Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 143 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 143 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4587/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza COGNOME C orte d’appello di Milano n. 3260/2020 depositata il 11/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, nel 2002 NOME COGNOME acquistò da NOME COGNOME un quadro intitolato ‘ Movimento di danza ‘ , riportante la firma ‘ NOME ‘, al prezzo di € 240.000,00; l’opera fu accompagnata da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie di NOME COGNOME e da attestazioni COGNOME RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME di Roma. Nel 2015 NOME COGNOME stipulò un contratto con RAGIONE_SOCIALE per la vendita all’asta dell’opera. La casa d’aste comunicò che sarebbero state necessarie ricerche approfondite e che l’opera non avrebbe potuto essere inserita in asta in assenza di conferma ufficiale COGNOME sua autenticità da parte di NOME COGNOME, storica dell’arte e curatrice del catalogo ragionato delle opere di NOME COGNOME. Nell’ottobre del 2015 NOME COGNOME, interpellata da COGNOME, dichiarò di non essere in grado di at testare l’ autenticità dell’opera. Nel 2020 l’opera, ritenuta falsa e integrante il reato di contraffazione ex art. 178 d.lgs. 42/2004, è stata sequestrata in esecuzione di decreto COGNOME Procura COGNOME Repubblica di Milano.
NOME COGNOME ha convenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di titolare di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere l’annullamento del contratto di compravendita del quadro per errore e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande e l a Corte d’appello di Milano ha individuato in NOME l’unico venditore, escludendo il coinvolgimento d i NOME COGNOME quale titolare COGNOME galleria RAGIONE_SOCIALE; in riforma COGNOME sentenza di primo grado, ha affermato la proponibilità dell’azione di annullamento per errore anche ove l’attribuzione all’ autore fosse stata garantita; nel merito, ha ravvisato il vizio del consenso per errore sull’autenticità e ha dichiarato l’annullamento del contratto ; ha escluso ogni responsabilità risarcitoria ex artt. 1338 e 2043 c.c. in capo al venditore, in quanto al momento COGNOME vendita a sua volta incolpevolmente in errore, e lo ha condannato a restituire il prezzo di € 240.000 ,00 a ll’acquirente, senza condannare l’acquirente alla restituzione dell’oper a al venditore, in assenza di domanda in tal senso.
– Ricorre in cassazione il venditore con sette motivi, illustrati da memoria. Resiste il compratore con controricorso e memoria.
All’esito COGNOME camera di consiglio del 10 -12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 1453 c.c., anche in relazione agli artt. 1325, 1362 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l’ omessa considerazione COGNOME previsione negoziale di autenticità dell’opera d’arte compravenduta , con le seguenti argomentazioni. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto ammissibile l’azione di annullamento per errore del contratto di compravendita del dipinto. Quando il venditore garantisce l’autenticità dell’opera, si configura vendita di aliud pro alio, che legittima l’azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., non l’annullamento per errore. La giurisprudenza consolidata qualifica tali fattispecie come vendita di cosa diversa da quella pattuita, in quanto l’autenticità costituisce elemento sostanziale di identificazione dell’oggetto.
1.2. – Il primo motivo è infondato.
L ‘azione di annullamento COGNOME compravendita per errore e quella di risoluzione COGNOME compravendita di aliud pro alio hanno presupposti diversi, ma possono concorrere, anche -come nel caso attuale – ove il venditore abbia specificamente garantito una qualità COGNOME cosa determinante del consenso del compratore, cosicché nella situazione data il giudice può essere chiamato ad accertare i presupposti per l’ accoglimento dell’una o dell’altra azione. La soluzione opposta, propugnata dal ricorrente, riflette un pensiero ancorato a un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti improntato alla tipicità delle azioni, oggi superato dal principio di atipicità (art. 24 co. 1 Cost.). In tale contesto spetta all’attore con la propria domanda imbastire il ‘filo diretto’ tra il proprio bisogno di proteggere un interesse
giuridicamente rilevante e il rimedio adeguato a ciò (se del caso anche istituendo una scala di priorità tra i rimedi concorrenti, valendosi COGNOME tecnica di subordinare l’una domanda all’altra : così, Cass. n. 4245/2024).
Emblematica nel senso qui accolto, in una fattispecie non dissimile dal caso attuale, è Cass. n. 7557/2017. La pronuncia riguarda la vendita di quattro poltrone descritte come poltrone genovesi, di epoca NOME XVI, rivelatesi poi copie del Novecento . L’acquirente aveva proposto domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento e subordinata di annullamento del contratto per dolo o errore. Il giudice primo grado aveva dichiarato risolto il contratto per aliud pro alio, imputando al venditore la mancata prova dell’autenticità. La Corte di appello riformò la sentenza e rigettò la domanda di risoluzione, rilevando che l’incertezza sull’autenticità nuoceva all’acquirente e che difettava comunque la colpa del venditore, il quale aveva acquistato i beni presso una casa d’arte ricevendo rassicurazioni da esperti. La Corte territoriale rigettò anche la subordinata di annullamento per errore, rilevando che l’errore non era riconoscibile dal venditore in buona fede. Con la pronuncia menzionata, la Suprema Corte ha rigettato i motivi del ricorso del compratore sulla risoluzione, ma ha accolto quello sull’annullamento. Sotto il primo profilo, Cass. 7557/2017 ha rilevato che la mancanza delle qualità promesse integra aliud pro alio e non vizio redibitorio (per cui l’onere di provare l’esatto adempimento grava sul venditore), ma ha anche precisato che l’azione di risoluzione richiede la colpa dell’inadempiente, la quale è esclusa se il venditore dimostra (come in quel caso) che la circostanza non è a lui imputabile. Sotto il secondo profilo, il rigetto COGNOME domanda di annullamento è stato cassato con rinvio sulla base del principio per cui, quando l’errore è comune a
entrambe le parti, non è necessario il requisito COGNOME riconoscibilità ex artt. 1428 e 1431 c.c.
In altri termini, dal precedente in questione si desume con evidenza che la mancanza COGNOME qualità promessa può integrare un aliud pro alio , ma non esclude che il compratore la possa far valere con il rimedio dell’annullamento , ove su tale qualità sia altresì caduto un errore essenziale ex art. 1429 co. 2 c.c. e tale rimedio sia il più adeguato, nella situazione data, a proteggere l’interesse del compratore meritevole di tutela (analogamente, cfr. Cass. n. 19509/2012, da pag.9).
Nel caso attuale il compratore ha agito per l’annullamento d i una compravendita avente ad oggetto un quadro come di sicura attribuzione a NOME COGNOME. Nel momento in cui tale sicurezza sulla paternità dell’opera è venuta meno, si è scoperto un errore essenziale ex art. 1429 n. 2 c.c., in quanto errore caduto su una qualità dell’oggetto COGNOME prestazione determinante del consenso. Si è data quindi una causa di annullamento del contratto, come correttamente è stato accertato dalla Corte territoriale. Anche il venditore è caduto nell’errore, cosicché l’errore non deve essere riconoscibile per essere rilevante (come già esposto, ma v. anche Cass. n. 26974/2011 per l’enunciazione del principio che nell’ipotesi di errore bilaterale, cioè comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito COGNOME riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio ).
Si evidenzia come la soluzione qui accolta sia perfettamente in linea con l’orient amento già espresso anche da Cass. 985/1998, secondo cui, in tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sulla effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell’art.
1428 cod. civ., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento COGNOME stipulazione dell’accordo (in una fattispecie in cui si trattava COGNOME attribuzione di un’opera a NOME COGNOME) .
2.1. Il secondo motivo denuncia l’erroneità COGNOME sentenza per violazione dell’art. 1442 c.c. e del principio di certezza del diritto, anche in relazione agli artt. 1427, 1428, 1429 c.c. e 113, 115 c.p.c. A fronte del dato che la Corte territoriale non ha ritenuto prescritta l’azione di annullamento proposta dal compratore, si sostiene che la decorrenza COGNOME prescrizione non possa essere collegata ai pareri dubitativi COGNOME dott.ssa COGNOME (luglio 2015), ma dovrebbe decorrere dalla data di acquisto dell’opera (2002), in quanto il termine dell’art. 1442 c.c. deve essere interpretato costituzionalmente. Si evidenzia come l’interpretazione COGNOME Corte territoriale legittimi il paradosso giuridico di poter agire per annullamento anche molti decenni dopo l’accordo negoziale.
2.2. – Il secondo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 1442 co. 2 c.c., il termine di prescrizione quinquennale per l’azione di annullamento per errore decorre dalla scoperta dell’errore stesso. La norma costituisce una deroga all’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Infatti, secondo l’orientamento COGNOME Suprema Corte (il quale peraltro, specialmente negli ultimi decenni, ha incontrato critiche sempre più frequenti e incisive in dottrina), la possibilità di esercizio del diritto rilevante ai fini COGNOME decorrenza COGNOME prescrizione ex art. 2935 c.c. è la possibilità giuridica e non quella di fatto. In altre parole, il titolare può far valere il diritto (e quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere ex art. 2935
c.c.) sol che siano v enuti meno gli ‘impedimenti giuridici’, mentre non rileva che il titolare sia impedito nell’esercizio da un ostacolo di fatto, come l’ignoranza da parte sua circa l’esistenza del proprio diritto . L’ignoranza non preclude il decorso COGNOME prescrizione, salva l’ipotesi del dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. Cass. n. 9291/1997, conforme la giurisprudenza successiva; tra le più recenti, Cass. n. 17451/2025).
Viceversa, secondo l’art. 1442 co. 2 c.c. rilevante è proprio tale impedimento di fatto. Nel campo delle opere d ‘ arte vendute come attribuite a un certo autore, esso è rimosso solo nel momento in cui l ‘ acquirente acquisisce consapevolezza COGNOME non autenticità o (come nel caso attuale) COGNOME mancanza di certezza nell ‘ attribuzione del l’opera, sulla base di elementi oggettivi quali il parere di esperti qualificati. La tesi del ricorrente, volta a far decorrere il termine dal momento COGNOME conclusione del contratto o da quello in cui l’errore sarebbe stato genericamente verificabile, contrasta non solo con il dato legislativo testuale ma anche con l’esigenza di tutela dell ‘ acquirente caduto in errore; pertanto, non si pone neppure questione di violazione di alcuno dei principi costituzionali evocati dal ricorrente.
3.1. – Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 c.c. e 113, 115 c.p.c., nel ritenere sussistente l’errorevizio rilevante sulla base delle opinioni dubitative di esperti d’arte successive alla cessione, nonché violazione degli artt. 20 e 23 COGNOME legge n. 633/1941, anche in relazione agli artt. 2727, 2729 c.c. e 113, 115, 116 c.p.c., nell’affermare l’errore nonostante l’opera fosse stata consegnata con certificazioni di autenticità delle eredi dell’artista. Il ricorrente argomenta che le parti hanno negoziato la vendita dell’opera autentica di NOME COGNOME sulla base delle dichiarazioni
delle figlie dell’artista (del 1990 e 1998) e che i successivi pareri dubitativi non possono inficiare tale volontà negoziale. In via sussidiaria, denuncia l’ omessa considerazione delle certificazioni di autenticità.
3.2. – Il terzo motivo è infondato.
L’errore bilaterale è stato accertato dal giudice di merito rilevando che, al momento COGNOME vendita, entrambe le parti erano convinte COGNOME sicura paternità d ell’opera in capo a NOME COGNOME. Come già anticipato nella pronuncia sul primo motivo, in caso di errore bilaterale o comune non è richiesto il requisito COGNOME riconoscibilità dell’errore, poiché ciascuno dei contraenti ha dato causa alla invalidità del negozio indipendentemente dall’altro (Cass. 26974/2011, già citata) . La circostanza che l’errore si fondi sulla mancanza di certezza dell ‘ attribuzione piuttosto che su un accertamento definitivo di falsità non è priva di rilievo, diversamente da quanto sostiene il ricorrente: l ‘oggetto del contratto era il dipinto in quanto attribuito con certezza a NOME COGNOME e quindi, in mancanza di tale sicura attribuzione, si è configurato errore essenziale determinante del consenso.
4.1. – Il quarto motivo denuncia nullità COGNOME sentenza ovvero violazione dell’art. 2728 c.c. e dell’art. 8 COGNOME legge n. 633/1941, per omessa considerazione COGNOME rilevanza quale prova legale COGNOME firma apposta dall’autore sull’opera. Nella parte rilevante, l’art. 8 l. 633/1941 stabilisce presunzione legale di paternità per chi è indicato come autore dell’opera ‘ nelle forme d’uso ‘ . La firma apposta sul dipinto, pacificamente presente, implica presunzione legale che comporta inversione dell’onere probatorio in capo a chi contesta la paternità dell’opera.
4.2. – Il quarto motivo è infondato.
Data la sua sede, l’art. 8 l. n. 633/1941 opera nel contesto del diritto d’autore, per tutelare chi rivendica la paternità dell’opera
intellettuale, in quanto l’indicazione dell’autore fa presumere la paternità dell’opera, ma non comporta in sé che la sottoscrizione individui necessariamente l’autore, e cioè che la sottoscrizione coincida con l’autenticità dell’opera . La disposizione si limita a porre solo una presunzione di paternità dell’opera (fondata sulla indicazione come autore di un determinato soggetto), pienamente superabile dalla prova contraria (così, Cass. 19220/2016, pag.13).
In disparte l’oscillazione tra due termini che indicano fenomeni diversi (‘ prova legale ‘ e ‘ presunzione legale ‘), lo stesso ricorrente è consapevole che l’art. 8 l. n. 633/1941 dispone una presunzione legale relativa di paternità dell’opera d’arte, derivante dalla firma dell’artista. Nel caso attuale, in cui la sicura attribuzione dell’opera a COGNOME era stata accettata dalle parti come qualità COGNOME cosa compravenduta determinante del consenso, tale presunzione è stata superata sulla base di risultanze probatorie che indicavano gravi elementi contrari all’autenticità dell’opera e COGNOME firma. Oltre al rifiuto COGNOME NOME COGNOME di confermare la paternità dell ‘ opera, sono stati valorizzati dalla Corte d’appello -nell’accertamento in fatto riservato al giudice di merito estraneo al motivo come proposto- la perizia grafologica, la quale ha attestato che la firma presente sul dipinto era il frutto di una imitazione pedissequa COGNOME firma di NOME COGNOME e la perizia tecnico-artistica, la quale ha rilevato elementi stilistici e tecnici di dubbio sull ‘ attribuibilità dell ‘ opera, nonché il dato del sequestro del dipinto, disposto in sede penale a fronte di indizi di contraffazione.
5.1. – Il quinto motivo denuncia nullità COGNOME sentenza per omessa pronuncia sul thema decidendum , cioè sulla ‘ falsità ‘ dell’opera, ovvero violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su tutta la domanda. La Corte ha omesso di pronunciarsi sulla pretesa falsità
dell’opera dedotta dal compratore, limitandosi ad affermare la ‘ mancanza di certezza ‘ COGNOME paternità, concetto diverso dalla falsità. Tale omissione ha determinato decisione diversa da quella che sarebbe conseguita all’accertamento COGNOME falsità.
5.2. – Il quinto motivo è infondato.
Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché il pronunciato deve essere corrispondente al chiesto e nel caso attuale sussiste tale corrispondenza. Infatti, l’attore ha domandato l’annullamento del contratto per errore essenziale e, a tale fine, per i motivi che qui non occorre ripetere ulteriormente, la Corte di appello ha correttamente considerato sufficiente l ‘ accertamento COGNOME mancanza di certezza COGNOME attribuzione dell’opera a COGNOME .
6.1. – Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell’onere COGNOME prova. La Corte non ha ritenuto che fosse onere del compratore fornire prova COGNOME falsità del dipinto quale requisito per la sussistenza dell’errore rilevante.
6.2. – Il sesto motivo è infondato.
Per l’argomentazione sarebbe sufficiente richiamare la motivazione che fonda il rigetto del motivo precedente. Ad abundantiam : la Corte di appello ha accertato la sussistenza di elementi probatori sufficienti per dimostrare il fatto costitutivo dell’errore essenziale, riferito alla mancanza di certezza dell’attribuzione; a fronte di tale accertamento, il motivo tende a una rivalutazione del quantum probatorio e dell’apprezzamento riservato al giudice di merito.
7.1. – Il settimo motivo denuncia nullità ovvero violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1443, 1445 c.c. e 112, 113 c.p.c. La Corte ha erroneamente ritenuto che l’annullamento del contratto non determinasse obbligo di restituzione del dipinto al venditore. L’annullamento produce effetti retroattivi ex tunc , quindi le prestazioni corrisposte devono essere restituite reciprocamente. La sentenza è
errata nel negare tale restituzione solo perché non espressamente domandata dall’appellato.
7.2. – Il settimo motivo è infondato.
La sentenza impugnata (pag. 21) afferma espressamente che il compratore è obbligato a restituire l’opera al venditore, ma su tale questione la Corte di appello correttamente non dispone, poiché la corrispondente domanda non è stata formulata dal venditore neppure in via subordinata.
Sebbene l’annullamento abbia efficacia retroattiva e comporti l’obbligo restitutorio, sul piano processuale è necessario che la parte proponga una domanda specifica per ottenere la pronuncia restitutoria, stante la necessità di rispettare il principio COGNOME domanda . E’ acquisito il principio secondo il quale, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi -e perciò nel caso di annullamento del contratto, come in qualunque ipotesi che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente, l’a zione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, ma l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass. n. 28722/2022, Cass. n. 715/2018, per tutte).
8. -In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto COGNOME sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera COGNOME parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600,00 per compensi e in €
200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a opera COGNOME parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio COGNOME seconda sezione civile COGNOME Corte suprema di cassazione, il 10/12/2025.
La Presidente Linalisa COGNOME