Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26149/2020 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
UNIVERSITA’ RAGIONE_SOCIALEANNUNZIO DI CHIETI PESCARA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 428/2020 depositata il 10.9.2020, NRG 241/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME per quanto si apprende dalla sentenza qui impugnata, ha agito nei confronti dell’Università degli Studi di
Chieti esponendo di essere stata lettrice di lingua straniera dall’anno accademico 1979/1980 sulla base di contratti a tempo determinato e con trattamento economico equiparato a quello di ricercatori confermati a tempo definito e di essere stata poi assunta come collaboratore esperto linguistico a tempo determinato dal 11.6.1994 ed a tempo indeterminato dal 17.1.1995;
la ricorrente ha quindi agito per sentir affermare il proprio diritto alla equiparazione del trattamento retributivo e previdenziale a quello di un ricercatore confermato a tempo definito, con anzianità a partire dal 1979, tenendo conto, nel calcolo, degli arretrati ricevuti in esito a delibera del 30.6.2016, che erano stati determinati senza attribuirle gli scatti di anzianità e limitando il pagamento agli ultimi cinque anni per ritenuta prescrizione delle precedenti differenze retributive;
la Corte territoriale, nel respingere il gravame proposto avverso la sentenza di prime cure con cui la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Pescara, ha escluso che il diritto potesse essere fatto valere solo a partire dalla normativa del 2010 (art. 26 della legge n. 240 del 2010), in quanto invece esso era azionabile fin dall’entrata in vigore della normativa del 2004, sicché era su quell’epoca che doveva calibrarsi la valutazione della prescrizione; pertanto, il diritto, azionato per la prima volta nel 2011, si era prescritto, stante il regime di tutela c.d. reale, quantomeno nel differenze retributive, quanto per la domanda riguardante la ricostruzione
2009 e ciò tanto per la domanda riguardante le della carriera parametrata su quella del ricercatore;
la Corte d’Appello riteneva del resto inammissibile il motivo di gravame con cui la ricorrente aveva addotto la sussistenza di una rinuncia dell’Università alla prescrizione, trattandosi di domanda nuova non contenuta nel ricorso originario e dunque non proponibile in appello;
in ogni caso, aggiungeva la Corte territoriale, non si poteva ritenere che una delibera come quella addotta potesse stare a fondamento della tesi sulla rinuncia alla prescrizione, sia perché un tale effetto non rientrava nei poteri di un organo gestionale, sia perché la delibera non faceva riferimento specifico alla posizione della Vitullo; ciò secondo la Corte d’Appello consentiva di ritenere assorbiti i motivi riguardanti il merito, di cui evidenziava anche « l’inammissibilità ancor prima che l’infondatezza » per ragioni -a quanto è dato di capire, perché il passaggio presenta tratti di oscurità -analoghe a quelle che erano state già esposte con riferimento alla valenza ed alla riferibilità soggettiva della delibera del 30.6.2016;
2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui ha opposto difese l’Università con controricorso; è in atti memoria della ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che il tema della rinuncia alla prescrizione integrasse un’eccezione in senso stretto, mentre si trattava di eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio sicché non se ne poteva affermare la tardività per essere stato l’esame di essa sollecitato solo con l’atto di appello;
il motivo è fondato;
è infatti ius receptum quello per cui l’eccezione di rinuncia alla prescrizione è eccezione in senso lato (Cass. 13 settembre 2024, n. 24677; Cass. 25 novembre 2015, n. 24113);
ne deriva che essa, purché i fatti su cui si fonda siano già acquisiti al processo, può essere rilevata d’ufficio ed anche quindi proposta per la prima volta in appello (sul principio processuale generale, fra le molte, v. Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867; Cass. 16 maggio 2008, n. 12401);
è del resto ininfluente che la Corte d’Appello abbia poi giudicato anche nel merito su quel tema perché, date anche le circostanze del caso concreto, non vi sono ragioni che inducano a disattendere il principio per cui ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092; Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675);
2.
va altresì data precedenza alla disamina del quarto motivo, anch’esso riguardante il tema della prescrizione e anch’esso fondato;
tale censura, rubricata come riguardante la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2946 e 2948 c.c., critica la sentenza impugnata per avere ritenuto di non quantificare l’anzianità di servizio sul presupposto che essa, con riferimento alla richiesta di ricostruzione della carriera, fosse parimenti prescritta;
in realtà è consolidato il principio per cui « l’anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel
ricorrente l’interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto » (Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; v. anche Cass. 28 settembre 2022, n. 28271);
vale a dire che la ricostruzione della carriera in punto anzianità non è prescrittibile -come erroneamente ha detto la Corte d’Appello mentre lo sono i diritti retributivi che dipendono, anche nella misura, dall’anzianità stessa e che sono però altra cosa;
3.
l’accoglimento dei due motivi comporta l’assorbimento di tutti gli altri (secondo, terzo, quinto e sesto motivo riguardanti l’ an della rinuncia alla prescrizione ed i profili di merito), anche perché la sentenza impugnata ha preliminarmente ritenuto assorbite le questioni di merito per la (ritualmente) erronea pronuncia sulla prescrizione;
rispetto a quanto poi detto dalla Corte territoriale dopo tale assorbimento, oltre alla già segnalata incertezza sul significato del passaggio, vale comunque quanto sopra detto al punto 1, ultimo periodo;
in definitiva, la sentenza impugnata va cassata ed il giudice del rinvio provvederà al riesame delle questioni sull’interruzione della prescrizione, non precluse in rito, con osservanza anche del principio sopra indicato con riferimento all’imprescrittibilità della ricostruzione della carriera in punto anzianità, oltre alla valutazione, se necessario, delle questioni riguardanti il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di
L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7.5.2025.