DECRETO TRIBUNALE DI PALERMO – N. R.G. 00000592 2026 DEPOSITO MINUTA 16 03 2026 PUBBLICAZIONE 17 03 2026
Tribunale di Palermo
Sezione V.G.
N.R. NUMERO_DOCUMENTO
Il Presidente delegato;
letta l’istanza in data 5 febbraio 2026 con la quale ha chiesto procedersi all’apertura forzata della cassetta di sicurezza intestata a NOME ;
ritenuto che, analoga istanza era stata presentata il 26 marzo 2025 nell ‘ ambito del procedimento n. 1581/2025 e rigettata con decreto del 18 novembre 2025;
considerato che nessuna revisione del detto decreto può essere effettuata in questo giudizio non essendo stata prodotta alcuna nuova documentazione o allegazione idonea a scalfire la motivazione del provvedimento;
che, pertanto nell ‘ambito del presente procedimento non possono che richiamarsi le argomentazioni a supporto del decreto che ha definito il procedimento n. 1581/2025, la prima delle quali riguarda la mancata dimostrazione del decesso di uno degli intestatari della cassetta di sicurezza e cioè di
considerato, inoltre, che, con la missiva del 14 giugno 2023 la ricorrente, oltre a comunicare il proprio recesso unilaterale dal contratto di apertura della cassetta di sicurezza, ha chiesto contestualmente il saldo del conto corrente intrattenuto dal de cuius presso la ricorrente e pari ad euro 2.229,10;
che , deve ritenersi che tale credito nulla abbia a che vedere con quello che si pretende di escutere con l’apertura della cassetta di sicurezza, avente ad oggetto la morosità maturata per il mancato pagamento del canone di locazione della custodia;
considerato, ancora che, nonostante il contratto sia stato dichiarato come smarrito, è onere della locatrice indicare l’ esatto ammontare del credito vantato, tenuto conto del canone annuale per l’utilizzo della cassetta , che non risulta nemmeno indicato;
che in difetto di dimostrazione e quantificazione del credito preteso, non è possibile né autorizzare la vendita a mezzo di un pubblico mediatore di quella parte dei beni che occorra a per il soddisfacimento di quanto dovutole per canoni e spese, né nel caso in cui sia rinvenuto denaro contante nelle cassette di sicurezza, a trattenere direttamente in tutto o in parte detto importo, come chiesto dall’istituto di credito
rigetta l’istanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo 16 marzo 2026
Il Presidente NOME COGNOME