Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 20900/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Alessandria , in persona del Direttore generale pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, pubblicata il 18/05/2020 e notificata il 20/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l’RAGIONE_SOCIALE di Alessandria (di seguito, anche AO) ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE) chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 210/2018 che, dichiarata inammissibile la riserva 8 apposta dall’appaltatore e fondate parzialmente le rimanenti, aveva condannato l’AO a pagare al RAGIONE_SOCIALE la somma complessiva di € 339.774,06, oltre accessori e spese, sia legali che di consulenza tecnica d’ufficio.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva adito il Tribunale di Alessandria chiedendo la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a pagare gli importi corrispondenti ad una serie di riserve, apposte ai SAL progressivamente maturati per il contratto di appalto intervenuto tra le parti, a partire dal primo. Per il pagamento delle riserve erano stati introdotti due giudizi separati, il primo relativo alla riserva n.1 e il secondo relativo a tutte le altre sette riserve apposte, poi riuniti dal Tribunale. A fondamento delle domande proposte, veniva evidenziato che: il RAGIONE_SOCIALE si era aggiudicato l’appalto per i lavori di ‘sopraelevazione struttura su spalto INDIRIZZO, riguardanti la struttura ospedaliera, e aveva conseguentemente concluso con la committente RAGIONE_SOCIALE il contratto di appalto nel febbraio 2008 (il valore dell’opera era di € 6.319.325,89, aumentato per una perizia in variante successivamente intervenuta); i lavori, consegnati in via di urgenza in data 08/01/2008, erano stati ultimati nei termini pattuiti (come prorogati dalla perizia di variante intervenuta in corso d’opera), nell’agosto/settembre 2011, con collaudo tecnico -amministrativo del 15/05/2012; l’andamento dei lavori si era rivelato da subito anomalo, in particolare a causa: della mancata consegna integrale delle aree di intervento (l’area in prossimità dei
depositi dei gas medicali non veniva mai posta a disposizione del RAGIONE_SOCIALE, con conseguenti limitazioni operative); dell’imposizione di orari di lavoro limitati, tant’è che malgrado le disposizioni contrattuali prevedessero un periodo di tre mesi (comprensivo delle normali interruzioni) per eseguire le demolizioni in sopraelevazione, di fatto erano stati necessari otto mesi; della presenza di macchinari in funzione sulle aree in cui doveva eseguirsi la sopraelevazione che causavano notevoli ritardi nell’esecuzione delle lavorazioni previste nel cronoprogramma nonché l’esecuzione di lavorazioni non previste in contratto; la riserva n.1 apposta nel primo SAL, articolata in più voci e reiterata nel SAL successivo era di importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale e, per essa, veniva esperita procedura di risoluzione bonaria, al cui esito era stato proposto l’accoglimento delle richieste dell’impresa limitatamente ad € 5.298,31; ne conseguiva il radicamento del primo procedimento volto ad ottenere il pagamento dell’importo integrale di € 876.978,35; la stessa situazione si era verificata per le riserve 2, 3 e 4 che all’esito del procedimento di risoluzione bonaria non erano state accolte; intanto erano state iscritte altre riserve, dalla n. 5 alla n.8; il RAGIONE_SOCIALE aveva pertanto introdotto un altro procedimento chiedendo il pagamento di € 1.812.628,08 in relazione alle riserve dalla n.2 alla n.8.
L’AO si era costituita in entrambi i procedimenti non contestando la debenza di € 5.298,31 e chiedendo, per il rimanente, l’integrale rigetto delle domande della controparte. Riunite le causa, nel corso del giudizio era stata concessa ordinanza ex art.186 bis c.p.c. per il pagamento dell’importo di € 5.298,31, riconosciuto dal RUP in sede di primo procedimento di soluzione bonaria, riguardo alla riserva n. 1, e non contestato.
Con sentenza non definitiva il Tribunale aveva respinto l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree e, rimessa la causa in istruttoria, veniva espletata una consulenza
tecnica d’ufficio, all’esito della quale il Tribunale, con sentenza definitiva, aveva parzialmente accolto le pretese del RAGIONE_SOCIALE.
Con l’atto di appello l’RAGIONE_SOCIALE insisteva perché venisse dichiarata non dovuta per mancanza di domanda la somma di € 568,88 oltre interessi e la domanda risarcitoria della controparte fosse integralmente respinta o, in subordine, contenuta nella misura del 40% del danno riscontrato, dedotto comunque l’importo corrispondente alla voce ‘mancato utile’.
A fondamento del gravame, l’AO formulava i seguenti motivi di appello:
-1. Nella riserva 2 apposta dall’impresa al SAL 3 non era stata attribuita autonoma rilevanza alla realizzazione del ponteggio e al relativo impiego di manodopera ai fini della quantificazione del danno da rallentamento produttivo; l’importo totale della riserva sommava voci che non contemplavano anche il maggior impiego di manodopera specializzata per la realizzazione del ponteggio, perché l’unica voce relativa al personale ne quantificava il sottoutilizzo; ne conseguiva che il riconoscimento della somma di € 568,88, effettuato dal CTU, e dal Tribunale, per il maggior impiego di mano d’opera specializzata non era supportato dalla necessaria domanda;
-2. Non era condivisibile il riconoscimento di un danno da rallentamento produttivo a favore dell’appaltatore e comunque non lo era nelle percentuali affermate; l’AO non si era limitata a osservare l’intervenuto rispetto del termine di ultimazione dei lavori ma aveva evidenziato che non erano previsti termini intermedi di esecuzione, la cui osservanza fosse sanzionata con l’applicazione di penali, né erano previsti premi di accelerazione per la anticipata conclusione dei lavori; ne conseguiva che non vi erano parametri, diversi dal termine finale di ultimazione dei lavori, il cui mancato rispetto consentisse di accertare un eventuale rallentamento produttivo; tali parametri non potevano essere rinvenuti nemmeno
nel cronoprogramma di progetto o nel programma esecutivo dell’impresa, che non comprendevano una valutazione degli importi delle lavorazioni cronologicamente corrispondenti ai futuri SAL; ne conseguiva che non si poteva sostenere che negli atti di gara l’AO avesse stabilito uno specifico ritmo produttivo né che su tale ritmo produttivo il RAGIONE_SOCIALE avesse fatto affidamento nella formulazione dell’offerta; era previsto dal capitolato speciale d’appalto (di seguito anche CSA) un ordine nell’andamento dei lavori, sul quale solo la Stazione appaltante poteva intervenire, modificato in concreto per iniziative unilaterali dell’appaltatore più volte denunciate dalla DL; dalle osservazioni esposte conseguiva che non vi era un parametro rispetto al quale poter riscontrare eventuali accelerazioni, affermate peraltro dal CTU senza una reale motivazione, e, del resto, il RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato un danno da acceleramento produttivo solo con la riserva 7, iscritta in occasione del 12° SAL e non ritenuta fondata; l’ottavo SAL era l’unico in relazione al quale il CTU, discostandosi dalla valutazione del RAGIONE_SOCIALE che, nella riserva 5, aveva lamentato un rallentamento produttivo, aveva rilevato la contabilizzazione di un importo superiore a quello risultante dal cronoprogramma di progetto, senza conseguenze per l’appaltatore;
-3. Non era corretta la valutazione del Tribunale nella parte in cui attribuiva rilievo alla condotta dell’AO nell’andamento anomalo dell’esecuzione delle opere e, in particolare, nei rallentamenti dei lavori che avrebbero danneggiato il RAGIONE_SOCIALE, né era condivisibile l’attribuzione percentuale di detta responsabilità in misura preponderante all’AO; il primo Giudice non aveva tenuto conto che, come documentato e riconosciuto dal CTU nella sua relazione, il RAGIONE_SOCIALE aveva modificato l’andamento dei lavori senza autorizzazione e in contrasto con il cronoprogramma, aveva consegnato su richiesta della DL un primo programma dei lavori illeggibile, tanto che ne fu richiesto un altro che fosse ‘decente’ da
inoltrare nel più breve tempo possibile, aveva effettuato molte lavorazioni con modalità diverse da quelle previste ed anche in difformità rispetto alle soluzioni di progetto senza previo confronto con il DL, aveva sospeso unilateralmente alcuni interventi, mentre alcuni fermi di lavorazione sulle strutture sono stati ordinati dalla DL per inadempienze dell’appaltatore; a ciò si aggiungeva che il RAGIONE_SOCIALE aveva redatto il programma esecutivo – che in base al CSA e alla normativa di settore avrebbe dovuto precedere l’inizio dei lavori -solo su pressante richiesta del DL e dopo che l’intervento era già iniziato; il programma esecutivo dei lavori infine predisposto non era stato redatto correttamente e non lo fu nemmeno il secondo sollecitato, trasmesso ma non approvato dal DL; emergeva del resto dallo stesso elaborato peritale preso a riferimento dal Tribunale di Alessandria che l’incidenza dell’operato dell’AO sugli ipotizzati maggiori tempi contrattuali non era stata di entità rilevante e che un certo danno per l’Impresa si era invece generato a causa di errori commessi nella gestione del cantiere da parte dell’Impresa stessa; se si focalizzava l’attenzione sulle due vicende contrattuali prese specificamente in esame dal Tribunale, risultava evidente, quanto alla rimozione dei box di protossido, l’esigua estensione dell’area interessata e l’incidenza minima sul complessivo andamento dei lavori anche in virtù delle indicazioni esecutive appositamente fornite dal Direttore dei Lavori e, quanto all’ultimazione del corpo di ampliamento, pur posticipata rispetto al cronoprogramma e dovuta in modo preponderante a fatto dell’appaltatore, altre lavorazioni erano state effettuate di converso in anticipo; la limitazione oraria alle lavorazioni era prevista nel CSA, all’art.9, e la decisione del primo giudice sul punto non ne teneva adeguato conto, dato che l’AO non aveva affatto esteso la portata della facoltà prevista ma ne aveva fatto semplicemente applicazione;
-4. Non era condivisibile la scelta di applicare l’art. 25 d.m. n. 145 del 2000, per la identificazione e quantificazione delle voci di danno in ipotesi subite dall’appaltatore, poiché detta norma faceva riferimento ad una situazione di anomalo andamento dei lavori con riferimento a disposte sospensioni degli stessi, rivelatasi illegittima e quindi formalizzata, mentre nel caso di specie non era stata disposta alcuna sospensione dei lavori, sicché non era corretta la quantificazione operata dal CTU, non per il riferimento al cronoprogramma di progetto, ma perché, non essendo stato quantificato ab origine l’andamento produttivo della fase esecutiva dell’appalto, non era possibile valutare scostamenti per difetto o per eccesso da un parametro inesistente né ritenere che il RAGIONE_SOCIALE ne avesse a suo tempo tenuto conto nella formulazione dell’offerta; inoltre, poiché il mancato rispetto del cronoprogramma di progetto era dipeso in massima parte da scelte unilaterali dell’impresa, era ingiustificato ritenere che le difformità dal cronoprogramma fossero fattore causale di un danno di cui il RAGIONE_SOCIALE potesse pretendere il risarcimento, mancando il nesso causale tra la condotta dell’RAGIONE_SOCIALE e il complessivo danno da asserito rallentamento produttivo; quanto al riconoscimento del mancato utile, non vi era stata alcuna estensione da parte dell’AO delle limitazioni di orario previste dall’art. 9 CSA, concordate con l’impresa per le lavorazioni di maggior disturbo che erano, appunto, le demolizioni a prescindere dalla loro localizzazione per l’intervento appaltato; il fatto che l’art. 9 cit. escludesse la possibilità di chiedere compensi ulteriori o risarcimenti solo nel caso di immediata interruzione di lavorazioni in corso derivava dal fatto che solo in tali ipotesi, non concordate, un danno si sarebbe potuto verificare.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto nel merito dell’appello proposto, con richiamo delle difese ed eccezioni già svolte in primo
grado e con adesione sostanziale al deciso di primo grado. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, secondo il RAGIONE_SOCIALE, l’anomalo andamento dei lavori, giustamente riconosciuto dal CTU, non era scalfito dall’ultimazione degli stessi nei termini contrattuali perché, anche in assenza di previsione di termini intermedi, vi era comunque un ‘ritmo produttivo’ paradigmatico nell’esecuzione dell’appalto che non è stato sovvertito dalle sole iniziative dell’appellato; le iniziative dell’AO non avevano permesso all’appaltatore di seguire un andamento lineare nell’esecuzione dell’intervento, determinando quell’andamento anomalo foriero di diseconomie e quindi di danni; la Stazione appaltante aveva l’obbligo di mettere a disposizione dell’impresa le aree di cantiere mediante consegna integrale delle stesse e di rimuovere gli ostacoli che potevano frapporsi alla realizzazione dell’opera; nel caso concreto, l’impresa aveva adempiuto correttamente le proprie obbligazioni contrattuali, eseguendo l’opera commissionata nei tempi previsti e a regola d’arte, nonostante i rallentamenti dell’attività di cantiere ascrivibili a fatto dell’AO, compensati da accelerazioni di produzione dovute all’iniziativa dell’appaltatore; a determinare la diseconomia dell’appalto era stato l’alternarsi di periodi di sottoproduzione con periodi di accelerazione dei lavori, tali da sconvolgere quanto l’impresa aveva preventivato in sede di partecipazione alla gara, dovuti ad una consegna delle aree di cantiere ‘a macchia di COGNOME‘, all’indisponibilità di parte di esse, alla richiesta di opere extracontrattuali; la fondatezza delle riserve esposte in contabilità dall’impresa e la correttezza della decisione impugnata sul punto si correlava, in sintesi, non tanto al rispetto dei termini contrattuali ma, piuttosto, alla circostanza che l’alterazione della programmazione temporale di esecuzione delle singole prestazioni che componevano l’appalto aveva determinato l’alterazione del singolo prezzo e della singola prestazione che non erano più
competitivi; i periodi di rallentamento dei lavori seguiti da periodi di accelerazione erano stati determinati, come rilevato dal CTU, non solo da errori nella gestione del cantiere da parte dell’appaltatore ma anche da inadempimenti e/o ritardi attribuibili all’appaltante, a cui si era aggiunto il totale stravolgimento dei tempi di lavoro per la pretesa riduzione dell’attività giornaliera in relazione alle attività rumorose, che aveva inciso in maniera unilaterale a danno dell’impresa, causando forti diseconomie dovute ad una distorta previsione della gestione del cantiere e delle maestranze, causata dal comportamento della Stazione appaltante atteso che, come rilevato dal CTU, e correttamente condiviso dal giudice di primo grado, le limitazioni all’orario lavorativo erano state estese a tutta la durata delle demolizioni in sopraelevazione e in collegamento, valutate interamente come di maggior disturbo determinando un ritardo e un sottoutilizzo del personale; la mancata rimozione del box protossido confermava l’anomalo andamento dei lavori, fortemente rallentato per la mancata disponibilità delle aree di intervento. In sintesi, secondo l’appellato, le inadempienze attribuibili alla Stazione appaltante erano così riassumibili: plurime sospensioni dei lavori inerenti alle demolizioni per le interferenze con l’attività di Pronto Soccorso e del blocco operatorio, funzionanti durante l’effettuazione dei lavori; presenza di canali e tubazioni, già segnalate nella corrispondenza di luglio e settembre 2009, tali da impedire la realizzazione dei collegamenti tra il vecchio polo ospedaliero e quello in costruzione, non ancora rimosse nel dicembre 2009; canalizzazioni impiantistiche nella zona filtro della scala 4 ostacolanti i lavori susseguenti e determinanti il loro rallentamento; ritardo nei lavori impiantistici determinato da modifiche progettuali per miglioramenti disposte dalla committenza, alla data di apposizione della riserva in corso di definizione, ma ancora non contrattualmente eseguibili.
In tale situazione, il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di avere dovuto operare in condizioni di parziale disponibilità delle aree di cantiere, con modifica in corso d’opera delle prescrizioni progettuali e con sconvolgimento dei tempi contrattuali, intesi come tempi programmati per l’esecuzione dei lavori nei termini pattuiti, aggiungendo che il ricorso ai criteri di cui all’art. 25 d.m. n. 145 del 2000 per la determinazione e quantificazione dei danni era appropriato e condivisibile, anche in relazione al mancato utile dell’impresa.
Accolta con ordinanza del 05/10/2018 l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, le parti precisavano all’udienza successiva le conclusioni definitive e la Corte d’appello, con la sentenza in questa sede impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, mantenuto fermo solo il provvedimento ex art. 186 bis c.p.c. pronunciato dal Tribunale il 23/12/2009, respingeva tutte le altre domande del RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, respinte le eccezioni preliminari e pregiudiziali, la Corte rilevava che non era più in discussione la debenza della somma portata dall’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (€ 5.298,31), e neppure l’inammissibilità della riserva n. 8, come pure la non debenza degli importi indicati nelle riserve nn. 1-7, relativi a maggiori interventi, inadempimenti ulteriori, lavori extra e/o decurtazioni operate dalla DL (diversi dal maggior esborso per manodopera specializzata di cui alla riserva n. 2), in assenza di appello incidentale sul punto, precisando che la materia del contendere riguardava tutta il dedotto ‘andamento anomalo’ dell’appalto con rallentamenti e accelerazioni, che secondo l’appaltatore era dovuto quantomeno in via prevalente a inadempimento della Stazione appaltante, riconosciuto dal Tribunale come riconducibile all’AO nella misura del 55%.
Esaminato il contratto di appalto e valutato l’andamento in concreto dei lavori, la Corte d’appello riteneva definitivamente accertato (come rilevato non solo dal CTU ma dal primo Giudice, senza contestazioni specifiche) che, come emergente dalla documentazione allegata agli atti (in particolare dalle numerose comunicazioni contenenti le rimostranze del DL per il modo di procedere dell’appaltatore, prodotte dall’appellante), l’impresa aveva condotto i lavori sui ‘corpi’ secondo sue discrezionali tempistiche, più volte denunciate dalla DL, senza rispettare il cronoprogramma di progetto, senza predisporre preventivamente il programma dei lavori e senza confrontarsi con la DL (p. 22 della sentenza impugnata). Accertava, però, anche che l’opera era stata consegnata nei tempi pattuiti e senza vizi.
La stessa Corte di merito rilevava, inoltre, che la Stazione appaltante aveva ritardato la rimozione dei box gas medicali, con incidenza sulla realizzazione del vano scala del corpo di ampliamento, portata a termine in un momento successivo rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, e la stessa Stazione appaltante si era avvalsa della facoltà di intervenire sugli orari di effettuazione delle lavorazioni rumorose prevista dall’art. 9 CSA.
Poiché era pacifico che l’appalto era stato completato e remunerato secondo gli accordi, secondo la Corte d’appello non era sufficiente la prospettazione di ritardi nello svolgimento delle attività di pertinenza della Stazione appaltante in corso d’opera, per affermare l’esistenza di un danno da rallentamento e/o accelerazione in capo all’appaltatore, spettando a quest’ultimo dimostrare che, tenuto conto dell’oggetto del contratto di appalto e delle modalità di esecuzione dell’intervento prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, l’iniziativa prospettata come inadempiente dell’AO potesse essere qualificata davvero come illegittima e di significatività tale da determinare uno specifico danno, per non utilizzo o incremento di utilizzo di mano d’opera,
per mantenimento in essere in cantiere di macchinari e/o attrezzature inutilizzate o per incremento di queste ai fini dell’accelerazione delle lavorazioni, per maggiori costi sostenuti, ecc., a prescindere dall’effettuazione comunque della prestazione pattuita nei termini concordati e a regola d’arte.
Secondo la Corte territoriale, tuttavia, questa prova non era stata raggiunta e, anzi, non era stata neppure offerta, in quanto:
la presenza di impianti e macchinari correlati ad attività sanitarie era stata evidenziata nella documentazione di progetto e nel CSA, come pure la facoltà per la Stazione appaltante di intervenire sullo svolgimento delle attività, specificamente delle attività rumorose, espressamente prevista e disciplinata dall’art. 9 CSA, coerentemente con la delicatezza dell’attività sanitaria svolta;
in particolare, non poteva ritenersi, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che l’AO avesse abusato della facoltà prevista dall’art. 9 CSA, poiché l’abuso avrebbe potuto integrasi con l’utilizzo illegittimo di tale facoltà, e dunque fuori delle ipotesi concordate, per finalità non attinenti a quelle sanitarie, non potendo ritenersi corretta una valutazione di illegittimità fondata sulla frequenza con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato detta facoltà o sulla incidenza della stessa sui lavori appaltati;
-si doveva altresì escludere che il ritardo dell’AO nella eliminazione del box protossido e dei gabbiotti dei gas medicali, effettuata nell’aprile 2009 invece che nel maggio 2008, avesse avuto un concreto rilievo come mancata messa a disposizione dell’integrale area di cantiere e quindi come causa generatrice di un danno per l’appaltatore, tenuto conto dell’incidenza dei manufatti sull’area di intervento in ampliamento (mq 14, con uno sviluppo per l’area del vano scala di mq 87,36, su opere che interessavano mq 1.158,23), della perifericità dell’area stessa e delle opere in concreto ritardate (vano scala), senza conseguenze per il resto dell’attività. Secondo la Corte d’appello, vi era, comunque, la concreta impossibilità di
correlare un ipotetico danno al ritardo esaminato, perché l’appaltatore aveva disatteso completamente il cronoprogramma di progetto e non aveva redatto preventivamente, come d’obbligo, il programma di esecuzione dei lavori, rendendo così di fatto impossibile verificare un eventuale nesso causale tra il comportamento della Stazione appaltante e i danni prospettati come conseguenti, che ben potevano essere causati dall’ordine degli interventi dato dall’appaltatore, in una condizione di inadempimenti quantomeno reciproci.
In sintesi, l’anomalo andamento del rapporto di appalto, conclusosi però regolarmente, non poteva essere imputato alla Stazione appaltante, perché il solo concreto appunto che le si poteva rivolgere riguardava il ritardo per un intervento marginale e inidoneo a incidere sull’effettuazione delle opere di ampliamento nel cui ambito si inseriva. Nulla poteva essere imputato all’AO per gli interventi sui tempi delle lavorazioni rumorose, consentita dall’art. 9 CSA, né per i ritardi nello spostamento di tubazioni e impianti di cui alla riserva 3, considerati irrilevanti nell’economia del contratto dal Tribunale di Alessandria senza critiche sul punto, né per la presenza di macchinari e impianti sull’edificio DEA da sopraelevare, segnalati nel CSA, e neppure, infine, per i ritardi dei lavori impiantistici e le modifiche progettuali, causati da modifiche tecniche, adeguamenti normativi e migliori prestazioni degli impianti, tutti profili, questi ultimi, adeguatamente e tempestivamente risolti con la perizia di variante, come rilevato all’esito del primo grado senza formulazione di doglianze specifiche, aggiungendo che alle stesse conclusioni doveva pervenirsi per il dedotto maggior costo per l’impiego di manodopera specializzata in conteggi in relazione alla riserva sub 2, che era stata prospettata come voce di danno conseguente al rallentamento produttivo, non risarcibile per gli stessi motivi appena esposti.
Avverso detta statuizione il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’ error in procedendo e l’ error in iudicando in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 35 e ss. d.P.R. n. 554 del 1999, art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006, nonché artt. 10 e 25 d.m. n. 145 del 2000, con violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, per avere la Corte d’appello sostanzialmente ritenuto che l’anomalo andamento dei lavori fosse da imputare in via esclusiva all’impresa.
Il ricorrente ha, prima di tutto, rilevato che l’art. 9 CSA, nel prevedere l’obbligo per l’appaltatore di redigere un programma degli interventi, aveva individuato la necessità di tenere conto della tempistica stabilita dal cronoprogramma a corredo del progetto esecutivo, che non era stato possibile mantenere, per comportamenti imputabili in via prevalente, se non esclusiva, alla Stazione appaltante.
Secondo il ricorrente, l’andamento dei lavori era dovuto a carenze progettuali, che avevano stravolto l’esecuzione dell’appalto, in relazione alle quali l’esistenza o meno del programma esecutivo dell’impresa non avrebbe avuto alcuna incidenza, come pure era evidenziato dal fatto che era stato necessario adottare una perizia di variante dopo ben 34 mesi dalla consegna dei lavori. In tale quadro, il RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che l’art. 35 e ss. d.P.R. n. 554 del 1999 e l’art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006 impongono alla Stazione appaltante di porre in gara un progetto esecutivo dettagliato e compiuto, che eviti quegli inconvenienti nella specie riscontrati, mentre la Corte d’appello ha violato tali principi, ritenendo che
l’anomalo andamento dei lavori fosse addebitabile alla sola impresa a fronte di: – Ritrovamenti di tubazioni, impianti e sottoservizi non previsti in progetto; – Resti di mura non previsti in progetto a seguito degli scavi; – Modifiche progettuali intervenute in corso d’opera; – Approvazione di una variante progettuale; – Sospensioni, di fatto, di lavorazioni per periodi superiori a quelli imposti dal C.S.A. (cfr. sul punto, quanto rilevato dal CTU in merito all’utilizzo degli strumenti previsti nel contratto per le cd. lavorazioni rumorose); – Modifica dei tempi contrattuali (proroga di 120 giorni del tempo contrattuale in seguito alla approvazione della perizia di variante).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’ error in procedendo e l’ error in iudicando in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 35 e ss. d.P.R. n. 554 del 1999, art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006, nonché con l’art. 1655 c.c., per avere la Corte d’appello attribuito la responsabilità dell’anomalo andamento dei lavori alla sola impresa appaltatrice, così trascurando le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Secondo il ricorrente, il giudice di appello ha dato rilievo alla mancata tempestiva presentazione del programma esecutivo dei lavori da parte dell’impresa, senza considerare che le opere erano state portate a termine nei tempi concessi e a regola d’arte, anche se non era stato seguito né il cronoprogramma dell’appaltante né il programma dei lavori tardivamente redatto, e non approvato dalla DL, non essendo pertanto stato il ritmo lavorativo condizionato da tale mancanza.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado ha erroneamente valutato l’influenza sull’andamento dei lavori delle interferenze dell’Amministrazione sui tempi di esecuzione delle attività rumorose e della mancata consegna integrale delle aree di cantiere.
Con riguardo al primo profilo, il RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le previsioni di contratto e di capitolato consentissero la limitazione dei lavori in determinati orari per tutta la durata contrattuale e a tutte le lavorazioni, senza considerare quanto, di contro, evidenziato dal CTU, e senza interpretare correttamente le disposizioni del capitolato speciale d’appalto. In particolare, secondo il ricorrente – sebbene il CSA avesse previsto la possibilità, per la Stazione appaltante, di disporre la limitazione, in determinati orari, delle attività considerate rumorose, nell’ottica di salvaguardare lo svolgimento dell’attività sanitaria -l’interpretazione fornita dalla Corte di merito, secondo cui tale limitazione doveva ritenersi come un potere illimitato e assolutamente discrezionale della Stazione appaltante, è del tutto in contrasto con i principi che regolamentano l’esecuzione di un pubblico appalto. Il medesimo RAGIONE_SOCIALE ha pesantemente criticato l’affermazione del giudice di appello che discostandosi dalle valutazioni tecniche del CTU sul punto -è pervenuta a ritenere che quanto statuito dall’art. 9 CSA rendeva nota ed inequivocamente evidenziata all’appaltatore, già al momento dell’esame del bando di gara e della formulazione dell’offerta , la possibilità che le lavorazioni subissero ritardi ed eventualmente successive accelerazioni e decelerazioni che non permettevano una previsione definitiva e lineare dello svolgimento dell’intervento appaltato. L’affermazione in parola, per il ricorrente, giustificherebbe la possibilità che la stazione appaltante ponga in gara un progetto privo dei requisiti di cantierabilità, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 35 e segg. d.P.R. 554 del 1999. Inoltre, la stessa affermazione, sempre per il ricorrente, contrasta con l’obbligo di cooperazione gravante sulla committente, cui spetta porre l’appaltatore nelle condizioni di sviluppare l’esecuzione delle opere appaltate in maniera continuativa e senza impedimenti ostativi, in modo tale da consentire quella organizzazione di mezzi
necessari con gestione a proprio rischio, che caratterizza il contratto d’appalto secondo la definizione datane dall’art. 1655 c.c. Per il RAGIONE_SOCIALE, è, dunque, più corretta e razionale l’interpretazione delle norme del CSA fatta propria dal primo giudice, secondo cui, la regolamentazione delle attività più rumorose deve, in ogni caso, ritenersi temporalmente limitata, per non sfociare in una arbitraria facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante, tale da impedire all’impresa di organizzare la propria attività lavorativa. Non era, dunque, corretto ritenere che la limitazione di responsabilità prevista nell’art. 9 CSA nell’eccezionale ipotesi B (con interruzione delle lavorazioni durante la sopraelevazione del DEA, senza ulteriori compensi o risarcimenti) potesse equipararsi ai casi di sistematica reiterazione delle richieste di riduzioni d’orario proprie dell’ipotesi A (con riduzioni d’orario per altre lavorazioni), rispetto alle quali, illegittimamente, la Corte d’appello ha ritenuto applicabile un generale, ampio ed indiscriminato potere della Stazione appaltante di modificare, per l’appunto, le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Quanto alla tardiva rimozione dei box di protossido (ad aprile 2009 invece che a maggio 2008), secondo il RAGIONE_SOCIALE, tale circostanza confermava l’anomalo andamento dei lavori, fortemente rallentato dalla mancata consegna integrale da parte dell’ente appaltante delle aree oggetto di intervento, in particolare, dell’area in prossimità dei depositi dei gas medicali. La struttura in ampliamento era stata terminata quindi in ritardo, dovuto all’esecuzione tardiva del vano scala. In sintesi, la mancata tempestiva disponibilità delle aree, unitamente alla necessaria realizzazione ulteriori e diverse opere da realizzare rispetto a quelle previste nel progetto, avevano comportato notevole dispendio di tempi e di risorse, nel frattempo rimaste non impiegate o, comunque, sottoimpiegate.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’ error in procedendo e l’ error in iudicando in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 34 d.P.R. n. 554 del 1999, nonché con gli artt. 2727 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza di elementi di prova del danno subito dall’impresa a cagione dello stravolgimento dei tempi di esecuzione, con l’alternarsi di fasi di sottoproduzione ed improvvisa accelerazione dei lavori.
Secondo il ricorrente, dovevano essere riconosciuti gli oneri sopportati per sottoutilizzazione di macchine ed attrezzature, spese generali, inefficace impiego del personale, e utile non interamente percepito, senza la necessità di offrire una prova particolare del danno, suscettibile di essere liquidato anche in via presuntiva.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia nella parte in cui è prospettata l’esistenza di un error in procedendo sia nella parte in cui è dedotta la presenza di errores in iudicando .
2.1. Con riguardo al primo profilo, occorre subito rilevare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, una censura mediante ricorso in cassazione relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).
Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa
indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile solo ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione nel corso del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), risolvendosi altrimenti la censura in un critica alla valutazione di fatto operata dal giudice.
La valutazione delle prove raccolte, infatti, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cas., Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).
2.2. Con riguardo al secondo profilo, occorre ricordare che, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 2 – , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019).
2.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha prospettato che il giudice di merito non ha tenuto conto che le risultanze processuali evidenziavano la presenza di vizi nel progetto esecutivo delle opere appaltate (v. in particolare p. 15 e 16 del ricorso per cassazione), neppure specificamente individuati mediante specifica indicazione delle parti di progetto errato o incompleto e tale da essere emendato dalla successiva variante, senza tuttavia allegare di avere già ritualmente prospettato in questi termini la propria azione risarcitoria davanti al giudice di merito, risultando, anzi, il contrario dalla lettura della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, ove, nella ricostruzione dello svolgimento del processo sono riportate le allegazioni del RAGIONE_SOCIALE poste a fondamento dell’azione esperita, che non contengono alcun riferimento alla presenza di vizi o di carenze del progetto esecutivo, ma riguardano il contegno tenuto dall’AO nel corso dell’esecuzione dei lavori (v. in particolare p. 3 della sentenza impugnata e p. 4-5 del ricorso per cassazione).
È pertanto evidente che la censura contiene impropriamente la prospettazione della violazione dell’art. 116 c.p.c. ed anche di plurime norme di diritto sostanziale attinenti al ruolo svolto dalla progettazione esecutiva delle opere appaltate, trattandosi in realtà di una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze processuali, relative alle vicende di causa, in riferimento a questioni che, peraltro, la parte non ha dedotto di avere
prospettato nei precedenti gradi di giudizio, né risultano essere state oggetto della materia del contendere su cui il giudice di appello si è pronunciato.
3. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.
Come sopra illustrato, la censura si articola sotto diversi profili.
Il ricorrente ha dapprima criticato il rilievo dato dal giudice di appello alla mancata presentazione del programma esecutivo dei lavori da parte dell’impresa. Ha, poi, censurato la mancata considerazione del ritenuto abuso del potere di limitare gli orari di lavoro per le attività rumorose, come pure la statuizione riferita alla tardiva consegna del cantiere (in particolare quella in prossimità dei gas medicali) e alla necessità dell’esecuzione di lavori non previsti in contratto.
3.1. Si deve subito rilevare che il motivo si presenta inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione, nella parte in cui è censurato il rilievo dato dal giudice di appello alla mancata tempestiva presentazione del programma esecutivo dei lavori.
Dalla lettura della sentenza si evince con chiarezza che la Corte di merito ha ritenuto definitivamente accertato (come rilevato non solo dal CTU ma dal primo giudice, senza contestazioni specifiche) che l’impresa avesse condotto i lavori sui ‘corpi’ secondo sue discrezionali tempistiche, più volte denunciate dalla DL, senza rispettare il cronoprogramma di progetto, senza predisporre preventivamente il programma dei lavori e senza confrontarsi con la DL (p. 22 della sentenza impugnata). Ad opinione della Corte d’appello la mancanza di un preventivo programma esecutivo dei lavori non ha, dunque, assunto rilievo in sé, ma è stato uno degli elementi che hanno dimostrato l’esecuzione dei lavori secondo tempistiche del tutto autonome dell’appaltatore, tant’è che, anche per questo la Corte stessa ha ritenuto di non poter dare rilievo al ritardo della consegna di una piccola area di cantiere da parte
dell’AO, rispetto al cronoprogramma (p. 24 -25 della sentenza impugnata).
3.2. Inammissibile è la censura anche nella parte in cui si riferisce alla valutazione che la Corte d’appello ha fatto in ordine alla facoltà attribuita alla Stazione appaltante dall’art. 9 CSA di intervenire sugli orari in di esecuzione delle demolizioni.
Come sopra evidenziato, il giudice di merito ha escluso che l’esercizio di tale facoltà da parte dell’AO fosse illegittimo, argomentando come segue: «Su questo punto si deve pure sottolineare che non è condivisibile, per diversi ordini di motivi, l’assunto del primo Giudice, che fa propria una considerazione apparentemente riferibile al CTU, secondo il quale la stazione appaltante avrebbe abusato della facoltà attribuitale dall’art. 9 cit. servendosene in maniera eccessiva: da una parte infatti le ragioni sottese al riconoscimento della facoltà in esame, di tutela del valore prioritario della salute, avrebbero potuto presentarsi con una frequenza non prevedibile ex ante e giustificata anche se, in ipotesi, verificatasi in concreto per tutta la durata degli interventi rumorosi; l’unica giustificazione all’attribuzione di illegittimità all’intervento dell’AO sull’andamento dei lavori, ex art. 9 cit., avrebbe potuto consistere in un abuso, con utilizzo della facoltà al di fuori delle ipotesi concordate e, specificamente, per finalità non attinenti all’attività sanitaria; sotto quest’ultimo profilo, il preteso abuso non può certo derivare dalla frequenza, in sé, di intervento sui tempi delle lavorazioni rumorose, né da un’ipotesi del CTU volta a valutare sotto il profilo tecnico l’incidenza di questa frequenza sul normale svolgimento dei lavori appaltati, ma avrebbe dovuto essere allegato e dimostrato, con specifico riferimento alle iniziative assunte abusive, dall’appaltatore che, invece, nulla ha fatto di tutto ciò. E’ proprio da escludere, pertanto, che, nel quadro probatorio delineato, l’intervento dell’AO sui tempi delle lavorazioni rumorose possa essere anche solo prospettato illegittimo perché, in ipotesi,
eccessivo e viene meno, di conseguenza, uno dei presupposti fondamentali giustificanti, secondo il CTU e secondo il Tribunale di Alessandria, l’andamento anomalo dei lavori, con rallentamenti e accelerazioni, in ipotesi generatore autonomo di danni a prescindere dal rispetto dei tempi contrattuali.» (p. 23-24 della sentenza impugnata).
Parte ricorrente non ha ritenuto corretta l’interpretazione data della clausola in questione, ritenendo più corretta e razionale, per i motivi sopra riportati, quella fatta propria dal primo giudice, secondo cui, la regolamentazione delle attività più rumorose deve, in ogni caso, ritenersi temporalmente limitata, per non sfociare in una arbitraria facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante, tale da impedire all’impresa di organizzare la propria attività lavorativa.
3.3.1. Com’è noto, infatti, l’interpretazione del contratto, e dunque anche del capitolato speciale di appalto, è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16181 del 28/06/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20294 del 26/07/2019).
L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce, infatti, in una indagine di fatto, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti ed è anche tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni assenti o incomprensibili, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e
quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021).
3.3.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha criticato l’interpretazione offerta dal giudice di appello, esprimendo fortemente la sua non condivisione, senza, tuttavia, formulare un motivo di impugnazione specifico, riferito agli artt. 1362 e ss. c.c., e senza specificare le norme sull’interpretazione che avrebbero dovuto essere indicate come violate, semplicemente mescolando argomenti in fatto e in diritto a sostegno della diversa interpretazione offerta e, dunque, alla diversa valutazione in fatto operata.
3.4. Sono inammissibili anche le ulteriori censure, tutte riferite alla valutazioni in fatto delle risultanze istruttorie operate dal giudice di secondo grado, che hanno portato ad escludere una qualche responsabilità della Stazione appaltante in ordine all’andamento anomalo dell’esecuzione del contratto, che la parte ricorrente non ha condiviso.
La Corte d’appello, dopo avere esaminato le risultanze istruttorie, ha ritenuto che l’anomalo andamento del rapporto di appalto, pur conclusosi regolarmente, non potesse essere imputato alla Stazione appaltante, perché il solo concreto appunto che le si poteva rivolgere riguardava il ritardo per un intervento marginale e inidoneo a incidere sull’effettuazione delle opere di ampliamento nel cui ambito si inseriva, aggiungendo che, comunque, il RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure fornito la dimostrazione dell’ipotetico danno lamentato con il menzionato ritardo, dato che lo stesso imprenditore aveva eseguito l’opera secondo tempi che non avevano rispettato né il cronoprogramma, sicché, in presenza quanto meno di inadempimenti reciproci, non poteva ritenersi provato che i ritardi dell’AO avessero cagionato un danno all’appaltatore (p. 24 -25 della sentenza impugnata). Per la Corte d’appello, poi, nulla poteva essere imputato all’AO per i ritardi nello
spostamento di tubazioni e impianti di cui alla riserva 3, considerati irrilevanti nell’economia del contratto dal Tribunale di Alessandria, senza critiche sul punto, né per la presenza di macchinari e impianti sull’edificio DEA da sopraelevare, che erano stati segnalati nel CSA, e neppure per i ritardi dei lavori impiantistici e le modifiche progettuali, causati da modifiche tecniche, adeguamenti normativi e migliori prestazioni degli impianti, tutti profili, questi ultimi, adeguatamente e tempestivamente risolti con la perizia di variante, come rilevato all’esito del primo grado, senza formulazione di doglianze specifiche sul punto, e neanche per il dedotto maggior costo per l’impiego di manodopera specializzata (p. 25-26 della sentenza impugnata).
Le censure, riferite a tali valutazioni si risolvono in critiche alle valutazioni in fatto, non condivise dal ricorrente, che -come sopra evidenziato – nonostante abbia richiamato la violazione di norme processuali e sostanziali, in realtà ha richiesto un riesame in fatto delle valutazioni di merito operate dalla corte d’appello.
4. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.
Parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata richiamando, oltre alle doglianze già presenti negli altri motivi, anche la ritenuta erroneità della statuizione in cui ha ritenuto l’assenza di elementi di prova del danno subito dall’impresa, a cagione dello stravolgimento dei tempi di esecuzione, con l’alternarsi di fasi di sottoproduzione ed improvvisa accelerazione dei lavori.
Parte ricorrente non ha dimostrato di aver colto la ratio della decisione, ove la Corte d’appello ha evidenziato che il danno doveva essere valutato in considerazione del caso concreto, ove i lavori erano comunque stati portati a termine a regola d’arte nei tempi pattuiti, ma l’imprenditore li aveva eseguiti senza rispettare né il cronoprogramma né il programma dei lavori dai lui redatto tardivamente e non approvato, sicché in assenza di una specifica
prova non poteva addebitarsi all’AO il pregiudizio prospettato dall’imprenditore per il mancato rispetto del cronoprogramma (v. in particolare p. 22-23 e, soprattutto, p. 24-25 della sentenza impugnata).
Il RAGIONE_SOCIALE si è limitato a riproporre i propri argomenti in ordine alla ritenuta prova dell’esistenza e dell’entità del danno, affermando di non condividere la decisione impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compenso ed € 200 per esborsi, oltre accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione