Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19221 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 19221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel ricorso R.G. n. 07115/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: ), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: ) in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , succeduta ex lege alla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ), presso i cui uffici è domiciliata in
RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 5819/2021 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 06/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di € 58.563,07, oltre interessi e spese, a seguito del riversamento soltanto parziale degl’importi dovuti dagl’iscritti, avviati alla riscossione con i ruoli principali trasmessi all’Agente di riscossione tra l’anno 1998 e 1999.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, e resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e la Corte d’appello accolse l’ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, revocando il decreto ingiuntivo.
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore ex lege della RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Fissata l’ adunanza in camera di consiglio del 03/07/2023, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Il ricorso è stato, poi, tolto dal ruolo per impedimento del Consigliere relatore.
Il 04/01/2024 il Consigliere delegato della RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ha formulato la proposta di
definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 08/01/2024.
Il 16/02/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale.
È stata, quindi, fissata nuova adunanza in camera di consiglio.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs. n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31/12/ 1999 per importi inferiori a € 2.000 ,00, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importi superiori a d € 2000 e non interessati da attività di riscossione, in luogo RAGIONE_SOCIALE comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della RAGIONE_SOCIALE, per giunta in spregio RAGIONE_SOCIALE ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di Stato.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter , del d.lgs. n. 112 del 1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.P.R. n. 43 del 1988. Secondo la ricorrente la mancata dimostrazione da parte dell’esattore, nei tempi e modi previsti dalla legge, di aver diligentemente operato per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile, faceva venir meno il suo diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme già versate all’Ente impositore in virtù del principio del non riscosso per riscosso o del diritto al discarico RAGIONE_SOCIALE somme non anticipate.
N ell’u dienza pubblica del 13/06/2024 questa RAGIONE_SOCIALE ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021), che pone questioni corrispondenti a quelle che si dibattono nel presente giudizio.
Appare, pertanto, opportuno attendere l ‘ esito di tale giudizio.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile