conforme, i primi due motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento, perché, proprio con riguardo alla specificità del servizio esternalizzato e appaltato e alla distinzione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, la sentenza gravata ha ritenuto non fraudolento l’inserimento della prestazione appaltata nel ciclo produttivo dell’azienda, considerate le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, la provenienza delle direttive, la titolarità effettiva dell’organizzazione del lavoro, il grado di ingerenza esercitato dal personale della committente sull’operato dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore;
10. la questione oggetto di controversia, pertanto, non rileva sotto il profilo del vizio di sussunzione, ma si pone sul piano della prova; e, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte, Cass. S.U. n. 34476/2019, e Cass. n. 8758/2017); a maggior ragione in ipotesi, come quella in esame e come già sopra rilevato, di cd. doppia conforme di merito;
11. il terzo e quarto motivo, con i quali si censura la mancata ammissione della prova testimoniale, non sono ammissibili;
12. spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, come detto sopra, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
13. neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata, come detto, al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023);
14. il quinto e sesto motivo, con cui parte ricorrente contesta la ritenuta non tardività della produzione del DVR, non sono fondati;
15. la sentenza impugnata è infatti conforme al principio secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere probatorio circa l’effettuato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; tuttavia, avvenuta la produzione del documento in questione da parte del datore di lavoro, è onere del lavoratore allegare, in primo grado anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza di tale documento, costituente fatto costitutivo della domanda (Cass n. 16835/2019);
16. non è pertinente il richiamo al precedente di questa Corte n. 951/2024 in materia di requisiti formali e sostanziali stabiliti dalla legge in ordine alla redazione del DVR ed alla certezza della
sua data , perché, nel caso di specie, l’eccezione di mancanza di data certa formulata da parte ricorrente è stata ritenuta tardiva (situazione processuale equipollente all ‘infondatezza dell’eccezione);
il settimo motivo è inammissibile;
il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato il proprio giudizio di completezza ed esaustività del DVR, anche relativamente alla protezione dei lavoratori precari, confermando la valutazione di primo grado sul punto;
alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso va complessivamente rigettato;
le spese di lite del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente costituita;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 maggio