Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1027 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1027 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
SENTENZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI
Ipoteca – Iscrizione anteriore al pignoramento Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia verificatasi prima del pignoramento Mancata annotazione Conseguenze Necessità di considerare il credito come chirografario Sussistenza
R.G.N. 1730/2023
sul ricorso 1730-2023 proposto da:
COGNOME
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della società RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale Dott. NOME COGNOME domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME; Rep. Ud. 25/09/2024 Udienza Pubblica
– ricorrente –
contro
COGNOME VENERINO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (in persona dei soci, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE IN PESARORAGIONE_SOCIALE (quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONEADER;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 496/2022 DEL Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 04/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 25/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso , come da conclusioni scritte già in atti; udito l’ Avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 496/22, del 4 luglio 2022, del Tribunale di Pesaro, che ne ha rigettato l’ opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., proposta avverso l’ordinanza distributiva del 24 ottobre 2018 con cui -all’esito di giudizio divisionale, promosso in relazione ai beni staggiti dalla società Banca Popolare di Milano, appartenenti ‘ pro quota ‘ a NOME COGNOME e a NOME COGNOME -è stata assegnata, a NOME COGNOME, la somma di € 107.762,91.
2. Dalla lettura dei motivi di ricorso emerge, in punto di fatto, che la società Banca Popolare di Milano (d’ora in poi, ‘BPM’), in forza di un contratto concluso il 24 marzo 1999, concedeva a NOME COGNOME un finanziamento di £ 500.000.000 -pari a € 258.228,45 -per la durata di dieci anni, da restituirsi mediante pagamento di 40 rate trimestrali, comprensive di interessi convenzionali pattuiti. Il credito restitutorio risultava garantito, oltre che da fideiussioni rilasciate da tali NOME COGNOME e NOME COGNOME anche da ipoteca iscritta su immobili, siti in Ascoli Piceno, dei quali quest’ultima risultava comproprietaria , unitamente al mutuatario.
Essendosi, però, NOME COGNOME -dal 24 marzo 2004 -reso inadempiente all’obbligo di restituzione, la società mutuante, in data 12 novembre 2004, comunicava la risoluzione del contratto, chiedendo al debitore il pagamento dell’importo complessivo residuo, pari a € 155.724,86. Tuttavia, in data 9 maggio 2005, NOME COGNOME -padre del mutuatario -proponeva a BPM di acquistare tutti i crediti che essa vantava nei confronti di NOME COGNOME convenendosi, tra cedente e cessionario, il pagame nto di € 159.798,04, mediante versamento rateale con cadenza mensile, con ultima rata prevista per maggio 2006.
Senonché, pure NOME COGNOME, dopo aver provveduto al pagamento di alcune rate (per l’esattezza, otto, per un importo complessivo di € 96.490,43), si rendeva, a propria volta, inadempiente agli obblighi assunti in forza della cessione, tanto che BPM risolveva la stessa e dava corso alla notifica del precetto nei confronti di NOME COGNOME, intimandogli di pagare la somma complessiva di € 70.881,59, con avvertimento che, in difetto, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata anche in danno della terza datrice di ipoteca, NOME COGNOME Essendo, peraltro, l’intimazione rimasta senza effetto, BPM, con atto di
pignoramento del 3 ottobre 2006, sottoponeva ad espropriazione forzata immobiliare i beni ipotecati, in danno dei predetti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Successivamente, la procedura esecutiva immobiliare così incardinata veniva riunita ad altre pendenti (coinvolgenti gli ulteriori soggetti meglio identificati nell’epigrafe del ricorso, e tra essi l’odierna ricorrente), relative, tra i diversi beni staggit i, agli stessi immobili già ipotecati e pignorati da BPM, ancorché riguardanti la sola quota di pertinenza di NOME COGNOME.
Nella pendenza di tali procedure riunite, il già menzionato NOME COGNOME in data 23 giugno 2010, provvedeva a pagare la somma di € 81.985,89 a BPM, la quale, con atto d el 22 aprile 2014, lo surrogava in tutti i diritti e le azioni nei confronti di NOME COGNOME oltre che nell’ipoteca iscritta, a garanzia del credito, contro il debitore e la datrice di ipoteca, NOME COGNOME Di conseguenza, BPM provvedeva a depositare atto di desistenza dall’esecuzione immobiliare già promossa nei confronti della COGNOME.
Nelle more, tuttavia, veniva promosso giudizio di divisione degli immobili in comproprietà tra la COGNOME e NOME COGNOME con la vendita degli stessi e l’assegnazione alla prima -al netto delle spese in prededuzione -della somma di € 155.269,40, nonché del ricavato residuo (pari a € 155.671,00) alla procedura esecutiva per cui è giudizio.
Con atto di intervento del 24 agosto 2016, NOME COGNOME surrogatosi a BPM, quantificava il proprio credito ipotecario in complessivi € 330.451,60, importo poi ridotto in € 107.815,87 in sede di progetto distributivo, ritenuto efficace ed eseguito, pur all’esito della opposizione proposta da doBank, con ordinanza del Tribunale pesarese del 23 ottobre 2018.
Respinta, infatti, l’istanza di sospensione del provvedimento di assegnazione delle somme, introdotto da doBank il giudizio di
merito, all’esito dello stesso l’opposizione veniva definitivamente rigettata.
Avverso la sentenza del Tribunale pesarese ha proposto ricorso per cassazione doValue (già doBank), sulla base -come detto -di cinque motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione delle norme di diritto di cui agli artt. 1260, 1262, 1263 e 1264 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1453 e 1360 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata là dove afferma che l’intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito ha operato ‘ ex nunc dal momento della risoluzione, non estendendosi alle prestazioni eseguite vale a dire ai ratei pagati (che, in effetti non sono mai stati restituiti)’, sicché essi -per l’importo di € 96.490,43, erogato dal cessionario NOME COGNOME alla cedente BPM -si assumono rimasti ‘collocati nel grado e nel privilegio nel quale sono stati ceduti dalla banca ed acquistati e pagati dal cessionario e ciò ai sensi dell’articolo 1263 cod. civ.’.
Orbene, nel compiere tale affermazione, il Tribunale di Pesaro non avrebbe tenuto conto -secondo la ricorrente -del fatto che, ‘ai fini del perfezionamento della cessione è necessario anche dimostrare di aver provveduto ad eseguire la comunicazione dell’accettazione al debitore ceduto’, e ciò perché ‘l’efficacia della cessione del credito dipende dall’accettazione o notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto che in questo caso non risulta effettuata’. Errerebbe, dunque, la sentenza impugnat a nell’aver ‘qualificato come contratto di cessione ciò che invece deve essere da qualificarsi solo come proposta di cessione’, donde l’impossibilità di applicare il disposto dell’art. 1263 cod. civ.
Errata, poi, sarebbe l’affermazione secondo cui l’effetto dell’avvenuta risoluzione della cessione non si sarebbe potuto estendere alle prestazioni già eseguite, e ciò perché -rileva la ricorrente -‘l’inadempimento delle obbligazioni contratte da parte del cessionario può essere riconnesso sia ad un mancato pagamento del prezzo (come nella specie) sia nell’ambito di un contratto quadro più complesso e di cui singoli atti siano tra loro connessi e cor relati su un piano causale e funzionale’, ciò comportando ‘che la sostituzione dell’originario contratto di cessione con uno nuovo con diverso assetto di interessi determina il mutamento del titolo e della causa petendi sottostante, con la conseguenza che il negozio non è più quello rappresentato dal primo contratto ma bensì quello del secondo’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 1263, 2808, 2843, comma 1 e 2, e 2855 cod. civ. con gli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Si assume che la sentenza sarebbe ‘illegittima ed illogica avendo da un lato affermato che la cessione del credito, rectius la proposta di cessione, era stata risolta per il mancato pagamento delle somme come concordate nella medesima proposta, dall’altro invece ha riconosciuto tout court l’efficacia della cessione, in assenza di prova circa l’adesione ed il rilascio di surrog a dell’importo di € 96.490,43 da parte della Banca Popolare di Milano’.
Si ribadisce che, non essendosi la proposta di cessione perfezionata, ‘i privilegi e gli accessori in capo alla banca cedente non hanno esplicato i loro effetti’ nei confronti di NOME COGNOME e ciò anche in ragione del fatto che ‘la cessione sopra richiamata non è stata annotata a margine dell’ipoteca’, ex art. 2843 cod. civ.
Infatti, ‘per quanto attiene il pagamento della somma di € 97.000,00, la BPM non ha rilasciato né quietanza né risulta alcuna annotazione a margine dell’ipoteca per tale somma che invece è stata eseguita per l’importo di € 81.985,89’, importo solo in relaz ione al quale, pertanto, potrebbe trovare applicazione l’art. 1263 cod. civ., con conseguente trasferimento del privilegio ipotecario.
3.3. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione delle norme di cui all’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1263, 2843, 2855 cod. civ. e gli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ‘omesso di valutare fatti storici determinanti, quali l’atto di precetto della Banca Popolare di Milano del 17 agosto 2006, l’atto di pagamento e quietanza con surrogazione per atto del notaio NOME COGNOME e del 12 maggio 2014 attestante il pagamento di € 81.985,89 in data 23 giugno 2010′, nel senso che ‘le date ivi indicate e gli importi riportati attribuiscono efficacia ex artt. 1263, 2843 cod. civ. al solo importo descritto nell’atto di pagamento e quieta nza sopra citato’.
Si ribadisce che il Tribunale di Pesaro ‘ha affermato e ritenuto provata la cessione del credito del 9 maggio 2005 senza tuttavia trovare fondamento in alcun atto o documento validamente costituito, ad eccezione della surroga con annotamento della cessione del credito pari all’importo di € 81.985, 89, unico importo da riconoscere al sig. COGNOME come affermato dal consulente tecnico di parte odierna ricorrente.
Si assume, inoltre, che il CTU ha calcolato erroneamente gli interessi al tasso contrattuale, giacché dal precetto si evince
chiaramente che la somma precettata di € 70.881,59 ‘è comprensiva degli interessi convenzionali maturati al 7 giugno 2006 per cui il CTU avrebbe dovuto calcolare solo gli interessi successivi come peraltro esplicitamente indicato nel precetto stesso in cui si legge «… oltre … gli interessi … a partire dal 7 giugno 2006 sino al saldo effettivo …»’; di conseguenza, vi sarebbe stata una duplicazione degli interessi convenzionali per il periodo dal 24 marzo 2004 al 7 giugno 2006.
3.4. Il quarto motivo denuncia -sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2843 e 2855 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 512 cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver ‘illegittimamente ritenuto valida’ l’ipotesi sub 3 della consulenza tecnica d’ufficio, ‘secondo cui il credito in linea capitale corretto (€ 148.607,55) conduce ad un complessivo credito privilegiato ipotecario ex art. 2855 cod. civ. pari, alla data del 30 maggio 2018, ad € 207.189,56’.
Si evidenzia che il CTU ‘ha basato i calcoli della terza ipotesi assumendo, al punto 5 pag. 6 della consulenza tecnica, che il credito per sorte capitale nella misura di € 148.607,55 sarebbe stato indicato dal CTP della DoBank come «… un’ipotesi alternativa nel caso in cui dovesse essere considerato valido il credito in linea capitale indicato dalla Banca Popolare di Milano nell’atto di precetto del 17 agosto 2006 pari a € 148.607,55 …»’, mentre, in realtà, il consulente tecnico di parte allora opponente non aveva affatto formulato tale ipotesi alternativa.
D’altra parte, neppure il COGNOMEha mai dedotto che il suo credito per sorte capitale fosse di € 148.607,86′ per cui il giudice avrebbe disatteso il principio che gli impone di decidere ‘ iuxta alligata et probata partium ‘.
3.5. Infine, il quinto motivo denuncia sempre -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. violazione ed errata interpretazione della norma di cui all’art. 92 ( sic ) cod. proc. civ., ‘in relazione alla illegittima condanna alle spese e al pagamento delle spese di CTU’, le une come le altre ritenute ‘non dovute per effetto delle cassazione della sentenza’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione , con controricorso, NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Sono rimasti solo intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE, il Condominio RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE (nella sua qualità di mandataria della società RAGIONE_SOCIALE), la società RAGIONE_SOCIALE e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Fissata udienza pubblica per il giorno 25 settembre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in relazione ai suoi primi quattro motivi.
La ricorrente e il controricorrente hanno presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, quanto al suo secondo motivo, nei termini di seguito meglio precisati.
8.1. Il primo motivo, invece, è in parte inammissibile e in parte non fondato.
8.1.1. Nello scrutinarlo, è necessaria una notazione preliminare, ovvero che la censura svolta dalla ricorrente in merito all’impossibilità di ritenere esistente un credito (privilegiato) in capo a NOME COGNOME in relazione al pagamento -per € 96.490,43 delle prime otto rate del ‘prezzo’ della cessione del credito di cui era titolare BPM, non è stata formulata nei termini in base ai quali il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. È, infatti, nella sola impostazione del Pubblico Ministero l’impossi bilità di applicare il principio della efficacia ‘ ex nunc ‘ della risoluzione del contratto di cessione (come ritenuto dalla sentenza impugnata) ‘neppure con riferimento alla parte di credito già coperta dal pagamento parziale dei ratei, dei quali il compratore inadempiente poteva chiedere la restituzione a BPM’, e ciò ‘non potendo certo parlarsi di contratto a esecuzione continuata o periodica’.
Per contro, la ‘prospettiva’ assunta da COGNOME , con il primo motivo di ricorso, si fonda, innanzitutto, sull’assunto che, nella specie, non potrebbe ritenersi ‘perfezionata’ la cessione del credito (che, difatti, si sostiene essere rimasta alla stregua di mera ‘proposta’), e ciò in difetto di comunicazione al debitore ceduto o di sua accettazione . Vi è, poi, un’ulteriore censura, secondo cui l’affermazione del Tribunale di Pesaro circa l’efficacia ‘ ex nunc ‘ della risoluzione sarebbe erronea, in quanto ‘l’i nadempimento delle obbligazioni contratte da parte del cessionario può essere riconnesso sia ad un mancato pagamento del prezzo (come nella specie) sia nell’ambito di un contratto quadro più complesso e di cui singoli atti siano tra loro connessi e correla ti su un piano causale e funzionale’. Di tale seconda doglianza, tuttavia, non si comprende l’esatta portata , sicché essa è da dichiarare inammissibile per ‘oscurità’ (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 15 dicembre 1979, n. 6530, Rv. 403284-01; in senso sostanzialmente analogo, già Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 1974,
n. 2363, Rv. 370753-01, nonché, in tempi più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 4 febbraio 2000, n. 1238, Rv. 533471-01 e, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 10 dicembre 2021, n. 39260, non massimata).
8.1.2. Ciò premesso, risulta confermato come il tema posto dal Procuratore Generale esuli dal motivo di impugnazione che qui si esamina.
È solo, quindi, per ragioni di rilievo nomofilattico, ma senza che ciò possa portare all’accoglimento del presente motivo di ricorso, che questo Collegio evidenzia -in adesione all’impostazione del Pubblico Ministero -l’impossibilità di ricondurre il contratto di cessione del credito, intervenuto tra NOME COGNOME e BPM, al novero di quelli ‘ad esecuzione continuata o periodica’ . Deve, invero, qui ribadirsi che, ‘agli effetti dell’applicabilità della regola contenuta nella seconda parte dell’art. 1458 cod. civ., comma 1’ (secondo cui l’efficacia retroattiva della risoluzione non opera, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, per le prestazioni già eseguite), ‘devono qualificarsi contratti ad esecuzione continuata o periodica solo quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, e cioè quelli in cui l’intera esecuzione del contratto avvenga attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo’ (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 2 8 ottobre 2011, n. 22521, Rv. 62040501), sicché, ‘non possono considerarsi compresi nella previsione normativa del citato art. 1458 cod. civ. quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa si contrappone una prestazione istantanea dell’ altra parte’ (Cass. Sez. 3, sent. 2 aprile 1996, n. 3019, Rv. 496738 -01); evenienza, quest’ultima, verificatasi nella specie, giacché a fronte del trasferimento ‘immediato’ del credito di BPM verso NOME COGNOME vi è stato l’impegno del cessionario V enerino
COGNOME a pagarne il prezzo, attraverso prestazioni pecuniarie periodiche.
8.1.3. Ribadito, così, che la sola censura utilmente scrutinabile -oltre quella la cui inammissibilità si è già sopra evidenziata, in ragione della sua oscurità -concerne il supposto mancato perfezionamento della cessione (o meglio, la sua pretesa ‘inefficacia’ ), in difetto di comunicazione al debitore ceduto o di sua accettazione, deve evidenziarsi che essa risulta non fondata.
Sul punto, infatti, è sufficiente riportarsi al principio secondo cui il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, ‘di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario’ (scambio, nella specie, non posto in discussione), ‘il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 cod. civ.’, essendo essa, a s ua volta, necessaria ‘al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante’ (Cass. Sez. 3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4713, Rv. 652988-01). In altri termini, il disposto dell’art 1264 cod. civ. , secondo cui la cessione del credito ‘ha effetto’ nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata, o quando gli è stata notificata, ‘è dettato con riguardo all’interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l’accordo fra cedente e cessionario,
operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta’ (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 30 aprile 2021, n. 11436, Rv. 661194-01).
8.1.4. In conclusione, quindi, il primo motivo di ricorso -come detto -risulta in parte inammissibile e in parte non fondato.
8.2. A differente esito, viceversa, conduce lo scrutinio del secondo motivo di ricorso, risultando fondato, per quanto di ragione.
8.2.1. La disamina del motivo richiede però, pure in questo caso, una precisazione preliminare.
Va, infatti, ‘ in limine ‘ evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte, come riconosce lo stesso Procuratore Generale, è consolidata nel ritenere che l’annotazione delle vicende traslative -o surrogatorie -che interessino il credito assistito da ipoteca (purché l’ipoteca sia iscritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento immobiliare) ‘ha una funzione non già cos titutiva bensì latamente dichiarativa’, e ciò ‘poiché non si va a costituire una garanzia nuova, ma solo a modificare il soggetto che ne è titolare, senza che tale cambiamento determini un aggravamento della posizione degli altri creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia il cedente o il surrogante’ (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, or d. 6 febbraio 2024, n. 3401, Rv. 670547-01).
Tale indirizzo, dal quale non ci s’intende qui discostare, richiede, tuttavia, una puntualizzazione, che risulta decisiva nel presente caso, tanto da condurre all’accoglimento nei termini di seguito meglio illustrati -del presente motivo di ricorso.
8.2.2. Va, infatti, evidenziato che il suddetto orientamento giurisprudenziale -che ha avuto il suo arresto capofila (Cass. Sez. 1, sent. 10 agosto 2007, n. 17644, Rv. 598528-01) in relazione ad una fattispecie in cui l’annotazione ebbe, comunque, a compiersi, diversamente da quanto avvenuto nel caso che oggi occupa, in cui essa risulta, almeno in parte, non effettuata -se, da un lato, ha finito con il contemplare pure l’ipotesi in cui l’annotazione manchi del tutto , ha , dall’altro, sempre riguardato fenomeni di successione nel credito posteriori al pignoramento.
Si tratta di circostanze, ambedue, rilevanti nel caso di specie, suscettibili di giustificare -anche nella loro interazione -una differenziazione rispetto a quanto affermato, sin qui, nella giurisprudenza di questa Corte.
L’odierna ricorrente, come sopra illustrato (cfr. § 3.2), censura la decisione del Tribunale pesarese di trattare quale credito ‘ipotecario’ -in sede di distribuzione del ricavato dalla procedura esecutiva -pure quello fatto valere da NOME COGNOME quanto alle somme da esso corrisposte in adempimento degli impegni assunti in forza del contratto di cessione del credito poi dichiarato risolto. Cessione in relazione alla quale -diversamente che per il pagamento da costui eseguito il 23 giugno 2010, per il quale (ancorché alcuni anni dopo) vi fu, invece, l’annotazione dell’atto di surrogazione l’adempimento di cui all’art. 2843 cod. civ. è del tutto mancato.
Orbene, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi irrilevante, in linea generale, la circostanza della mancata annotazione di una vicenda traslativa (o surrogatoria). Invero, ‘il fatto che il cessionario del creditore ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene e dopo il decreto di trasferimento, possa partecipare alla distribuzione della somma ricavata, con la prelazione spettante al dante causa senza
necessità di annotazione della vicenda traslativa’ (e ciò ‘poiché non vi è più nulla da annotare essendosi spenta la formalità e i suoi effetti trasferiti sul prezzo’), ‘non implica logicamente che, qualora la cessione avvenga prima della vendita e non sia stata annotata, il cessionario diventi chirografo nonostante l’ipoteca fosse stata iscritta prima del pignoramento, e fosse quindi noto ai creditori concorrenti di dover essere postergati’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 2021, n. 5508, Rv. 660605-01).
Senonché, postulare -ancorché sempre e solo agli effetti della distribuzione del ricavato dalla vendita forzata -quale esito estremo dell’impostazione appena illustrata addirittura l’assoluta irrilevanza dell’annotazione persino in un caso, qual è quello presente, in cui la cessione (per giunta, dichiarata risolta, per inadempimento del cessionario) risulti avvenuta anteriormente al pignoramento, stride, come osserva anche il Procuratore Generale presso questa Corte, con l’affermazione secondo cui l’ annotazione ex art. 2843 cod. civ. ‘ha carattere costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento, con l ‘ effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito (…) ma, altresì, nella prelazione annessa al diritto reale di garanzia, motivo per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo’ (così Cass. Sez. 3, sent. n. 5508 del 2021, cit .).
In altri termini, ciò che si vuole qui sottolineare è che quanto meno nel caso di una vicenda traslativa (o surrogatoria) del credito perfezionatasi anteriormente al pignoramento e, oltretutto, venuta meno in ragione della dichiarata risoluzione per inadempimento, non può prescindersi dalla necessità dell’annotazione , ex art. 2843 cod. civ., affinché il nuovo titolare
del credito possa avvalersi della prelazione annessa al diritto reale di garanzia : quella formalità integrando, prima dell’avvio della procedura espropriativa sul bene nella quale si vorrebbe fare valere, un imprescindibile elemento costitutivo della ragione di prelazione, che, a tutela degli altri creditori, deve essere ben presente a chi dà corso a quella procedura o in essa interviene.
8.3. L’accoglimento del presente motivo, nei termini appena chiariti, comporta l’assorbimento dei restanti tre motivi di ricorso.
In conclusione, il ricorso va accolto quanto al solo secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito -a norma dell’art. 384, comma 2, ultima alinea, cod. proc. civ. -sulla proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza distributiva del 24 ottobre 2018. L’opposizione , attesane la natura meramente rescindente, va accolta, non sussistendo motivo, essendo mancata la formalità avente ad oggetto la successione anteriore al pignoramento, per ritenere quale credito ipotecario quello fatto valere da NOME COGNOME in relazione alle somme da esso corrisposte in adempimento degli impegni assunti in forza del contratto di cessione del credito, poi dichiarato risolto per inadempimento dello stesso.
Le spese di lite, sia del giudizio di opposizione che del presente giudizio di legittimità, vanno integralmente compensate tra le parti, a no rma dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Essendo stata la presente opposizione esecutiva proposta con ricorso depositato il 12 novembre 2018, trova applicazione, ‘ ratione temporis ‘, il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto -legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché ‘integrato’ in forza della sentenza ‘additiva’ della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
La compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -può essere, dunque, disposta ‘nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’, ovvero in presenza (grazie, appunto , all’intervento del Giudice delle leggi) di ‘analoghe’ gravi ed eccezionali ragioni.
Queste ultime, nella specie, vanno individuate nel ‘ distinguishing ‘ che la presente fattispecie ha richiesto rispetto all’orientamento tradizionalmente seguito da questa Corte nella presente materia e di cui si è già detto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo per quanto di ragione e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza distributiva del 23 ottobre 2018, depositata il 24 ottobre 2018, adottata dal Tribunale di Pesaro, compensando integralmente, tra tutte le parti, le spese del giudizio di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della