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Anzianità di servizio: imprescrittibile per la Cassazione

Una lavoratrice del settore universitario ha richiesto la ricostruzione della sua carriera e l’adeguamento retributivo basati sulla sua anzianità di servizio maturata fin dal 1979. I tribunali di merito avevano respinto la domanda, ritenendola prescritta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: l’anzianità di servizio, in quanto mero fatto giuridico, non è soggetta a prescrizione. Mentre i diritti economici derivanti, come gli arretrati, possono prescriversi, il diritto all’accertamento della corretta anzianità non si estingue. La Corte ha inoltre chiarito che l’eccezione di rinuncia alla prescrizione può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

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Anzianità di servizio: un diritto che non va in prescrizione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio cruciale nel diritto del lavoro: l’anzianità di servizio è un fatto giuridico e, come tale, non può essere soggetta a prescrizione. Questa decisione apre importanti prospettive per tutti i lavoratori che intendono ottenere il corretto inquadramento e la ricostruzione della propria carriera, anche a distanza di molti anni. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.

I fatti del caso: una lunga carriera in attesa di riconoscimento

La vicenda riguarda una lettrice di lingua straniera che ha lavorato per un’università italiana a partire dall’anno accademico 1979/1980, inizialmente con contratti a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato. La lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere l’equiparazione del suo trattamento retributivo e previdenziale a quello di un ricercatore confermato, chiedendo il riconoscimento della sua anzianità di servizio fin dal 1979.

Il Tribunale in primo grado e la Corte d’Appello in secondo grado avevano rigettato la sua domanda. Secondo i giudici di merito, il diritto della lavoratrice era sorto con una normativa del 2004 e, avendo agito solo nel 2011, le sue pretese erano ormai prescritte. La Corte d’Appello aveva inoltre dichiarato inammissibile il motivo con cui la ricorrente sosteneva che l’Università avesse rinunciato alla prescrizione, poiché tale argomento era stato introdotto per la prima volta in appello.

Il principio della non prescrizione dell’anzianità di servizio

La Corte di Cassazione ha completamente ribaltato la prospettiva dei giudici di merito, accogliendo due motivi di ricorso della lavoratrice. Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra l’accertamento dell’anzianità di servizio e i diritti economici che ne derivano.

I Supremi Giudici hanno chiarito che l’anzianità di servizio non è un ‘diritto’ che si prescrive, ma un ‘mero fatto giuridico’. Pertanto, un lavoratore ha sempre il diritto di chiedere al giudice di accertare la corretta durata della sua carriera, a patto che abbia un interesse concreto a farlo (ad esempio, per futuri scatti di anzianità o per la pensione). Ciò che si prescrive, secondo le regole ordinarie (solitamente in cinque anni), sono le conseguenze economiche, come gli arretrati degli stipendi. In altre parole, mentre non si possono chiedere differenze retributive risalenti a più di cinque anni prima, si può sempre chiedere la ricostruzione della carriera basata sull’intera anzianità maturata.

La questione processuale: l’eccezione di rinuncia alla prescrizione

La Cassazione ha fornito un’altra importante precisazione di carattere processuale. La Corte d’Appello aveva sbagliato nel ritenere inammissibile la questione della rinuncia alla prescrizione da parte dell’Università. Secondo la Cassazione, l’eccezione di rinuncia alla prescrizione è una ‘eccezione in senso lato’. Questo significa che può essere rilevata direttamente dal giudice e può essere proposta per la prima volta in appello, a condizione che i fatti a suo fondamento siano già stati acquisiti nel corso del processo. Di conseguenza, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminarla nel merito.

le motivazioni

La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato, definito ius receptum: ‘l’anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione’. Pertanto, può sempre essere oggetto di accertamento giudiziale, purché il lavoratore dimostri di avere un interesse ad agire, legato all’azionabilità di diritti che presuppongono tale anzianità. La Corte d’Appello ha quindi errato nel ritenere prescritta anche la domanda di ricostruzione della carriera. Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto processuale, la Corte ha ribadito che l’eccezione di rinuncia alla prescrizione, essendo ‘in senso lato’, non è soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni ‘in senso stretto’ e doveva essere esaminata.

le conclusioni

Questa ordinanza è di grande importanza pratica. Stabilisce che il diritto di un lavoratore a vedere riconosciuta la propria reale anzianità di servizio non ha scadenza. Sebbene le pretese economiche arretrate siano soggette ai normali termini di prescrizione, la ‘storia’ lavorativa può e deve essere sempre ricostruita correttamente. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il caso attenendosi a questi principi: dovrà valutare la questione della prescrizione e il merito della controversia, tenendo conto dell’imprescrittibilità della ricostruzione della carriera.

Il mio diritto a far riconoscere la corretta anzianità di servizio può cadere in prescrizione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’anzianità di servizio è un fatto giuridico e non un diritto soggetto a prescrizione. Pertanto, il suo accertamento può essere sempre richiesto in giudizio, anche a distanza di molti anni.

Cosa si prescrive allora in un rapporto di lavoro?
Si prescrivono i diritti patrimoniali che derivano dall’anzianità di servizio, come le differenze retributive. Solitamente, questi diritti si prescrivono in cinque anni, quindi è possibile richiedere solo gli arretrati relativi all’ultimo quinquennio precedente la domanda giudiziale.

È possibile sollevare un’eccezione, come quella di rinuncia alla prescrizione, per la prima volta in appello?
Sì. La Corte ha chiarito che l’eccezione di rinuncia alla prescrizione è un’eccezione ‘in senso lato’. Questo significa che, a differenza delle eccezioni ‘in senso stretto’, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e può essere proposta per la prima volta in appello, purché i fatti su cui si fonda siano già stati introdotti nel processo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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