Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29624-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (gia’ RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
Cartella Enpals
R.G.N. 29624/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 609/2019 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 27/04/2020 R.G.N. 356/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione svolta da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella esattoriale emessa dall’Enpals, cui è succeduto l’Inps, e notificata dal concessionario, Equitalia Sud s.p.aRAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti in relazione a 63 lavoratori che svolgevano attività di intrattenimento turistico sulla spiaggia di Bibione.
Riteneva la Corte che non vi fosse litisconsorzio necessario con la società appaltante l’attività di animazione ad RAGIONE_SOCIALE, ovvero la RAGIONE_SOCIALE, e che i lavoratori dovevano essere assicurati presso l’Enpals in forza del d.P.R. n.203/93, sicché correttamente, dopo l’espletata consulenza contabile d’ufficio, era stato rideterminato il credito contributivo in rettifica rispetto a quello portato dalla cartella esattoriale.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.
L’Inps resiste con controricorso, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, mentre AdER non ha depositato controricorso tempestivo.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza e violazione dell’art.29 d.lgs. n.276/03, per non avere la Corte rilevato che sin dal primo grado non era stato integrato il contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.3, punti da 1 a 14 d.lgs. C.p.S. n. 708/47 e del d.m. 15.3.2005, nonché errata interpretazione di Circolari Enpals nn.7 e 13 del 2006, per avere ritenuto obbligatoria l’iscrizione presso l’Enpals dei lavoratori nonostante essi non lavorassero per alcuna struttura recettiva, ma svolgessero attività di intrattenimento a favore degli ospiti non tenuti ad acquistare alcun servizio di spiaggia.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello rideterminato l’ammontare della contribuzione anziché limitarsi a dichiarare la nullità della cartella esattoriale.
Il primo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha affermato che il litisconsorzio tra committente e appaltatore entro l’art.29 d.lgs. n.276/03 è stato introdotto dall’art.21, co.1 d.l. n. 5/12, e che tale norma non era vigente al tempo dell’introduzione del ricorso in primo grado, ovvero aprile 2011.
Tale argomento non viene censurato dal motivo di ricorso, che si mostra così generico e inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Occorre partire dal dato normativo dell’art.1 d.P.R. n.203/93, in base al quale l’obbligo assicurativo previsto per i lavoratori dello spettacolo è stato esteso agli ‘ animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica ‘.
Nel caso di specie è pacifico che i 63 collaboratori proponevano attività di animazione verso i turisti che frequentavano la spiaggia, e che tale attività era finalizzata a promuovere il turismo incentivando la frequentazione dell’arenile.
Il ricorso appunta la censura sul fatto che i lavoratori non erano tali in una struttura ricettiva, in quanto non lavoravano per conto di albergo o villaggio turistico, e i turisti potevano accedere liberamente alla spiaggia senza pagare alcun servizio per l’animazione.
Ebbene, tali dati fattuali non sono dirimenti al fine di escludere l’applicabilità della citata norma al caso di specie. La norma infatti è incentrata sull’aspetto funzionale dell’attività di promozione al fine di incentivare il turismo. La ‘struttura ricettiva’ di cui parla l’art.1 cit. può dunque essere un qualsiasi luogo, come la spieggia, in cui vengano organizzate attività finalizzate alla promozione del turismo. La struttura recettiva non deve essere intesa limitatamente all’idea di edificio o stabilimento ove si svolga l’attività recettiva quale servizio a pagamento con animatori appositamente impiegati. In definitiva, come affermato dalla Corte d’appello, la spiaggia pubblica di Bibione deve essere
qualificata come struttura turistica ai fini della suindicata norma.
Il terzo motivo è infondato.
La Corte ha applicato il costante orientamento di legittimità secondo cui l’opposizione a cartella esatt oriale introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicché, anche in caso di eccepita nullità dell’avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva (Cass.32615/24, Cass13313/24, Cass.8792/2024, Cass.8781/2024 tra le più recenti). La pretesa contributiva deve dunque essere accertata dal giudice nella sua esatta quantificazione. Il che non significa, come intende il motivo, che una nuova cartella di creazione pretoria si sostituisca a quella invalida, ma semplicemente che la decisione giudiziale di sostituisce all’originaria cartella, mediante decisione sulla pretesa sostanziale sottostante all’emissione della cartella.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese verso l’Inps. Nulla sulle spese nei confronti di AdER, che non ha depositato controricorso tempestivo.
P.Q.M.