Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27807 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27807 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2025
Oggetto: mutuo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15742/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 790/2024, depositata il 29 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il 29 aprile 2024, di
reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di accertamento della gratuità del mutuo contratto concluso con la Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione della usurarietà dei tassi -corrispettivi e moratori -pattuiti e di condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto versato a titolo di interessi e al risarcimento dei danni;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha respinto le domande attoree evidenziando, sulla scorta delle risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio, che i tassi corrispettivi e mora tori pattuiti non presentavano carattere usurario;
ha, quindi, ritenuto che la sentenza del Tribunale resistesse alle censure formate con i motivi di appello;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
-a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa;
-quest’ultima deposita memoria;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, primo comma, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. con modif. nella l. 18 febbraio 2001, n. 24/01, della l. 7 marzo 1996, n. 108, e dell’ art. 644 cod. pen., per aver la sentenza impugnata escluso l’usurarietà del tasso nominale di mora pattuito facendo applicazione, quanto all’individuazione del relativo tasso soglia, della maggiorazione del 2,1% rispetto al tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi, prevista dalle Istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia ;
con il secondo motivo formula analoga censura con riferimento al diverso paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.;
con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ. e 6 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, per aver la Corte territoriale escluso che l’adozione del piano di ammortamento cd. alla francese in contratti di mutuo a tasso variabile desse luogo alla capitalizzazione degli interessi;
con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, terzo comma, e 1346 cod. civ. e 117, commi 4 e 6, t.u.b., anche con riferimento al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto tardiva la allegazione degli elementi di fatto su cui si fondava l’allegazione di nullità contrattuale per indeterminatezza del tasso pattuito, basata sull’applicazione del criterio dell’ Euribor, sulla difformità fra il T.A.N. e il T.A.E., nonché sul l’omessa indicazione in contratto di tale ultimo indice;
evidenzia, in proposito, che il giudice di merito è tenuto a rilevare ex officio la nullità di un testo negoziale ogni qualvolta la questione sia stata espressamente posta alla sua attenzione dalla parte che mira ad escluderne, per questa ragione, la vincolatività, ancorché non sollevandone, entro lo sbarramento endoprocedimentale finalizzato alla definizione del thema decidendum , tutti i profili di invalidità;
-con l’ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, 1284, terzo comma, e 1346 cod. civ. e 117, commi 4 e 6, t.u.b., per aver la decisione di appello ritenuto che la questione relativa alla differenza fra il T.A.E. e il T.A.N. fosse stata tardivamente prospetta, pur vertendosi in tema di nullità contrattuali rilevabili d’ufficio e, comunque, si giustificasse in virtù della rateizzazione semestrale degli interessi che la società mutuataria doveva corrispondere;
la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che tutti i motivi di ricorso fossero inammissibili;
ha, in particolare, osservato, quanto al primo motivo, che «A fronte della sentenza d’appello, che ha pronunciato in piena conformità alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020, il motivo altro non fa che rimettere in discussione l’accertamento di merito in ordine al non superamento del tasso soglia»;
ha rilevato che il secondo mezzo era inammissibile in quanto si versava in una ipotesi di doppia conforme di cui all’a rt. 348 ter , quinto comma, cod. proc. civ.;
ha evidenziato, quanto al terzo mezzo, che «Dal motivo non riesce difatti in alcun modo a comprendersi per quale ragione, in concreto, rispetto alle specifiche caratteristiche del rapporto in contestazione, non potrebbe trovare applicazione il principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15130 del 29 maggio 2024: in particolare il motivo non consente di comprendere perché la previsione di un tasso variabile comporterebbe il prodursi di anatocismo, né perché il piano di ammortamento non sarebbe di tipo standardizzato tradizionale»;
ha ritenuto che «Il quarto mezzo è inammissibile, sia perché si tratta di un motivo inestricabilmente composito (Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011), sia per la preclusione da doppia conforme»;
infine, quanto alla doglianza articolata con l’ultimo motivo, ha sottolineato che «Anzitutto esso non censura l’affermazione del giudice di merito in ordine alla tardività dell’eccezione di nullità, dal momento che il rilievo ufficioso della nullità opera «soltanto nei limiti in cui siano stati ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all’accertamento della pretesa invalidità»: e cioè dal ricorso non risulta affatto che le circostanze fattuali necessariamente strumentali alla
rilevazione della nullità, diversamente da quanto ritenuto dalla corte d’appello, fossero state acquisite nel rispetto della scansioni processuali fissate dall’allora vigente articolo 183 c.p.c.
Il che è sufficiente alla formulazione del giudizio di inammissibilità, senza considerare che il motivo è comunque inammissibile poiché totalmente versato in fatto, e cioè diretto a ribaltare l’accertamento di merito operato dalla corte territoriale in ordine al fatto che «la differenza fra il TAE e il TAN si giustifica in virtù della rateizzazione semestrale degli interessi che la società mutuataria doveva corrispondere»;
il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da convincenti critiche nell’istanza di opposizione;
può aggiungersi che quanto affermato da questa Corte (Cass., sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130) in ordine all’assenza di un fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento cd. alla francese trova fondamento anche nel caso -rilevante nella specie -in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, osservandosi, quanto al profilo del divieto di anatocismo, che laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo è perciò stesso esclusa la capitalizzazione degli stessi, e ciò che cambia è solo la quantificazione degli interessi dovuti (così, Cass. 19 marzo 2025, n. 7382);
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n.
28540);
-il ricorrente va, dunque, condannato, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 7.800,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 settembre 2025.
Il Presidente