Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel ricorso R.G. n. 9168/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: ), in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , succeduta a RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 6347/2022 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 12/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di € 60.955,72, oltre interessi e spese, a seguito del riversamento soltanto parziale degl’importi dovuti dagli iscritti, avviati alla RAGIONE_SOCIALE con il ruolo suppletivo del 1998 e ruolo principale del 1999.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e la Corte d’appello accolse l’impugnazione proposta, revocando il decreto ingiuntivo.
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore ex lege dell ‘RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Il 02/03/2024 il Consigliere delegato della RAGIONE_SOCIALE Civile –RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ha formulato la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 04/03/2024.
Il 12/04/2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art.380 bis , comma 2, c.p.c., corredata da nuova procura speciale.
È stata, quindi, fissata adunanza in camera di consiglio per il giorno 10/07/2024.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della l. n. 228 del 2012 e agli artt.1 e 2 del d.lgs. n. 509 del 1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs. n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31/12/1999 per importi inferiori a € 2.000,00, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importi superiori ad € 2000 e non interessati da attività di RAGIONE_SOCIALE, in luogo RAGIONE_SOCIALE comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della l. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della RAGIONE_SOCIALE, per giunta in spregio RAGIONE_SOCIALE ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e chiede disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne in contrasto con il diritto dell’Unione, nonché in subordine proposizione di questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia, poiché la sanatoria introdotta dalla legge di stabilità del 2013 si risolverebbe in un non consentito aiuto di Stato.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia, in subordine, la violazione o falsa applicazione
dell’art. 1, comma 527 e ss. l. n. 228 del 2012 e dell’art. 1 e 2 d.m. 15/06/2015, non avendo la Corte di merito desunto dal differente regime previsto dal legislatore per i crediti inferiori a € 2.000,00 le corrette conseguenze in ordine all’istituto dell’annullamento automatico dei crediti.
Nell’udienza pubblica del 13/06/2024 questa RAGIONE_SOCIALE ha trattato una causa (R.G.N. 7137/2021) che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.
Appare, pertanto, opportuno attendere l’esito di tale giudizio.
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile