Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33094 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
dottNOME NOME COGNOME – Consigliere R.G.N.: 29497/2018
AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel. COGNOME.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere Rep.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere C.C.: 4/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 29497 – 2018 R.G. proposto da:
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE SUORE ZELATRICI del SACRO CUORE RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso disgiuntamente e congiuntamente dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE.
RICORRENTE
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del commissario liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE
dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1368/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’A ppello di L’RAGIONE_SOCIALE ; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO,
–premesso che
Con atto notificato il 14.11.2011 la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quale ‘amministrazione’ RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Esponeva che con nota n. 5014 del 20.2.1995 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE di L’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato all’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che non era possibile riconoscere il rapporto convenzionale in atto, ‘poiché l’unità funzio nale di Medicina RAGIONE_SOCIALE non è ricompresa in quelle previste dal d.m. 10.03.1983 e successive modificazioni’ (cfr. ricorso, pag. 7) .
Esponeva che con delibera n. 5192 del 27.10.1995 la Giunta RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo aveva revocato all’istituto convenuto l’autorizzazione all’apertura RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ rilasciata con delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo n. 1721 del 20.3.1980 e l’autorizzazione al convenzionamento di cui RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo n. 2635 del 6.4.1982 (cfr. ricorso, pag. 7) .
Esponeva che con nota in data 11.4.1997 il RAGIONE_SOCIALE aveva trasmesso, tra gli altri, RAGIONE_SOCIALE Regione Abruzzo, all’ ‘RAGIONE_SOCIALE
–RAGIONE_SOCIALE -L’RAGIONE_SOCIALE‘ ed RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la relazione conclusiva concernente il rapporto convenzionale intercorrente tra la medesima casa di cura ed il RAGIONE_SOCIALE, relazione ove si riteneva ‘non giustificato il regime di ricovero’ e ‘la relati va attività clinica esulante dalle prestazioni di ricovero erogabili in regime di assistenza diretta convenzionata, o indiretta, nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 8) .
Esponeva che in data 8.9.1999, con delibera n. 22, il Commissario dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, aveva ritenuto di attribuire RAGIONE_SOCIALE delibera n. 5192 del 27.10.1995 RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo la qualificazione in termini di ‘autoannullamento d’ufficio’ (cfr. ricorso, pag. 8) .
Chiedeva condannare l’istituto convenuto al rimborso ovvero RAGIONE_SOCIALE restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.825.340,00, oltre rivalutazione ed interessi, in quanto indebitamente erogata limitatamente al periodo 1991-1995.
1.1. Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 955/2016 il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda e condannava il convenuto a restituire RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attrice la somma di euro 3.476.882,34, oltre interessi dRAGIONE_SOCIALE domanda al soddisfo.
Evidenziava, tra l’altro, il tribunale , che senza dubbio l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva ‘revocato la convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un vizio originario del rapporto, ritenendo che le prestazioni erogate non potessero essere definite di tipo ‘ (cfr. ricorso, pag. 9) .
Evidenziava, dunque, che il provvedimento del l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era da qualificare ‘come annullamento d’ufficio e non revoca ex nunc ‘ (cfr. ricorso, pag. 9) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva appello.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1368/2018 la Co rte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che la delibera n. 5192 del 27.10.1995 aveva posto in risalto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni rilasciate dRAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE sia all’apertura RAGIONE_SOCIALE casa di cura sia RAGIONE_SOCIALE stipula RAGIONE_SOCIALE convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto riferite ad un soggetto che non erogava prestazioni sanitarie (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava quindi, la corte, che tali illegittimità giustificavano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni con efficacia retroattiva e che a tanto non ostava l’uso del termine ‘revoca’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava altresì che non aveva rilievo la circostanza che le autorizzazioni revocate fossero state rilasciate in epoca antecedente all’emanazione del d.m. 10.3.1983, ove, nell’elenco che vi era allegato, non figurava la medicina fitoterapica tra le attività erogabili in regime di convenzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava invero che già nelle premesse RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 1721/1980 risultavano espresse perplessità in ordine all’indirizzo sanitario cui ascrivere l’attività svolta dRAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Evidenziava inoltre che nel giudizio de quo si controverteva unicamente in ordine RAGIONE_SOCIALE restituzione RAGIONE_SOCIALE somme erogate all’istituto appellante nel triennio 1991-1994, triennio in relazione al quale non si prospettavano dubbi circa l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE revoca, atteso il richiamo nella deli bera n. 5192/1995
RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 85 del 1989, a seguito RAGIONE_SOCIALE quale i provvedimenti autorizzativi de quibus ed il conseguente convenzionamento erano divenuti palesemente illegittimi (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava ancora che, contrariamente all’assunto dell’appellante, l’esercizio del potere di annullamento era stato contenuto entro termini ragionevoli, siccome la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva domandato unicamente la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme versate nel triennio antecedente RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 5192/1995 (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) ; che del resto l’istituto appellante, in quanto operatore professionale, era ben consapevole del quadro normativo nel cui ambito si iscriveva la sua attività, sicché non si profilava un suo affidamento da tutelare (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava dipoi, in ordine al rilievo dell’appellante secondo cui aveva erogato prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle fitoterapiche, che la convenzione stipulata il 30.12.1983 prevedeva espressamente che l’assistenza sanitaria fosse erogata ‘ mediante la somministrazione di un trattamento esclusivamente fitoterapico accompagnato da un appropriato e scrupoloso regime dietetico ‘ (così sentenza d’appello, pag. 8) ; che d’altronde l’appellante neppure aveva dedotto quali prestazioni sanitarie avesse erogato in aggiunta a quelle fitoterapiche (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava infine, in ordine al secondo motivo d’appello, che nella specie era inapplicabile il disposto del 2° co. dell’art. 1458 cod. civ., ‘non vertendosi in tema di risoluzione per inadempimento, bensì di annullamento RAGIONE_SOCIALE convenzione illegittima’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Avverso tale sentenza l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla base di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
La controricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo il ricorrente de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione ‘dei principi e RAGIONE_SOCIALE norme che sovrintendono all’esercizio dei poteri di ritiro degli atti amministrativi in autotutela’ (così ricorso, pag. 14) ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 132, 2° co., cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
Deduce che l’atto di ritiro che viene in rilievo nella specie ossia la delibera n. 5192 del 27.10.1995 RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo costituisce una ‘revoca’, perché non si basa su un vizio originario dell’atto ritirato bensì su una circostanza sopravvenuta, ovvero sulla legge RAGIONE_SOCIALE Regione Abruzzo n. 85/1989 che ha reso applicabile nella Regione Abruzzo il d.m. 10.3.1983 (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce altresì -attesa la collocazione del potere di riesame nell’ambito dell’amministrazione attiva che non competeva all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ridefinire in guisa di annullamento d’ufficio la delibera n. 5192 del 27.10.1995 RAGIONE_SOCIALE Giunta
RAGIONE_SOCIALE ma al più sollecitare la Regione a fornire una interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE medesima delibera (cfr. ricorso, pag. 18) .
C on il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co d. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione ‘dei principi e RAGIONE_SOCIALE norme che sovrintendono al legittimo esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, sotto altro profilo (…) in relazione all’art. 24 Cost.’ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce che le circostanze fattuali -tra le quali l’esistenza di un rapporto convenzionale rinnovato di triennio in triennio secondo lo schema di convenzione approvato dall’allora ‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 19) -conducono ad imputare unicamente all’Amministrazione l’asserito originario errore e la successiva mala gestio senza alcun concorso da parte di esso istituto ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce invero che con deliberazione n. 106 del 15.1.1987 la Giunta RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo aveva classificato la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella fascia ‘C’ ‘per l’attività sanitaria svolta ad indirizzo medico per la specialità di gastroenterologia’ (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce segnatamente che per circa sette anni la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha operato senza che le venissero mossi rilievi o contestazioni da parte dell’ ‘A.S.RAGIONE_SOCIALE.’ o RAGIONE_SOCIALE Regione ed ha ottenuto i rimborsi per l’attività di assistenza prestata per i 38 posti-letto convenzionati (cfr. ricorso, pag. 20).
Deduce per altro verso che ha errato la Corte di L’RAGIONE_SOCIALE ad opinare per il difetto RAGIONE_SOCIALE sua buona fede RAGIONE_SOCIALE stregua tout court RAGIONE_SOCIALE sua qualità di operatore professionale (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce del resto che RAGIONE_SOCIALE luce dei principi generali la buona fede del percipiente si presume, viepiù che tra la classificazione in fascia ‘C’ ed i sopralluoghi eseguiti nel 1994 erano decorsi ben sette anni (cfr. ricorso, pag. 22) .
Co n il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione ‘dei principi e RAGIONE_SOCIALE norme che sovrintendono al legittimo esercizio dei poteri di autotutela amministrativa (…) sotto altro profilo’ (così ricorso, pag. 24) ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 132, 2° co., cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
Deduce che la Corte di L’RAGIONE_SOCIALE ha omesso qualsivoglia considerazione circa l’incolpevole affidamento da esso ricorrente riposto nella correttezza dell’operato dell’Amministrazione (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce invero che il legittimo affidamento rileva pur nel caso in cui si tratti dell’esborso di denaro che la RAGIONE_SOCIALE è tenuta a recupere (cfr. ricorso, pag. 36) .
Deduce altresì che ha errato la corte d’appello a ritenere che la richiesta restitutoria è intervenuta entro un termine ragionevole (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce invero che il provvedimento di ritiro è viziato per violazione di legge -giusta la previsione dell’art. 1, 136° co., RAGIONE_SOCIALE legge n. 311/2004 e dell’art. 21 nonies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 (cfr. ricorso, pag. 36) – siccome è stato adottato allorché era decorso un significativo lasso temporale dal dì in cui erano stati adottati gli atti oggetto di ritiro (cfr. ricorso, pag. 26) .
10. Co n il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 132, 2° co., cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
Deduce che ha errato la Corte di L’RAGIONE_SOCIALE a ritenere che non ha erogato prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quello fitoterapiche (cfr. ricorso, pag. 42) .
Deduce che le risultanze probatorie, documentali e testimoniali, dimostrano inoppugnabilmente il contrario (cfr. ricorso, pag. 45) .
Deduce del resto che con deliberazione n. 106 del 15.1.1987 la Giunta RAGIONE_SOCIALE dell’Abruzzo ebbe a classificare la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella fascia ‘C’ ‘per l’attività sanitaria svolta ad indirizzo medico per la specialità di gastroenterologia’ (cfr. ricorso, pag. 45) .
Deduce quindi che con quella delibera si ebbe a prendere atto del conseguimento da parte RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di tutti i requisiti formali e sostanziali necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE disposta classificazione (cfr. ricorso, pag. 45) , diversamente la medesima classificazione non sarebbe stata possibile (cfr. ricorso, pag. 46) ;
–ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione RAGIONE_SOCIALE particolare rilevanza in diritto dei profili -‘revoca/annullamento d’ufficio’, ‘buona fede /qualità di operatore professionale ‘ , ‘incolpevole affidamento/ richiesta restitutoria e termine ragionevole’, profili cui potrebbe non essere
estraneo il thema RAGIONE_SOCIALE giurisdizione – involti dRAGIONE_SOCIALE delibazione degli esperiti motivi di ricorso;
visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ.,
P.Q.M.
rimette il presente procedimento RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte