SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 230 2026 – N. R.G. 00001813 2021 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa
NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa
NOME COGNOME
Consigliere
Dr.
NOME COGNOME
Consigliere relatore
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 3.11.2021, al n. 1813 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 202 1, avverso la sentenza n. 602 del Tribunale di Livorno, pubblicata il 21.07 .2021, nell’ambito del procedimento R.G. n. 5075/2016, per come corretta con l’ordinanza n. 10144/2021 del 21.09.2021 ;
promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. , elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti; RAGIONE_SOCIALE.
APPELLANTE
contro
(c.f. rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO (c.f. e NOME COGNOME (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura in atti; RAGIONE_SOCIALE.
e
(c.f. ) , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. , elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti; C.F. RAGIONE_SOCIALEF.
APPELLATI
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI:
per l’appellante , come da atto di citazione in appello del 3.11.2021 : ‘ Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previ gli incombenti di rito e ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in riforma dell’appellata sentenza n°602/21 emessa dal Tribunale di Livorno il 21.07.21 nel proc. civ. N° 5075/16 RG. notificata via pec. il 28.09.21
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti al punto…
In via principale, nel merito: accogliere l’appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l’effetto in riforma della sentenza n°602/21 emessa dal Tribunale di Livorno nel giudizio recante RG. 5075/16 depostata in cancelleria il 21.07.21, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale: accertare e dichiarare lo stato di incapacità di intendere e volere in capo alla sig.ra al momento della redazione del testamento pubblicato in data 09.07.12 ai rogiti AVV_NOTAIO in Livorno, per l’effetto, visto l’art. 591 c.c., dichiarare la nullità, o comunque l’annullamento del predetto testamento pubblico, in quanto affetto da dolo in danno alla disponente ai sensi dell’art. 624 c.c. con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio; respingere in toto le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti in quanto illegittime in fatto ed in diritto;
– In via subordinata: ove accertata la capacità di intendere e di volere della sig.ra
dichiararsi la lesione del diritto alla quota riservata ex art. 547 c.c. che la legge prevede a favore dell’attore e per l’effetto rideterminare la misura della quota di proprietà dei beni immobili e mobili della sig.ra spettante a ciascun erede; respingere in toto le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti in quanto illegittime in fatto ed in diritto;
In via ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento sia pur parziale della domanda riconvenzionale di parte convenuta di cui al punto 3) delle conclusioni, operare una compensazione tra i frutti civili equamente stimati di cui controparte chiede la liquidazione e tutte le spese mediche e personali relative alla cura della de COGNOME, nonché di tutte le migliorie apportate all’immobile di proprietà della de COGNOME sito in Livorno, INDIRIZZO, integralmente sopportate dal sig.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio ‘.
per l’appellat o come da comparsa conclusionale del 18.07.2025: ‘L’esponente Sig. così come sopra rappresentato e difeso, chiede che
l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, se del caso previo esperimento dell’istruttoria richiesta da questa difesa e non ammessa nel corso del primo grado, voglia respingere l’appello proposto dal Sig. confermando integralmente la sentenza n . 602/2021 (Rep. n. 1356/2021), emessa dal Tribunale di Livorno a conclusione del procedimento RG n. 5075/2016, pubblicata il 21.07.2021, corretta in data 30.08.2021 e notificata in data 28.09.2021. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambe i gradi di giudizio ‘.
per l’appellata come da comparsa conclusionale del 17.07.2025: ‘ Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis
In via pregiudiziale ed istruttoria
rigettare la istanza istruttoria formulata dall’appellante volta ad accertare il valore locatizio dell’immobile di cui è causa siccome tardiva, irrituale ed inammissibile.
Successivamente, nel merito
rigettare nella sua interezza l’Appello ex adverso proposto, siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza Tribunale di Livorno n. 602/2021 così come modificata all’esito del procedimento di correzion e di errore materiale in precedenza esperito – siccome logica, legittima, corretta ed adeguatamente motivata in tutti i capi dai quali è composta.
Con vittoria di spese (ivi comprese quelle afferenti la CTU ed i compensi versati al proprio CTP) e competenze relative al presente giudizio ed a quello concernente la procedura di sospensiva della Sentenza qui impugnata, come da Nota spese ad hoc che si deposita in pari data rispetto al presente atto ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, iscritto al R.G. n. 5075/2016, conveniva dinnanzi al Tribunale di Livorno il fratello e la di lui moglie in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su all’epoca minore di età, istituita erede universa le da per sentir accertare lo stato di incapacità di intendere e di volere in capo a quest’ultima, madre dell’attore, al momento della redazione del testamento i n data 9.07.2012, pubblicato il 2.11.2016 al rogito del AVV_NOTAIO in Livorno, e, per l’effetto, sentirne dichiarare la nullità o, comunque, l’annullamento per dolo ai sensi dell’art. 624 c.c ., con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio. In via subordinata, chiedeva, laddove fosse stata accertata la capacità di intendere e di volere della de COGNOME, dichiararsi la lesione della quota di legittima prevista ex lege a favore dell’attore, in quanto figlio, e, per l’effetto,
rideterminare la misura della quota di proprietà dei beni immobili e mobili di spettante a ciascun erede; con vittoria di spese e onorari.
A fondamento della domanda, deduceva l’attore che la di lui madre deceduta in Livorno il 7.10.2016, aveva disposto per testamento pubblico in favore della nipote nel luglio 2012, quando era già incapace di intendere e di volere, perché affetta da demenza degenerativa di tipo fronto-temporale, di severità medio-grave, con sovrapposti importanti aspetti depressivi, fin dal 2009, e che, in ogni caso, la scheda testamentaria era stata vergata in ragione delle pressioni e dell’influenza esercitate sulla madre dall’altro figlio della defunta, padre di .
Si costituivano nel giudizio di primo grado e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su sollevando, in via preliminare, le eccezioni di nullità della citazione per genericità delle deduzioni; di non integrità del contraddittorio per mancata citazione in giudizio di coloro che, per legge, sarebbero stati chiamati a concorrere alla successione di di improcedibilità dell’azione per mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda di nullità del testamento, deducendo che non vi fosse la prova che alla data di stesura dello stesso, fosse incapace di intendere e di volere né che la convenuta in senso sostanziale, , all’epoca tredicenne, avesse agito con dolo nei confronti della nonna per ottenere l’istituzione di erede dalla stessa. Rispetto alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione della quota di legittima, gli stessi si dichiaravano remissivi.
I convenuti formulavano, altresì, domanda riconvenzionale di petizione ereditaria, volta a conseguire il riconoscimento della qualità di erede di in capo a nei confronti dell’attore e la condanna dello stesso alla restituzi one dei beni relitti della de COGNOME (tutti o quota parte) ancora in possesso di ivi compresi i frutti civili che questi avessero prodotto e/o avrebbero potuto produrre.
Costituitasi in giudizio in proprio, divenuta nelle more maggiorenne, integrato il contraddittorio nei confronti di altro figlio di in quanto soggetto che avrebbe potuto concorrere alla successione ex lege della stessa, sanato il vizio di mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante CTU volta a determinare se la defunta avesse, al momento della redazione della scheda testamentaria, la capacità di intendere e di
volere. Acquisita la relazione peritale e posta, una prima volta, la causa in decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per escutere i testimoni e
entrambe collaboratrici domestiche di parroco della defunta; avvocata di nella causa avente ad oggetto l’ ordine di protezione richiesto dal medesimo convenuto a tutela dalla madre nei confronti del fratello e della di lui moglie. Veniva, altresì, disposta la convocazione del CTU per chiarimenti, senza però poterli conseguire, per decesso dell’ausiliario del Giudice; a tale circostanza, veniva posto rimedio invi tando le parti a prendere posizione, con l’ausilio dei rispettivi consulenti di parte, sugli aspetti della CTU evidenziati dal Giudicante con l’ordinanza di rimessione sul ruolo.
Con sentenza n. 602/2021, pubblicata in data 21.07.2021, il Tribunale di Livorno così disponeva: ‘ 1) rigetta le domande attoree di annullamento del testamento pubblico redatto da il 9.7.12; 2) in accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie dichiara che e hanno diritto ad un terzo ciascuno della massa ereditaria relicta da e costituita da: · quota di 1/3 dell’immobile sito in LIVORNO, INDIRIZZO, con annesso garage e locale magazzino di pertinenza; identificati catastalmente al catasto fabbricati del Comune di Livorno al foglio 32 part.967 sub 1 e 4 e al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 32 p. 1450; · saldo del c.c. acceso presso filiale di Livorno INDIRIZZO. 3) Dichiara che è erede testamentaria di NOME in ragione del testamento pubblico redatto il 9.7.12 e che ha diritto alla quota di un terzo dei beni di cui al punto 2 del presente dispositivo; 4) condanna l’attore all’immediata cessazione della sua condotta di occupazione esclus iva dell’immobile e a reimmettere gli altri due comproprietari nella disponibilità e godimento dei beni ereditari; 5) Condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma di € 19250,00, comprensivi di interessi e rivalutazione, ol tre € 350,00 al mese per ogni mese dalla data di pubblicazione della sentenza al rilascio; nonché al pagamento dell’importo di € 1225,00, oltre interessi legali dalla data dell’esborso al saldo; 6) Condanna il convenuto al pagamento in favore di al pagamento della somma di €4400,00,comprensivi di interessi e rivalutazione, oltre €80,00 al mese per ogni mese dalla data di pubblicazione della sentenza al rilascio; 7) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 7254,00 oltre spese generali e IVA e cpa come per legge; 8) Pone le spese di CTU a carico definitivo dell’attore ‘. Contr
La sentenza veniva, in data 21.09.2021, corretta con ordinanza che così disponeva: ove ai capi 5) e 6) del dispositivo vi è scritto ‘condanna il convenuto’ si intenda scritto ‘condanna l’attore .
Riteneva il Tribunale di primo grado che, sebbene il CTU avesse concluso nel senso che era affetta da un’anomalia psichica fin dall’anno 2009, con l’istruttoria svolta non era stata raggiunta la prova rigorosa, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di annullamento del testamento per incapacità (Cass. civ. n. 27351/2014 e ord. n. 25053/2018), della circostanza che la de COGNOME, nel luglio 2012, all’atto della stesura del testamento, versasse in uno stato di incapacità assoluta, tale da impedirle di comprendere il significato effettivo della sua azione e degli effetti che ne derivavano. Invero, da plurimi documenti acquisiti in giudizio (quali il decreto di nomina di un amministratore di sostegno a favore della signora) e dalle testimonianze assunte, ritenute attendibili e non contraddittorie, era emerso che nell’anno 2012 la conservava una parziale capacità di intendere e di volere e nutriva un serio e autentico desiderio di avvantaggiare la nipote con le proprie disposizioni testamentarie.
Riteneva, inoltre, il Tribunale che non fosse stato provato in alcun modo il dolo ex art. 624 c.c. di e nel coartare la volontà della congiunta con artifizi e raggiri ai fini della redazione del testamento.
Veniva, tuttavia, ritenuta evidente la lesione della quota di legittima dei figli e giacché il testamento, ritenuto valido, aveva comunque disposto in favore della sola nipote . Pertanto, veniva dichiarato il diritto dei figli ad ottenere un terzo ciascuno del patrimonio materno, dal quale veniva, tuttavia, esclusa la polizza AXA/MPS del 5.01.2007, sul rilievo che il relativo indennizzo doveva essere liquidato alla beneficiaria non a titolo successorio, ma in ragione della clausola contrattuale indicata nella polizza medesima, ossia iure proprio .
Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione dei frutti civili proposta dai convenuti, veniva ritenuto pacifico che quantomeno dalla morte della madre, avesse occupato l’immobile caduto in successione, senza permettervi l’accesso e il godimento da parte del fratello e della nipote , con ciò ledendo i diritti spettanti ai comproprietari ex art. 1102 c.c. Ne conseguiva la condanna dello stesso alla cessazione della condotta di occupazione esclusiva dell’immobile e all a corresponsione dei frutti civili. Questi venivano determinati in via equitativa, tenendo conto che l’occupazione illegittima si era protratta per almeno 55 mesi (da ottobre 2016 alla data della sentenza); che il valore locativo complessivo del
bene secondo la perizia di parte, le cui risultanze non erano state contestate dall’attore, risulta va di circa €1500,00 al mese; che i convenuti e
non risultavano avere sostenuto nel periodo di occupazione del bene alcuna spesa connessa alla manutenzione e gestione dell’immobile; che, in caso di locazione, il canone percepito sarebbe stato sottoposto a tassazione con riduzione dell’importo netto ricavato.
Accertata, poi, l’anticipazione da parte d i delle spese funerarie per la madre, concorrendo le stesse, in quanto sorte in occasione della morte della de COGNOME, a costituire il passivo ereditario, veniva condannato a restituire al fratello un terzo di tale somma (il medesimo obbligo non veniva dichiarato in relazione a anch’essa erede, perché nei suoi confronti non era stata spiegata la domanda di restituzione).
Infine, le spese di lite, ivi inclusi gli oneri di CTU, venivano posti interamente a carico dell’attore tenuto conto del contegno processuale dello stesso che, a fronte della disponibilità dei convenuti a pervenire ad una soluzione condivisa con riconoscimento della quota di riserva a lui spettante, non era stato collaborante.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello, sulla base dei seguenti motivi.
A) ERRONEA E CONTRADDITORIA VALUTAZIONE DEI MEZZI DI PROVA ACQUISITI, IN PARTICOLARE DELLA CTU, ERRATA RICOSTRUZIONE DELLA REALTÀ FATTUALE.
A1) Con il primo motivo di appello, veniva dedotta l’errata valutazione, da parte del primo giudicante, delle risultanze della CTU, la quale, secondo la ricostruzione dell’appellante, era pervenuta con sufficiente grado di certezza all’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere della al momento della redazione della scheda testamentaria. Le testimonianze assunte nel corso del procedimento di primo grado, successive rispetto al deposito della relazione peritale, non avrebbero dovuto influire sulla decisione del Giudice, essendo state rese da soggetti non terzi né imparziali, ma coinvolti, piuttosto, a vario titolo nelle vicende personali e/o giudiziarie delle parti in causa.
D’altronde, le conclusioni dell’ausiliaria del Giudice erano da ritenersi suffragate dalle ampie produzioni documentali, relative alla condizione medica della (in particolare, la relazione del prof. , secondo le quali i testimoni ben avrebbero potuto maturare l’illusione che la de COGNOME conservasse una qualche autonomia decisionale, in quanto la stessa, nelle attività routinarie, poteva dare l’impressione di essere ancora adeguata.
A2) L’erronea valutazione delle risultanze istruttorie veniva lamentata anche con riguardo all’accertamento dell’occupazione illegittima, da parte dell’appellante, dell’immobile sito in Livorno, INDIRIZZO, caduto in successione, e alla conseguente condanna alla restituzione dei frutti civili. Deduceva, a riguardo, l’appellante di essersi trasferito a vivere con la madre nella suddetta abitazione , in qualità di comproprietario, in ragione del peggioramento esponenziale delle condizioni di salute della di talché la sua non è mai stata un’occupazione illegittima, considerato che non ha mai neppure impedito l’accesso al fratello e alla nipote (circostanza che gli stessi non hanno contestato).
A3) Infine, deduceva l’appellante che le risultanze istruttorie avrebbero dovuto condurre il Giudice ad escludere qualsivoglia diritto della nipote ad entrare nell’asse ereditario della
2) ERRONEA/FALSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E/O DELLA ATTENDIBILITA’ DEI TESTI AMMESSI A SEGUITO DELLA RIMESSA IN LETTURA DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO.
Lamentava l’appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto dare rilevanza né al decreto di nomina, a tutela della dell’amministratrice di sostegno né alle relazioni redatte dallo stesso, in quanto soggetto non dotato delle competenze mediche specialistiche necessarie per valutare le condizioni di salute dell’amministrata. La stessa, inoltre, aveva esercitato il proprio ufficio in modo parziale, tanto che aveva chiesto al Tribunale la sua revoca.
Quanto all’attendibilità dei testi escussi in primo grado, evidenzia va che gli stessi non potevano essere imparziali, perché coinvolti tutti, a vario titolo, nella vicenda familiare.
Invero, le badanti e erano state scelte (anzi, imposte) e stipendiate da Pertanto, la circostanza evidenziata dal primo giudicante per cui i loro rapporti di lavoro con la famiglia erano cessati da tempo non era sufficiente ad affermare l’attendibilità delle stesse.
Quanto all’AVV_NOTAIO la sua inattendibilità discenderebbe dal fatto che la stessa aveva curato l’interesse dell’appellato a costruire ‘ad arte’ un’accusa per agire giudizialmente contro il fratello (poi risoltasi in un nulla di fatto).
Quanto, infine, al parroco le sue dichiarazioni, secondo l’appellante, non avrebbero dimostrato la capacità di intendere e di volere della nel 2012.
3) CONSEGUENTE ERRONEA/FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO.
Con il terzo motivo di appello, ribadiva che in sede di giudizio di primo grado non era stata raggiunta la prova dell’illegittimità dell’occupazione dell’immobile caduto in successione da parte di essendo il fratello sempre stato in possesso delle chiavi e non avendo egli mai richiesto l’accesso. L’indennità di occupazione, invero, sarebbe stata dovuta solo se gli appellanti avessero fornito la prova di avere chiesto l’uso della cosa e che questo gli fosse stato negato. A dimostr azione che l’uso della cosa non è mai stato impedito ai coeredi, deduce va l’appellante che aveva sempre utilizzato il garage annesso all’immobile.
Viene lamentata, inoltre, l’errata quantificazione dei frutti civili dovuti dall’appellante in virtù della presunta occupazione illegittima. Questa, infatti, apparirebbe esosa e non aderente alle correnti stime del mercato immobiliare, oltre che sfornita di prova. Il valore di mercato del bene, infatti, è stato individuato alla luce della perizia dell’Ing.
prodotta da che l’odierno appellante ha però contestato, chiedendo l’espletamento di una CTU in merito al valore del bene, ch e tuttavia il primo giudicante non ha disposto.
Deduce, infine, che la sentenza gravata non ha neppure provveduto alla compensazione tra i frutti dovuti e le spese documentate, sostenute dall’appellante nella cura della madre e dell’immobile (acquisto di elettrodomestici, pulizia dell’appartamento).
4) ILLEGITTIMA CONDANNA DELL’APPELLANTE ALL’INTEGRALE PAGAMENTO DELLE SPESE FUNERARIE E SPESE DI LITE, CTU COMPRESA.
Con il quarto motivo di appello, veniva dedotto che i fratelli non si trovarono d’accordo sulle modalità con cui procedere alle esequie della madre, tanto che la controversia fu affidata ai legali delle parti. tuttavia, decideva autonomamente di svolgere la celebrazione funebre, nonostante fosse a conoscenza della volontà della di essere cremata. L’odierno appellante cedeva alle richieste
del fratello solo per porre fine alla lite e, pertanto, riteneva ingiusta la propria condanna al rimborso della quota di un terzo di tali spese.
Quanto alle spese di lite, contestava l’appellante che la sua mancanza di collaborazione nella ricerca di una soluzione conciliativa sarebbe immotivata e non provata, posto che anche non è mai stato incline a risolvere bonariamente la controversia. Sono stati, inoltre, documentati gli impegni lavorativi all’estero che hanno precluso la partecipazione dell’appellante ai tentativi di mediazione, così come non corrisponderebbe al vero che egli abbia ostacolato la redazione dell’inventario. Per tanto, le spese, a detta dell’appellante, dovevano essere compensate.
L’appellante chiedeva, altresì, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, deducendo che la stessa aveva posto a carico di un gravoso onere economico e che aveva legittimato l’appellato ad aggredire la propria quota dell’immobile caduto in successione, circostanza che avrebbe lasciato l’appellante sguarnito di soluzioni abitative.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Quanto al motivo di appello volto a veder dichiarata la nullità e/o l’annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere di deduceva la correttezza delle statuizioni del primo giudicante. La CTU in sede di giudizio di primo grado, infatti, aveva riconosciuto che la patologia di cui soffriva la de COGNOME non determinava ex se la perdita della capacità di intendere e di volere. Tale relazione peritale, oltre a suscitare perplessità a livello logico-motivazionale, avrebbe omesso di considerare taluni rilevanti elementi, risultando dissonante rispetto alle ulteriori emergenze probatorie acquisite agli atti a seguito della rimessione in istruttoria del procedimento. Sostiene, infatti, l’appellata che il Giudice di prime cure abbia legittimamente dato rilievo alle produzioni documentali e alle testimonianze assunte in corso di causa, risultando le stesse, oltre che pienamente attendibili, dirimenti ai fini del giudizio sull’incapacità della
La scelta della de COGNOME di devolvere l’intero asse ereditario alla nipote , in sostanza, alla luce dell’istruttoria svolta, è risultata perfettamente confluente con i comportamenti della che è sempre stata legata alla nipote, tanto da indicarla, fin dal 2007, come beneficiaria della polizza vita AXA/MPS.
Quanto al motivo di appello volto a veder dichiarata la nullità e/o l’annullamento del testamento in quanto affetto da dolo esercitato in danno della testatrice, evidenziava la comparente che, alla luce delle allegazioni di parte appellante, non sarebbe dato comprendere a quale soggetto l’attore intenda, in concreto, riferire il dolo e in quali comportamenti concreti esso possa essersi estrinsecato. Invero, qualora il dolo dovesse essere riferito a va tenuto presente che la stessa, quando redasse il testamento, aveva appena tredici anni.
Quanto al motivo di appello volto a veder dichiarata la lesione della quota di riserva spettante ai legittimari, ribadiva la propria remissività rispetto a tale domanda.
Quanto ai motivi di appello volti a veder dichiarata per non dovuta alla comparente e all’appellato la restituzione dei frutti civili , deduceva che l’appellante fin dal giugno 2017 era stato messo in mora in ordine al riconoscimento dei frutti civili che il bene avrebbe potuto produrre in favore dei coeredi. Evidenziava, inoltre, che, alla luce delle caratteristiche dell’immobile (costituito da un unico appartamento), dello stesso non sarebbe possibile fare un uso promiscuo o turnario, di talché l’occupazione da parte dell’appellante necessariamente esclude gli altri dal suo godimento.
Deduceva che vi è agli atti la prova che occupa in via esclusiva, illegittimamente, tale immobile e che allo stesso è stato richiesto formalmente l’uso da parte degli altri aventi diritto.
In merito alla quantificazione dei frutti dovuti, evidenziava la tardività della richiesta di CTU sul valore dell’immobile e la correttezza del ragionamento del primo giudicante, il quale ha calcolato i frutti tenuto conto della perizia di parte che l’appellante non ha mai contestato ma ha, piuttosto, fatto propria implicitamente, omettendo di prendere posizione a riguardo, seppur espressamente invitato dal giudice istruttore in sede di udienza.
Quanto ai motivi di appello volti a veder dichiarata la compensazione delle spese di lite, evidenziava la correttezza della decisione di porle a carico dell’odierno appellante, alla luce del suo comportamento processuale.
Quanto al motivo di appello volto a veder dichiarata la compensazione tra i frutti civili eventualmente dallo stesso dovuti e le spese per le migliorie effettuate, evidenziava che tale pretesa era del tutto destituita di prova, giacché dalle produzioni documentali non era emerso in alcun modo che le spese sostenute fossero destinate al soddisfacimento dei bisogni della madre anziché di quelli propri dell’appellante.
V. Si costituiva nel giudizio di appello anche contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Deduceva , anzitutto, l’infondatezza della domanda di nullità del testamento per incapacità di intendere e di volere della testatrice, in ragione della circostanza per cui la seppur affetta da una malattia degenerativa, al momento della redazione della scheda testamentaria non si trovava in uno stato di infermità totale, giacché nella progressione della malattia la stessa alternava fasi di rapido decadimento a momenti in cui manifestava buone capacità decisionali e volitive.
Tale assunto avrebbe trovato riscontro, nel corso dell’istruttoria di primo grado, sia nelle produzioni documentali (in questo senso, il provvedimento del giudice tutelare di Livorno che aveva nominato alla un’amministratrice di sostegno; le relazioni redatte da quest’ultima; il verbale di audizione della de COGNOME nell’ambito del procedimento ex art. 342bis c.c. avviato da a tutela della madre; il contegno del AVV_NOTAIO che redasse il testamento di cui è causa; nonché la documentazione clinica) sia nelle testimonianze assunte, che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto attendibili e rilevanti.
In merito alla domanda di nullità del testamento per dolo perpetrato in danno della testatrice, deduceva l’appellato che il relativo capo della sentenza di primo grado non era stato espressamente impugnato dall’appellante e che, in ogni caso, in primo grado tale domanda non era stata formulata nei confronti di bensì nei confronti della di lui figlia .
In merito alla domanda di riconoscimento della lesione della quota di legittima, deduceva che il relativo capo della sentenza di primo grado non era stato espressamente impugnato dall’appellante, anche alla luce del fatto che tale domanda, proposta da nel giudizio di primo grado, era stata effettivamente accolta.
In merito alla domanda di riforma della sentenza nel capo in cui condanna l’appellante alla restituzione dei frutti civili , a quella relativa alla compensazione dei frutti civili eventualmente dovuti con le spese per le ‘migliorie’ apportate all’immobile e alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, con le proprie difese si associava sostanzialmente alla posizione dell’appellata
VI. All’esito dell’udienza cartolare del 12.09.2023, il Collegio, ritenuta la causa di pronta soluzione, fissava udienza di discussione orale al 4.06.2024. A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, ma, con successiva ordinanza, veniva rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di ottenere chiarimenti in ordine a questioni di natura tecnica circa la capacità di intendere e di volere della de COGNOME al momento della redazione del testamento; veniva, pertanto, disposta una nuova CTU. All’udienza del 10.09.2024 l’incarico veniva conferito al Prof. che depositava la propria relazione in data 16.04.2025 . All’esito dell’udienza cartolare del 20.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in via istruttoria, deve essere rigettata la richiesta di parte appellante di espletamento di una CTU volta ad accertare il reale valore di mercato dell’immobile caduto in successione, sito in Livorno, INDIRIZZO.
Invero, deve essere confermata la valutazione del Giudice di prime cure di non necessarietà di tale accertamento tecnico, potendosi mutuare il valore locatizio dell’immobile dalla stima e dalla perizia di parte a firma dell’Ing. depositate in primo grado dalla difesa di (doc. 8 e 27 allegati alla comparsa di costituzione e alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.). L ‘ammissibilità di tali documenti, infatti, discende dalla circostanza che, in sede di udienza del 7.06.2018 dinnanzi al Giudice di primo grado, a fronte della richiesta del difensore di
di tenere conto degli stessi (considerato, oltretutto, che la perizia era stata svolta in sede di redazione dell’inventario a seguito di accettazione beneficiata dell’eredità di , il difensore di si riservava di riferire al cliente, senza quindi contestare il contenuto o l’ammissibilità di tale documento.
Nel merito, l ‘appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Quanto alla domanda di nullità del testamento per incapacità di intendere e di volere della de COGNOME l’odierno appellante ha dedotto che il suo rigetto da parte del Giudice di primo grado sarebbe derivato dal l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU espletata in primo grado, dalle quali sarebbe emerso in modo incontrovertibile che la testatrice, al momento della vergatura della scheda testamentaria, fosse assolutamente incapace di intendere e di volere.
Tali doglianze sono infondate.
3.1. Ritiene la Corte che la gravata sentenza abbia correttamente fatto applicazione della consolidata giurisprudenza in materia di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere , che ha preso le mosse dal dato letterale dell’art. 591 c.c., il quale annovera, tra gli incapaci di testare, coloro che, sebbene non interdetti, ‘ si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento ‘. Difatti, secondo la Corte di legittimità, ‘ nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento ‘ (Cass. civ. ord. n. 25053/2018) e, ancora, ‘ l’incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de COGNOME“, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo ‘ (Cass. civ. ord. n. 3934/2018).
In sostanza, laddove non ricorra uno stato permanente di incapacità assoluta, chi impugna un testamento asserendo che il de COGNOME, pur alternando momenti di incapacità ad altri di lucidità, abbia redatto il testamento al ricorrere di uno dei primi, deve assolvere a un rigoroso onere della prova circa la coincidenza temporale tra la contingente condizione di infermità e la manifestazione delle proprie ultime volontà.
Nel caso di specie, da un lato, non ricorre la presunzione assoluta di incapacità derivante da infermità tipica, permanente e abituale, in quanto è pacifico che la fosse affetta da una patologia, la demenza fronto-temporale, che ha comportato un decadimento cognitivo ad insorgenza progressiva e mai una condizione di infermità perdurante e permanente . Dall’altro lato, l’odierno appellante, impugnando il testamento, non ha assolto al relativo onere probatorio circa la condizione di incapacità della de COGNOME al momento dell ‘affidamento al AVV_NOTAIO delle proprie ultime volontà.
Invero, non è condivisibile la ricostruzione dell’appellante secondo cui dalle due CTU espletate nel corso dei giudizi di primo e secondo grado sarebbe emerso che nel luglio 2012, ossia quando si recava dal AVV_NOTAIO per redigere testamento, versasse in uno stato di incapacità.
La CTU che il Collegio ha ritenuto di rinnovare in secondo grado (e che ha dichiarato espressamente di concordare con le conclusioni dell’ausiliario del Giudice di prime cure, si v. p. 12 della Relazione finale), infatti, ha offerto delle conclusioni tecniche che risultano contraddittorie e, pertanto, non pienamente condivisibili.
Nella relazione a firma del Prof. viene dato atto della circostanza -pacifica, a dire il vero, tra le parti -che fin dall’anno 2009 fosse affetta da una demenza fronto-temporale, che implicava una condizione di decadimento cognitivo di severità medio-grave. Tuttavia, nel tracciare un nesso di causalità tra la suddetta patologia e l’incapacità di intendere e di volere della signora, il perito ha dapprima sostenuto che la stessa presentasse ‘ una marcata riduzione della sua capacità di autodeterminazione, in quanto affetta da demenza neurodegenerativa fronto-temporale in grado di limitare le sue capacità di progettazione ed organizzazione ‘, ritenendo, di conseguenza, che ‘ il giudizio meramente medico depone per la sussistenza di un quadro clinico in grado di interferire con la capacità di testare della donna alla data del testamento ‘, salvo poi affermare, in via conclusiva, che la signora all’epoca della redazione del testamento si mostrava ‘ totalmente incapace di intendere e di volere ‘.
Delle due l’una: o versava in un totale stato di incapacità di intendere e di volere, o la sua capacità era solo ridotta e limitata, ma, in questo secondo caso, l’ausiliario non ha fornito gli elementi sufficienti per ritenere che tale limitazione fosse occorsa proprio nel luglio 2012, quando la signora si era determinata a disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere.
Dunque, seppur rinnovata in sede di appello, la consulenza tecnica ha prospettato delle conclusioni che, al pari di quanto accaduto in primo grado, hanno affermato non in termini di certezza, come sostiene l’appellante, bensì di sola ragionevolezza che non fosse capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento di cui è causa.
3.2. Non può, inoltre, non tenersi conto del fatto che l’incidenza della capacità di intendere e di volere vada rapportata al contenuto della disposizione testamentaria affidata dalla de COGNOME al AVV_NOTAIO, che nel caso di specie risulta non complessa e lineare.
Difatti, il contenuto del testamento pubblico di si limita a due affermazioni, ‘ revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria; istituisco erede universale mia nipote ‘, che, nella loro semplicità e immediatezza, non possono aver richiesto alla de COGNOME, ancorché affetta da patologia neurodegenerativa, uno sforzo di comprensione e lucidità che andasse al di là delle sue capacità del momento.
Oltretutto, come si dirà più avanti, dall’istruttoria è emerso un saldo legame affettivo tra la de COGNOME e la nipote (comprovato dalla circostanza che, a favore della nipote, la avesse stipulato una polizza vita), che la disposizione testamentaria in oggetto risulta aver rispettato e onorato, denotando la comprensione, da parte della del significato della propria azione.
3.3. Vi è, inoltre, la circostanza della forma pubblica del testamento, la quale, sebbene singolarmente non possa deporre a favore della capacità della de COGNOME, nel complesso degli elementi oggetto di valutazione costituisce un indicatore rilevante del fatto che, dinnanzi al AVV_NOTAIO, fosse apparsa lucida e in grado di comprendere tanto il significato quanto le conseguenze delle proprie azioni.
3.4. Il Giudice di primo grado ha poi correttamente valorizzato le prove documentali prodotte dagli odierni appellati. Risultano, in particolare, dirimenti il verbale di deposizione testimoniale , resa all’AVV_NOTAIO. ex art. 391 bis c.p.p. del 4.11.2013 e la relazione dell’amministratore di sostegno della per l’anno 2013 (ove si legge, rispetto alla patologia della che ‘ la situazione è sotto controllo e l’amministrata, sebbene necessiti comunque di aiuto è ancora in grado di provvedere autonomamente a se stessa ‘) , in quanto, oltre a trattarsi di documenti redatti da soggetti nello svolgimento delle loro funzioni di pubblici ufficiali, gli stessi si collocano temporalmente in data successiva alla redazione del testamento e, descrivendo la come orientata nello spazio e nel tempo e capace di intendere e di volere, inducono a ritenere che fino all’anno 2014 la signora abbia conservato, almeno in parte, la propria lucidità. Se ne deduce che, a maggior ragione due anni prima, ossia nel 2012, quando le disposizioni testamentarie venivano consegnate al AVV_NOTAIO, permaneva nella la chiarezza mentale necessaria a comprendere il significato dell’istituzione della nipote quale propria erede universale .
3.5. Oltre ai suddetti elementi, sicuramente di segno contrario rispetto alle lapidarie conclusioni del CTU, smentiscono la tesi dell’assoluta incapacità della le testimonianze assunte in primo grado alle udienze del 11.12.2019, del 12.02.2020 e del 10.09.2020, già correttamente valorizzate e ritenute attendibili dalla gravata
sentenza, avendo tutti i testi escussi reso dichiarazioni non contraddittorie e coerenti, fornendo al Giudice elementi che hanno trovato riscontro nelle già citate produzioni documentali.
Ritiene quindi il Collegio di dover tenere conto delle circostanze di fatto riferite dai testi, per come esposte nella parte motiva della sentenza di primo grado (ossia, pp. 13-14 : ‘ Il teste badante all’epoca della ha infatti riferito che nel 2012 la NOME COGNOME era ancora in grado di gestirsi le medicine, guardava il telegiornale e i film insieme alla medesima teste, commentava con lei le notizie di cronaca, e spesso ripeteva che voleva andare dal AVV_NOTAIO, cosa che poi è accaduta, per fare un regalo alla nipote, ‘che adorava’ per darle la sua parte.
Il teste parroco della defunta, ha riferito che la si recava spesso in chiesa per le confessioni e per la messa, accompagnata dalla badante o dal figlio e che fino a circa due anni prima della morte, avvenuta nel 2016, la de COGNOME parlava normalmente e si confessava con il parroco da sola e senza difficoltà di espressione.
E ancora, il teste avvocato del convenuto nella causa avente ad oggetto la richiesta di ordine di protezione azionata dal medesimo convenuto a tutela dalla madre nei confronti del fratello e della di lui moglie, ha confermato che, in occasione della deposizione resa dalla nel novembre del 2013, la defunta rispose senza esitazioni alle domande postele, che aveva un eloquio fluido e non ebbe alcuna difficoltà a comprendere le questioni che le venivano sottoposte.
Ed infine, il teste , altra badante della ha confermato come la COGNOME aveva più volte espresso il suo amore e affetto per la nipote, che aveva cresciuto e che diceva che le voleva lasciare tutto ‘).
Non coglie nel segno la censura di parte appellante secondo cui i testi e avrebbero avuto ruoli tali da non garantire imparzialità e oggettività di giudizio sulla capacità di discernimento della La circostanza che e fossero badanti della signora, stipendiate dall’appellato non integra un’ipotesi di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. né influisce sul giudizio circa la loro imparzialità, posto che le stesse hanno riferito di circostanze attinenti alla condizione di salute della loro assistita e non ai rapporti con il proprio datore di lavoro. Le due testi hanno poi confermato lo stretto legame affettivo tra la de COGNOME e l’odierna appellata che, come già detto, ha trovato nel testamento di cui è causa non una smentita, bensì una naturale consacrazione.
Anche l’AVV_NOTAIO è stata chiamata a testimoniare sulle condizioni di salute della e non su circostanze che attenessero al suo rapporto con il cliente (rispetto alle quali avrebbe dovuto comunque opporre il segreto professionale), di talché deve considerarsi attendibile perché imparziale.
Quanto alla testimonianza del la stessa non avvalora in alcun modo la tesi dell’appellante, poiché, avendo egli dichiarato che fino a due anni prima del decesso (avvenuto nel 2016) la ‘ parlava normalmente e si confessava con il parroco da sola e senza difficoltà di espressione ‘, ha individuato nel 2014 il riferimento temporale per il peggioramento delle condizioni di salute della signora, ben due anni dopo la redazione del testamento nel luglio 2012.
Né ha rilievo la circostanza , dedotta dall’appellante, che si tratti di soggetti non dotati delle competenze medico-scientifiche necessarie per formulare un giudizio sulla capacità o meno di intendere e di volere della de COGNOME, giacché il Giudice di prime cure ne ha valorizzato le affermazioni sempre dal punto di vista del rigoroso onere probatorio che l’odierno appellante, impugnando il testamento per incapacità, avrebbe dovuto adempiere.
3.6. In sostanza, ritenute contraddittorie e, pertanto, inattendibili le conclusioni della CTU rinnovata in sede di appello, considerati gli ulteriori elementi emersi nel corso dell’istruttoria in primo grado, ritiene la Corte di dover confermare il rigetto della domanda di annullamento del testamento di per incapacità di intendere e di volere , poiché l’odierno appellante non ha raggiunto la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ed è, anzi, emerso che la de COGNOME, per quanto fragile e malata, aveva un desiderio serio e autentico di avvantaggiare la nipote .
Va confermato anche il rigetto della domanda di annullamento del testamento per dolo ex art. 624 c.c., tenuto conto, anzitutto, che la domanda dell’appellante risulta generica, poiché alcunché è stato dedotto in merito al soggetto che avrebbe perpetrato tale dolo (l’odierno appellante non specifica se intenda attribuire la condotta dolosa a che oltretutto all’epoca della vergatura del testamento era appena tredicenne e, dunque, verosimilmente non in grado comportarsi fraudolentemente verso la nonna paterna, o al fratello .
In ogni caso, non vi è in atti alcuna prova di condotte dolose che gli odierni appellati possano aver esercitato nei confronti della de COGNOME.
In definitiva, la gravata sentenza deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto la validità del testamento notarile di redatto in data 9.07.2012 e pubblicato il 2.11.2016 al rogito del AVV_NOTAIO in Livorno, e, conseguentemente, ha accertato, nei confronti di e la qualità di erede universale della de COGNOME in capo a
Deve, del pari, essere confermato l’ accertamento della lesione della quota di legittima spettante a e a in qualità di figli di totalmente pretermessi dal testamento notarile della madre.
Da tale accertamento il Giudice di prime cure ha correttamente fatto discendere, in base al disposto di cui all’art. 537, comma 2 c.c., che a e spettassero i due terzi del patrimonio della defunta madre, da dividersi in parti uguali, ossia un terzo per uno.
Il compendio ereditario su cui calcolare le singole quote spettanti agli eredi è stato adeguatamente identificato nell’immobile sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, con annesso garage e locale magazzino di pertinenza e nel saldo del conto corrente acceso presso filiale di Livorno, INDIRIZZO. Contr
La domanda, proposta in via subordinata da ll’appellante , di ‘ rideterminare la misura della quota di proprietà dei beni immobili e mobili della sig.ra spettante a ciascun erede ‘ deve ritenersi inammissibile, poiché non è stato formulato alcun motivo di appello avverso i relativi capi della sentenza impugnata.
Infondati sono, altresì, i motivi di appello volti ad ottenere la riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha condannato alla restituzione dei frutti civili in ragione dell’occupazione illegittima, da parte dello stesso, dell’immobile facente parte della massa ereditaria, sito in Livorno, INDIRIZZO.
6.1. In punto di an della debenza di tali frutti, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che fosse pacifico che, dalla morte di
abbia occupato l’immobile caduto in successione, ove oltretutto, come risulta dagli atti, ha trasferito la propria residenza anagrafica . L’odierno appellante, infatti, nel corso del giudizio di primo grado non ha in alcun modo contestato tale circostanza (anzi, nella prima memoria ex art 183 c.p.c. depositata il 29.03.2018 si legge una dichiarazione di tenore confessorio secondo cui ‘ il sig. è comproprietario dell’immobile de quo, pertanto la sua non è un’occupazione illegittima, o contra ius e niente impedisce di fatto al sig. di utilizzare pro quota il medesimo immobile ‘).
N on possono trovare accoglimento le doglianze dell’appellante, secondo cui il carattere illegittimo dell’occupazione sarebbe escluso dal fatto che il fratello pur avendo le chiavi dell’immobile, non ha mai manifestato interesse a utilizzarlo, né ha richiesto esplicitamente una turnazione o l’accesso al bene, ma ha, comunque, continuato a utilizzare il garage annesso all’immobile, dimostrando un tacito accordo tra le parti sull’uso dei beni in questione. Il possesso delle chiavi, infatti, non prova che abbia accesso all’immobile di INDIRIZZO (giacché lo stesso aveva la disponibilità delle stesse fin da quando quella era l’abitazione dell’anziana madre) . Né la disponibilità del garage -circostanza, in ogni caso, non provata -può dirsi elemento sufficiente da cui inferire che tra le parti vi fosse un tacito accordo sulle modalità di utilizzo del compendio immobiliare (che, infatti, nega).
6.2. Deve essere, poi, confermata la quantificazione dei suddetti frutti operata dal Giudice di primo grado in €19.250 spettanti a ed €4.400 spettanti a somme comprensive di interessi e rivalutazione.
Non può, infatti, come già detto (si v. par. 1), trovare accoglimento la censura di parte appellante secondo cui il Giudice non avrebbe potuto procedere alla suddetta operazione di quantificazione sulla base del valore dell’immobile indicato dalla perizia estimatoria prodotta in primo grado dalla parte giacché trattasi di documento non contestato in primo grado dall’appellante e, pertanto, ammissibile.
6.3. Non può trovare accoglimento, inoltre, la domanda dell’appellante di compensazione dei frutti dovuti con le spese che avrebbe sostenuto non solo per la manutenzione dell’abitazione oggi caduta in successione , ma anche per la cura della de COGNOME.
Premesso che la ratio dell’art. 1150 c.c., che riconosce al possessore, che sia tenuto a restituire i frutti, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie e straordinarie, nonché un’indennità per i miglioramenti recati alla cosa, è quella di evitare un indebito arricchimento del rivendicante in danno del possessore, nel caso di specie non ha dato prova della circostanza che le spese da lui sostenute siano state rivolte ad esclusivo vantaggio e miglioramento dell’immobile caduto in successione, trattandosi di esborsi a cui egli stesso poteva avere interesse, vivendo nel medesimo immobile e avendo continuato a dimorarvi anche dopo il decesso della madre (le spese documentate, infatti, riguardano piccoli elettrodomestici e prodotti per la pulizia della casa).
Quanto alle spese sostenute per la cura della madre la sede per ottenerne il rimborso doveva essere la rendicontazione all’amministratrice di sostegno che il Giudice tutelare di Livorno aveva nominato alla signora nella persona dell’AVV_NOTAIO. fin dal 2010.
Tanto basta a rigettare i motivi di appello in punto di quantificazione dei frutti dovuti dall’odierno appellante.
7. Va confermata la condanna di alla restituzione della somma di €1.225 come rimborso di un terzo delle spese funerarie sostenute da per la madre
Non costituisce, infatti , censura giuridicamente rilevante l’affermazione di parte appellante di non avere ‘ nessuna intenzione di accollarsi le spese di un funerale palesemente in contrasto con le ultime volontà materne ‘ ( così a p. 24 dell’atto di citazione in appello).
Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio, dagli atti risulta evidente il contegno processuale dell’odierno appellante nel corso del procedimento di primo grado, su cui il Giudice ha fondato la decisione di porre integralmente a suo carico tali spese, vista l’assenza di collaborazione al fine di pervenire ad un accordo.
A tal fine, è sufficiente considerare che, nel corso del procedimento di primo grado, il Giudice convocava le parti dinnanzi a sé al fine di formulare una proposta conciliativa e che all’udienza fissata a tal fine in data 1.03.2018, nonostante la presenza personale di e l’odierno appellante non compariva, documentando sì un impegno di lavoro, ma senza prospettare alcun differimento ad una data a lui più congeniale, giacché il suo difensore dichiarava in udienza che non vi fosse alcuna possibilità di un accordo.
Tanto è bastato al Giudice di prime cure per porre integralmente , ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, le spese di lite a carico di statuizione che qui deve trovare conferma.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, ivi incluse quelle tecniche per la rinnovata CTU (da quantificarsi nella somma di €1.000, oltre iva e accessori di legge, già liquidata provvisoriamente all’ausiliario all’udienza per il giuramento del 10.09.2024, non essendo pervenuta successiva istanza di liquidazione) e per il CTP di parte dott. (documentate con progetto di notula depositato in data 8.09.2025 in €2.500) , seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della complessità (bassa) della lite, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014.
Le spese per il CTP di parte prof. non possono essere liquidate in quanto non documentate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di di
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 602/2021 del Tribunale di Livorno;
alla rifusione delle spese di lite del procedimento 9.991,00 oltre spese
condanna di appello a favore di che liquida in € generali al 15%, cpa e iva come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di appello a favore di che liquida in € 9.991,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese per la CTU svolta in sede di giudizio di appello e quantificate in €1.000 , nonché le spese per il CTP di parte quantificate in €2.500.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex d.P.R. 115/2002.
Firenze, lì 14.1.26
Il Cons. Est.
NOME COGNOME Il Presidente Dr.ssa NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa NOME COGNOME.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.