Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10661 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 17186 – 2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – c.f. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del dottor NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricor
CONTRORICORRENTE
REGIONE PUGLIA – c.f. CODICE_FISCALE – in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 515/2017, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 del AVV_NOTAIO,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato il 28.8.1998 l’ “RAGIONE_SOCIALE cita a comparire dinanzi al Tribunale di Foggia il “RAGIONE_SOCIALE“.
Esponeva che a seguito di licitazione privata il “RAGIONE_SOCIALE” convenuto le aveva con contratto d’appalto del 30.7.1997 affidato l’esecuzione dei lavori ristrutturazione e ammodernamento delle reti irrigue a servizio degli agrumeti dell’agro di Vico del RAGIONE_SOCIALE, per un importo complessivo, “chiavi in mano”, al netto del ribasso d’asta, di lire 2.067.491.165.
Esponeva che i lavori erano stati eseguiti nella misura dell’85°/0 e nondimeno la committente, in violazione dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto, aveva provveduto né alla corresponsione dell’anticipazione del 10% sul prezzo d’appalto né al pagamento degli acconti, pari al 15% dell’importo dei lavori pe ciascuno degli stati di avanzamento previsti dall’art. 13 del c.s.a.
Esponeva che, a fronte della sopravvenuta necessità di apportare modifiche al progetto dedotto in contratto, la direzione lavori aveva predisposto apposit
perizia di variante, operando conteggi di spesa in contrasto con la natura “chiavi in mano” del contratto.
Esponeva segnatamente che la direzione lavori aveva ritenuto di valutare “a misura” sulla scorta dell’elenco-prezzi contrattuale non solo i lavori riguardan il diverso tracciato da assegnare ad alcune reti di distribuzione destinate dipartirsi dal tratto finale della rete principale ma pur i lavori già esegui lavori ulteriori da realizzarsi secondo le indicazioni progettuali.
Esponeva che, a fronte di siffatto modus operandi, del tutto estraneo alle pattuizioni contrattuali e significativamente lesivo dei suoi diritti, notificato in data 16.7.1998 all’appaltante atto di diffida ex art. 1454 cod. civ., affinché controparte provvedesse all’emissione degli stati di avanzamento e dei correlati certificati di pagamento nonché alla redazione della perizia di varian conformemente alla natura di “appalto a forfait con prezzo chiavi in mano” del contratto stipulato.
Chiedeva quindi – atteso il vano decorso del termine ex art. 1454 cod. civ., termine in pendenza del quale la stazione appaltante aveva predisposto nuova perizia di variante, riducendo i lavori e valutando le opere a misura – dichiara risolto ovvero risolvere il contratto d’appalto per fatto e colpa del “Consor convenuto, con susseguente sua condanna al risarcimento dei danni cagionati, da liquidarsi nella misura di lire 2.067.491.165, oltre interessi e rivalutaz monetaria.
Si costituiva il “RAGIONE_SOCIALE“.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
In riconvenzionale chiedeva pronunciarsi l’annullamento del contratto d’appalto, siccome viziato da errore essenziale e riconoscibile dall’alt contraente sulla “entità delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti”.
In riconvenzionale subordinata chiedeva risolversi il contratto pe inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Si costituiva, chiamata in causa dal convenuto, la Regione Puglia.
Instava, tra l’altro, per il rigetto della domanda di manleva nei suoi confro proposta dal consorzio convenuto.
Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza non definitiva n 1753/2007 il Tribunale di Foggia, tra l’altro, rigettava la domanda annullamento proposta in via riconvenzionale dal consorzio.
Nel prosieguo istruttorio veniva espletata nuova c.t.u.; all’esito, c sentenza definitiva n. 1172/2010 il tribunale rigettava le domande tutte dell società attrice ed accoglieva le domande riconvenzionali subordinate, di risoluzione e di risarcimento danni, del “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso la sentenza definitiva ed avverso la sentenza non definitiva proponeva appello la “RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva il “RAGIONE_SOCIALE“.
Instava per il rigetto dell’avverso gravame.
Proponeva appello incidentale avverso la sentenza non definitiva, con cui era stata rigettata la domanda di annullamento.
Resisteva la Regione Puglia.
Con sentenza n. 515/2017 la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame principale, accoglieva il gravame incidentale e, in riforma e della sentenza no definitiva e della sentenza definitiva, annullava il contratto d’appalto 30.7.1997 e compensava tra le parti tutte le spese del doppio grado.
Evidenziava, la corte, in ordine al primo motivo dell’appello incidentale, c senza dubbio la prestazione prefigurata nel contratto d’appalto in data
30.7.1997 a carico della RAGIONE_SOCIALE era per buona parte ineseguibile, causa di un consistente scostamento tra l’effettiva situazione dei luoghi e quell ipotizzata nel progetto, scostamento determinato dal fatto che la zona di valle (…) degli interventi progettati risultava densamente urbanizzata” (così sentenza d’appello, pagg. 14 – 15).
Evidenziava segnatamente che siffatto rilievo, alla stregua del quale le opere appaltate risultavano ineseguibili in misura pari al 40%, rinveniva concorde riscontro in ambedue le relazioni di c.t.u.
Evidenziava altresì che la falsa rappresentazione della realtà in cui era incorsa la committente, era senz’altro essenziale, giacché caduta direttamente sull’identità della prestazione dedotta in contratto a carico dell’appaltatore e s indirettamente sulla congruità del corrispettivo.
Evidenziava inoltre che la falsa rappresentazione della realtà in cui era caduta la committente, era senz’altro riconoscibile, giacché, così come si desumeva dalla dichiarazione del legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” riprodotta nel testo contrattuale, la medesima società aveva avuto modo di verificare lo stato dei luoghi interessati dai lavori concordati; che del resto stata la stessa RAGIONE_SOCIALE a segnalare poco dopo la stipula del contratto difetto di corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le previsioni progettuali dedo in contratto.
Evidenziava infine, la corte, che era senza dubbio da respingere l’actio ex art. 2041 cod. civ. esperita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Evidenziava segnatamente che non era stato acquisito alcun riscontro probatorio in ordine al vantaggio effettivamente conseguito dal “RAGIONE_SOCIALE” appaltante; che d’altronde era fuor di contestazione che la proprietà delle opere
realizzate spettasse alla Regione Puglia, nei cui confronti tuttavia la domanda ex art. 2041 cod. civ. non era stata proposta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con og susseguente statuizione.
Il “RAGIONE_SOCIALE” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il fav delle spese.
La Regione Puglia del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Parimenti ha depositato memoria il “RAGIONE_SOCIALE” controricorrente.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 326 della legge n. 2248/1865, all. F, e dell’art. 1432 cod. civ.
Premette che è fuor di contestazione che la stazione appaltante, onde rettificare il contratto d’appalto, avesse predisposto una variante poi sottopos all’approvazione dell’RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 9).
Indi deduce che avrebbe senz’altro prestato il suo consenso se la rettifica avesse riguardato unicamente le prestazioni ineseguibili e non già l’inter oggetto del contratto (cfr. ricorso, pag. 11).
Deduce dunque che la Corte di Bari, prima di far luogo alla pronuncia di annullamento, avrebbe dovuto valutare la legittimità del rifiuto dell’appaltatri di aderire alla proposta di rettifica ex art. 1432 cod. civ. del contratto (cfr. ricorso, pag. 11).
.,9.
Deduce ulteriormente che la committente aveva sì offerto il mantenimento del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1432 cod. civ. nondimeno a condizion inique (cfr. ricorso, pag. 16).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge 11.2.1994, n. 109, e degli artt. 1428 e ss. cod. civ.
Deduce che, allorché ha ritenuto di far luogo all’annullamento del contratto anziché alla risoluzione ai sensi dell’art. 25 della legge n. 109/1994, la Corte Bari ha disatteso il principio per cui la norma speciale si applica in luogo di qu generale.
Deduce che del resto all’art. 25 cit. è di certo ascrivibile il caso di sp siccome l’art. 25 cit. disciplina espressamente l’ipotesi in cui il prog esecutivo manifesti errori o omissioni che pregiudicano, in tutto o in parte, realizzazione dell’opera; che il 5° co. bis dello stesso articolo qualifica espressamente “errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto”.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell’a 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 12 delle preleggi.
Deduce che la Corte di Bari “ha limitato la propria statuizione alla domanda di indebito arricchimento, ma ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla richiest restitutoria” (così ricorso, pag. 26).
Deduce che la corte d’appello ha omesso di attribuire ad essa ricorrente il valore delle opere eseguite ed ha consentito una indebita locupletazione
dell’appaltante (cfr. ricorso, pag. 25); che ad essa RAGIONE_SOCIALE deve essere riconosciuto in ogni caso, quale effetto automatico della risoluzione contrattuale il valore delle opere eseguite (cfr. ricorso, pag. 26).
Deduce segnatamente che le “spetta, quale naturale effetto restitutorio della risoluzione, la somma di € 617.463,31” (così ricorso, pag. 26).
Deduce infine che la sentenza d’appello ha comportato violazione dell’art. 2033 cod. civ. in tema di indebito oggettivo (cfr. ricorso, pag. 26).
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 58, 1° co., della legge 18.6.2009, n. 69.
Premette che ha errato la Corte di Bari a ritenere che il “RAGIONE_SOCIALE” non si è avvantaggiato, siccome le opere sono di proprietà della Regione Puglia.
Indi deduce che dal testo del contratto risulta unicamente che le opere sono state finanziate dalla Regione.
Deduce inoltre che la corte d’appello non ha tenuto conto che “l’affermazione sulla presunta proprietà delle opere in capo alla Regione Puglia è stata solo enunciata dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE a sostegno (…) della domanda di garanzia e regresso nei confronti della Regione Puglia” (così ricorso, pag. 30).
14. Il primo motivo di ricorso va respinto.
L’impugnato dictum per nulla riflette la quaestio veicolata dal primo mezzo – della predisposizione di una variante ai fini della rettifica ex art. 1432 cod. civ. del contratto d’appalto.
Cosicché la ricorrente avrebbe dovuto, per un verso, dar conto in maniera specifica ed “autosufficiente” della rituale proposizione nei gradi di merito de
quaestio anzidetta (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804, secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risult trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità de censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di “autosufficienza” ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbi fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità d asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa; Cass. 9.8.2018, n. 20694; Cass. 22.4.2016, n. 8206).
Cosicché la ricorrente avrebbe dovuto, per altro verso, denunciare, a rigore, in conformità alle indicazioni di cui alla statuizione n. 17931 del 24.7.2013 del sezioni unite di questa Corte, una omissione di pronuncia.
Sovviene quindi l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino – è il caso sicuramente della quaestio veicolata dal motivo di ricorso in esame – indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’u (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164).
16. Si è anticipato che la Corte di Bari – in accoglimento del primo motivo del gravame incidentale – ha pronunciato l’annullamento per errore del contratto d’appalto in data 30.7.1997. Tant’è che la corte d’appello ha puntualizzato che la riscontrata ragione di annullamento era assorbente “rispetto ad ogni altro motivo di impugnazione, implicante la validità, qui esclusa, del contratt d’appalto” (così sentenza d’appello, pag. 21).
Evidentemente, su tale scorta, non si correlano e sono avulse dalla “ratio in parte qua decidendi” le ulteriori doglianze veicolate dal primo motivo di ricorso.
Ovvero la deduzione secondo cui la variante con rideterminazione del prezzo dell’intero appalto avrebbe comportato la trasformazione dell’appalto da appalto “a corpo” in appalto “a misura” (cfr. ricorso, pag. 17), con grave pregiudizio per l’RAGIONE_SOCIALE, “che aveva già eseguito opere per un valore superiore al prezzo rideterminato con la variante” (così ricorso, pag. 20).
Ovvero la deduzione secondo cui la rideterminazione, in sede di variante, del corrispettivo d’appalto anche con riferimento alle opere già realizzate, ha comportato un grave inadempimento della stazione appaltante (cfr. ricorso, pag. 19).
17. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
Si premette che la Corte di Bari ha ulteriormente reputato che le prefigurazioni di cui all’art. 25 della legge n. 109/1994 non valevano a escludere l’annullabilità del contratto per errore.
Ha reputato in particolare che il concreto riscontro del requisito del riconoscibilità dell’errore non lasciava margine alla risoluzione del contratto ex art. 25 cit. ed induceva piuttosto, a fronte della specifica domanda d annullamento, ad opinare per l’invalidità ab origine dell’atto negoziale.
In questi termini per nulla si giustificano le ragioni di censura veicola dal secondo mezzo.
L’invalidità, sub specie di annullabilità, del contratto d’appalto, del vincolo negoziale, ineccepibilmente riscontrata pur alla stregua dell’acclarata riconoscibilità dell’errore, dà conto dell’inappuntabile applicazione del disciplina di cui agli artt. 1428 e ss. cod. civ.
Invano, perciò, la ricorrente adduce che si sarebbe negata applicazione alla lex specialis, che la speciale ipotesi di risoluzione – evidentemente afferente al rapporto – prevale sull’annullabilità – evidentemente afferente all’atto negozia – per errore.
Invero, la valutazione in ordine all’invalidità dell’atto genetico del rappo in quanto indiscutibilmente volta alla caducazione del medesimo atto con efficacia retroattiva (cfr. Cass. sez. lav. 15.6.1995, n. 6756, secondo cui la sentenza che accoglie l’azione di annullamento del negozio, ha efficacia retroattiva ed importa il ripristino della situazione di fatto e di diritto prees al negozio annullato), non può che precedere – ed “assorbire” – qualsivoglia valutazione in ordine all’eventuale patologico sviluppo del rapporto che dall’att è scaturito.
20. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Il mezzo in disamina veicola un presunto “vizio di attività”.
E tuttavia difetta di specificità ed “autosufficienza”.
È fuor di dubbio che, qualora venga denunciato un “error in procedendo”, questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181).
E nondimeno la ricorrente non ha, così come avrebbe dovuto, fornito riscontro puntuale ed “autosufficiente” della rituale proposizione della domanda restitutoria (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ “error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’error; Cass. 2.2.2017, n. 2771; Cass. 20.8.2015, n. 17049).
Più esattamente la ricorrente non ha riprodotto testualmente, siccome avrebbe dovuto, il passaggio saliente del proprio atto difensivo, idoneo a dar ragione della rituale proposizione della domanda ex art. 2033 cod. civ.
Invero, la ricorrente si è limitata a riprodurre – a pagina 24 del ricorso (cfr. altresì memoria della ricorrente, pag. 9) stralcio del quarto motivo d’appello, ove è riferimento al verbale dell’udienza di trattazione del 5.7.1999 ed all memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e ove veniva sollecitata “la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma corrispondente al valore delle opere realizzate, con aggiunta di interessi e svalutazione, anche ai sensi dell’art. 2041 c.c.”.
Si badi che il difetto di specificità ed “autosufficienza” viepiù rileva, giacc “RAGIONE_SOCIALE” controricorrente ha addotto che “nessuna domanda ‘restitutoria’ è stata formulata da Controparte nei termini di cui si parla nel ricorso legittimità” (così controricorso, pag. 11).
La riscontrata carenza ex art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. riveste valenza pur alla luce del più recente arresto, in tema, delle sezioni unit
Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di “autosufficienza” ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 10 co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021), non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950).
Ovviamente il riscontrato difetto di specificità e di “autosufficienz induce a prescindere dall’insegnamento di questa Corte.
Propriamente dall’elaborazione secondo cui l’azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto d prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previst dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento senza causa prevista dall’art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico; cosicché, nel caso di prestazione di “facere”, la quale non è suscettibile di restituzione e, in quanto indebita, non è oggetto di vali ed efficaci determinazioni delle parti circa il suo valore economico, non proponibile l’azione di indebito oggettivo ma, in presenza dei relati presupposti, solo quella di ingiustificato arricchimento (cfr. Cass. 21.3.2014, n. NUMERO_DOCUMENTO).
24. Il quarto motivo di ricorso similmente va respinto.
25. Si ripropone, analogamente, il difetto di specificità e di “autosufficienz in relazione all’assunto della ricorrente secondo cui dal contratto di appalto data 30.7.1997 si evince unicamente che le opere appaltate sono state finanziate dalla Regione Puglia.
Più esattamente la ricorrente si è limitata a riprodurre un singolo stralcio ovvero lo stralcio concernente l’approvazione ed il finanziamento dell’opera non già il complessivo tenore del contratto d’appalto (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ. – di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fa
processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenu trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 13.11.2018, n. 2909 Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950).
26. In ogni caso, sarebbe stato senz’altro onere dell’ “RAGIONE_SOCIALE dimostrare puntualmente il fatto oggettivo dell’arricchimento da parte del “RAGIONE_SOCIALE” (cfr. Cass. sez. un. 26.5.2015, n. 10798; Cass. (ord.) 24.4.2019, n. 11209).
Su tale scorta si osserva quanto segue.
In primo luogo, la ricorrente, in dipendenza, appunto, dell’onere probatorio su di essa gravante, non può limitarsi ad addurre che “da nessun atto acquisito al giudizio risulta che le opere, una volta realizzate, sarebbero state di proprie della Regione Puglia” (così ricorso, pag. 30).
E ciò tanto più che la Corte barese ha affermato che era pacifico inter partes che la proprietà delle opere fosse della Regione Puglia (cfr. sentenza d’appello, pag. 21), sicché al cospetto di siffatta affermazione ben avrebbe dovuto, la ricorrente, dar ragione, in termini specifici ed “autosufficienti”, di aver solle al riguardo nel corso dei gradi di merito puntuali contestazioni.
In secondo luogo, la ricorrente, in dipendenza, parimenti, dell’onere probatorio su di essa gravante, non può limitarsi ad addurre che il “RAGIONE_SOCIALE” giammai ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di indebita locupletazione (cfr. ricorso, pagg. 30 e 32).
Invero, il giudizio ha avuto inizio in prime cure in data antecedente all’entra in vigore del testo dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ., quale novellato legge n. 69/2009, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009.
Cosicché riveste valenza nella fattispecie l’insegnamento espresso da questa Corte in relazione appunto al previgente dettato dell’art. 115 cod. proc. civ., tenor del quale, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699; Cass. 23.7.2004, n. 13830; Cass. 14.3.2006, n. 5488; Cass. 24.11.2010, n. 23816).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
28. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, “RAGIONE_SOCIALE“, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 13.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese general nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
condanna la ricorrente, “RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, Regione Puglia, le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte