Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 556 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 29498-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatosi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME AVENTI;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE-, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– resistente con memoria-
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG 5051/2020 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del AVV_NOTAIO, il quale, visto l’art. 380ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza. Conseguenze di legge.
Rilevato che:
-emerge dall’ordinanza in epigrafe che la RAGIONE_SOCIALE ha revocato l’incarico di revisione legale dei conti che ave va conferito alla RAGIONE_SOCIALE perché il RAGIONE_SOCIALE, al quale la banca apparteneva, aveva imposto a tutte le banche aderenti di valersi di un unico revisore, identificato con EY;
-la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la revoca, ritenendola priva di giusta causa, e ha chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti;
-il tribunale adito ha fatto leva sulla domanda, sia pure proposta in vi a subordinata, con la quale l’attrice aveva chiesto di accertare che la ‘raccomandazione imposizione’ dell’impresa di secondo livello alle proprie affiliate, nell’ambito di una forma rafforzata di associazione RAGIONE_SOCIALE, so stanzia un’intesa vietata dall’art. 101 del TFUE e dà comunque origine a forme di abuso di posizione dominante della società di revisione che finisce col detenere, in quel mercato, una posizione di dominanza rispetto alle altre società di revisione;
-per conseguenza, ha dichiarato la propria incompetenza, e la competenza del tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa;
-a fondamento della decisione il tribunale ha ritenuto che fosse compreso nell’oggetto del giudizio anche l’accertamento della violazione dell’art. 101 del TUE e dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 e che, anzi, la domanda proposta, sebbene in via subordinata, attraesse alla competenza funzionale attribuita alla sezione specializzata in materia d’impresa quella principale d’inesistenza della giusta causa di revoca e di risarcimento dei danni conseguenziali;
-contro questa ordinanza la RAGIONE_SOCIALE propone istanza di regolamento di competenza, che affida a tre motivi, cui la banca replica con la memoria prevista dall’art. 4 7 c.p.c.;
-la parte ricorrente deposita memoria illustrativa.
Considerato che:
-con i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la società ricorrente lamenta:
la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per l’erronea interpretazione della domanda, la violazione degli artt. 1725 e 2697 c.c., e la falsa applicazione dell’art. 4, comma 1ter , del d.lgs. n. 168/03. Rileva che la domanda principale ha ad oggetto il risarcimento del danno dovuto per la revoca anticipata del contratto di revisione conferito alla ricorrente, non già la nullità del contratto col nuovo revisore dei conti; anzi, aggiunge, la domanda risarcitoria postula efficacia e validità del negozio di revoca, laddove la banca non ne ha dimostrato il fatto impeditivo, ossia la giusta causa ( primo motivo );
la falsa applicazione dell’art. 4, comma 1 -ter , del d.lgs. n. 168/03, la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., perché il tribunale, con l’ordinanza impugnata, avrebbe violato il potere dispositivo della parte, in relazione al cumulo subordinato delle domande, assegnando forza attrattiva alla domanda proposta in via subordinata ( secondo motivo );
la violazione dell’art. 34 c.p.c. in relazione al carattere incidentale della questione pregiudiziale di diritto unionale, in quanto comunque occorre riservare al giudice ordinario competente in materia societaria il potere di conoscere incidentalmente delle violazioni del diritto dell’Unione che si riflettano su una domanda tipica avente il proprio titolo nei rapporti societari ( terzo motivo );
-la censura complessivamente proposta è infondata;
-la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della revoca dell’incarico di revisione per mancanza di giusta causa; e la mancanza di giusta causa, nella prospettazione offerta, risiede giustappunto nel conferimento dell’incarico a un revisore unico per tutte le banche aderenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-la verifica della giusta causa di revoca ineludibilmente richiede, quindi, la valutazione della legittimità del conferimento dell’incarico all’unico revisore, che ne costituisce il fondamento;
-e proprio questa valutazione implica il giudizio sulla sussistenza, o no, del contrasto con la normativa antitrust del conferimento dell’incarico, in quanto costituente « lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti » (Cass., sez. un., n. 2207/05);
-di là, dunque, dalla richiesta di accertamento della nullità dell’accordo a monte (contratto di coesione) o a valle (obbligo di scelta del revisore unico individuato dal grippo RAGIONE_SOCIALE), che ad avviso della ricorrente nessuno ha formulato in giudizio, resta fermo, anche sul piano del diritto unionale, « il principio cardine del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della condotta anticoncorrenziale » (Cass., sez. un., n. 41994/21, punto 2.14.3);
-sicché giustappunto la tutela risarcitoria invocata con la domanda principale assume come fondamento e presupposto, nell’impianto della domanda, alla luce e del diritto interno, e di quello unionale, la valutazione della causa addotta a fondamento della revoca, ossia del contratto a valle, nella specie costituito dal conferimento dell’incarico di revisione a un unico revisore per tutte le società aderenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, ad avviso della ricorrente, è in contrasto con la normativa antitrust; laddove il tema, asseritamente tranciante, posto in memoria, concernente l’affermata totale irrilevanza della questione antitrust in base all’art. 13, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 39/10, afferisce al merito;
-corretta è quindi l ‘ordinanza impugnata, che ha riconosciuto la competenza della sezione specializzata per le RAGIONE_SOCIALE, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, in armonia con l’orientamento di questa Corte (si vedano Cass. nn. 6523/21 e 21429/22);
-l’istanza di regolamento va quindi respinta e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
respinge l’istanza di regolamento, dichiara la competenza del tribunale delle RAGIONE_SOCIALE di Milano e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.