SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1299 2025 – N. R.G. 00000211 2024 DEPOSITO MINUTA 29 10 2025 PUBBLICAZIONE 29 10 2025
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 211/2024 R.G.A.C. promossa da
(c.f.
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio del difensore
APPELLANTE
contro
( c.f.
) rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio del difensore
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
( c.f.
) rappresentato e difeso
dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio del difensore
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 945/2023 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata in data 24.07.2023
C.F.
C.F.
C.F.
SULLE CONCLUSIONI
Per l’appellante:
‘ Revocare l’ordinanza n. Cronol. 9699/2019 emessa nell’ambito del giudizio RGN° 3304/2019 e/o la successiva ordinanza del 28.08.2019 emessa nell’ambito del giudizio di reclamo RGN° 5092/2019 e, conseguentemente 2. Dichiarare come non avvenuto lo spoglio lamentato da ed
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ovvero, voglia riformare la sentenza gravata secondo la formula ricostruttiva – in relazione ai capi della Sentenza quivi specificamente impugnati – ritenuta più opportuna in accoglimento degli spiegati motivi d’appello, con condanna degli appellati alle spese di giudizio di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del sottoscr itto procuratore antistatario’ . Per gli appellati -appellanti incidentali:
‘ In via preliminare dichiarare l’inammissibilità dell’appello; In via incidentale in riforma della gravata sentenza, accertare la maturazione di preclusioni processuali in capo a , rigettare ogni di lui domanda e confermare ogni provvedimento giudiziario emesso a tutela del possesso di
e di
; In via principale rigettare l’appello di
in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare ogni provvedimento giudiziario emesso a tutela del possesso di
e di
.
In ogni caso condannare alla sanzione processuale prevista dall’ art. 96 c.p.c.. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di
giudizio ‘.
La causa viene trattenuta in decisione in data 15 ottobre 2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 4.11.2019, il sig. , soccombente nella fase cautelare del giudizio possessorio promosso dai sigg. e
conclusosi con ordinanza del 20/22.07.2019 (confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 28.08.2019), introduceva il giudizio
di merito dinanzi al Tribunale di Ancona al fine di far accertar e l’insussistenza dei presupposti dello spoglio lamentato dai sigg. e
A sostegno della domanda riferiva di non essere stato messo in condizioni di difendersi nella fase cautelare (in quanto il decreto di fissazione della prima udienza portava erroneamente l’indicazione del Tribunale di Rimini anziché quello di Ancona) e che la domanda avversaria andava rigettata per assenza dell’animus spoliandi e per insussistenza dei requisiti di violenza e/o clandestinità del proprio operato in quanto avrebbe agito in esecuzione dei propri doveri di custode dell’area oggetto di causa sottoposta a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria Penale. Chiedeva altresì la rimessione in termini, la sospensiva dell’efficacia esecutiva delle ordinanze contro di lui emesse, la revoca delle stesse e la declaratoria che nessuno spoglio era avvenuto. Con provvedimento del 22.11.2019 venivano rigettate le richieste di sospensione e di rimessione in termini. Si costituivano e rilevando la tardività dell’introduzione del giudizio di merito, l’ infondatezza del ricorso ed il rigetto dello stesso e, in via subordinata, la concessione della invocata tutela possessoria mediante l’emissione e/o la conferma di provvedimento che ordinasse la reintegra nel pieno possesso dei beni immobili posseduti, nonché la riduzione in pristino di tutte le opere comportanti lesione del loro possesso, oltre all’esecuzione, a cura e spese del di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi.
All’ esito dell’ espletata istruttoria ( prove testimoniali e produzioni documentali) il Tribunale di Ancona così decideva: ‘ DICHIARA ACCERTATO il possesso in capo ai sigg.ri e , proprietari e possessori degli appezzamenti siti nel Comune di Cerreto d’Esi, distinti al CT foglio 11, particelle 79 e 80, della servitù di passaggio attraverso la particella 354 del foglio 11 del catasto terreni del Comune di Cerreto d’Esi con accesso dalla strada interpoderale, al confine con la particella 78; DICHIARA ACCERTATO lo spoglio posto in essere dal sig. nel febbraio 2019 con la apposizione di paletti e di una rete di colore rosso all’ingre sso della particella 354 nonché nel marzo 2019 con la realizzazione di un manufatto in blocchi laterizi, travertini,
legni e cancello grigliato con rete elettrosaldata; CONFERMA l’ordine di immediata reintegrazione dei sigg.ri e nel possesso del passaggio sopra descritto con eliminazione delle opere lesive di tale possesso (in particolare il manufatto in blocchi laterizi, travertini, legno e cancello grigliato presente all’inizio del viottolo che insiste sulla particella 354) nonché l’esec uzione a spese del sig. delle opere necessarie alla completa riduzione in pristino dello stato dei luoghi; CONDANNA il sig. a rifondere ai sigg.ri e
le spese di lite ‘
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserv a il Collegio che l’ eccezione di parte appellata di inammissibilità dell’appello interposto non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla S.C., non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l’ appellante ha comunque rappresentato.
Ciò posto e’ opportuna una ricostruzione storica della vicenda che ci occupa.
proprietari e possessori degli appezzamenti di terreno siti al Foglio 11, Particelle nn. 79 e 80 dell’NCT del Comune di Cerreto D’Esi (AN), adivano il Tribunale di Ancona al fine di fare accertare l’avvenuto spoglio, violento e clandestino, asseritamente operato dal in loro danno nel mese di Febbraio 2019 impedendo loro l’accesso al terreno . Riferivano che l’accesso ai predetti fondi avveniva attraversando una strada interpoderale utilizzato nel corso degli anni dagli stessi e confinante con un appezzamento di terreno distinto alla particella 354, formalmente intestato a tale , ma ceduto ai danti causa dei ricorrenti ed utilizzato nel corso degli anni dagli stessi e da questi
ultimi e che detta particella confina con la particella 355 di proprietà di tale che in data 12/02/2019 era stata sottoposta a sequestro penale eseguito dal RAGIONE_SOCIALE. Il si costitutiva asserendo che, quale padre di , era stato nominato custode degli immobili sequestrati e per delimitare le zone sottoposte a sequestro nel mese di febbraio 2019 aveva dovuto apporre necessariamente dei paletti e della rete di colore rosso anche all’ingresso della particella 354 al solo fine di ottemperare alle responsabilità di custode dell’ area sequestrata così impedendo l’ingresso alla propria particella a terzi, affermando altresì di aver subito nell’ area un furto in data 6.3.2019.
Il ricorso veniva accolto ed il soccombente, procedeva con la riassunzione: da qui il presente giudizio.
L ‘ appellante con il primo motivo lamenta ‘ Errata Valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie (violazione dell’Art. 115 Cpc)’ rilevando in s intesi che se la sua azione fosse stata contraria alle norma, gli agenti accertatori gli avrebbero dovuto contestare una ‘violazione o rimozione dei sigilli’ , cosa che non è avvenuta e che il Tribunale ha errato anche nel considerare ‘ininfluente il furto subìto da ai fini della conseguente esigenza dell’apposizione di un cancello’ .
Il motivo non è fondato.
R ileva il Collegio che ‘ … per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice
abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove ( cfr Cassazione civile, Sez. Unite, 30 settembre 2020, n. 20867).
Applicando tali principi al caso di specie, il motivo deve essere respinto: il Tribunale ha attentamente valutato tutte la copiosa documentazione in atti dalla quale risulta pacifica la proprietà dei ricorrenti dei terreni siti nel Comune di Cerreto d’Esi Località Lame, distinti al catasto terreni, foglio l I, particelle 79 e 80, la circostanza che gli stessi accedevano ai fondi tramite la strada poi interclusa, e soprattutto la circostanza, non contestata dal che era stato l’allora resistente ad apporre gli ostacoli che andavano ad ostruire la via utilizzata dai sigg.ri e
Con il secondo motivo e terzo motivo che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, vengono eccepiti rispettivamente ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’Art. 2729 Cod. Civ. (presunzioni)’ rilevando che gli elementi e le circostanze emerse dall’istruttoria non appaiono né precise né concordanti ‘ e ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’Art 1168 Cod. Civ. (sub specie palese ‘contraddittorietà e/o illogicità’ dell’inquadramento dell’animus spoliandi).
Anche tali doglianze sono prive di pregio.
Non vi è dubbio che in tema di possesso è passibile di azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. colui che, ‘ consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, “l’animus spoliandi in re ipsa”, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell’immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso’ ( Cass civ 2 – , Ordinanza n. 21613 del 28/07/2021 )
Ciò premesso, nel caso che ci occupa il Tribunale per respingere la tesi difensiva del ove afferma che la sua azione era da considerarsi meramente implementa tiva al perseguito ‘ed unico fine della più efficace custodia dell’area
sequestrata’ non si è basato su presunzioni, ma su fatti precisi ed elementi concordanti.
D all’accurata istruttoria effettuata in primo grado appaiono esaustive e rilevanti in particolare le affermazioni dei testi e a) il teste in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE afferma ‘ Mi sono occupato del sequestro dell’area asseritamente destinata a discarica abusiva ind ividuando l’area stessa (risultata di proprietà di e segnalandola con gli appositi cartelli di sequestro………………Non abbiamo assolutamente chiesto a di mettere ostacoli fisici -cancelli o recinzioni -per delimitare l’area, come peraltro n on facciamo mai. ADR All’atto del sequestro non c’erano ostacoli o delimitazioni di quel tipo; mi sembra, ma non ne sono certo, che in seguito, nel corso di altri sopralluoghi, fosse stato messo un cancello in un punto’. b) la circostanza viene confermata anche dal teste ( cfr verbale del 14 settembre 2022 ), anch’egli in servizio presso i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che riferisce di aver apposto due cartelli ai lati della strada di accesso al fondo del sig. ma di non avere impartito alcun ordine al a recintare l’area sequestrata e ad apporre ostacoli al suo ingresso
‘perché non ne avevamo l’autorità’ .
Ma vi di più: già nella prima fase del giudizio il teste ( ud 17.07.2019 cfr all sub 16 fascicolo I° parte appellata ) aveva affermato che al momento del sequestro ‘al terreno di si accedeva da una stradina di campagna di libero accesso’ e in corso di altri sopralluoghi ‘ …abbiamo notato la presenza di una rete arancione in plastica da cantiere all’imbocco della strada che conduce al terreno di la strada che attraversa il terreno di era libera, la rete bloccava un altro accesso’ (quello che porta ai terreni di ri correnti) ed alla medesima udienza anche il teste confermava che quella ostruita era l’ unica via d’ accesso ai terreni di proprietà dei ricorrenti.
Né ha trovato concreto riscontro l’asserito furto subito dal ( altra circost anza che ad avviso dell’appellante lo aveva costretto a mettere l’ area in sicurezza ) peraltro per un lamentato danno pari a € 110,00 (€ 50,00 per un rotolo di rete ed €. 60,00 per sei tondini).
Oltretutto, come già rilevato correttamente dal Tribunale, a tutto voler concedere se il ‘ avesse realmente voluto limitarsi a delimitare l’area sottoposta a sequestro e impedire altrui indebiti accessi (attività peraltro come detto non richiestagli dai carabinieri forestali) avrebbe dovuto perimetrare l’intera area sequestrata e non limitarsi a impedire l’accesso solamente dal passaggio usufruito dai coniugi .
Resta da esaminare la richiesta degli appellati formulata sostanzialmente in via condizionata ed incidentale di accertare la maturazione di preclusioni processuali in capo al e la inammissibilità dei mezzi di prova richiesti dal nella fase di merito: la doglianza deve ritenersi assorbita dal respingimento del gravame.
Da ultimo, quanto alla richiesta di condannare l’ appellante ex art. 96 cpc ., osserva il Collegio che n ei casi di c.d. ‘lite temeraria’, la risposta sanzionatoria che ne deriva viene individuata nella responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e si ha quando risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave: in tali casi il giudice su richiesta della parte condanna oltre che alle spese ad un risarcimento dei danni che ben può liquidare d’ u fficio in sentenza. Ma nel caso di specie la richiesta non può trovare accoglimento: nessun abuso del diritto può essere imputato a ll’appellante in quanto i fatti di causa meritavano comunque un ulteriore approfondimento processuale.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti
L’ appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Le spese devono seguire la soccombenza, considerando che il rigetto di una domanda meramente accessoria come quella per lite temeraria a fronte dell’ integrale respingimento dell’ appello non configura un’ipotesi di soccombenza parziale e non può quindi giustificare la compensazione delle spese di lite ( di recente Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 20617 Anno 2025) , e vengono liquidate come in dispositivo nella misura minima stante la non complessità della vicenda processuale.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamen to , da parte dell’ appellante dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ appello.
P.Q.M.
la Corte d’ Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da contro e ed avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 945/2023 e pubblicata in data 24.07.2023 così provvede:
respinge l’appello principale ;
-conferma per l’ effetto la gravata pronuncia;
-condanna l’appell ante a rifondere ad ogni appellato le spese del grado che si liquidano in €. 1.984,00 per ciascuno oltre al rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. NOME COGNOME Dott NOME COGNOME