SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 356 2025 – N. R.G. 00000384 2024 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.384/2024
@-NOME.NOME – agenzia(ripetizione anticipi provvigionali) 01
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. NOME COGNOME
Presidente relatore
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 30 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall’art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellato), avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n°237/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.05.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, la ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso di con cui, premessa la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti nel periodo dal 30.06.2005 al 22.12.2010, ha chiesto, sul presupposto della insussistenza di una giusta causa di dimissioni dell’agente e del recesso ante tempus di quest’ultimo, la condanna dell ‘age nte (tra le altre cose) al pagamento dell’indennità di mancato preavviso ed alla restituzione dell’importo di €. 113.159,46 , a titolo di eccedenza tra gli anticipi
provvigionali già corrisposti mensilmente ed il saldo delle provvigioni maturate sul fatturato effettivamente prodotto , con condanna dell’agente a restituire alla preponente il solo importo di €.2. 377,99 a titolo ‘ rivalsa di portafoglio ‘ e di ‘ oneri fiscali e contributivi su premio polizza integrativa ‘ e con rigetto della ulteriori domande.
A fondamento del gravame l’appellante ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, lamentando l’erroneità sentenza impugnata nella sola parte in cui ha respinto la domanda di ripetizione degli anticipi provvigionali, sull’erroneo presupposto che non risulterebbe provato l’avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali , atteso che gli ‘ «all.ti 15 e 16» nulla provano in quanto il primo proviene dalla stessa Committente (inizialmente RASBANK spa, v. doc. 2 allegato al ricorso) ed il secondo consiste in fatture (anni 2008-2010) non sottoscritte dal lavoratore che riportano detrazioni a titolo di «recupero anticipi provvigionali» ma non anche l’importo di questi ultimi: aggiungendo per completezza che, sebbene il lavoratore ammetta l’esistenza di «una scrittura privata datata 26 giugno 2007» con cui aderiva ad una «pretesa situazione debitoria .. per presunti anticipi provvigionali non conguagliati», tale ammissione non include anche quella dell’ammontare (all’epoca) di questi ultimi, e che tale scrittura (nonostante l”invito del AVV_NOTAIO rivolto ad entrambe le parti) non è stata prodotta in atti ‘. L’appellante ha censurato la ricostruzione effettuata dal primo giudice, chiedendo valorizzarsi la scrittura privata del 26.06.2007 (la cui esistenza non era stata contestata, pur se non prodotta in atti), i conteggi di fine rapporto (doc. n.8), le certificazioni fiscali comprovanti la effettuazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni erogate (doc. n.15) e le fatture emesse dall’Agente (doc. n.16). Ha quindi concluso come segue: ‘ in accoglimento del motivo del presente gravame, riformare la Sentenza n. 237/2024, pubblicata in data 27 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO del Tribunale del Lavoro di Ancona, nella parte in cui non riconosce il diritto di a ottenere la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme di cui agli Anticipi Provvigionali per mancata prova sul pagamento e dunque sul ‘quantum’ e, conseguentemente, per l’effetto: – accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione da parte del Sig. dell’importo di euro 113.159,46, corrisposto a quest’ultimo a titolo di Anticipi Provvigionali, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi al saggio di cui all’art.1284 c.c., 1° e 4° comma; – con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ‘.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L’appello non è fondato.
È pacifico infatti che tra le parti è intercorso un valido rapporto contrattuale di agenzia, come da contratto in data 27.06.2005, in cui le parti hanno previsto l’impegno della società preponente a corrispondere all’agente anticipi provvigionali secondo quanto previsto dall’RAGIONE_SOCIALE . La regolamentazione contrattuale, nel prevedere l’erogazione di acconti mensili di importo fisso e nel predisporre un meccanismo di riallineamento e di conguaglio degli stessi , risponde all’evidente ratio di prevedere un regolamento provvigionale teso a contemperare, da un lato, l’interesse dell’agente di evitare l’alea di una ridotta capacità produttiva nel la fase iniziale del rapporto e, dall’altro, l’interesse della preponente a standardizzare tendenzialmente i compensi provvigionali da erogare all’agente. Tale meccanismo, come risulta evidente, presuppone necessariamente una verifica sul lungo periodo della produttività dell’agente, nel comune interesse, mediante la previsione di una successiva verifica sul fatturato.
Nella fattispecie, la società appellante allega che, essendo stati erogati gli anticipi provvigionali previsti ed essendo venuto meno anticipatamente il rapporto contrattuale per recesso dell’agente (cfr. lettera dimissioni 22.12.2010) , senza che quest’ultimo avesse effettivamente maturato, in ragione degli affari conclusi, il diritto alle corrispondenti provvigioni, gli acconti erogati in forza del vincolo obbligatorio nascente dal contratto sono divenuti, per effetto del recesso, oggettivamente privi di causa, e quindi ripetibili secondo le disposizioni dell’art. 2033 c.c., essendo a tal fine sufficiente ” l’inesistenza, originaria o sopravvenuta, di una legittima causa solvendi ‘ (Cass. 30.10.1984 n. 5550).
Ciò premesso, è sicuramente vero che la risoluzione del contratto, seppure sia avvenuta per volontà dell’agente , implica, per sua natura, l’obbligo della restituzione, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (v. anche artt.1189 e 1463 c.c.). L’art.2033 c.c. va infatti considerato, al di là della sua collocazione sistematica, una ‘ clausola generale ‘ cui riferirsi in ogni ipotesi in cui non sia mai esistita, o venga successivamente a mancare (come nella fattispecie), la ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale, e cioè in ogni caso in cui l’attribuzione patrimoniale sia rimasta priva dell’originario fondamento, anche a causa di fatti sopravvenuti, come tali non riconducibili a fattispecie di errore o di invalidità contrattuale. Ne segue che, poichè per effetto del recesso anticipato dell’agente il diritto alle provvigioni non si è compiutamente concretizzato, è evidente che gli anticipi erogati in eccedenza ben possono astrattamente costituire un indebito oggettivo ripetibile ex art.2033 c.c..
Tuttavia, in linea con quanto statuito dal primo giudice, ritiene il Collegio che nella fattispecie l’ effettiva erogazione in concreto degli anticipi provvigionali non è stata idoneamente provata dalla , ove si osservi che:
-la scrittura privata del 26 giugno 2007, che secondo l’appellante conterrebbe un implicito riconoscimento del debito, non risulta prodotta in atti;
-la comunicazione del 21.03.2011 (doc. n.8) proviene dalla stessa , e quindi dalla stessa parte che intende avvalersene, ed è quindi priva di valore probatorio;
-le fatture emesse dall’agente (doc.16), pur se non firmate e non integralmente compilate, sono state prodotte da entrambe le parti, e devono quindi ritenersi incontestabilmente provenienti dall’Agente, il quale, non solo non le ha formalmente disconosciute, ma le ha addirittura prodotte nel suo compendio documentale. Tuttavia, le fatture suddette sono state prodotte solo per il periodo dal mese di luglio 2008 al mese di dicembre 2010 e, quanto al loro contenuto, non contengono alcuna specificazione degli anticipi provvigionali corrisposti, ma solo di quelli detratti dall’ammontare complessivo delle provvigioni complessivamente fatturate; il che non consente di risalire all’ammontare effettivo degli anticipi provvigionali corrisposti;
-le certificazioni fiscali di cui al doc.15 sono documenti predisposti dalla stessa società preponente, e quindi dalla stessa parte che intende avvalersene, e sono quindi prive di valore probatorio; peraltro, le certificazioni relative agli anni dal 2008 al 2010, a differenza di quelle degli anni 2006 e 2007, non recano alcuna indicazione dell’ammontare degli anticipi provvigionali erogati, ma solo l’importo complessivo delle provvigioni assoggettate a ritenuta d’acconto; il che preclude di utilizzare le certificazioni fiscali per stabilire l’ammontare degli anticipi provvigionali per il periodo cui si riferiscono le fatture in atti;
-in definitiva, per il periodo dal 30.06.2005 al mese di giugno 2008 gli unici documenti utilizzabili sono le certificazioni fiscali (che però sono prive di valore probatorio, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene), mentre per il periodo dal mese di luglio 2008 al mese di dicembre 2010 gli unici documenti utilizzabili sono le fatture (che tuttavia non contengono alcuna specificazione degli anticipi provvigionali corrisposti, ma solo di quelli detratti dall’ammontare complessivo delle provvigioni complessivamente fatturate; il che non consente di risalire all’ammontare effettivo degli anticipi provvigionali percepiti dall’agente).
In quest’ordine di concetti, difettando la prova, da parte della preponente, del fatto costitutivo della avvenuta corresponsione degli anticipi provvigionali indicati nella documentazione sopra indicata, non può ritenersi dimostrata la percezione, da parte di , di anticipi provvigionali non seguiti dalla successiva maturazione del diritto alla provvigione, nella misura richiesta in ripetizione dalla parte appellante. Non ritiene quindi la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l’art. 1 comma 17 della legge 2282012, che ha modificato l’art.13 del d.p.r. n.1152002, mediante l’inserimento del comma 1 quater , a mente del quale, se l’impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n°237/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.05.2024, contrariis reiectis , così decide:
rigetta l’appello ;
condanna l’appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell’appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio telematica tenutasi in data 30 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
NOME COGNOME (Atto sottoscritto digitalmente)