Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11016 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18080/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 883/2020 depositata il 25/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto cassarsi la sentenza della corte d’appello di Napoli , pubblicata il 25-2-2020 e notificata il 4-3-2020, con la quale, in accoglimento dell ‘appello incidentale d i AVV_NOTAIO nei confronti della decisione di primo grado, e in riforma dei capi 2) e 3) di tale decisione, era stata condannata a restituire la somma di 454.805,37 EUR, oltre interessi, in conseguenza della rideterminazione del saldo di un conto corrente con annessa apertura di credito.
Per la parte che ancora rileva la corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione della banca, sebbene ritualmente formulata (diversamente da quanto ritenuto dal tribunale), potendo la prescrizione maturare dalla data di annotazione di ciascun addebito, in applicazione di clausola nulla, esclusivamente in caso di rimessa con funzione solutoria: ossia ove il conto non risulti assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, ovvero sussista uno scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato.
Ha quindi stabilito che l’esistenza di un affidamento con apertura di credito era stata avversata dalla banca infondatamente, per l’asserita mancanza di un riferimento contrattuale scritto, mentre il contratto di apertura di credito, all’epoca in cui era sorto il rapporto tra le parti, non richiedeva la forma scritta né ad substantiam né ad probationem .
Essendo stato il rapporto costituito sotto la vigenza del regime normativo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 17
febbraio 1992, n. 154, il contratto poteva essere concluso anche per facta concludentia .
In questa prospettiva la corte d’appello ha ritenuto che l’esistenza di un affidamento del genere di quello allegato fosse da considerare ‘ circostanza non contestata ‘ . Invero ha opinato che l’onere di allegazione del correntista era stato validamente assolto, ai fini della ripetizione, con l’indicazione del conto corrente, dell’apertura di credito e della durata del relativo rapporto, senza necessità di indicazione specifica dei versamenti effettuati e della loro natura, con conseguente infondatezza della contraria tesi della banca.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dedotto quattro motivi di ricorso.
L ‘intimato ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. La ricorrente denunzia nell’ordine:
(i) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., e omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’esistenza dell’affidamento era da considerare ‘circostanza non contestata’ ; secondo la ricorrente, invece, l’esistenza di un’apertura di credito non era stata neppure indicata nella citazione introduttiva del AVV_NOTAIO, il quale aveva affermato che il contratto di conto era stato semplicemente caratterizzato da concessione (unilaterale) di ‘scoperto di cassa e sovvenzioni’ ; mentre solo nella comparsa conclusionale di primo grado l’attore aveva dedotto -per la prima volta -di esser ‘titolare dal 1987 di contratto di conto corrente con affidamento bancario’ ; e a tale affermazione la banca aveva risposto in memoria di replica , per l’appunto contestandola in fatto; ancora nella comparsa di costituzione in appello aveva reiterato la contestazione, dicendo che ‘non era stata provata dall’attore la stipula di un contratto di apertura di credito’ ; sicché in tale complessiva situazione la corte d’appello non avrebbe potuto considerare quella stipulazione come , per l’appunto, ‘ circostanza non contestata’ ;
(ii) violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza affermato che l’esistenza dell’affidamento era stata poi confermata ‘dalle consulenze eseguite nel corso del giudizio’; quando invece nessuna ulteriore circostanza aveva supportato l’effettività dell’apertura di credito ; difatti, la c.t.u. aveva evidenziato la non presenza ‘agli atti’ di contratti di apertura di credito ; dopodiché la sentenza di primo grado aveva sì respinto l’eccezione di prescrizione, ma non per l’esistenza di un contratto del genere, quanto pe r la mancata specificazione delle rimesse solutorie da parte dell’eccipiente ; e la c.t.u. svolta in appello niente aveva riferito a proposito della sussistenza dell’apertura di credito collegata al conto;
(iii) violazione degli artt. 1346 e 1842 cod. civ., 132 cod. proc. civ., visto che -come sottolineato negli anteriori mezzi -la circostanza dell’avvenuta conclusione del contratto di apertura di credito (a) non era stata dedotta dall’attore in primo grado; ( b) non era stata ammessa dalla banca; (c) non era stata accertata dai periti; quindi, non avrebbe potuto esser posta a fondamento della decisione neppure sul versante dell’apertura cd. ‘di fatto’, visto che era mancata la prova dell’entità di una somma messa a disposizione del correntista;
(iv) violazione degli artt. 1284 cod. civ., 5 della l. n. 154 del 1992, 117 del d.lgs. n. 3855 del 1993 (cd. T.u.b.) quanto alla determinazione degli interessi sulle somme da restituire.
II. – I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente per connessione.
I motivi sono fondati nel senso che segue.
III. – In premessa è necessario evidenziare che il margine di rilevanza della questione sollevata si rinviene in ciò: che il rapporto bancario tra le parti era stato regolato da distinti conti correnti, due di questi chiusi rispettivamente il 22-11-1994 e il 22-12-1994, il terzo chiuso il 30-6-2000.
La causa era stata introdotta con citazione notificata il 20-3-2008.
In base alla sentenza, la banca aveva eccepito la prescrizione nel decennio anteriore alla notifica della citazione, quanto alle pretese relative ai primi due conti, e la prescrizione in ordine a tutte le pretese creditorie sorte prima della scadenza del decennio antecedente alla notifica dell’atto di citazione quanto al terzo, giacché non era ‘ stata provata dall’attore la stipula di un contratto di apertura di credito per la cui validità è richiesta la forma scritta ‘ .
IV. – La corte d’appello ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dal correntista con una lettera racc. del 25-10/211-2000, e che i versamenti erano stati eseguiti dal COGNOME sul conto corrente affidato in costanza di rapporto, con conseguente funzione ripristinatoria della provvista.
Questo perché era rimasto incontestato il presupposto di esistenza dell’apertura di credito, per le ragioni indicate in narrativa, e altresì perché la funzione ripristinatoria era stata confermata dalle consulenze eseguite nel corso del giudizio, dalle quali non era emerso che vi fossero state ‘ rimesse a copertura di un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento’ .
V. – Sennonché, anche prescindendo dal profilo coinvolgente l’art. 115 cod. proc. civ. quanto ai fatti affermati come non contestati al di fuori dell’effettivo esame delle difese de lle parti, è essenziale osservare che è apodittica l’affermazione della corte d’appello di Napoli a proposito del riconoscimento della stipulazione di un’apertura di credito per fatt i concludenti.
La sentenza ha ritenuto che, non essendo ratione temporis necessaria la forma scritta per i contratti bancari, l’avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito si sarebbe dovuta considerare in base a fatti desumibili dalla non contestazione dell’affidamento del cliente.
E tuttavia le indicazioni in ordine a un affidamento di fatto non sono conformate al l’ orientamento di questa Corte.
L’art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, ha imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
Non è in discussione che, nel regime previgente, fosse invece consentita la conclusione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito (tra le varie, Cass. Sez. 1 n. 17090-08).
Ma pur sempre occorreva che i ‘fatti’ depon essero, ratione temporis , per la avvenuta stipulazione di quel contratto specifico, rispondente, cioè, al regime degli artt. 1842 e 1852 cod. civ., sicché la banca si fosse obbligata a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, con diritto di questi di disporre della stessa in più volte, secondo le forme d ‘ uso (salva diversa convenzione) ovvero in qualsiasi momento, e quindi anche immediatamente dopo l’apertura del credito (v. Cass. Sez. 1 n. 1225-00, Cass. Sez. 1 n. 8662-97, Cass. Sez. 1 n. 5389-98).
VI. – In tale ambito, riprendendo precisazioni fatte soprattutto in materia di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, questa Corte ha sottolineato che ( ratione temporis ) la prova della esistenza di un contratto di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per facta concludentia , nel caso in cui risultasse applicabile la deroga del requisito della forma scritta prevista nelle disposizioni adottate dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 117 del T.u.b. e, anteriormente, ex art. 3 della legge n. 154 del 1992, purché il contratto risultasse essere stato in qualche modo previsto e disciplinato da quello di conto corrente stipulato per iscritto (v. Cass. Sez. 1 n. 14470-05, Cass. Sez. 1 n. 19941-06); e quindi a condizione che emergesse per lo meno l’ ammontare dell’affidamento accordato al correntista.
D’altronde è intuitivo che una cosa è l’affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt’altra cosa la mera esistenza -eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca -di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di
sconfinamento. La stessa annotazione nel libro fidi di una banca degli estremi di un affidamento, con riferimento sia al limite dello scoperto sia alla delibera interna di concessione, ancorché corrisposta da una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, è stata sempre normalmente ritenuta non dimostrativa – in sé – della stipulazione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, per l’appunto in quanto una tale situazione di fatto può trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca; la quale ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela (cfr. già Cass. Sez. 1 n. 12947-92).
In altre parole, in difetto di una concreta prova del contratto di apertura di credito, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell’istituto di credito e non anche dimostrativi, di per sé solo, dell’esistenza di un tale contratto da desumersi per facta concludentia (Cass. Sez. 1 n. 9018-98, Cass. Sez. 1 n. 686-99).
VII. -L’impugnata sentenza , nel decidere nel senso prima ricordato, non appare rispettosa di simili criteri di giudizio.
Va quindi cassata in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, il quarto rimanendo assorbito.
VIII. -Segue il rinvio alla medesima corte d’appello la quale, in diversa composizione, rinnoverà l’esame in concordanza coi principi esposti.
La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
corte d’appello di Napoli , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione