SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 310 2025 – N. R.G. 00000105 2025 DEPOSITO MINUTA 13 06 2025 PUBBLICAZIONE 13 06 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.
NOME COGNOME
Presidente Rel.
Dott.ssa
NOME COGNOME
Consigliera
Dott.
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 105/2025 R.G.L. promossa da:
, in persona del presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Pavia presso lo studio dall’Avv. M. L. COGNOME che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE CONTRO
elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell’Avv. M.
COGNOME che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso in riassunzione depositato in data 13/01/2025.
Per parte convenuta: come da memoria depositata in data 9/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la , a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.
30478/24 del 26/11/2024, riassumeva ex art. 392 c.p.c. il processo già deciso nei due precedenti gradi di merito con la sentenza n. 121/17 in data 30/03/2017 del Tribunale di Alessandria e con la sentenza n. 606/18 in data 8/01/2019 della Corte d’Appello
territoriale (in diversa composizione) e avente per oggetto l’accertamento dell’illegittimità delle determinazioni del 14-15/10/2015 con cui l’amministrazione provinciale – in conseguenza e in esecuzione del d.P.R. in data 23/03/2004 (in esito al ricorso straordinario al Capo dello Stato) di annullamento del concorso per l’assunzione di un dirigente amministrativo che aveva visto vincitore (privo, tuttavia, del requisito dei cinque anni di esperienza in servizio) – aveva caducato il relativo contratto individuale di lavoro già sottoscritto tra le parti.
Il Giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione avverso le suddette determinazioni sull’assunto, conforme all’insegnamento portato dalla pronuncia n. 19626/15 della Corte di Cassazione, che l’ente convenuto non potesse « liberarsi del vincolo contrattuale, se il recesso in autotutela non sia stato ab origine previsto dal bando e fatto proprio dalle parti in sede contrattuale » (sentenza n. 121/17, pag. 6).
Il ricorso in appello proposto dalla nei confronti di tale decisione veniva a sua volta respinto dal Giudice di secondo grado, che condivideva e confermava le argomentazioni spese dal Tribunale.
Il ricorso per cassazione veniva invece interamente accolto dalla Suprema Corte, la quale annullava la sentenza d’appello affermando che « alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi (così, fra molte, Cass., Sez. L, 17 gennaio 2022, n. 1307). Nella specie, non è in contestazione che il dottor non possedesse i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto, a prescindere da ogni considerazione sulla efficacia o meno di giudicato della decisione assunta sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, sussisteva il vizio originario del contratto alla luce del principio affermato da questa Corte e come sopra richiamato. Infatti, l’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura
concorsuale dà luogo ad un vizio genetico del contratto che è riconducibile alla nullità testuale di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, considerato il tenore letterale della disposizione ed anche la genesi della norma (in tal senso Cass., Sez. L, 07/05/2019, n. 11951), non senza aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno espressamente affermato che anche la nullità cd. virtuale, ossia non espressamente sancita dal legislatore, rientra nella nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., come nel caso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato in violazione delle prescritte procedure selettive pubbliche richieste per la scelta del contraente (da ultimo, Cass., Sez. U, 22/02/2023, n. 5542) » (sottolineature dell’estensore).
Nel presente giudizio ex art. 394 c.p.c. la ricorrente in riassunzione ha concluso per la riforma della sentenza del Tribunale e per il rigetto dell’originario ricorso.
Si è costituito prendendo atto della decisione della Corte di Cassazione e chiedendo accertarsi la sussistenza di giustificati motivi per l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
All’udienza dell’11/06/2025, all’esito della discussione (nessuno comparso personalmente per parte convenuta), la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il ricorso in riassunzione è fondato e dev’essere accolto, a fronte del principio di diritto espresso nell’ordinanza di rinvio, del quale ha preso atto, senza contestazioni, il convenuto in riassunzione e al quale questo Collegio deve necessariamente uniformarsi ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c. – sicché va definitivamente respinto il ricorso introduttivo di primo grado proposto da
Il fatto che tutti i precedenti di legittimità citati nell’ordinanza di rinvio siano successivi alla citata sentenza, di diverso avviso, n. 19626/15 della stessa Corte di Cassazione che, non a caso (e non certo sprovvedutamente), era stata posta a fondamento di entrambe le decisioni di merito -depone a favore « di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti » ex art. 92, co. 2, c.p.c., che legittima la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c.,
Pronunciando sul ricorso in riassunzione;
Respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo; Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso all’udienza dell’11 giugno 2025.
Il Presidente Relatore Dott. NOME COGNOME