Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27717 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
Oggetto:
antitrust risarcimento danni
AC – 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03242/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1799/2021 della Corte di Appello di Venezia, pubblicata il 28/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre
2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
Con ricorso ante causam , depositato in data 20 novembre 2006, la società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo RAGIONE_SOCIALE), operante nella produzione e commercializzazione di servizi di informazione basati sull’elaborazione di dati reperibili presso i pubblici registri immobiliari e presso il catasto terreni e fabbricati, tenuti dall’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, ha dedotto che l’entrata in vigore di una nuova ‘ tabella RAGIONE_SOCIALE tasse ipotecarie ‘ (approvata con il decreto-legge n. 7/2005, convertito dalla l. n. 43/2005), aumentata per effetto della legislazione successiva (d.l. n. 262/2006) aveva posto l’ RAGIONE_SOCIALE predetta in un ‘ abusiva condizione di posizione dominante sul mercato, per cui ha domandato alla Corte di appello di Venezia di voler inibire alla predetta RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) l’accesso diretto al mercato del monitoraggio, senza far ricorso a meccanismi di separazione societaria, o comunque idonei a far venir meno la condizione di abusiva dominanza. La Corte territoriale ha accolto il ricorso cautelare, iniben do all’RAGIONE_SOCIALE la prosecuzione dell’ attività descritta, in assenza di separazione societaria a condizioni di parità competitiva con gli altri soggetti privati. Respinto il reclamo cautelare e una seconda domanda cautelare in corso di causa, la Corte territoriale, con sentenza n. 624 del 20 marzo 2013: a) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di inibitoria alla continuazione RAGIONE_SOCIALE attività pregiudizievoli, tenuto conto dell’abolizione del servizio di ricerca
continuativa, per via telematica, e della riduzione della tariffa a euro 0,15, per effetto del sopravvenuto decreto-legge n. 16 del 2012 convertito dalla legge n. 44 del 2012; b) ha respinto la domanda risarcitoria connessa al comportamento tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE nella vigenza della previgente normativa rilevando, con riguardo all’aumento della tariffa, che mancava la dimostrazione che il corrispettivo fissato superasse i costi di raccolta, produzione e diffusione dei dati, maggiorato di un congruo utile sugli investimenti, ai sensi dell’art. 5, 2 ° co., della Direttiva n. 2003/98/ CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico; in relazione all’espletamento del servizio di ricerca continuativa, per via telematica, poiché la qualificazione corretta di tale esercizio era di messa a disposizione dei documenti, inquadrabile nell’ambito dell’esercizio della funzione di interesse pubblico di conservazione dei registri e di rilascio di copie, ancorché riferite ad un soggetto monitorato in un arco continuativo di tempo, e non già come riuso dei predetti documenti pubblici per finalità commerciali.
La menzionata sentenza è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE; nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE questa Corte, con sentenza n. 5763 del 23 marzo 2016, ha cassato la pronuncia di appello, rinviando alla Corte distrettuale per un nuovo esame. Ha rilevato questa Corte in quella sede: a) che l’attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE era soggetta alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell’utilizzazione economica RAGIONE_SOCIALE informazioni commerciali; b) che essa non rientrava, pertanto, fra i servizi di interesse economico RAGIONE_SOCIALE esclusi dall’ambito di applicazione della predetta disciplina ai sensi dell’art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; c) che la Corte territoriale
aveva errato nel negare l’ ammissione della consulenza tecnica di ufficio, finalizzata ad accertare la commisurazione dell’adeguatezza del corrispettivo richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE alle imprese nel periodo dal 3 ottobre 2006 ed il 31 agosto 2011, per il rilascio dell’«elenco soggetti»; d) che la stessa Corte aveva reso una motivazione fortemente carente in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove acquisite al processo, segnatamente riferibili alla questione della riduzione geometrica del costo per effetto dei decreti-legge succedutisi nel tempo e applicabili alla fattispecie, omettendo anche l’esame di due documenti decisivi ai fini della decisione e finendo per violare anche i criteri di quantificazione del risarcimento del danno.
Il giudice del rinvio, per quanto in questa sede ancora rileva con la sentenza impugnata in questa sede, dopo aver disposto due ulteriori consulenze tecniche, la seconda RAGIONE_SOCIALE quali integrata da un supplemento di indagine , ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare a ITC, a titolo di risarcimento del patito danno, la somma di euro 153.856.94, oltre accessori. La sentenza la rilevato che, attesa l’ inammissibilità della produzione in fase di rinvio di ulteriore documentazione da parte di ITC, stanti i limiti della consulenza percipiente, che giammai poteva spingersi a superare le preclusioni processuali maturate nel corso del processo cui accedeva, non poteva tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno, dei risultati RAGIONE_SOCIALE relazioni peritali fondate sulla predetta tardiva documentazione, sicché -sulla base della sola integrazione peritale alla terza consulenza -e anche in via equitativa, poteva pervenirsi a quantificare il danno complessivamente patito nella somma sopra indicata.
Avverso la sentenza ITC ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 198 cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, cod. proc. civ.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)»;
Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 372 e 345, comma 3, cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, cod. proc. civ.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)»;
Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione de ll’ art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, cod. proc. civ.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)»;
Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione de ll’ art. 194
Quinto motivo: «Violazione e falsa applicazione de ll’ art. 157, comma 1, cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, cod. proc. civ.);
Sesto motivo: «Violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1226 cod. civ. in relazione all’art. 6 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)»;
Settimo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, cod. proc. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE regole processuali e sostanziali in materia di prova e conseguente nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, cod. proc. civ.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)»;
Ottavo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, cod. proc. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE regole processuali e sostanziali in materia di prova e conseguente nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, cod. proc. civ.); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)».
La controricorrente ha eccepito l’in ammissibilità dell’avversa impugnazione, in quanto tardiva, della quale ha, in ogni caso, chiesto il rigetto.
L’eccezione di tardività del ricorso è infondata e va respinta. La verifica diretta degli atti processuali, cui questa Corte è legittimata quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo , consente di riscontrare che l ‘Agen zia controricorrente ha documentato nel proprio fascicolo (all. n. 1) che in data 6 ottobre 2021, alle ore 21.04.18, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del suo procuratore alle liti, ha provveduto a notificare con posta elettronica
certificata all’RAGIONE_SOCIALE, la sentenza di appello munita di formula esecutiva; il relativo messaggio risulta attestato da dichiarazione del gestore della trasmissione elettronica con risultato: ‘ricevuta completa’ .
Può pertanto affermarsi che la ricorrente ha notificato la sentenza a una sede periferica dell’ente, e non presso il procuratore alle liti munito di mandato difensivo. Soccorre in proposito l’ insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 ), secondo cui ‘ a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancRAGIONE_SOCIALEria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza
notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. ‘ .
Trattandosi di giudizio ordinario e non tributario (vedi per le diverse conseguenze in materia tributaria, Cass. Sez. V, ord. n. 26416/23), deve ritenersi che la notificazione a fini esecutivi effettuata non al procuratore costituito, bensì alla parte personalmente, sia inidonea a far scattare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione .
Nel merito, il ricorso è fondato nei seguenti termini e limiti, che assorbono ogni ulteriore considerazione.
Alla luce di Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, ‘in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti RAGIONE_SOCIALE indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione RAGIONE_SOCIALE parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e RAGIONE_SOCIALE eccezioni che è onere RAGIONE_SOCIALE parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio .’.
Nella specie la documentazione prodotta in fase di rinvio era evidentemente strumentale alla sola prova del quantum debeatur e in alcun modo diretta a provare fatti principali o eccezioni in senso stretto, come del resto fatto palese nella prima sentenza cassatoria resa da questa Corte nel presente giudizio, ove si dà atto della necessità di disporre una consulenza tecnica d’uf ficio c.d. ‘percipiente’, ai fini proprio della quantificazione del danno: ciò che i quesiti formulati nella fase di merito nella seconda e, soprattutto, nella terza consulenza hanno sostanzialmente eluso.
La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.