Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 485 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 485 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12270-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 09/12/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 35/2025 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 23/03/2025 R.G.N. 63/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 67 del 2022, pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, relativamente all’impugnazione della cart ella di pagamento nr. NUMERO_CARTA ed ha condannato l’appellante alle spese del giudizio, liquidate complessiv amente in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
La Corte d’appello, in particolare, ha dato atto del sopravvenuto annullamento d’ufficio della predetta cartella opposta, per effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni del d.l. n. 119/2018 e del d.l. n. 41/2021, ritenendo, quindi, venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, con la conseguente cessazione della materia del contendere ed ha proceduto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale, nei termini indicati. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME, con ricorso affidato ad un unico motivo, al quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con
contro
ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in trodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 e del d.l. n. 119 del 2018 e del d.l. n. 41 del 2021, stante la ritenuta erronea applicazione del regime della soccombenza virtuale in una fattispecie di sopravvenuta cessata materia del contendere per annullamento ex lege dell’unica cartella opposta.
2. Il motivo è fondato.
Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, « è pacifico, in giurisprudenza, che l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. (n. 119), opera automaticamente, ‘ipso iure’, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere (Cass., n. 34841 del 13/12/2023); – in ordine alla decisione sulle spese, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni e intende dare continuità alle statuizioni di Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 15872 del 17/05/2022 (non massimata), secondo cui «l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime RAGIONE_SOCIALE spese processuali, per effetto della
definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762)» (Cass. n. 2828/2024).
Nella richiamata ordinanza n. 15872/2022, è stato, peraltro, precisato che «non si verte nell’ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata dall’evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti». In altri termini, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 «comporta l’automatica compensazione RAGIONE_SOCIALE spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l., posto che anc he in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020, Rv. 659298-01)» (Cass. n. 2828 cit.).
Nel caso in esame la Corte territoriale non ha osservato i principi di diritto esposti, applicando erroneamente il regime della soccombenza virtuale e, per questi motivi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata solo per la parte relativa al regime RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dovendosi dichiarare compensate le spese di lite del giudizio di appello.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.. Pertanto, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara compensate le spese del giudizio di appello; condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, le spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME