SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 546 2025 – N. R.G. 00000081 2023 DEL 22 03 2025 PUBBLICATA IL 22 03 2025
,
Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
elettivamente domiciliata in Montecatini Terme (INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte_1
,
e
.
Controparte_3
CP_4
PARTI APPELLATE NON COSTITUITE
avverso sentenza n. 680/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data 21/07/2022
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione ex artt. 283 e 351 cpc, anche inaudita altera parte, RAGIONE_SOCIALEa provvisoria esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza sopra fissata,
ACCOGLIERE l’appello proposto dalla Sig.ra con il presente atto, avverso la Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938NUMERO_DOCUMENTO, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del AVV_NOTAIO, comunicata alle parti dalla Cancelleria in data 22.11.2022; e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa Sentenza impugnata, Parte_1
IN VIA PRELIMINARE:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del AVV_NOTAIO, comunicata il 22.11.2022, per omessa valutazione, da parte del AVV_NOTAIO di primo grado, di circostanze fattuali rilevanti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa presente controversia;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938NUMERO_DOCUMENTO2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del AVV_NOTAIO, per contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938NUMERO_DOCUMENTO2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del AVV_NOTAIO, per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia;
NEL MERITO:
IN TESI:
ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda possessoria avanzata dalla Sig.ra e di cui alla causa possessoria iscritta al R.G. n. 1938/2019; e conseguentemente Parte_1
ORDINARE l’immediata reintegra RAGIONE_SOCIALE‘istante nel pieno ed esclusivo possesso RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO; pertanto
ORDINARE ai Sigg.ri
, tutti come in atti, di rilasciare l’immobile di cui in oggetto nello stato Controparte_3
Controparte_2
Controparte_1
CP_4
dei luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone e cose anche interposte;
8) CONDANNARE i Sigg.ri
Controparte_2
Controparte_1
CP_4
, tutti come in atti, al risarcimento, in favore RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra Controparte_3
Parte_1
, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest’ultima subìti e subendi, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia; […]
IN SUBORDINE:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ritenesse che parte appellata, sino ad oggi, non fosse consapevole di agire in dispregio del possesso spettante all’appellante, NUMERO_DOCUMENTO
ACCERTARE E DICHIARARE che la Sig.ra alla data odierna, intende manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte dei Sigg.ri Parte_1 Controparte_1 CP_2
e RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà, sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO; e conseguentemente […] CP_4 Controparte_3
10) ACCERTARE E DICHIARARE che i Sigg.ri e e non vantano alcun diritto, di nessun genere, in ordine all’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO; pertanto Controparte_1 CP_2 […] CP_4 Controparte_3 Parte_1
11) ACCERTARE E DICHIARARE che i Sigg.ri
Controparte_1
CP_2
e occupano, dal mese di Maggio 2019 e comunque dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa comunicazione mezzo raccomandata A.R. RAGIONE_SOCIALEa comparente in data 22.09.2020, senza alcun titolo e/o diritto, di nessun genere ed, in ogni caso, contro la volontà espressa e documentata RAGIONE_SOCIALEa odierna istante, l’immobile posto in Montecatini Terme INDIRIZZO INDIRIZZO, di proprietà RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra […] CP_4 Controparte_3 Parte_1
[…]
; conseguentemente
ORDINARE l’immediata reintegra RAGIONE_SOCIALE‘istante, , nel pieno ed esclusivo possesso RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO; inoltre Parte_1
13) ORDINARE ai Sigg.ri
Controparte_1
Controparte_2
CP_4
, tutti come in atti, di rilasciare l’immobile di cui in oggetto nello stato dei luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone e cose anche interposte; Controparte_3
14) CONDANNARE i Sigg.ri
Controparte_2
Controparte_1
CP_4
, al risarcimento dei danni, dovuti in favore RAGIONE_SOCIALE‘odierna istante, per temerarietà RAGIONE_SOCIALEa lite, ex art. 96 C.P.C., nella misura che sarà ritenuta di Giustizia. Controparte_3
Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Questa difesa insiste per l’ammissione dei mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di merito nel primo grado, RAGIONE_SOCIALEe quali alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, C.P.C,. depositata da questa parte, come di seguito:
CTU grafologica, volta ad accertare la falsità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, la cui paternità apparentemente riconducibile alla Sig.ra che autorizzava il RAGIONE_SOCIALE, alla riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica, prima interrotta, RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO. Parte_1
INTERROGATORIO FORMALE: – RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra sui seguenti capitoli: Controparte_1
‘D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il RAGIONE_SOCIALE, alla riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO, veniva sottoscritta dalla Sig.ra
Parte_1
;
‘D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la Sig.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte Sua e dei Suoi figli, RAGIONE_SOCIALE‘immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘; Parte_1
‘D.C.V. che, ad oggi, Lei e i Suoi figli continuate, contro la volontà espressa RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘; Parte_1
del Sig. sui seguenti capitoli: Controparte_2
‘D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il RAGIONE_SOCIALE, alla riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO, veniva sottoscritta dalla Sig.ra
Parte_1
;
‘D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla allora figlia minore Sig.ra lettera raccomandata a/r, con la quale la Sig.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa CP_4 Parte_1
Sig.ra e dei Vostri figli, RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘; Controparte_1
‘D.C.V. che, ad oggi, la Sig.ra e i Suoi figli continuano, contro la volontà espressa RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘; – del Sig. sui seguenti capitoli: 7) ‘D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la Sig.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte Sua, RAGIONE_SOCIALE‘immobile di Sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘; 8) ‘D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Sua sorella e Sua madre, continua, contro la volontà espressa RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘; – RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra sui seguenti capitoli: 9) ‘D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Suo fratello e Sua madre, sta continuando, contro la volontà espressa RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra ad occupare l’immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘. C) PROVA PER TESTI avente ad oggetto i seguenti capitoli di prova: 1) ‘D.C.V. che Lei svolge l’attività di Agente RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, posta in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO‘; 2) ‘D.C.V. che, nell’anno 2019, la Sig.ra si era rivolta alla Sua RAGIONE_SOCIALE‘, al fine di conferirLe incarico di mediazione immobiliare per la vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà, posto in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO. TESTE: Sig.ra c/o RAGIONE_SOCIALE, in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO. Questa difesa si oppone fin da ora all’ammissione di tutti gli eventuali capitoli di prova ex Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 Parte_1 Parte_1 CP_4 Parte_1 Parte_1 Testimone_1
adverso formulati ‘.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, con la quale era stata respinta la domanda principale di reintegra nel possesso avanzata dalla stessa nei confronti di e (in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
esercenti la potestà sui minori e ) e dichiarate inammissibili le domande avanzate in via subordinata dalla predetta ricorrente. Controparte_3 CP_4
1.1) In particolare, la aveva depositato in data 28.6.2019 ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., adducendo: Parte_1
-di essere proprietaria di un immobile sito in Montecatini Terme INDIRIZZO, INDIRIZZO, acquistato nel 2016;
-di avere deciso di trasferirsi in altra abitazione, sempre sita in Montecatini Terme, ma in INDIRIZZO, affidandosi ad un’RAGIONE_SOCIALE immobiliare per la vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile di cui sopra;
-di essersi tuttavia accorta, in data 25.5.2019, RAGIONE_SOCIALEa sparizione RAGIONE_SOCIALEe chiavi RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in INDIRIZZO e, chiedendo spiegazioni al figlio convivente sig. , di aver quindi aveva appreso che l’ex coniuge del figlio stesso, sig.ra , ed i figli e stavano occupando senza alcun diritto da qualche settimana l’immobile predetto; Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
-che si era trattato di uno spoglio clandestino e violento, in assenza di un qualsivoglia consenso ed anzi contro la volontà RAGIONE_SOCIALEa legittima proprietaria;
-che vi era dunque l’elemento psicologico RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi , avendo la sig.ra agito nella piena consapevolezza di andare contro il volere RAGIONE_SOCIALEa privandola del possesso del predetto immobile; CP_1 Parte_1
-che aveva sporto denuncia per i fatti in questione, in cui era stato dato atto che ‘ …alla sua richiesta al figlio Sig. di restituirle le chiavi RAGIONE_SOCIALE‘immobile in parola, questi la apostrofava dicendo di averle prese lui e che ci aveva ‘messo dentro’ la sua ex moglie con i figli ‘. Controparte_2
La aveva quindi chiesto di essere immediatamente reintegrata nel possesso, di ordinare ai resistenti di rilasciare immediatamente l’immobile, con condanna altresì al ripristino RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi (in caso di loro alterazione) e, comunque, al risarcimento dei danni. Parte_1
1.1.1) A fronte di tale ricorso si era costituita unicamente la sig.ra , esponendo che il figlio RAGIONE_SOCIALEa sig.ra sig. , nonché marito RAGIONE_SOCIALEa stessa , aveva da circa nove anni lasciato la famiglia. CP_1 Parte_1 Controparte_2 CP_1
La , nell’impossibilità peraltro di far fronte alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa famiglia stessa – composta da due figli: (nato a Pescia il DATA_NASCITA) e (nata a Pescia il DATA_NASCITA) – aveva instaurato un procedimento per la separazione dei coniugi, mentre, nelle more, era stata attinta da intimazione di sfratto per morosità in relazione all’immobile dove precedentemente abitava con i figli predetti. CP_1 CP_3 Pt_1
Il sig. , a fronte di ciò, aveva consegnato alla le chiavi RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in INDIRIZZO a Montecatini Terme, e la aveva sempre pensato che tale disponibilità fosse ascrivibile sia allo stesso sig. che alla sig.ra CP_2 CP_1 CP_1 CP_2 Parte_1
Il sig. , del resto, aveva consegnato al gestore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) una dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra con cui veniva autorizzata la riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica RAGIONE_SOCIALE‘immobile in oggetto, prima interrotta. CP_2 Parte_1
Difettava dunque in radice l’ animus spoliandi .
1.1.2) Con ordinanza dimessa in data 25.2.2020, il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda di reintegra, condannando i resistenti all’immediato rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
1.1.3) Nei confronti di tale provvedimento aveva proposto reclamo la sig.ra ed il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale aveva accolto tale impugnazione, ritenendo in particolare che ‘ …dalle emergenze istruttorie del giudizio di prima istanza può dirsi sufficientemente comprovata la mancanza di consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘odierna reclamante di agire in dispregio del possesso spettante alla e che ‘ …la sussistenza di tutti gli elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di spoglio se pur predicabile a carico del resistente contumace nella presente fase di reclamo, (ma la questione non occupa questo organo giudicante, non avendo tale parte mosso contestazione alcuna avverso il provvedimento del primo giudice), non lo sia invece con riferimento all’odierna reclamante ‘. CP_1 Parte_1 Controparte_2
Il predetto Tribunale aveva quindi così statuito: ‘ 1) respinge le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente 2) accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca nei confronti di parte reclamante l’ordinanza n. 379/2020 emessa in data 26.2.2020 nel giudizio possessorio di cui al R.G. n. 1938/2019; 3) condanna parte resistente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘Erario RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio possessorio, liquidate nell’importo di euro 4.109,35 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, nonché RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase di reclamo, liquidate nell’importo di euro 4.151,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge ‘. Parte_1 Controparte_1
1.2) In data 1.10.2020 la aveva quindi formulato richiesta per la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, ripercorrendo i fatti già esposti nel ricorso possessorio introduttivo del giudizio e contestando sia sul piano processuale che del merito il contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dal Tribunale di Pistoia in composizione collegiale in sede di reclamo. Parte_1
1.2.1) Su queste basi, la sig.ra aveva chiesto, previo accertamento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, la condanna dei convenuti al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in Parte_1
INDIRIZZO, nello stato dei luoghi preesistente e conseguentemente di reintegrarla nel pieno ed esclusivo possesso RAGIONE_SOCIALE‘immobile in oggetto, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura ritenuta di giustizia.
In subordine veniva richiesto l’accertamento del dissenso espresso dall’istante e RAGIONE_SOCIALE‘occupazione sine titulo RAGIONE_SOCIALEa sig.ra e del sig. e la conseguente condanna degli stessi al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile di cui sopra, oltre al risarcimento danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c. CP_1 CP_2
1.2.2) Si era costituita anche in tale fase di giudizio la sig. , contestando integralmente le domande attoree, di cui veniva chiesto il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto. CP_1
Veniva inoltre eccepita l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe nuove circostanze dedotte dall’attrice e le conclusioni avanzate da quest’ultima in via subordinata, in quanto nuove e diverse da quelle riportate nel ricorso introduttivo.
1.2.3) Il Tribunale di Pistoia, dopo aver dichiarato la contumacia del sig. e dei figli e aveva ritenuto che: CP_2 CP_3 Pt_1
-era infondata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta e basata sulla mancanza di volontà RAGIONE_SOCIALEa di trovare un accordo tramite mediazione: quest’ultima, infatti, era comparsa in sede di mediazione, dovendosi pertanto ritenere integrata la condizione di procedibilità; Parte_1
-erano inammissibili le domande formulate in via subordinata dalla nell’istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, co.4 c.p.c., in quanto ‘… tutte fondate sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di alcun diritto e/o titolo in capo ai convenuti in ordine all’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in Montecatini TermeINDIRIZZO di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attrice. Trattasi, infatti, di domande fondate – per stessa espressione testuale di cui alle rassegnate conclusioni – sull’accertamento (negativo) di diritti e non sull’accertamento di una mera situazione di fatto, come tali inammissibili nel giudizio possessorio ‘; Parte_1
-era infondata, nei confronti di tutti i convenuti, la domanda possessoria avanzata dalla in quanto: Parte_1
o era pacifico che il figlio non fosse mai entrato nel possesso RAGIONE_SOCIALE‘immobile, essendosi limitato a consegnare le chiavi all’ex coniuge; Controparte_2
o erano integralmente condivisibili le osservazioni del Collegio decidente in sede di reclamo, come esposte nell’ordinanza del 17.3.2020, in ordine
all’assenza RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi in capo alla sig.ra , in particolare rilevando che: CP_1
dalla deposizione RAGIONE_SOCIALE‘informatore (‘ che ha riferito di aver assistito a una telefonata fra gli ex coniugi e verso metà giugno 2019, nella quale quest’ultimo rassicurava la ex moglie che avrebbe sistemato tutto con la mamma (sig.ra ‘) , poteva dedursi l’inconsapevolezza RAGIONE_SOCIALEa sig.ra circa la contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘attrice all’avvenuta occupazione; Testimone_2 CP_1 CP_2 Parte_1 CP_1
‘ la documentazione concernente la richiesta di riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica per l’immobile’, pur non potendo essere utilizzata come prova RAGIONE_SOCIALEe circostanze in esso dedotte, in quanto disconosciuta da parte attrice, poteva tuttavia essere utilizzata per dimostrare l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi , in quanto avvalorava il convincimento ‘soggettivo’ – dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa scrittura in esame ad opera RAGIONE_SOCIALEa sig.ra -circa l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa proprietaria all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘intero appartamento. CP_1
o in assenza di ulteriori utili prove a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda possessoria, e di un espresso dissenso RAGIONE_SOCIALEa sig.ra -palesatosi solo successivamente con l’introduzione del contenzioso giudiziale e pertanto irrilevabile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo contestato – non poteva dunque che desumersi un suo (implicito) consenso; Parte_1
-era infondata la domanda di risarcimento danni, formulata in termini generici senza prove del concreto pregiudizio arrecato a parte attrice, non potendo peraltro applicarsi al ‘ caso di specie il ‘rimedio’ RAGIONE_SOCIALEa liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, in assenza dei requisiti di legge – danno risarcibile certo o impossibilità, o estrema o particolare difficoltà, nel dimostrare lo specifico ammontare e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall’attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati ‘;
-la sig.ra era tenuta alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite; Parte_1
-era infine infondata la ‘ domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96 c.p.c.’, in assenza dei presupposti giuridici.
1.2.3.1) Su tali basi il Tribunale di Pistoia aveva emesso la seguente statuizione:
‘… rigetta le domande RAGIONE_SOCIALE‘attrice svolte in principalità; dichiara inammissibili le domande RAGIONE_SOCIALE‘attrice svolte in via subordinata; condanna alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art. 133 D.p.r. 115/2002 liquidate in € 4.180,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge; rigetta la domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96 c.p.c.-‘.
Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra 2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi: Parte_1
1°. ‘ OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DI CIRCOSTANZE FATTUALI RILEVANTI, AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA ‘, lamentando in particolar modo:
-il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘azione possessoria nei confronti del sig. , rilevando che l’azione in oggetto è proponibile ‘ anche contro chi ne sia stato l’autore morale, intendendosi per tale […] il mandante, cioè colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si concreta o li abbia comunque autorizzati’ (Trib. di Catania, sent. 12 luglio 2001, n. 2553; in senso conforme: Cass., sent. 11 settembre 2000, n. 11916)’; […] CP_2
-con riferimento ai convenuti , e , il fatto che il giudice di prime cure avesse considerato assente l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi, nonostante gli stessi avessero ‘a gito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra e di privare quest’ultima del possesso del predetto bene ‘ e nonostante il dissenso espresso dalla alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, tramite l’instaurazione del contenzioso civile e ciò non senza ricordare la pendenza di un processo penale, avanti l’Ufficio del AVV_NOTAIO di Pace di Pistoia (rubricato al R.G. n. 29/21), a carico degli odierni appellati, imputati in concorso tra loro per aver occupato abusivamente l’immobile in oggetto di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘appellante, costituitasi parte civile; Controparte_1 Controparte_3 CP_4 […] Parte_1 Parte_1
-che la deposizione RAGIONE_SOCIALEa testimone sig.ra , ‘c ontrariamente a quanto dedotto dal AVV_NOTAIO, non dimostra che la Sig.ra nulla sapesse RAGIONE_SOCIALEa contrarietà RAGIONE_SOCIALEa suocera, Sig.ra ‘; Testimone_2 CP_1 Parte_1
-che la documentazione relativa alla riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica non era sufficiente per dimostrare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi ‘ …atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, proprio al fine di disconoscere la firma RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra non Controparte_6 Parte_1
avendo quest’ultima fornito alcuna autorizzazione alla Sig.ra ed ai figli per la fruizione del servizio idrico ‘; CP_1
2°. ‘ NULLITÁ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CONTRADDITTORIETÁ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ‘, insistendo sulla presenza di un contrasto insanabile tra il percorso logico-deduttivo operato dal giudice di prime cure e le conclusioni a cui era addivenuto, tale da non consentire un’adeguata formulazione e motivazione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni a difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno appellante, sia con riferimento alle originarie valutazioni espresse con riferimento alle dichiarazioni rese dall’informatrice , sia con riferimento alle conclusioni tratte in ordine al documento concernente l’utenza idrica: da ciò derivava la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, come da orientamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione; Tes_2
3°. ‘ NULLITÁ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA O APPARENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ‘, evidenziando anche in questo caso la non condivisibilità del percorso logicodeduttivo operato dal giudice di prime cure, con riferimento in particolare al denegato ricorso al ‘rimedio’ RAGIONE_SOCIALEa liquidazione equitativa del giudice, per ritenuta insussistenza dei requisiti di legge e dei pregiudizi economici e non patrimoniali: la sussistenza dei danni era infatti certa ma impossibile da quantificare puntualmente se non con l’esperimento del rimedio di cui sopra; la sentenza era dunque da ritenersi nulla anche sotto questo profilo e, in particolare, per aver il giudice ‘ omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica o, ancora, quando la stessa disamina verta su principi generali e fattispecie astratte, senza però ricondurre il ragionamento all’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta oggetto di controversia’ (Cass., n. 4594/2019);
4°. ‘ SULLE SPESE DI LITE E SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. ‘, rilevando che, anche in ipotesi di reiezione degli altri motivi di gravame, la sentenza impugnata avrebbe comunque dovuto essere riformata con riferimento alla decisione concernente la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, esponendo che:
il giudice di prime cure non aveva tenuto conto ‘ …RAGIONE_SOCIALEa condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate: sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite; non è invece agevolmente intuibile come possa, dinanzi all’esposizione di così gravi fatti, aver
condannato l’odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente ‘;
gli importi liquidati erano ‘ …superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto ‘;
la sig.ra aveva sollevato ‘ deduzioni ed eccezioni pretestuose ed inconsistenti ‘, sì che era evidente ‘ considerando, peraltro, l’insistenza nella riproposizione di istanze istruttorie già espletate e che hanno condotto ad una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe circostanze fattuali diverse da quelle sostenute (basti considerare le ammissioni del Sig. , che sussistano profili di temerarietà nel comportamento assunto ‘ ; CP_1 Controparte_2
‘ Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C .’, con conseguente necessaria applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
L’appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma RAGIONE_SOCIALEa impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito nel presente grado di giudizio, con conseguente necessità di dichiarare la contumacia di , e , stante la ritualità RAGIONE_SOCIALEe notifiche. Controparte_1 CP_2 […] Controparte_3 CP_4
Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame sono state sollevate varie censure alla sentenza impugnata laddove è stata respinta la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dalla sig.ra articolata secondo due principali ordini di considerazioni. Parte_1
3.1.1) In primo luogo, è stata contestata la reiezione RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate nei confronti del sig. adducendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa valutazione del Tribunale di Pistoia secondo cui il predetto non era ‘ …mai entrato nel possesso RAGIONE_SOCIALE‘appartamento di INDIRIZZO TermeINDIRIZZO, essendosi costui limitato a consegnare le chiavi RAGIONE_SOCIALE‘immobile alla sig.ra perché vi andasse ad abitare con i figli e e non potendo quindi essere destinatario di una domanda di reintegra nel possesso. Controparte_2 CP_2 CP_1 Pt_1 Controparte_3
3.1.1.1) A sostegno del gravame sul punto, l’appellante ha esposto come l’azione di reintegra fosse pacificamente proponibile non solo contro l’autore materiale RAGIONE_SOCIALEo
spoglio, ma anche contro l’autore morale, ivi compreso il mandante che avesse incaricato altri di dare corso all’attività di spoliazione del possesso.
Argomenta l’appellante, quindi, che ‘ Di conseguenza, l’azione proposta con il ricorso possessorio era da intendersi certo estensibile anche nei confronti del Sig. […]
figlio RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra per aver privato quest’ultima RAGIONE_SOCIALEe chiavi RAGIONE_SOCIALE‘appartamento di cui in oggetto, senza preventivamente chiederne il consenso e comunque contro la sua volontà, ed autorizzando l’occupazione materiale del bene suindicato da parte RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra e i figli, ed ‘. CP_2 Parte_1 Controparte_1 CP_4 […] CP_3
3.1.1.2) Il motivo è infondato.
A) Va premesso che è condivisibile l’assunto difensivo RAGIONE_SOCIALE‘appellante secondo cui la domanda di reintegrazione nel possesso è suscettibile di essere proposta sia contro l’autore morale che contro quello materiale RAGIONE_SOCIALEo spoglio, essendo ormai consolidata in tal senso la giurisprudenza di legittimità (tra tante, da ultimo, Cass. 24967 del 10.10.2018).
Occorre tuttavia rilevare come la finalità RAGIONE_SOCIALEa domanda di reintegrazione sia quella di ottenere, in concreto, la reimmissione nel possesso del bene, ciò che implica una persistente relazione di fatto con la cosa da parte (anche) RAGIONE_SOCIALE‘autore morale, non essendo altrimenti possibile, in natura prima ancora che sul piano giuridico, la restituzione di alcunché.
Tale principio, peraltro, è stato declinato dalla stessa Corte di Cassazione con riferimento all’autore materiale RAGIONE_SOCIALEo spoglio indicando che, affinché quest’ultimo ‘ …sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria RAGIONE_SOCIALE‘azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti ‘ (così, in motivazione, Cass. 8811 del 30.4.2015).
Tale principio, logicamente e giuridicamente del tutto condivisibile, non può che trovare applicazione anche con riferimento all’autore morale RAGIONE_SOCIALEo spoglio, dal momento che – anche in questo caso – l’assenza di un potere di disposizione sulla cosa preclude in radice la possibilità di restituire la cosa oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
B) In questa prospettiva deve rilevarsi come la stessa odierna appellante abbia allegato che il figlio, , aveva sottratto le chiavi RAGIONE_SOCIALE‘appartamento ed aveva fatto entrare la ex-moglie ed i figli nell’appartamento stesso, implicando in tal modo la consegna RAGIONE_SOCIALEe chiavi alla sig.ra . Controparte_2 CP_1
In nessuna parte degli atti difensivi RAGIONE_SOCIALE‘odierna appellante risulta allegato (tantomeno dimostrato) che il sig. sia tuttora nel possesso RAGIONE_SOCIALEe chiavi in questione, TARGA_VEICOLONUMERO_DOCUMENTO2
essendo peraltro pacifico che nell’appartamento in oggetto risulta vivere solo la sig.ra con i due figli. CP_1
In assenza di tale dimostrazione (che attiene alla prova RAGIONE_SOCIALEa titolarità passiva del rapporto in capo al sig. e dunque ad un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda, soggetto ad onere istruttorio gravante sulla sig.ra la domanda di reintegra avanzata nei confronti del sig. non può, neppure astrattamente, trovare accoglimento. CP_2 Parte_1 CP_2
Dunque, deve confermarsi in questa sede la valutazione esposta dal giudice di prime cure, con conseguente infondatezza del gravame sul punto in questione.
3.1.2) In secondo luogo, sempre nel contesto del primo motivo di gravame, l’appellante ha contestato la reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda di reintegra avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sig.ra e dei figli di quest’ultima, e . CP_1 CP_3 CP_4
3.1.2.1) Tale contestazione risulta articolata in varie censure che, nel complesso, devono ritenersi infondate.
3.1.2.1.1) Anzitutto è stato stigmatizzato il fatto il giudice di prime cure aveva trascurato di valorizzare che la sig.ra ‘ …ha ampiamente e fermamente espresso il suo dissenso all’occupazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra e dei nipoti ( e RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà ‘, rilevando come l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi in capo ai predetti convenuti rappresentasse un dato in contrasto con il fatto che costoro avevano ‘a gito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra di privare quest’ultima del possesso del predetto bene ‘, ciò in quanto: Parte_2 CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_1
-‘… alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia il 17/07/2020, con lettera inviata, a mezzo raccomandata a/r, agli odierni appellati e, altresì, via mail, al difensore RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra AVV_NOTAIO, questa difesa significava che, fatto salvo tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e concluso, da questa parte, nel giudizio possessorio instaurato dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.: 1938/2019), deciso con ordinanza n. 730/2020, e nel successivo giudizio di reclamo (R.G.: 823/2020) dinanzi al Tribunale di Pistoia, definito con ordinanza del 13/07/2020, si rendeva opportuno segnalare che, anche qualora gli stessi si fossero ritenuti, sino alla data di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa detta superiore comunicazione, inconsapevoli di agire in dispregio del possesso spettante alla Sig.ra quest’ultima intendeva, alla data suddetta, manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell’occupazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra in proprio, dei Sigg.ri e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Sig.rina e del Sig. Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_2
, RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà esclusiva, sito in Montecatini Terme (PT), in INDIRIZZO ‘; CP_3
-‘ a seguito di denuncia-querela sporta dalla Sig.ra risultano imputati nel processo penale pendente avanti l’Ufficio del AVV_NOTAIO di Pace di Pistoia, rubricato al n. 29/21 R.G.N.R., Mod. NUMERO_DOCUMENTO, con prossima udienza fissata per il giorno 26.01.2023, per il ‘reato di cui agli artt. 110, 633 c.p. perché in concorso tra loro invadevano abusivamente l’immobile di proprietà di situato in Montecatini Terme INDIRIZZO al fine di occuparlo’. Nel suddetto procedimento penale, la Sig.ra si è costituita parte civile ‘. Parte_1 Parte_1 […] Parte_1
3.1.2.1.1.1) La censura, in sé considerata, non può essere condivisa nella misura in cui risulta fare riferimento a comunicazioni ed eventi che, per stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante, sono successivi allo spoglio e che, dunque, in nessun modo consentono di riverberare i propri effetti – sul piano logico prima ancora che su quello giuridico – al momento RAGIONE_SOCIALEo spoglio stesso, tantomeno sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico RAGIONE_SOCIALEa condotta in capo alla sig.ra ed ai suoi figli. CP_1
3.1.2.1.2) In secondo luogo, l’appellante ha contestato la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie operate dal Tribunale di Pistoia, con riferimento alle dichiarazioni rese da . Testimone_2
L’appellante, in particolare, ha esposto come tale deposizione ‘ non dimostra che la Sig.ra nulla sapesse RAGIONE_SOCIALEa contrarietà RAGIONE_SOCIALEa suocera ‘, in quanto: NUMERO_DOCUMENTO
-il giudice di prime cure aveva trascurato che la teste aveva riferito:
o ‘ di aver sentito parlare del trasloco RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra nella casa ove ora abita; circostanza questa che, in realtà, conferma che quest’ultima vive nell’immobile RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra che, peraltro, l’intenzione di ivi trasferirsi risale a tempo prima ‘; CP_1 Parte_1
o ‘ di non ricordare RAGIONE_SOCIALEa raccomandata ricevuta in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra dal sottoscritto difensore; circostanza del tutto inconsistente e superflua ; Parte_1
o ‘ di aver assistito ad una telefonata RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra con il marito e di aver sentito che quest’ultimo le diceva che avrebbe sistemato tutto con la madre; tale dichiarazione né prova che la Sig.ra avesse ascoltato l’integrale contenuto RAGIONE_SOCIALEa telefonata, né che effettivamente il Sig. avrebbe appianato le divergenze con la madre ‘; CP_1 Tes_2 CP_2
-‘ Conseguentemente, non è agevolmente comprensibile quale pregio e valore abbia colto, al termine del procedimento, il AVV_NOTAIO nelle dichiarazioni
e ‘; […] Controparte_3
B) L’appellante, poi, ha rilevato come la valutazione fornita dal Tribunale di Pistoia nel provvedimento reso all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria fosse stata di tutt’altro avviso, essendo stato ivi valorizzato che ‘ …che la Sig.ra ‘sentita a interrogatorio formale all’udienza del 19/11/2019 ha espressamente confermato di occupare assieme ai propri figli dal mese di giugno 2019 l’appartamento di proprietà RAGIONE_SOCIALEa ricorrente […] e di avere ricevuto le chiavi dall’ex marito, cui aveva chiesto l’autorizzazione a vivere nell’appartamento oggetto di causa. Il Sig. CP_1 Controparte_2 […]
ha altresì confessato, nella medesima udienza del 19/11/2019, di avere sottratto alla madre sig.ra le chiavi RAGIONE_SOCIALE‘abitazione di sua proprietà e di averle consegnate alla sig.ra ‘; ‘. CP_2 Parte_1 CP_1
3.1.2.1.2.1) Anche le censure in oggetto non possono trovare accoglimento.
A1) Quanto al primo profilo, va rilevato come non risulti chiaro quale elemento probatorio l’odierna appellante intenda trarre dal fatto che la sig.ra abbia ‘ sentito parlare del trasloco RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra nella casa ove ora abita ‘ e che ciò dimostrerebbe ‘ che quest’ultima vive nell’immobile RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra e che, peraltro, l’intenzione di ivi trasferirsi risale a tempo prima ‘, essendo pacifico in causa che la sig.ra risiede nell’abitazione in questione e che l’unico elemento in discussione è costituito dal quesito concernente l’elemento psicologico caratterizzate la condotta RAGIONE_SOCIALEa stessa nel momento (e solo in quello) in cui ella è andata ad abitare nell’immobile in oggetto. Tes_2 CP_1 Parte_1 CP_1 CP_1
A quest’ultimo proposito, dunque, le osservazioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante non rivestono alcuna rilevanza, non incidendo sulla positiva dimostrazione di tale elemento psicologico.
Va del resto evidenziato come incomba sulla sig.ra la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi in capo alla e non a quest’ultima dimostrarne l’assenza. Parte_1 CP_1
Preso poi atto RAGIONE_SOCIALE‘inconferenza del riferimento al mancato ricordo RAGIONE_SOCIALEa sig.ra in ordine all’invio di una raccomandata da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa sig.ra deve quindi rilevarsi come la menzione, operata dalla stessa , RAGIONE_SOCIALEe assicurazioni del sig. alla moglie attestino in effetti proprio l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo in questione. Tes_2 Parte_1 Tes_2 CP_2
Deve infatti ricordarsi che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa domanda rivolta alla all’udienza del 19.11.2019 (‘ DCV che il Sig. in quell’occasione affermò che si trattava di un errore e che avrebbe sistemato lui tutto con la visto che la stessa aveva autorizzato la consegna RAGIONE_SOCIALE‘immobile di INDIRIZZO alla ‘, riferita alla ricezione di una raccomandata di contestazioni inviata dal legale RAGIONE_SOCIALEa Tes_2 CP_2 Parte_1 CP_1
stessa – di cui la teste non ha serbato il ricordo, come detto -), la predetta sig.ra ha risposto: ‘ Preciso che questo l’ho saputo per telefono dalla sig.ra . O meglio, ho assistito alla telefonata RAGIONE_SOCIALEa sig.ra al marito, la sig.ra era in macchina con me; ho sentito che il marito le diceva che avrebbe sistemato tutto con la mamma ‘. Parte_1 Tes_2 CP_1 CP_1 CP_1
Dunque, del tutto correttamente il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che da tale dichiarazione ‘ ragionevolmente si deduce come, con elevato grado di verosimiglianza, la sig.ra nulla sapesse RAGIONE_SOCIALEa contrarietà RAGIONE_SOCIALEa suocera all’avvenuta occupazione del bene e, una volta ricevute le rassicurazioni dall’ex marito, potesse ritenere la situazione risolvibile ‘, con valutazione che deve essere confermata nella presente sede. CP_1
A2) In ordine poi alla (implicitamente lamentata) contraddittorietà tra la valutazione fornita dal giudice di prime cure all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria del giudizio possessorio e quella esposta nel contesto RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase del ‘merito’ possessorio, pare quasi pleonastico rilevare come non esista alcun effetto vincolante RAGIONE_SOCIALEa prima rispetto alla seconda.
Il giudice è infatti pienamente libero di mutare la propria valutazione, all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase del merito possessorio, rispetto a quella espressa al termine RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria, mentre nella presente sede è dato unicamente valutare la coerenza intrinseca (sul piano RAGIONE_SOCIALEa sequenza logico-argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e quella estrinseca (sul piano RAGIONE_SOCIALEa rispondenza agli esiti istruttori) RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: sotto quest’ultimo profilo non è peraltro dato ravvisare alcuna incoerenza o contraddittorietà nel contesto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, peraltro, risulta aver recepito le argomentazioni svolte dal Tribunale di Pistoia in sede di reclamo (avverso il provvedimento di reintegra che aveva definito la fase sommaria).
Dunque, un giudizio di non condivisibilità potrebbe se mai essere espresso (anche se tale provvedimento non è oggetto di valutazione nella presente sede) proprio con riferimento al provvedimento di reintegra reso il 25.2.2020 e non in relazione alla sentenza impugnata nella presente sede.
3.1.2.1.3) L’ultima censura sollevata con il primo motivo di gravame attiene alla valutazione del Tribunale di Pistoia in ordine alla richiesta di riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica a firma apparente RAGIONE_SOCIALEa sig.ra sia pure ritenuta non utilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti ivi rappresentati (in conseguenza del disconoscimento operato dalla stessa , laddove è stato ritenuto che ‘ …ciò che interessa nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘animus spoliandi non è la verità del fatto storico significato dalla scrittura (ossia, l’avvenuta autorizzazione alla riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza idrica da parte RAGIONE_SOCIALEa sig.ra bensì il convincimento ‘soggettivo’ che la sig.ra possa Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_1
aver tratto dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa scrittura in esame, in specie la convinzione circa l’assenso RAGIONE_SOCIALEa proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘immobile a che questo venisse abitato dalla nuora e dai nipoti ‘.
Tale rilievo è stato contestato dall’appellante adducendosi che ‘ … è illogico individuare in esso la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa insussistenza, nella condotta di controparte, RAGIONE_SOCIALE‘animus spoliandi, atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, proprio al fine di disconoscere la firma RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra non avendo quest’ultima fornito alcuna autorizzazione alla Sig.ra ed ai figli per la fruizione del servizio idrico ‘. Controparte_6 Parte_1 CP_1
3.1.2.1.3.1) Il motivo è infondato, nella misura in cui non si confronta specificamente con il tenore concreto RAGIONE_SOCIALEa motivazione esposta dal giudice di prime cure.
Come evidenziato supra , il Tribunale di Pistoia ha espressamente escluso la possibilità di utilizzo del documento in questione ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti ivi rappresentati, valorizzando esclusivamente il fatto storico RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza, da cui ha tratto elementi presuntivi per desumere l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘ animus spoliandi (si intende, all’epoca in cui la sig.ra ha preso possesso del bene) in capo alla stessa . CP_1 CP_1
In quest’ottica è del tutto irrilevante che, in un momento successivo, la sig.ra abbia disconosciuto tale documento, previa richiesta di copia RAGIONE_SOCIALEo stesso ad né ciò incide sulla condivisibilità RAGIONE_SOCIALE‘impianto argomentativo esposto dal giudice di prime cure. Parte_2 Controparte_6
3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l’appellante ha ritenuto di censurare la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, evidenziando (nuovamente) che ‘ vi è un’evidente contraddizione tra le argomentazioni svolte dal Giudicante, poste a base del ragionamento logico-giuridico operato, atteso che: a) come indicato al punto precedente, le sue valutazioni circa la testimonianza RAGIONE_SOCIALE‘informatrice, Sig.ra , sono diverse rispetto a quelle espresse nel giudizio introduttivo; b) sono, altresì, contrastanti le sue considerazioni circa il documento relativo all’utenza idrica… c) del pari contrastanti, più in generale, sono le considerazioni circa l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘animus rispetto alle argomentazioni contrarie espresse nel giudizio possessorio introduttivo del procedimento de quo ‘. Tes_2
Sul punto, retoricamente, l’appellante ha esposto che ‘ il percorso logico deduttivo del AVV_NOTAIO dovrebbe essere uno ed unico; non si comprende come possa aver formulato nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento due ragionamenti del tutto diversi e contrari ‘.
3.2.1) Stante la reiterazione di argomentazioni già esposte nel contesto RAGIONE_SOCIALEe varie censure in cui è stato articolato il primo motivo di gravame, deve rilevarsi come anche in questo caso i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘appellante non possano trovare accoglimento, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe
considerazioni e RAGIONE_SOCIALEe conclusioni già raggiunte nei paragrafi che precedono ed attinenti in particolare:
-alla diversità di funzione e struttura del provvedimento decisorio reso all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase sommaria e di quello reso all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase di merito;
-alla condivisibilità dei rilievi svolti nella sentenza impugnata, rispetto a quelli indicati nel provvedimento di reintegra reso nella fase sommaria;
-alla conseguente assenza di profili suscettibili di integrare il vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne la decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere inapplicabile al caso concreto la liquidazione equitativa del danno, laddove è stato ritenuto che ‘ Peraltro, non può supplire nel caso di specie il ‘rimedio’ RAGIONE_SOCIALEa liquidazione equitativa del danno da parte del AVV_NOTAIO, in assenza dei requisiti di legge e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall’attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati. Difatti, la liquidazione equitativa del danno presuppone l’esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l’impossibilità, l’estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto ‘.
Tale rilievo è stato censurato dall’appellante argomentando che ‘ Non si comprende quale possa essere il ragionamento del AVV_NOTAIO per arrivare a concludere che non sono sussistenti i requisiti per una liquidazione dei danni in via equitativa: il Tribunale di Pistoia ha omesso di motivare o la motivazione è solo apparente. È assolutamente dimostrato e provato che la Sig.ra abbia subito e stia subendo danni patrimoniali e non patrimoniali, che nel caso di specie non possono che essere liquidati in via equitativa, non essendo possibile una quantificazione puntuale ‘ e quindi ulteriormente rilevando come la ravvisabilità dei danni lamentati dalla dovesse ritenersi certa e che la Suprema Corte aveva reiteratamente avuto modo di rilevare la nullità RAGIONE_SOCIALEe sentenze gravate da motivazione soltanto apparente. Parte_1 Parte_2
3.3.1) Il motivo è, anche in questo caso, infondato in quanto non direttamente attinente al contenuto concreto RAGIONE_SOCIALEa motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Va infatti posto nella dovuta evidenza come il Tribunale di Pistoia abbia esposto, immediatamente prima del brano RAGIONE_SOCIALEa motivazione contestata dall’appellante, la valutazione (giuridicamente prioritaria rispetto a quella sopra ricordata) secondo la quale ‘ Il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda possessoria comporta anche il conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, peraltro formulata nei confronti di tutti i convenuti (dunque anche di
in termini assolutamente generici, senza specifica allegazione
RAGIONE_SOCIALEe concrete conseguenze pregiudizievoli che tali condotte avrebbero arrecato alla sig.ra (ad esempio in termini di concreta perdita di occasione di vendita RAGIONE_SOCIALE‘appartamento, una volta contattata l’RAGIONE_SOCIALE immobiliare per curare l’affare, con la conseguente inammissibilità perché superflue RAGIONE_SOCIALEe istanze di prova capitolate sul punto dall’attrice) ‘. Parte_1
Dunque, la sequenza argomentativa esposta dal Tribunale di Pistoia risulta strutturata secondo una scaletta logico-giuridica per cui:
→ dapprima è stato ritenuto che la reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda possessoria non potesse che comportare anche la reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria;
→ poi è stato evidenziato il carattere generico RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, tale comunque da pregiudicarne l’accoglimento;
→ infine, e ‘ peraltro ‘ (e dunque con valenza meramente aggiuntiva) è stato rilevato che, proprio in considerazione di tali pregressi passaggi argomentativi, non poteva neppure venire in rilievo la liquidazione equitativa del danno.
Il fatto che l’appellante abbia censurato solo l’ultimo di tali passaggi RAGIONE_SOCIALEa motivazione, senza nulla addurre in ordine ai primi due, evidenzia la strumentalità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione sotto il profilo in questione, ai limiti RAGIONE_SOCIALEa temerarietà, che ne determina la radicale infondatezza.
3.4) Infine, con il quarto motivo di gravame, l’appellante ha lamentato (in via subordinata rispetto alla reiezione degli altri motivi d’appello) l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione resa dal Tribunale di Pistoia in punto di regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
3.4.1) Tale censura è stata articolata adducendo che:
‘ In primo luogo, occorre evidenziare ancora una volta come, ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione del presente procedimento, il AVV_NOTAIO di primo grado non abbia minimamente tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate: sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite; non è invece agevolmente intuibile come possa, dinanzi all’esposizione di così gravi fatti, aver condannato l’odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente ‘;
‘ In ogni caso, i compensi professionali individuati sono, a parere di questa difesa, superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto ‘;
‘ Posto quanto sopra, è evidente, esaminando la condotta degli appellati e, in particolare RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra che, costituitasi, ha sollevato deduzioni ed eccezioni pretestuose ed incosistenti, considerando, peraltro, l’insistenza nella riproposizione di istanze istruttorie già espletate e che hanno Controparte_1
condotto ad una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe circostanze fattuali diverse da quelle sostenute (basti considerare le ammissioni del Sig. , che sussistano profili di temerarietà nel comportamento assunto ‘; Controparte_2
‘ Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C.. Si rammenta, infatti, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 C.P.C., ciò che non viene specificatamente contestato, dovrà essere considerato dal AVV_NOTAIO come fatto provato, alla stregua e con pari dignità di ogni altro fatto che sia stato oggetto di accertamento probatorio ‘.
3.4.2) Nessuna RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni sopra menzionate risulta suscettibile di essere recepita, osservando:
a1) quanto al primo profilo, emerge come l’appellante abbia allegato il carattere illecito RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta alle controparte, con ciò tuttavia andando in contrasto con le stesse premesse formali del motivo di gravame in analisi, in quanto avanzato ‘ in subordine ‘ e dunque in ipotesi di reiezione degli altri motivi (ciò che, in effetti, avrebbe comportato ex lege la necessità di dare corso a nuova regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del primo grado di giudizio), sì che non è chiaro a quale tipo di illiceità si riferisca la stessa appellante. Ciò in quanto, se il riferimento RAGIONE_SOCIALE‘appellante è alle condotte contestate in sede di reintegra nel possesso, la relativa domanda è stata respinta e nessun addebito di illiceità può essere mosso alle controparti sotto tale profilo. Se invece il riferimento è alla ravvisabilità di altri tipi di illecito, gli stessi non costituiscono oggetto di causa e non possono essere presi in considerazione neppure ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite;
a2) la censura mossa con riferimento al carattere eccessivo RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese è inammissibile per il tasso di genericità che la contraddistingue, essendo evidente che il ‘ parere ‘ RAGIONE_SOCIALEa difesa (in assenza di qualsivoglia riferimento ai parametri di liquidazione ritenuti applicabili) non rappresenta un congruo elemento di valutazione sul punto;
a3) il riferimento al carattere pretestuoso RAGIONE_SOCIALEe difese avversarie è smentito dalla reiezione RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALEa sig.ra sia in primo che in secondo grado, non essendo altresì dato ravvisare alcun elemento di temerarietà nella resistenza RAGIONE_SOCIALEa sig.ra alle domande RAGIONE_SOCIALEa Parte_1 CP_1 Parte_1
a4) la valorizzazione data dall’appellante al mancato deposito ad opera RAGIONE_SOCIALEa controparte in prime cure RAGIONE_SOCIALEa terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. è inconferente, dal momento che tale profilo non riveste alcun rilievo con riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. (trattandosi di
argomentazione che, al più, avrebbe potuto e dovuto essere esposta con riferimento al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia).
Il gravame deve quindi essere integralmente respinto, senza tuttavia dare corso ad alcuna statuizione in punto di spese di lite, stante la contumacia di tutti gli appellati.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l’impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di
,
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CP_4
;
2) respinge l’appello;
3) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Il Consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni