Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 28030 del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
Ministero della RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro p.t. (C.F. 80234710582), rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE Generale dello Stato C.F. 80224030587, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliato (PEC: EMAIL; FAX 06965 14000).
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (dichiarato dal Tribunale della Spezia in data 01.04.2015 – reg. gen. 16/2015) con sede in Santo INDIRIZZO P.P_IVA in persona del curatore AVV_NOTAIO con studio in La Spezia INDIRIZZO rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato in data 30/10/2019 e procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (cf CODICE_FISCALE) del foro di La Spezia ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO,
presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE).
Controricorrente
e contro .
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
Intimati
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Genova INDIRIZZO.
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Massa INDIRIZZO.
Intimati
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n° 788 depositata il 30 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE (poi trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE), in proprio e quale mandataria dell’Ati costituita unitamente a RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE -premesso che nel dicembre 2003 il Ministero della RAGIONE_SOCIALE aveva indetto una gara di appalto per la costruzione di tre magazzini e per l’urbanizzazione all’interno dell’aeroporto RAGIONE_SOCIALE di Grosseto; che l’Ati predetta si era aggiudicata l’appalto in data 10 maggio 2005; che i lavori vennero iniziati il 19 ottobre 2005 e terminati il 18 dicembre 2007; che il Ministero non aveva pagato puntualmente gli importi degli Stati di avanzamento lavori (Sal) n° 1, 2, 3, 4 e 5, nonché il saldo finale -tutto ciò premesso, otteneva dal tribunale di Genova un decreto ingiuntivo di euro 47.499,22 per gli interessi maturati sui ritardi.
2 .- Il Ministero si opponeva e, per quello che qui ancora rileva, eccepiva, con riferimento ai Sal n° 1 e 2, che non sarebbero maturati interessi; con riferimento ai SAL n° 3, 4 e 5, che sarebbero maturati interessi per il minor importo di euro 7.885,96; infine, quanto al saldo, che la RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza degli interessi, con la conseguenza che essi ammontavano a soli euro 1.870,96, anziché euro 4.354,42.
3 .-Il tribunale rigettava l’opposizione e il Ministero proponeva appello.
Secondo l’appellante (secondo motivo), il tribunale aveva erroneamente predicato l’illegittimità della clausola contrattuale n° 7, lettera g), a mente della quale ” l termine per disporre il pagamento degli acconti è fissato in 90 giorni a decorrere dall’emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori “.
La clausola, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbe conforme agli artt. 46 del r.d. n° 366/1932 e 26, primo comma, legge n° 109/1994.
Le conseguenze in punto di interessi sui Sal n° 1-5 e sul saldo erano, dunque, quelle esposte nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sui Sal n° 1 e 2 non era maturato alcun interesse; sui Sal n° 3, 4 e 5 erano maturati interessi per la minor somma di euro 7.885,96; erano poi maturati interessi per soli euro 1.870,96 e non per euro 4.354,42, come chiedeva l’appaltatore).
Infine, osservava l’Ente committente, che, se era vero che, rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 18 dicembre 2007, le operazioni di collaudo erano iniziate solo l’8 giugno 2010, i maggiori oneri connessi al ritardo relativo alle operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere contestati alla sottoscrizione del certificato di collaudo.
4 .- Il giudice di secondo grado disattendeva il motivo di gravame e statuiva sulle spese secondo soccombenza.
Premesso che l’appalto era stato stipulato il 10 maggio 2005, osservava la Corte che l’art. 3, comma 7 -bis , della legge n° 109/1994 aveva previsto l’emanazione di un ‘ apposito regolamento in armonia con le disposizioni della seguente legge, per la disciplina delle attività del RAGIONE_SOCIALE ‘.
Dal tenore di tale norma si ricaverebbe che non soltanto le norme future (che sarebbero state emanate), ma anche quelle in vigore (il regolamento per i lavori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al r.d. 365/1932, le relative condizioni generali di contratto approvate con r.d. 366/1932 e il capitolato generale tecnico approvato con r.d. 367/1932), dovevano sottostare ai principi espressi dalla legge quadro n° 109 del 1994, fino all’emanazione del nuovo regolamento, che sarebbe poi stato effettivamente adottato sol tanto con d.P.R. 19 aprile 2005, n° 170.
Pertanto, in base all’art. 26, primo comma, della legge n° 109/1994 i termini stabiliti dal capitolato speciale in base a tale legge, non potevano superare quelli previsti dal capitolato generale, al quale essa fa rinvio.
Tale capitolato generale era quello emanato con d.m. n° 145/2000, applicabile ratione temporis in quanto entrato in vigore prima della conclusione dell’appalto.
Erano pertanto dovuti gli interessi dalle date previste dall’art. 29 del d.m. n° 145/2000 (entro 45 giorni dalla maturazione di ogni Sal e non entro 90 giorni, come previsto dall’att. 7, lettera g], del contratto) ed ai saggi previsti dall’art. 30 del medesimo decreto: donde l’infondatezza delle doglianze del Ministero relative agli interessi sui Sal n° 1-5.
Quanto al saldo, i lavori erano stati terminati il 18 dicembre 2007: quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori ex art. 141, terzo comma, codice appalti pubblici (d.lgs. n° 163/2006) ed entro i successivi tre mesi avrebbe dovuto pagare il
saldo lavori, ai sensi dell’art. 7, lettera h), delle condizioni amministrative allegate al contratto d’appalto.
Il collaudo era invece avvenuto con notevole ritardo, donde l’infondatezza della richiesta dell’appellante di far decorrere il termine di novanta giorni dalla data del 6 dicembre 2011, nella quale era stato effettivamente terminato il collaudo, apparendo invece corretta la data del 18 marzo 2008, entro cui il collaudo doveva essere compiuto, ex art. 141 citato (ossia tre mesi dall’ultimazione dei lavori, risalente al 18 dicembre 2007).
5 .- Ricorre per cassazione il Ministero, affidando il gravame a tre mezzi.
Resiste il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dopo la trasformazione della RAGIONE_SOCIALE in sRAGIONE_SOCIALE, che conclude per la reiezione dell’impugnazione.
Gli altri intimati indicati in intestazione (NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, soci falliti della RAGIONE_SOCIALE) e le imprese partecipanti all’Ati in qualità di mandanti (RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE), non si sono costituiti.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Solo il RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 .- Col primo motivo l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 7bis , della legge quadro n° 109/1994, con riferimento all’art. 360 n° 3 cpc.
Il citato art. 3, comma 7bis , aveva disposto l’adozione entro il 1° gennaio 1996 di un apposito regolamento disciplinante i lavori del RAGIONE_SOCIALE, stabilendo che esso dovesse essere ‘ in armonia con le disposizioni della legge n° 109/1994 ‘ e che ‘ ino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento ‘ dovessero restare ‘ ferme le disposizioni attualmente vigenti ‘.
Tale regolamento era stato poi emanato con d.P.R. n° 170/2005, il quale, a partire dalla sua entrata in vigore, aveva abrogato il r.d. n° 366/1932 (‘ approvazione delle condizioni generali per l’appalto dei lavori del genio RAGIONE_SOCIALE ‘).
Non era, dunque, comprensibile il percorso motivazionale del giudice d’appello, secondo il quale non soltanto le norme future, ma anche quelle esistenti, contenute nei r.d. n° 365, 366 e 367 del 1932, ‘ dovevano sottostare ai principi espressi dalla legge quadro n° 109 del 1994 ‘.
In conclusione, fino al d.P.R. n° 170/2005, pubblicato un G.U. 30 agosto 2005, le norme che disciplinavano l’appalto per cui era lite non potevano che essere quelle del r.d. n° 366/1932.
Col secondo mezzo deduce violazione dell’art. 26 della legge n° 109/1994, dell’art. 46 r.d. n° 366/1932, del r.d. n° 367/1932, del d.m. n° 145/2000 con riferimento all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., nonché del combinato disposto degli artt. 4, secondo e terzo comma, e 3, secondo comma, delle preleggi.
Il ‘ capitolato generale ‘ richiamato dall’art. 26, primo comma, della legge n° 109/1994 era quello approvato con r.d. n° 366/1932 (che all’art. 46 prevedeva un termine di 90 giorni dal certificato di acconto per i pagamenti dei Sal) e non quello del d.m. n° 145/2000 (45 giorni), dato che il r.d. n° 366/1932 era stato abrogato solo a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n° 170/2005 (pubblicato nella GU del 30 agosto 2005).
Inoltre, dato che nella gerarchia delle fonti del diritto il regio decreto sarebbe equiparabile ad un d.P.R., una norma contenuta in un d.m., anche se successiva, non avrebbe potuto abrogare la prima disposizione, essendo di rango inferiore.
Col terzo mezzo il Ministero deduce violazione dell’art. 1 d.m. n° 145/2000, dell’art. 1374 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ..
Anche accedendo alla tesi della Corte, l’art. 1 del citato d.m. stabiliva che le sue disposizioni dovessero essere espressamente richiamate nel contratto d’appalto: richiamo, invece, totalmente assente nel testo contrattuale.
Pertanto, dato che il contenuto del contratto poteva essere integrato, ex art. 1374 cod. civ., solo dalla legge o, in subordine, dagli usi e dall’equità, nella fattispecie doveva prevalere la pattuizione dell’art. 7, lettera g), del contratto.
In conclusione, in applicazione della predetta clausola, attesa la legittimità della franchigia di novanta giorni, risultava pertanto maturata a titolo di interessi legali e moratori la sola minor somma di euro 7.885,96, riferita ai Sal n° 3, 4 e 5.
7 .- I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati e determinano l’assorbimento del terzo.
Come fa correttamente osservare l’Amministrazione ricorrente, l’art. 3, comma 7 -bis , della legge n° 109/1994 (comma aggiunto dall’art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n° 101 e successivamente modificato dall’art. 9, sesto comma, della legge 18 novembre 1998, n° 415) ha previsto l’emanazione di un regolamento ‘ per la disciplina delle attività del RAGIONE_SOCIALE ‘, disponendo che sino alla data in vigore di esso dovessero rimanere ‘ ferme le disposizioni attualmente vigenti ‘.
Tale regolamento è stato emanato con d.P.R. n° 170/2005, pubblicato sulla G.U. 30 agosto 2005, il quale all’art. 257 ha previsto l’abrogazione dei regi decreti n° 365, 366 e 367 del 1932
dalla sua ‘ data di entrata in vigore ‘, quindi dal 14 settembre 2005.
Stando, dunque, alle norme sopra menzionate l’appalto in questione, concluso nel maggio 2005, era regolato dalle disposizioni regolamentari anteriori alla legge n° 109/1994, in quanto, come già sopra detto, sino all’emanazione del nuovo regolamento, dovevano rimanere ‘ ferme ‘ le disposizioni
anteriormente vigenti (ossia il r.d. 366/1932), con la conseguenza che le condizioni previste dall’art. 7, lettere g) ed h), delle condizioni amministrative allegate al contratto, erano perfettamente conformi al dettato normativo vigente nel momento in cui esse vennero pattuite.
La Corte ha, invece, interpretato l’art. 3, comma 7 -bis , sopra citato, nel senso che ‘ dovessero sottostare ai principi ‘ della cosiddetta legge Merloni non soltanto le norme che sarebbero state emanate, ma anche quelle in vigore, e, in particolare, per quello che qui rileva, il r.d. n° 366/1932, il cui art. 46 (intitolato ‘ ritardi nei pagamenti ‘) detta una disciplina particolare per il tardivo pagamento degli acconti o del saldo.
Ne è derivata una sostanziale disapplicazione del r.d. n° 366/1932 e del regime che disciplina tali ‘ ritardi ‘, oltretutto con un ulteriore passaggio logico non condivisibile, consistito nel ritenere che ‘ il rinvio operato dalla legge n. 109 del 1994 è al capitolato generale costituito dal d.m. n. 145 del 2000 (…) e non già al r.d. 366/1932 ‘.
A tal riguardo, osserva questa Corte che il d.m. n° 145/2000 è stato emesso ai sensi dell’art. 3, quinto comma, della legge n° 109/1994, ossia in base ad una norma totalmente diversa da quella (comma 7bis ) che ha previsto l’emanazione del regolamento degli appalti del RAGIONE_SOCIALE, tant’è che i due testi normativi sono emanati anche da autorità diverse (decreto del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del RAGIONE_SOCIALE lavori pubblici, per il regolamento appalti ordinari, e d.P.R. su proposta su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della RAGIONE_SOCIALE, per il regolamento degli appalti militari).
In conclusione, la disciplina dei ritardi nell’effettuazione del collaudo e nei pagamenti è disciplinata nell’appalto per cui è causa dalle condizioni di cui all’art. 7, lettere g) ed h) delle condizioni economiche allegate al contratto: condizioni conformi all’art. 46 del r.d. n° 366/1932.
8 .-La sentenza va, dunque, cassata e rimessa alla Corte territoriale, affinché accerti se, applicando le disposizioni del r.d. n° 366/1932, gli interessi dovuti siano quelli indicati dal Ministero committente o quelli pretesi dall’impresa appaltatrice.
Alla Corte viene altresì rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024, nella camera di consiglio