Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33692 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29451/2020 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA RAGIONE_SOCIALE FORENSE, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1265/2020 depositata il 19/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE), avverso il decreto ingiuntivo, per l’importo di Euro 287.243,16 oltre accessori, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, relativo agli importi dovuti dagli iscritti per il ruolo suppletivo 1996 (ordinario) 1998 (ordinario e suppletivo) e 1999 ruolo ordinario, (Genova) rimasti insoluti.
Con sentenza del 19/02/2020 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e ha revocato il decreto opposto, compensando le spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE chiedendone il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memoria e la ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 19 ottobre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, e al D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2. La ricorrente lamenta l’applicazione dell’automatico discarico dei ruoli sino al 31/12/1999 in contrasto con la natura privata della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non può accedere a fonti di finanziamento pubblico; l’eventuale automatica estinzione del ruolo assumerebbe quindi natura di prestazione patrimoniale o di altrettanto illegittima disposizione ablatoria priva di base legale, in particolare per quanto attiene il ruolo di valore inferiore ad euro 2000,00 poiché la normativa parla di automatico annullamento dei crediti. Osserva che in ogni caso la norma ha ad oggetto crediti ancora
riscuotibile al momento dell’entrata in vigore e ciò indipendentemente dalla circostanza che siano inferiori o superiori a 2.000,00 euro. Deduce che seguendo l’interpretazione data dalla Corte di merito le conseguenze pregiudizievoli dei mancati introiti andrebbero inevitabilmente a ricadere sugli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE, sia sui debitori, i per i quali verrebbe meno la continuità contributiva, sia sugli altri, di fatto privati dell’apporto finanziario derivante da versamenti degli iscritti morosi. Sotto altro profilo osserva che la norma rende evidente l’intento del legislatore di circoscrivere l’ambito di applicazione dell’istituto ai crediti in relazione ai quali l’agente sia ancora nei termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità e non abbia irrimediabilmente perso il diritto al discarico. Osserva, infine che deve tenersi conto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha natura privatistica e pertanto le norme costituzionali ostano a che la legislazione RAGIONE_SOCIALE possa produrre effetti ablatori nella sfera giuridico patrimoniale di enti autonomi che non godono di finanziamenti sostitutivi da parte dello Stato.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’illegittimità costituzionale della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527 e ss., in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art. 117 Cost., e dell’art. 6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della RAGIONE_SOCIALE. Deduce che si tratta di un prelievo forzoso o meglio un annullamento RAGIONE_SOCIALE entrate in danno di un soggetto del tutto estraneo all’apparato statale, essendo prevista una vera e propria eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore in particolare posto che la maggioranza dei crediti per cui è causa risulta di importo inferiore agli euro 2.000,00.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 527
della legge 228 del 2012 nonché degli artt.1 e 2 del D.M. 15 giugno 2015, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile ai ruoli della cassa indistintamente gli istituti dell’annullamento automatico dei crediti sino a euro 2000 e del discarico automatico dei ruoli recanti crediti di importo superiore non interessati da procedure di riscossione. La ricorrente deduce che anche se in astratto -ma l’ipotesi è prospettata in via di estremo subordinesarebbe possibile ipotizzare il travolgimento dei ruoli emessi dalla cassa il loro automatico discarico per esigenze di razionalizzazione e di riordino dei bilanci degli enti di riscossione mai si riuscirebbe comunque a giustificare l’annullamento dei crediti della RAGIONE_SOCIALE da espungersi dalle scritture patrimoniali della stessa.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 commi 527 528 e 529 della legge 228 del 2012 nonché degli artt.1 e 2 del D.M. 15 giugno 2015. La ricorrente deduce che la sentenza è illegittima nella parte in cui ha ritenuto operante l’istituto dell’annullamento dei ruoli senza verificarne i presupposti e anzi in assenza della prescritta trasmissione da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’elenco RAGIONE_SOCIALE quote riferite ai crediti fino a 2.000,00 euro, nonché dell’elenco RAGIONE_SOCIALE quote di importo superiore ai 2.000,00 euro non interessate da procedure esecutive. Osserva che nella sentenza non si dà atto degli invii degli elenchi dei ruoli annullati nell’ambito di Genova e del resto non sarebbe potuto essere diversamente considerato che detti elenchi non risultano prodotti in giudizio.
5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. La violazione e falsa applicazione degli articoli 19, 20 e 59 comma quattro ter del D.lgs 112/199 nonché 35, 39, 74 e 82 del D.P.R. n. 43/1988, per avere la Corte d’appello ritenuto non configurabile in capo all’agente di riscossione l’obbligo di versamento di somme in assenza della procedura di inesigibilità di
cui agli articoli 19, 20 citati. Osserva che non solo il D.lgs 112/1999 ma anche il D.P.R. n. 43/1988 prevedeva obblighi di informazione e di rendicontazione e che la sistematica violazione di tutti gli obblighi informativi abbia comportato per l’esattore la perdita del diritto al discarico senza quell’apparato di tutela e garanzia prestato dagli artt.19 e 20 cit.
6.I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, esprimendo e consolidando nel tempo un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall’RAGIONE_SOCIALE (Cass.12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass. 26531/2020; Cass. 21386/2021; Cass. 25003/2021; Cass. 26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass. 6766/2022 Cass. 6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023).
I motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione dell’art.6 CEDU le deduzioni della RAGIONE_SOCIALE non colgono nel segno come peraltro, già espresso da questa Corte in precedenti decisioni e la ritenuta ammissibilità dei ricorsi già presentati alla CEDU nulla aggiunge al merito della questione non risultando che la Corte di Strasburgo si sia ancora pronunciata in merito (Cass. n. 26531/2020; Cass., n. 11972/2020; Cass. n. 6767/2022).
7.- Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata.
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla
riscossione debitore dell’intero ammontare RAGIONE_SOCIALE somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla RAGIONE_SOCIALE alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla RAGIONE_SOCIALE il gettito RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla RAGIONE_SOCIALE o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»).
Il citato D.P.R. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal D.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo dell’agente di versare anticipatamente alla RAGIONE_SOCIALE, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla RAGIONE_SOCIALE (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999); in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla RAGIONE_SOCIALE) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall’art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE
Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito:
l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dell’art. 1 del detto D.M. 15.6.2015, l’elenco RAGIONE_SOCIALE quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore;
l’obbligo dell’Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore dell’esaurimento dell’attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato (artt. 2 e 3 D.M. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell’elenco RAGIONE_SOCIALE quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; per i crediti superiori ad euro 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’agente della riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione RAGIONE_SOCIALE attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore;
per tutti i crediti previsti dai commi 527 e 528, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.).
Secondo il sopra citato indirizzo giurisprudenziale, alla RAGIONE_SOCIALE, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo.
Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527- 529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo.
La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, anche per i crediti superiori a euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale ha peraltro omesso di precisare nel ricorso, se i crediti oggetto del giudizio siano o meno inferiori ad euro 2.000,00 e per vero neppure riferisce di aver allegato in giudizio tale circostanza, mentre argomenta indiscriminatamente in relazione ad entrambe le ipotesi, a cui si applicano, secondo la sua stessa linea di ragionamento, regole e soluzioni differenti, mentre così non è per quanto riguarda la conservazione del diritto di credito (v. melius infra).
Ancora si deve osservare, in conformità all’indirizzo sopra citato, che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli
attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; «rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca dell’iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi dell’esazione ed i benefici dell’eventuale riscossione (così, tra le tante Cass.21031/2021).
La RAGIONE_SOCIALE è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.
8.D’altro canto, la legge 228/2012 non incide sui diritti di credito degli enti (determinando un prelievo forzoso nei confronti
della RAGIONE_SOCIALE, e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura.
L’art. 1, comma 527 cit. nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad euro 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato (non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l’esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito, in tal senso deponendo le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo dei ruoli (Cass. n. 6766/2022 e n.6767/2022)
Nessun rilievo può assumere, in contrario, l’espressa previsione della eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dell’ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione dell’esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all’attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 11972/2020).
Anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad euro 2.000,00 vale pertanto la considerazione svolta in riferimento a quelli riguardanti i crediti di valore superiore al predetto importo, in secondo cui l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall’ordinamento per i soggetti privati (Cass. n. 11972/2020 e n. 26531/2020)
La legge n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e deve così ritenersi che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al titolo esecutivo (e cioè al ruolo) e non anche al diritto di credito.
E’ pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme in esame, come già ritenuto dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell’idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario dell’ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti RAGIONE_SOCIALE casse previdenziali e quelli dell’Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti.
Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, oltre che richiamando le sopraesposte considerazioni, anche sotto il profilo dell’irragionevole incidenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame sulla
posizione di parità RAGIONE_SOCIALE parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (Cass., n. 26531/2020; Cass. n. 11972/2020; Cass.4555/2022)
9.- Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro vetustà o la loro esiguità, la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l’esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci; se non v’è stata, dunque, estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente.
10.- Ancora si osserva che i ruoli in questione erano stati formati prima del 30.9.1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal D.M. 22 ottobre 1999.
Per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi del D.lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato.
Peraltro anche a voler ritenere sussistente l’obbligo di rendicontazione dell’esattore, in assenza del decreto ministeriale, l’inadempimento dell’obbligo informativo non giustifica comunque la perdita del diritto al discarico per inesigibilità in difetto di una norma che lo preveda (cfr. incidentalmente, n. 4555/2022).
Il mancato invio RAGIONE_SOCIALE informazioni annuali comportava la perdita del predetto diritto soltanto per i ruoli successivi al 30.9.1999, mentre l’obbligo di rendicontazione, non previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del 30.9.1999, dalla disciplina transitoria del D.lgs. n. 112 del 1999, che non prevedeva però la perdita del diritto.
11.Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, sicché le censure, con riguardo ai molteplici profili sopra trattati, non colgono nel segno.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023.
NOME COGNOME