Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27780 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24591-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRNOME, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 105/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2019 R.G.N. 4973/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 24591/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
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che, con sentenza del 18 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, assunto alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE all’esito di apposita procedura di stabilizzazione a vedersi riconosciuta l’anzianità maturata in relazione all’impiego a termine presso il medesimo RAGIONE_SOCIALE con inquadramento quale tecnologo di III livello professionale dal 5.8.2008 al 5.10.2010 e, per l’effetto, la relativa progressione di carriera con con danna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle maturate differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover interpretare la normativa interna in materia di stabilizzazione che disciplina diversamente il trattamento dei dipendenti assunti a termine rispetto a quelli assunti fin dall’inizio a tempo indeterminato comparabili, in coerenza con il principio di non discriminazione tra le due categorie, giungendo a riconoscere il diritto ad ottenere il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto degli scatti di anzianità previsti dalla norma contrattuale di comparto e, pertanto, l’incremento retributivo determinato sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’COGNOME;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione sollevata in grado d’appello per cui, ai sensi dell’art. 9, co mma
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21, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in relazione al rapporto a termine intercorso prima della stabilizzazione implicante il passaggio al 2° livello economico nel corso del 2011, avendo efficace solo ai fini giuridici con esclusione quindi del diritto alle differenze retributive, non avrebbe potuto portare al pagamento di alcuna somma differenziale;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, con riferimento all’alternativa del rigetto implicito della medesima eccezione di cui al motivo che precede, denunzia la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di condanna al pagamento in favore dell’originario istante delle maturate differenze retributive;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, atteso che l’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente e relativa specificamente al quantum della domanda non può considerarsi né pretermessa nella valutazione della Corte territoriale né da questa illegittimamente rigettata ma soltanto correttamente ritenuta inammissibile per aver l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, limitatosi in primo grado a contestare genericamente nell’an e nel quantu m la domanda dell’originario istante, accolta nell’importo da questi dedotto appunto per la mancata contestazione dei conteggi prodotti, sollevato la predetta eccezione solo tardivamente in sede di appello, legittimando, pertanto, a fronte dell’inammissibilità dell’eccezione per divieto di nova sancito dall’art. 435 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2529/2018), la conferma della pronunzia di condanna al pagamento delle differenze retributive;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
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che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione