Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 31934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31934 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
time verticale debba essere conteggiata considerando anche i periodi non lavorati;
ha pertanto ritenuto discriminatorio il mancato integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini economici e giuridici;
il giudice di appello ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione, prescrizione e decadenza sollevate dal Comune e riproposte con l’appello incidentale condizionato;
avverso tale sentenza il Comune RAGIONE_SOCIALE Bologna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; in via subordinata ha formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RITENUTO CHE
1.con il primo motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2934 ss. cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE;
deduce che fin quando non venga accertato, a seguito dell’immissione in ruolo, che il servizio svolto pre ruolo è comparabile a quello svolto dal personale di ruolo, esso non costituisce anzianità di servizio;
sostiene che l’accertamento dell’anzianità di ruolo costituisce un autonomo diritto, presupposto per l’insorgenza di diritti ulteriori e soggetto a prescrizione, a differenza dell’anzianità di servizio, che integra un mero fatto giuridico e può essere accertata in ogni tempo;
con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e del principio tempus regit actum , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale applicato retroattivamente la Direttiva sull’erroneo presupposto che la COGNOME non avesse richiesto una modifica delle condizioni di impiego, e per avere erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione;
evidenzia che la COGNOME aveva chiesto l’emissione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, ed aveva dunque domandato una modifica delle condizioni di impiego stabilite con il decreto di ricostruzione della carriera per quanto attiene al periodo antecedente all’entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE;
precisa che l’immissione in ruolo della COGNOME era stata comunicata alla lavoratrice in data 6.5.1999, e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della Direttiva, che non ha carattere retroattivo;
con il terzo motivo il ricorso denuncia motivazione inesistente, perplessa ed incomprensibile; violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 112, 115, 167, comma primo, 414, comma primo, n. 3, 416, comma terzo e 437, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;
deduce che nonostante la contestazione formulata in ordine alla non equivalenza delle mansioni svolte presso i centri estivi durante i 3 mesi e 53 giorni di servizio pre-ruolo di cui la COGNOME aveva chiesto il riconoscimento, il giudice di appello aveva riconosciuto il maggiore periodo di 6 mesi e 17 giorni indicato nell’atto di appello, senza tenere conto dell’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune nel secondo grado di giudizio, a fronte della modifica della domanda;
critica la sentenza impugnata per vizio di motivazione sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale e per pronuncia oltre i limiti della domanda, avendo il giudice di appello considerato un periodo diverso da quello richiesto nel ricorso introduttivo e coincidente con quello riportato nel decreto di ricostruzione della carriera ed allegato al ricorso introduttivo;
4. con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e dei principi in materia di riparto di giurisdizione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e per avere erroneamente respinto l’eccezione di decadenza dall’azione;
evidenzia che tutta l’attività lavorativa pre-ruolo, anteriore al 30 giugno 1998, si era svolta sulla base di contratti soggetti alla disciplina pubblicistica, e che la natura di tali atti, anche riguardo all’accertamento della relativa anzianità, non era stata modificata dalla successiva immissione in ruolo e dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, che aveva riguardato il successivo rapporto a tempo indeterminato;
con il quinto motivo il ricorso denuncia l’apparenza della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.;
lamenta che il rinvio ad una pluralità di sentenze, trascritte una di seguito all’altra, aveva quasi integralmente sostituito le considerazioni del Collegio, con argomentazioni contraddittorie, avendo la Corte territoriale da un lato escluso la decadenza dall’azione in quanto il decreto di ricostruzione di carriera è successivo al 30.6.1998, e dall’altro ha considerato irrilevante la data del suddetto decreto ai fini dell’applicazione della Direttiva 1999/70/CE;
evidenzia la contraddittorietà dei riferimenti alle pronunce di legittimità;
il Collegio ritiene inoltre che debba essere sollecitato il contraddittorio sulla questione del contratto collettivo applicabile da parte del datore di lavoro pubblico;
7. è altresì opportuno che l’esame delle questioni relative alla prescrizione del diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio e della relativa efficacia della Direttiva 1999/70 UE, attesa anche la prospettazione in via subordinata di istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso RG n. 17210 del 2024 per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 18 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME