Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7913 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8624-2022 proposto da:
Oggetto
ASSICURAZIONE DANNI
Società assicurata Modifiche della compagine societaria e dell’oggetto sociale successive alla conclusione del contratto di RAGIONE_SOCIALE Mancata comunicazione all’assicuratore -Idoneità a determinare l’annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. Esclusione
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
– ricorrente –
Rep.
Ud. 05/10/2023
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata Adunanza camerale
Avverso la sentenza n. 76/22 del la Corte d’appello d i Catanzaro, depositata il 21/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 76/22, del 21 gennaio 2022, della Corte d ‘a ppello di Catanzaro, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 814/17, del 31 ottobre 2017, del Tribunale di Crotone -ha confermato l’accoglimento della domanda proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta per incorporazione RAGIONE_SOCIALE, di annullamento del contratto di RAGIONE_SOCIALE danni concluso con RAGIONE_SOCIALE il 5 marzo 2012, accertando, per l’effetto, che nessun indennizzo era dovuto in favore di quest’ultima , in relazione ad un incendio che aveva interessato, il 1° settembre 2012, il capannone ove essa svolge la propria attività.
Riferisce, in punto di fatt o, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva accertarsi che, per effetto di talune contingenze sopravvenute alla stipulazione della polizza assicurativa, la stessa dovesse essere annullata. In particolare, l’allora attrice deduceva che RAGIONE_SOCIALE era stata interessata, per effetto di atti di cessione di quote societarie risalenti al 14 maggio 2012, da un mutamento della compagine sociale. Tanto avrebbe determinato, ad avviso dell’allora attrice , anche una modifica del soggetto assicurato e un asserito ‘mutamento della proprietà dei beni assicurati’ , ciò di cui RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dare comunicazione ai sensi dell’art. 5 della polizza e dell’art. 1918 c od. civ., comunicazione in mancanza della quale la polizza doveva, pertanto, ritenersi estinta (per ‘annullamento’) e/o ‘insussistente’ . Nella stessa prospettiva, inoltre, veniva attribuito rilievo pure al mutamento -per effetto della cessione di quota societaria -della persona del socio accomandatario, di talché la variazione della persona
dell’amministratore avrebbe determinato il ‘mutamento del contraente’. D’altra parte, dopo il verificarsi del sinistro in relazione al quale era stata formulata la richiesta di indennizzo, l’atto costitutivo della società era stato modificato, stabilendosi che, per gli atti di straordinaria amministrazione e quelli che avessero determinato spese superiori ad € 3.000,00, il potere di amministrazione, spettante al socio accomandatario, richiedesse la firma congiunta di uno degli altri soci. Infine, sempre dopo il sinistro, RAGIONE_SOCIALE aveva, altresì, mutato oggetto sociale, ricomprendendo nello stesso (oltre allo svolgimento di quelle dichiarate al momento della stipulazione) anche ulteriori attività, tra cui il ‘commercio all’ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione ( … ) vernici, carte da parati ( … ) pavimenti in parquet ( … ) carta, cartone, prodotti per imballaggio ( … ) ‘ , modifica, che avrebbe aumentato le possibilità di verificazione del rischio assicurato.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, per resistere all’avversaria domanda, deducendo l’irrilevanza , rispetto al contratto di RAGIONE_SOCIALE, di quelle vicende sopravvenute, le quali, in ogni caso, erano state comunicate all’assicuratrice mediante consegna di raccomandate a mano.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda, sul presupposto che l’assicurato a vesse ‘ posto in essere un mutamento soggettivo radicale della società di persone in modo da risultare un soggetto completamente distinto dal precedente’. Al riguardo, il Tribunale riteneva che la modificazione della compagine societaria costituisse inadempimento del contratto di RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, rilevando che ‘il rapporto instaurato con la stessa dalla società assicuratrice era fondato sull’ intuitus personae dei soggetti amministratori’, sicché ‘il mutamento della compagine sociale, sopravvenuto nel corso della vigenza della polizza, avrebbe dovuto essere tempestivamente
comunicato alla compagnia assicuratrice ‘, la quale ‘ avrebbe potuto valutare la opportunità e la convenienza di assumere il rischio assicurato nei confronti del nuovo soggetto giuridico’ , comunicazione di cui, nella specie, non vi era prova. Il giudice di prime cure, inoltre, accoglieva l’ulteriore rilievo dell’assicuratrice circa inoperatività della garanzia, atteso che, mentre la polizza assicurava alcune attività (fonderie e trattamento termico di metalli), RAGIONE_SOCIALEaveva variato l’originaria attività s ociale aggiungendo quella del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione’ , anche in questo caso senza procedere ad alcuna comunicazione.
Esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudice di appello lo respingeva, confermando la decisione del primo giudice, ancorché -evidenzia l’odierna ricorrente -con motivazione diversa, sebbene basata sul medesimo presupposto fattuale, ovvero che RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito prova della tempestiva comunicazione delle vicende modificative che l’avevano interessata, non essendo idonee a tal scopo le comunicazioni scritte versate in atti, in quanto prive di data certa e ricevute da soggetto non legittimato.
In particolare, la Corte territoriale, dopo aver affermato come ‘ le modifiche della compagine e statutarie non avessero inciso sulla identità della RAGIONE_SOCIALE ‘, trattandosi di ‘ ente collettivo di una oggettività giuridica autonoma e distinta dalle persone dei soci’ , ha ritenuto, comunque, che quelle modifiche fossero ‘ destinate ad assumere rilevanza in ordine alla individuazione, ad opera della compagnia assicuratrice, del soggetto investito dei poteri di amministrazione e rappresentanza della società ‘ e, quindi, ‘ anche abilitato, in nome e per conto di essa, a fare valere utilmente all’occorrenza nei suoi confronti tutti i diritti derivanti dal contratto di RAGIONE_SOCIALE ‘. Riteneva, inoltre, il giudice di seconde cure che vi fosse, comunque, un obbligo di
comunicazione anche quanto all ‘intervenuta modificazione dell’oggetto sociale, giacché essa avrebbe finito con l’includere attività il cui svolgimento avrebbe avuto maggiore attitudine alla verificazione del rischio assicurato. In difetto della stessa, pertanto, la copertura assicurativa risultava venuta meno ‘ai sensi dell’art. 1892 cod. civ.’.
Avverso la sentenza della Corte calabra ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di otto motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 1892 e 1898 cod. civ.
Evidenzia la ricorrente che l’annullamento del contratto di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1892 cod. civ., è contemplato per la sola eventualità che le dichiarazioni reticenti siano state rese al momento della stipulazione del contratto, mentre, nella specie, la stipulazione risaliva 5 marzo 2012, essendo, invece, intervenuta l a modifica dell’oggetto sociale solo il successivo 23 novembre.
Per contro, la disposizione che disciplina l’eventualità che il rischio assicurato sia soggetto, per circostanze successive alla stipulazione, al c.d. aggravamento, è l’art. 1898 c od. civ., che contempla, però, il diverso strumento del recesso dell’assicuratore dal contratto, il quale, oltretutto, avrebbe avuto effetto, nel caso di specie, solo a far data dalla verificazione della sopravvenienza (la modifica dell’oggetto sociale) non comunicat a all’assicuratore. L’ipotetico recesso, pertanto, sarebbe comunque rimasto i rrilevante ai fini del pagamento dell’indennizzo , richiesto per un sinistro -l’incendio del capannone verificatosi in data anteriore (1° settembre 2012) alla suddetta modifica statutaria. Il tutto, infine, senza tacere del fatto che l’applicazione dell’art. 1898 cod. civ. comportava che il ‘ thema decidendum ‘, da devolvere all’esame del giudice, ‘ avrebbe dovuto riguardare la questione se l’aggravamento del rischio fosse tale che
l’assicuratore non avrebbe consentito l’RAGIONE_SOCIALE o l’avrebbe consentita per un premio più elevato ‘.
Di qui, dunque, la denunciata violazione delle due norme suddette.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 1892 e 1898 cod. civ., nonché degli artt. 1882, 2295, 2315 e 2328 cod. civ.
Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata perché la pronuncia di ‘annullamento’ , da essa adottata, ‘ è giunta a valle di un ragionamento condotto in maniera meramente astratta ed ipotetica, cioè tenendo conto della formulazione della clausola (modificata) dell’oggetto sociale, il cui tenore e la cui portata, però, nulla sono in grado di dire riguardo l’ef fettivo aggravamento del rischio o, in generale, della sua verificazione ‘.
Difatti, ai sensi degli artt. 2295 e 2315, comma 2, cod. civ. (nonché dell’art. 2328 , comma 2, n. 3, cod. civ.), sottolinea la ricorrente, ‘ il c.d. «oggetto sociale» corrisponde al contenuto di una clausola dell’atto costitutivo di una società, clausola che ha, in realtà, funzione meramente programmatica di un’attività, che non consente di affermare che una sua modificazione implichi, per ciò solo, il già avverato aggravamento del rischio assicurato ‘ .
Pertanto, l ‘oggetto sociale, sottolinea la ricorrente, ‘ non ha affatto -né può avere -funzione ricognitiva di quanto è già accaduto, essendo semmai strumento per orientare, de futuro , l’attività sociale; né quindi può avere funzione ricognitiva di un fatto ‘ che sia, in tesi, ‘ influente sul rischio assicurato ‘ .
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la posteriorità del mutamento dell’oggetto sociale (23 novembre 2012) rispetto alla verificazione del sinistro, risalente al 1° settembre 2012.
Evidenzia, al riguardo, la ricorrente di aver censurato la sentenza impugnata -coi due precedenti motivi -perché la Corte territoriale ha omesso, da un lato, il dovuto accertamento ai sensi dell’art. 1898 c od. c iv., nonché, dall’altro, di appurare in concreto l’aggravamento del rischio , anziché ricavarlo da un dato astratto, qual è la clausola indicante l’oggetto sociale.
Sennonché, sottolinea COGNOME, ‘ anche ove si prescindesse da queste violazioni di legge e si assumesse che la variazione dell’oggetto sociale, pur essendo un elemento astratto, sia di per sé idonea ad integrare una ipotesi di aggravamento del rischio ‘ , la Corte calabra avrebbe ‘ omesso di considerare, ai fini della decisione resa, che, nella specie, questa modifica dell’oggetto sociale non avrebbe mai potuto avere alcuna attitudine a determinare il sinistro ‘, essendosi lo stesso verificato in data ‘precede nte alla modifica dell’oggetto sociale’ .
3.4. Il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’ art. 2697 cod. civ. , anche in relazione all’art. 2700 cod. civ.
Si addebita alla Corte calabra di aver ritenuto provata una circostanza ‘ che, invece, era pacificamente non corrispondente al dato storico, ex art. 115 cod. proc. civ., in base alla prospettazione di entrambe le parti ‘, ovvero di aver ‘ deciso al di fuori di quanto era pacifico tra le parti ‘ , e cioè che la modifica dell’oggetto sociale fu ‘ successiva (non solo al sinistro, ma anche) alla stipulazione del contratto ‘ .
In tal modo, la sentenza impugnata avrebbe pure violato l’art. 116 cod. proc. civ ., anche in relazione all’art. 2700 c od. civ., atteso che la ‘ posteriorità della modifica dell’oggetto sociale al sinistro ed alla stipulazione ‘ risulta ‘ acclarata da atti notarili che hanno valore di prova legale anche circa la data della loro formazione ‘.
Inoltre, il giudice di appello avrebbe pure ‘ sollevato RAGIONE_SOCIALE dall’onere della prova di un fatto costitutivo della propria domanda, vale a dire l’esistenza di circostanze non resele note al momento della stipulazione, avendo addirittura l’RAGIONE_SOCIALE affermato esattamente il contrario ‘. Di conseguenza, ‘ la erroneità della decisione impugnata ‘ -secondo la ricorrente -‘ si apprezza anche per il contrasto con l’art. 2697 cod. civ.’.
3.5. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 111 Cost.
Si assume che la sentenza impugnata meriterebbe riforma ‘anche perché del tutto apparente’, in quanto corredata da ‘motivazione perplessa e incomprensibile’, non rendendo ‘percepibili le ragioni della decisione’ ed essendo ‘ caratterizzata da un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ .
Essa, infatti, ‘ da un canto, pretende di fondare il diniego dell’indennizzo per informazioni reticenti od omesse al momento della stipulazione; e, dall’altro, finisce con l’individuare queste circostanze (le dichiarazioni reticenti al momento della stipulazione) in fatti successivi alla stipulazione medesima ‘.
3.6. Il sesto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 1173, 1218 e 2193 cod. civ., anche in rapporto all’art. 2 295, comma 1 n. 3), e 2300, cod. civ.
Esso -al pari dei due restanti, successivi, motivi -censura la seconda ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata, ovvero quella che ha fatto discendere l’annullamento della polizza dalla mancata comunicazione della variazione della persona dell’accomandatario , qualificata come un inadempimento contrattuale, trattandosi di condotta che si rendeva necessaria al fine di render e tale variazione ‘opponibile’ alla compagnia assicurativa.
In particolare, si addebita alla Corte calabra di aver ‘ finanche omesso di individuare la fonte dell’obbligazione in tesi
inadempiuta dalla odierna ricorrente ‘, essendosi essa limitata ad indicarne solo il fondamento, ravvisato nella ‘ esigenza di conseguire « l’opponibilità » della nuova carica di accomandatario all’RAGIONE_SOCIALE‘.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dare comunicazione di tale variazione affinché all’assicuratore fosse permessa l ‘ individuazione ‘ del soggetto investito dei poteri di amministrazione e rappresentanza della società ‘ e, quindi, ‘ anche abilitato, in nome e per conto di essa, a fare valere utilmente all’occorrenza nei suoi confronti tutti i diritti derivanti dal contratto di RAGIONE_SOCIALE‘, ovvero, testualmente, al fine di ‘rendere opponibile’ la carica.
La Corte territoriale, tuttavia, ‘ non ha minimamente affermato che l’iscrizione presso il Registro delle imprese non fosse avvenuta ‘ (ciò che, del resto, emergeva proprio dalle difese e dai documenti della società già attrice), ‘ma che l’opponibilità avrebbe dovuto e potuto essere conseguita dalla odierna ricorrente con la comunicazione alla compagnia assicurativa, ciò costituendo inadempimento, secondo la sentenza impugnata, ai fini dell’annullamento della polizza ‘ .
Senonché, osserva l’odierna ricorrente, l’opponibilità, ‘ in ambito societario, costituisce, tecnicamente, un onere, nient’affatto un obbligo’, onere, peraltro, che ‘ è assolto ex lege (art. 2193 cod. civ.) proprio attraverso l’iscrizione del corrispondente atto (nella specie, la modifica statutaria che a seguito della cessione delle quote ha attribuito la veste di accomandatario al Sig. COGNOME NOME) presso il Registro delle imprese ‘ .
Stante, dunque, l’inesistenza di un obbligo di legge, come contrattuale -di comunicare tale variazione, in difetto di tale comunicazione mai si sarebbe potuto statuire l’annullamento del contratto, restando gli effetti di tale omissione limitati al piano
dell’opponibilità . E ciò nel senso che essa ‘ avrebbe al più comportato un’indagine attorno al rispetto delle condizioni di legge (l’art. 2193 c od. civ.) per accedere alla domanda di indennizzo ‘ . Ne consegue, pertanto, che -a tutto concedere -‘ il dato saliente ‘ non era la ‘ comunicazione di tale evento (che non è obbligatoria né per legge né per contratto di RAGIONE_SOCIALE) ‘, ma ‘ la mancata dimostrazione del possesso della veste di accomandatario-legale rappresentante ‘, con un eventuale esito processuale che sarebbe potuto, allora, consistere solo nella constatazione dell’inopponibilità della spendita del nome dell’accomandatario.
Di qui, in conclusione , la violazione dell’art. 1218 (anzi, ancor prima pure dell’art. 1173) cod. civ., ‘ avendo la Corte affermato l’esistenza di un inadempimento in totale assenza dell’obbligazione da adempiere ‘ , dato che la sentenza impugnata, ‘al di fuori dell’erroneo riferimento alla opponibilità, non si premura neanche di indicare ( et pour cause , perché non esiste) la disposizione, di legge o convenzionale, che elevi la comunicazione di questa variazione ad un vero e proprio obbligo ‘ .
D’altra parte, risulterebbe violato pure l’art. 2193 c od. civ., in rapporto agli artt. 2295, comma 1, n. 3), e 2300 cod. civ., giacché tali disposizioni, da un lato, ‘fanno discendere l’opponibilità dall’avvenuta iscrizione al Registro delle imprese ‘, dall’altro, ove tale incombente non risulti assolto, ‘ ne limitano la rilevanza all’inefficacia dell’atto con cui si pretendeva di spendere il nome della società ‘ .
3.7. Il settimo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 1892 e 1898 cod. civ.
Ribadisce la ricorrente, anche in relazione alla mancata comunicazione del mutamento della persona dell’accomandatario, come l’annullamento della polizza al pari dell ‘ affermazione della liceità del recesso, esercitabile, in ipotesi, dall ‘assicuratore per
circostanze sopravvenute, a norma dell’art. 1898 c od. civ. -esiga che l’evento all’uopo dedotto abbia influenza sul rischio assunto dall’assicuratore.
Tema, questo, rimasto ‘ del tutto ignoto ‘ all’accertamento condotto dalla Corte calabra, incorsa -nell’applicazione dell’art. 1892 cod. civ. -in una decisione erronea, non solo per aver dato rilievo ad una circostanza sopravvenuta alla conclusione del contratto, ma anche perché ‘ la variazione della persona dell’accomandatario è circostanza del tutto irrilevante rispetto alla probabilità di verificazione del rischio assicurato ‘ .
3.8. L’ ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 329 e 345 cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che il primo giudice aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta dalla società assicuratrice sul duplice rilievo, da un lato, che il mutamento della compagine sociale avesse comportato una variazione del soggetto assicurato equiparabile alla alienazione dei beni assicurati, nonché, dall’altro, che l’omessa comunicazione relativa alla modifica dell’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE avesse determinato l’annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ.
Il Tribunale, pertanto, pronunciando nel merito della domanda, avrebbe, implicitamente, disatteso la questione pregiudiziale sollevata dall’attrice, relativa all’inopponibilità del mutamento del la persona dell’accomandatario , in quanto non comunicata alla compagnia. Orbene, il giudice di appello, nel dare rilievo proprio a tale questione (in ciò discostandosi dal primo giudice, la cui statuizione veniva, pertanto, confermata solo in relazione alla necessità che RAGIONE_SOCIALE provvedesse alla comunicazione del mutamento del suo oggetto sociale, pena, altrimenti, l’applicazione dell’art. 1892 cod. civ.), avrebbe violato le norme suddette. La Corte territoriale, infatti, si sarebbe pronunciata -in difetto di proposizione di appello incidentale
condizionato, da parte dell’attrice vittoriosa su una questione, ormai, coperta da giudicato.
La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta solo intimata.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento ai primi due motivi di doglianza, assorbiti gli altri.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, quantunque nei limiti di seguito precisati.
9.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
9.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che è la stessa sentenza impugnata (pag. 8) a dare atto della circostanza che il gravame allora proposto dall’odierna ricorrente contestasse ‘ la non corretta applicazione ad opera del primo giudice a fondamento della statuita declaratoria di annullamento del contratto di RAGIONE_SOCIALE sottoscritto dalle parti in causa del disposto normativo di cui all’art. 1892 c od. civ. ‘ : e ciò ‘ non ricorrendone i relativi presupposti nella concreta fattispecie in esame ‘. In tale prospettiva, infatti, era stato dedotto dall’allora appellante, non solo l’esistenza di prova documentale della comunicazione delle variazioni, soggettiva e oggettiva, conosciute dalla società RAGIONE_SOCIALE, ma pure che le stesse non fossero ‘ suscettibili in ogni caso di integrare elementi idonei a modificare il rischio assicurato e, dunque, neppure ad influire sulla
rappresentazione di esso ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore’ (cfr. pag. 9 della sentenza oggi impugnata) .
Orbene, nel decidere in merito a tale profilo del proposto gravame, la Corte calabra ha definito ‘privi di pregio’ i rilievi critici avanzati da RAGIONE_SOCIALE circa ‘l’idoneità’ ritenuta dal primo giudice nella decisione gravata con l’appello -‘ delle modifiche della compagine sociale e dell’oggetto sociale’ a ‘ influire negativamente sulla inalterata permanenza delle condizioni di operatività della relativa garanzia e di azionabilità del diritto all’indennizzo da parte di quest’ultimo nei confronti della controparte ‘ (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) .
Il giudice di seconde cure, dunque, ha ritenuto di confermare la statuizione di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., sul presupposto che la modifica dell’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE avesse ‘ incidenza probabilistica sulla concretizzazione del rischio assicurato derivante da incendio ‘ e ciò in ragione del fatto che l’inclusione, nell’oggetto sociale, anche di attività ‘ di vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale da costruzione ‘ (tra il quale , ‘ esemplificativamente, legname, vernici, pavimenti in parquet, cartone e prodotti da imballaggio ) comportasse la ‘ detenzione di una maggiore quantità di materiale infiammabile rispetto a quella implicata invece dall’attività dichiarata in contratto’ ( v. pag. 12).
9.1.2. Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata, nel dare rilievo ad un evento -la modifica dell’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE, operata il 23 novembre 2012 -sopravvenuto rispetto alla stipulazione del contratto di RAGIONE_SOCIALE (risalente al precedente 5 marzo), ha falsamente applicato l’art. 1892 cod. civ.
Invero, quella prevista dalla norma suddetta è una specifica causa di annullamento del contratto di RAGIONE_SOCIALE che ha come presupposto l’esistenza di una dichiarazione mendace o reticente dell’assicurato, la quale oltre ad essere espressione di dolo o alla colpa grave dello stesso -deve essere stata determinante ai
fini della formazione del consenso dell’assicuratore , nel senso che, in assenza della stessa, costui non avrebbe dato il suo consenso, oppure lo avrebbe espresso a condizioni diverse (si vedano, tra le altre, Cass. Sez. Un., sent. 29 aprile 1967, n. 799, Rv. 32688401; Cass. Sez. 2, sent. 3 marzo 1971, n. 533, Rv. 350220-01; Cass. Sez. 1, sent. 17 dicembre 1975, n. 4148, Rv. 378481-01; Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 1994, n. 5115, Rv. 486770-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 1998, n. 5770, Rv. 516318-01; Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002, n. 2740, Rv. 552520-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 2003, n. 3165, Rv. 560821-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2006, n. 16769, Rv. 591763-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2010, n. 16406, Rv. 614110-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25582, Rv. 620624-01; Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11115; Rv. 658096-01).
Orbene, il ‘silenzio’ serbato da RAGIONE_SOCIALE su una circostanza sopravvenuta rispetto alla conclusione del contratto risulta, per definizione, inidoneo ad incidere sulla formazione dell’accordo negoziale, sicché il giudice d’appello, nel confermare la statui zione di annullamento del contratto di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’ art. 1892 cod. civ., è incorso in un vizio di sussunzione, atteso che il contegno dell’odierna ricorrente avrebbe, al più, potuto assumere rilievo ai sensi dell’art. 1898 cod. civ. e, dunque, ai fini dell’esercizio del diritto di recesso dell’assicuratore.
Invero, va rammentato che sussiste il c.d. vizio di sussunzione, tra gli altri casi, ‘quando il giudice di merito’ dopo avere individuato e ricostruito, ‘sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all’esito dello svolgimento dell’istruzione cui ha proceduto, la « quaestio facti », cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio’ procede ‘a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà
riconducibile’ (così Cass. Sez. 3, ord. 29 agosto 2019, n. 21772, Rv. 655084-01).
In simili ipotesi, infatti, ‘la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione della « quaestio facti » e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all’attività di qualificazione « in iure » della « quaestio » per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo’, sicché ‘il relativo ragionamento , connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo « da mihi factum dabo tibi ius ») è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di c assazione nell’ambito del paradigma del n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ.’ (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 21772 del 2019, cit .; in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2021, n. 457, non massimata sul punto).
9.2. Pure i motivi di ricorso secondo e terzo -suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione -sono fondati, sebbene soltanto per quanto di ragione.
9.3. Essi, infatti, meritano accoglimento nella parte in cui addebitano alla Corte calabra -anche ‘ sub specie ‘ di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la cui deduzione non risulta preclusa, nel presente caso, dall’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., avendo la ricorrente provveduto a dimostrare che la sentenza di primo grado e quella di appello sono articolate su ragioni in fatto diverse; cfr. Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01) -la mancata considerazione della posteriorità temporale della variazione statutaria, avutasi il 23 novembre 2012, rispetto sia alla stipulazione del contratto, che alla verificazione del sinistro,
risalendo questo al 1° settembre dello stesso anno. Sicché coglie nel segno il rilievo dell’odierna ricorrente secondo cui questa modifica dell’oggetto sociale quantomeno in difetto di prova, il cui onere incombeva alla excipiens e cioè all’assicuratrice, che l’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE non fosse mutata già anteriormente alla variazione statutaria -non avrebbe potuto avere alcuna attitudine a determinare il sinistro in concreto verificatasi, potendo rilevare solo ‘ de futuro ‘, e non certo ‘ de praeteritu ‘.
9.3. I motivi quarto e quinto restano assorbiti, invece, dall’accogl imento dei primi tre.
9.4. Anche i motivi sesto e settimo -suscettibili di scrutinio unitario, giacché investono la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di confermare la pronuncia di annullamento del contratto, sul l’ulteriore presupposto della mancata comunicazione delle vicende modificative, sul piano soggettivo, della compagine societaria -risultano fondati.
9.4.1. Nello scrutinarli, deve premettersi che, diversamente dalla modifica statutaria concernente l’oggetto societario, quell a relativa alla compagine sociale -sebbene sempre successiva alla conclusione del contratto -risale al 12 maggio 2012, presentandosi, dunque, anteriore alla verificazione del sinistro.
In ogni caso, però, la sua sopravvenienza rispetto alla stipulazione dell’RAGIONE_SOCIALE esclude che ess a possa aver avuto efficacia condizionante -come si osserva, in particolare, con il settimo motivo di ricorso -il consenso prestato dall’assicuratore, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1892 cod. civ., per le ragioni già illustrate nei §§ 9.1.1. e 9.1.2.
D’altra parte, errata risulta anche l’affermazione della Corte calabra -sulla quale si appunta, in particolare, il sesto motivo di ricorso -circa l’esistenza d i ‘ obblighi nascenti dal contratto di RAGIONE_SOCIALE per cui è causa ‘, rispetto ai quali RAGIONE_SOCIALE si sarebbe resa inadempiente, ‘ con riferimento ai doveri informativi
assunti nei confronti della compagnia assicuratrice in ordine alle variazioni soggettive dell’assetto societario’. E ciò in quanto la pretesa doverosità di un’informazione siffatta, oltre a non trovare riscontro sul piano normativo (visto che l’art. 2193 cod. civ. contempla l’iscrizione, nel registro delle imprese, delle vicende modificative delle società come un onere e non un obbligo), risulta del tutto evanescente anche se riguardata sul piano dell’assetto pattizio alle quali le parti contraenti diedero vita, atteso che la sentenza impugnata neppure si è peritata di chiarire in quale clausola contrattuale un consimile obbligo informativo risultasse previsto.
Il tutto, infine, non senza tacere che discorrere -come fa la Corte territoriale -della necessità di comunicare le ‘variazioni dell’assetto societario della RAGIONE_SOCIALE ‘ alla compagnia RAGIONE_SOCIALE ‘al fine di renderle opponibili a quest’ultima onde potere far valere regolarmente nei confronti di essa tutti i diritti relativi alla garanzia e all’indennizzo nascenti dalla polizza nella specie stipulata ‘, equivale, in definitiva, solo a prospettare un problema di legittimazione del nuovo accomandatario a spendere il nome della società. Ovvero a riconoscere -come bene osserva l’odierna ricorrente -che ‘ il dato saliente ‘ della presente vicenda non era la ‘ comunicazione di tale evento ‘, bensì ‘ la mancata dimostrazione del possesso della veste di accomandatario-legale rappresentante ‘ in capo al soggetto che risultava tale, in virtù delle modifiche societarie del 12 maggio 2012.
9.5. L’ottavo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei due che lo precedono.
In conclusione, vanno accolti il primo, il sesto e settimo motivo di ricorso, nonché, per quanto di ragione, i motivi secondo e terzo, dichiarando assorbiti i restanti.
La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione,
per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:
‘ l’eventuale reticenza dell’assicurato, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., deve aver avuto un’influenza determinante sulla formazione del consenso dell’assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso ‘.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, nonché, per quanto di ragione, i motivi secondo e terzo, dichiarando assorbiti i restanti.
Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della