Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33736 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9453/2022 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6514/2021 depositata il 05/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOMECOGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), avverso il decreto ingiuntivo, per l’importo di Euro 75.462,73 oltre accessori, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, relativo agli importi dovuti dagli iscritti per il ruolo 1998 (suppletivo) e 1999 ruolo ordinario, (Ferrara) rimasti insoluti.
La Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e ha revocato il decreto opposto, compensando le spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE chiedendone il rigetto. La ricorrente ha depositato memoria e chiesto la trattazione in pubblica udienza.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 19 ottobre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, e al D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2. La ricorrente lamenta l’applicazione AVV_NOTAIO‘automatico discarico dei ruoli sino al 31/12/1999 in contrasto con la natura privata AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non può accedere a fonti di finanziamento pubblico; l’eventuale automatica estinzione del ruolo assumerebbe quindi natura di prestazione patrimoniale o di altrettanto illegittima disposizione ablatoria priva di base legale, in particolare per quanto attiene il ruolo di valore inferiore ad euro 2000,00 poiché la normativa parla di automatico annullamento dei crediti. Osserva che in ogni caso la norma ha ad oggetto crediti ancora riscuotibili al momento AVV_NOTAIO‘entrata in vigore e ciò indipendentemente dalla circostanza che siano inferiori o superiori a 2.000,00 euro. Deduce
che seguendo l’interpretazione data dalla Corte di merito si avrebbe l’azzeramento di fatto dei crediti vantati dalla cassa nei confronti dei propri iscritti e le conseguenze pregiudizievoli dei mancati introiti andrebbero inevitabilmente a ricadere sugli iscritti alla RAGIONE_SOCIALE, sia sui debitori, per i quali verrebbe meno la continuità contributiva, sia sugli altri, di fatto privati AVV_NOTAIO‘apporto finanziario derivante da versamenti degli iscritti morosi. Sotto altro profilo osserva che la norma rende evidente l’intento del legislatore di circoscrivere l’ambito di applicazione AVV_NOTAIO‘istituto ai crediti in relazione ai quali l’agente sia ancora nei termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni di inesigibilità e non abbia irrimediabilmente perso il diritto al discarico. Osserva, infine che deve tenersi conto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha natura privatistica e pertanto le norme costituzionali ostano a che la legislazione RAGIONE_SOCIALE possa produrre effetti ablatori nella sfera giuridico patrimoniale di enti autonomi che non godono di finanziamenti sostitutivi da parte AVV_NOTAIOo Stato.
2.- Con il secondo motivo del ricorso del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’illegittimità costituzionale AVV_NOTAIOa L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527 e ss., in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione AVV_NOTAIO‘art. 1 del Protocollo addizionale AVV_NOTAIOa CEDU, AVV_NOTAIO‘art. 117 Cost., e AVV_NOTAIO‘art. 6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza AVV_NOTAIO‘ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE. Deduce che si tratta di un prelievo forzoso o meglio un annullamento RAGIONE_SOCIALE entrate in danno di un soggetto del tutto estraneo all’apparato statale, essendo prevista una vera e propria eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore in particolare posto che la maggioranza dei crediti per cui è causa risulta di importo inferiore agli euro 2.000,00.
3.- Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli articoli 19, e 59 comma quattro ter del D.lgs 112/199 per avere la Corte d’appello ritenuto
non verificata la causa di perdita del diritto a discarico, nonostante i gravi inadempimenti in ordine all’attività di rendicontazione ed informazione omessa dall ‘ agente di riscossione.
Osserva che non solo il D.lgs 112/1999 ma anche il D.P.R. n. 43/1988 prevedeva obblighi di informazione e di rendicontazione e che la sistematica violazione di tutti gli obblighi informativi abbia comportato per l’esattore la perdita del diritto al discarico senza quell’apparato di tutela e garanzia prestato dagli artt.19 e 20 cit.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1 comma 527 AVV_NOTAIOa legge 228 del 2012 nonché degli artt.1 e 2 del D.M. 15 giugno 2015, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile indistintamente ai ruoli AVV_NOTAIOa cassa gli istituti AVV_NOTAIO‘annullamento automatico dei crediti sino a euro 2.000 e del discarico automatico dei ruoli recanti crediti di importo superiore non interessati da procedure di riscossione. La ricorrente deduce che – anche se in astratto (ma l’ipotesi è prospettata in via di estremo subordine) sarebbe possibile ipotizzare il travolgimento dei ruoli emessi dalla cassa e il loro automatico discarico per esigenze di razionalizzazione e di riordino dei bilanci degli enti di riscossione mai si riuscirebbe comunque a giustificare l’annullamento dei crediti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE da espungersi dalle scritture patrimoniali AVV_NOTAIOa stessa.
5.I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, esprimendo e consolidando nel tempo un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall’RAGIONE_SOCIALE (Cass.12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass. 26531/2020; Cass. 21386/2021; Cass. 25003/2021; Cass. 26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass. 6766/2022 Cass. 6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023).
I motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l’istanza di trattazione AVV_NOTAIOa causa in pubblica udienza, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo AVV_NOTAIOa violazione AVV_NOTAIO‘art.6 CEDU le deduzioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE non colgono nel segno come peraltro, già espresso da questa Corte in precedenti decisioni e la ritenuta ammissibilità dei ricorsi già presentati alla CEDU nulla aggiunge al merito AVV_NOTAIOa questione non risultando che la Corte di Strasburgo si sia ancora pronunciata in merito (Cass. n. 26531/2020; Cass., n. 11972/2020; Cass. n. 6767/2022).
6.- Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 32, comma 3, del D.P.R. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore AVV_NOTAIO‘intero ammontare RAGIONE_SOCIALE somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla RAGIONE_SOCIALE alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla RAGIONE_SOCIALE il gettito RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla RAGIONE_SOCIALE o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»).
Il citato D.P.R. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal D.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo AVV_NOTAIO‘agente di versare anticipatamente alla RAGIONE_SOCIALE, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il
concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla RAGIONE_SOCIALE (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999); in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla RAGIONE_SOCIALE) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall’art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE dei relativi importi) ove, al termine AVV_NOTAIOa procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.
In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito:
l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1 del detto D.M. 15.6.2015, l’elenco RAGIONE_SOCIALE quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente AVV_NOTAIOa riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore;
l’obbligo AVV_NOTAIO‘Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore AVV_NOTAIO‘esaurimento AVV_NOTAIO‘attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato (artt. 2 e 3 D.M. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, AVV_NOTAIO‘elenco RAGIONE_SOCIALE quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora
aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore; per i crediti superiori ad euro 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’agente AVV_NOTAIOa riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione RAGIONE_SOCIALE attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente creditore;
per tutti i crediti previsti dai commi 527 e 528, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.).
Secondo il sopra citato indirizzo giurisprudenziale, alla RAGIONE_SOCIALE, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo.
Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527- 529, AVV_NOTAIOa legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini AVV_NOTAIOa razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo.
La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità AVV_NOTAIOa riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi AVV_NOTAIO‘esazione e benefici AVV_NOTAIO‘eventuale riscossione e che, anche per i crediti superiori a euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le
questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale ha peraltro omesso di precisare nel ricorso, se i crediti oggetto del giudizio siano o meno inferiori ad euro 2.000,00 e per vero neppure riferisce di aver allegato in giudizio tale circostanza, mentre argomenta indiscriminatamente in relazione ad entrambe le ipotesi, a cui si applicano, secondo la sua stessa linea di ragionamento, regole e soluzioni differenti, mentre così non è per quanto riguarda la conservazione del diritto di credito (v. melius infra).
7. Ancora si deve osservare, in conformità all’indirizzo sopra citato, che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale AVV_NOTAIOa stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; «rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca AVV_NOTAIO‘iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, la non economicità AVV_NOTAIOa riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi AVV_NOTAIO‘esazione ed i benefici AVV_NOTAIO‘eventuale riscossione (così, tra le tante Cass.21031/2021).
La RAGIONE_SOCIALE è un ente privatizzato, ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente
concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio AVV_NOTAIO‘autorità giudiziaria). Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.
8.D’altro canto, la legge 228/2012 non incide sui diritti di credito degli enti (determinando un prelievo forzoso nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura.
L’art. 1, comma 527 cit. nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad euro 2.000,00, l’annullamento dei crediti e l’eliminazione dalle scritture contabili, dev’essere interpretato (non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l’esclusione AVV_NOTAIOa possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l’estinzione del diritto di credito, in tal senso deponendo le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo dei ruoli (Cass. n. 6766/2022 e n.6767/2022)
Nessun rilievo può assumere, in contrario, l’espressa previsione AVV_NOTAIOa eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili AVV_NOTAIO‘ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte
contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione AVV_NOTAIO‘esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione AVV_NOTAIOo stato patrimoniale ed economico AVV_NOTAIO‘ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all’attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass. n. 26531/2020; Cass. n. 11972/2020).
Anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad euro 2.000,00 vale pertanto la considerazione svolta in riferimento a quelli riguardanti i crediti di valore superiore al predetto importo, in secondo cui l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall’ordinamento per i soggetti privati (Cass. n. 11972/2020 e n. 26531/2020)
La legge n. 228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento AVV_NOTAIOa autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e deve così ritenersi che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al titolo esecutivo (e cioè al ruolo) e non anche al diritto di credito.
E’ pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme in esame, come già ritenuto dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e AVV_NOTAIO‘idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario AVV_NOTAIO‘ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti RAGIONE_SOCIALE casse previdenziali e quelli AVV_NOTAIO‘Unione Europea, per i quali resta
confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti.
Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione AVV_NOTAIO‘art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 AVV_NOTAIOa CEDU, oltre che richiamando le sopraesposte considerazioni, anche sotto il profilo AVV_NOTAIO‘irragionevole incidenza RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame sulla posizione di parità RAGIONE_SOCIALE parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione AVV_NOTAIO‘organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti AVV_NOTAIOa riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (Cass., n. 26531/2020; Cass. n. 11972/2020; Cass.4555/2022)
9.- Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio AVV_NOTAIOa riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro vetustà o la loro esiguità, la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l’esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci; se non v’è stata, dunque, estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente.
10.- Ancora si osserva che i ruoli in questione erano stati formati prima del 30.9.1999 ed erano quindi cartacei non informatizzati
con la conseguente inapplicabilità del flusso telematico di rendicontazione previsto dal D.M. 22 ottobre 1999.
Per i ruoli precedenti al 30.9.1999, ai sensi del D.lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter, l’obbligo di rendicontazione decorreva dalla data stabilita in un decreto attuativo mai emanato.
Peraltro anche a voler ritenere sussistente l’obbligo di rendicontazione AVV_NOTAIO‘esattore, in assenza del decreto ministeriale, l’inadempimento AVV_NOTAIO‘obbligo informativo non giustifica comunque la perdita del diritto al discarico per inesigibilità in difetto di una norma che lo preveda (cfr. incidentalmente, n. 4555/2022).
Il mancato invio RAGIONE_SOCIALE informazioni annuali comportava la perdita del predetto diritto soltanto per i ruoli successivi al 30.9.1999, mentre l’obbligo di rendicontazione, non previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del 30.9.1999, dalla disciplina transitoria del D.lgs. n. 112 del 1999, che non prevedeva però la perdita del diritto.
11.Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’appello si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, sicché le censure, con riguardo ai molteplici profili sopra trattati, non colgono nel segno.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore AVV_NOTAIOa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023.