Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11630 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11630 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20350-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 422/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/11/2019 R.G.N. 292/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 20350NUMERO_DOCUMENTO2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/04/2025
CC
RILEVATO CHE:
con sentenza del 19 novembre 2019 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del dr. NOME COGNOME, medico convenzionato della medicina generica (dal 1° luglio 1990) e dei servizi (dal 1996) che aveva optato (dal 1° dicembre 2003) per la conversione del rapporto in quello di medico convenzionato della specialista ambulatoriale (fisioterapista), volta al riconoscimento, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, del pregresso periodo lavorato ai fini dell’anzianità giuridica ed economica dal 1° luglio 1990;
la Corte territoriale escludeva che l’art. 23 comma 1 lett. l) dell’ ACN della specialistica ambulatoriale del 23.3.2005, come pure dell’ACN 2009, consentissero il riconoscimento non solo dell’anzianità giuridica (quale titolo di preferenza nell’assunzione) ma anche di quella economica;
riteneva che l’esclusione del ‘maturato economico’ risultasse evidente anche dall’art icolo unico del d.P.C.m. dell’ 8.3.2001, non sussistendo identità di comparto o di specialità professionale;
contro tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione basato su un solo motivo, cui non si oppone l’RAGIONE_SOCIALE che resta intimata.
CONSIDERATO CHE:
nell’unico motivo si denuncia «violazione di legge e di contratti collettivi» nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 comma 1, lettera l), dell’ ACN della specialistica ambulatoriale del 23 marzo 2005 nonché dell’articolo 9, comma 3, dell’ ACN del 10 marzo 2010 nonché dell’articolo unico d.P.C.m. dell’ 8 marzo 2001 e, ancora, «violazione dell’articolo
12 delle Preleggi e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti»;
secondo il ricorrente, trattandosi non già di un nuovo rapporto di lavoro quanto, piuttosto, di una conversione ovvero di una trasformazione del rapporto in essere, il medico convenzionato non può ‘ perdere tutto ‘ e ricominciare ab imis, avendo invece diritto a conservare quanto già maturato a livello economico nella fase precedente del rapporto; è evidente che l’articolo 9 dell’ACN del 2010 discorre (è vero) solo di anzianità giuridica ma ciò si spiega perché è scontato che il ‘ maturato economico ‘ , goduto al momento della conversione del rapporto, si può conservare;
1.1 il motivo è anzitutto inammissibile laddove fa riferimento al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , incontrando in ciò lo sbarramento della ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. a) del d.l. n. 83/2012 e applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 7478/2024);
inoltre, pur concordando sull’applicazione (da parte del giudice d’appello) del solo art. 23 comma 1 lett. l) ACN 2009 a sua volta identico nella formulazione all’art. 23 comma 1 lett. l) dell’ACN di specialistica ambulatoriale del 23.3.2005 -, il motivo inammissibilmente non formula, rispetto all’esegesi fornitane dal giudice d’appello, censure specifiche così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, e trascura quindi di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in
diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 9 marzo 2022, n. 7670; Cass. 12 gennaio 2016, n. 287);
1.2 e peraltro, la sentenza impugnata ha fatto nella specie puntuale applicazione dei principi espressi in materia da questa Corte, la quale ha affermato (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13236 del 09/06/2009), tenendo conto di una disciplina nient’affatto dissimile rispetto a quella che viene qui in considerazione, che:
«In tema di personale medico convenzionato, l’art. 11 dell’accordo collettivo RAGIONE_SOCIALE recepito con il d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, nel prevedere il diritto all’assunzione in via preferenziale come medici specialisti ambulatoriali dei sanitari che avevano già prestato la propria attività per conto del RAGIONE_SOCIALE in qualità di medici convenzionati a tempo indeterminato, non comporta l’esistenza dell’ulteriore diritto al computo nell’anzianità, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del lavoro prestato in precedenza. Né l’articolo unico del d.P.C.m. 8 marzo 2001, che contiene l’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8, comma 2bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, accorda, in tali ipotesi, una piena equiparazione del servizio pregresso atteso che, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico, come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel
rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività, mentre, quanto alla precedente anzianità di servizio e di esperienza professionale comunque svolta nell’ambito del S.S.N., al comma 1, lett. b) ne subordina il riconoscimento, ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all’orario settimanale e all’anzianità di servizio (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dell’anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il pieno riconoscimento dell’anzianità e del maturato economico pregresso, in quanto i sanitari avevano svolto l’attività in convenzione nell’ambito della medicina dei servizi, mentre il nuovo rapporto di impiego era stato instaurato in qualità di specialisti ambulatoriali e, quindi, in un diverso comparto e con una diversa prestazione professionale)»;
1.3 infatti, la disposizione contrattuale richiamata dal ricorrente (ACN 23 marzo 2005, come integrato con l’ACN 29 luglio 2009) si limita a stabilire , all’art. 23 (recante ‘ Modalità per l’attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato ‘) , che:
« 1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all’interno di uno o più ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali, di altra regione confinante, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, per l’attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all’art.22
comma 1, l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità: […]
medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano »;
1.4 com’è agevole constatare , tale disciplina contrattuale, nel prevedere (solo) un titolo di preferenza all’assunzione, non riconosce affatto il ‘ maturato economico ‘ qui incongruamente rivendicato, sicché corretta si rivela la decisione impugnata che lo ha escluso, ciò anche alla stregua dell’art. 1 d.P.C.m. cit. , il quale stabilisce:
« 1. Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si dispone che:
agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d’impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
b) agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività svolta nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così calcolata:
il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all’orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE (38 ore settimanali);
il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell’ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell’impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell’anzianità;
i certificati di servizio rilasciati dall’organo competente devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale complessivamente svolta per le attività di cui si tratta;
l’anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del RAGIONE_SOCIALE »;
1.5 d al tenore testuale dell’arti colo 1, come richiamato, si evince (invero) che le ipotesi previste dalle lett. a) e b) del comma 1 sono in esso tenute ben distinte, e che solo la lett. a) dell’art. 1 prevede, appunto, il mantenimento del ‘ maturato economico ‘ , purché si tratti di prestazioni rese ‘allo stesso titolo’ ossia senza ‘conversione’ del rapporto convenzionale nei sensi di cui all’opzione operata dal ricorrente ( «[…] è riconosciuto come salario di anzianità … , ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza»);
1.6 né può dirsi (infine) che l’accantonamento , a fini economici, del servizio pregresso in regime di convenzione sia in contrasto con la disciplina interna o unionale, posto che, come precisato da questa Corte (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008) nell’ordinamento non è rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione;
e, sotto altro profilo, poi, si è chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall’art. 48 della l. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, corrispondono a rapporti liberoprofessionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo; ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere neppure ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di «un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro», al quale non può essere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si
instaura con il medico convenzionato (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 6294 del 05/03/2020);
in conclusione, per tutte le ragioni tutte già indicate, il ricorso deve essere nel complesso rigettato; nulla per le spese di legittimità, essendo la RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025.