Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 374 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 374 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19688-2022 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 51/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/02/2022 R.G.N. 313/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 19688/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/12/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 51 del 9.2.2022, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo volto ad opporsi al verbale di accertamento ispettivo e al conseguente avviso di addebito per euro 60.000,00 circa, per un’ipotesi di appalto di manodopera vietata, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/03, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di gestione dei servizi tra l’azienda opponente quale committente del servizio e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale cooperativa appaltatrice.
Il tribunale ha ritenuto che l’estraneità della cooperativa appaltatrice (fornitrice di manodopera) all’organizzazione delle prestazioni lavorative fornite e l’insussistenza di un suo rischio economico d’impresa , quale soggetto appaltatore del servizio, fossero dimostrati dall’esercizio del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori della cooperativa stessa, da parte del committente, nella persona di COGNOME NOME, alla luce delle dichiarazioni rese da quest’ultimo agli ispettori, il quale aveva affermato di versare alla cooperativa un compenso coincidente con le retribuzioni lorde dei dipendenti.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando il gravame dell ‘attuale ricorrente . In particolare, ha ritenuto che seppure alle dichiarazioni dell’odierno ricorrente, rese agli ispettori, non potesse attribuirsi efficacia confessoria, perché l’ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della p.a., non la rappresenta in senso sostanziale e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli ed è assente l’ animus confitendi , ha ritenuto, tuttavia, che le medesime dichiarazioni costituivano un significativo elemento di prova, che valutato unitamente al contenuto delle altre dichiarazioni rese in sede
ispettiva e alle deposizioni rese in giudizio, erano idonee a supportare la conclusione della sussistenza di una interposizione illecita di manodopera.
COGNOME NOME ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia, articolando il ricorso in un unico motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta da COGNOME NOME la decisione, ai sensi dell’art. 380 -bis secondo comma c.p.c.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 276/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché una lettura più attenta delle risultanze istruttorie avrebbe consentito alla Corte d’appello di verificare come, per la fattispecie in esame, non vi fossero le prove per dimostrare l’interposizione di manodopera.
Il motivo è inammissibile; infatti, dietro le parvenze della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi, vizio la cui disamina è peraltro preclusa in presenza di una doppia decisione ‘conforme’, le censure si limitano a contrapporre all’accertamento di fatto, espresso dalla Corte del merito, una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie acquisite, così travalicando i limiti posti dal codice di rito, al giudizio di legittimità.
La decisione d’appello è sorretta da un ‘ analisi completa di tutti gli elementi acquisiti al giudizio e dal raffronto tra le
dichiarazioni rese dal titolare dell’impresa, pur prive di valenza confessoria e le deposizioni dei lavoratori assunte in giudizio nonché le dichiarazioni rese dagli stessi in sede ispettiva.
La Corte di merito, confermando la pronuncia del Tribunale, ha dunque escluso la genuinità dell’appalto all’esito di un esame complessivo, che il ricorso mira a ridiscutere mediante l’istanza di rivalutare le risultanze probatorie.
Nell’istanza di decisione che è stata prodotta, non ci sono elementi per rimeditare la proposta di definizione agevolata, ex art. 380-bis primo comma c.p.c.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 -bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 -bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.000,00, in favore del resistente e di una ulteriore somma di euro 2.000,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000,00, per compensi, euro200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di euro 2.000,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.12.25.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME