Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11722 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Oggetto: contratto di conto corrente bancario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23443/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 590/2019, depositata il 30 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME e NOME COGNOME, quali soci della cessata RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata il 30 aprile 2019, che, in parziale accoglimento dell’appello d ella RAGIONE_SOCIALE s.p.a., ha condannato la predetta RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE NPL s.p.a., quale cessionaria della banca, della somma di euro 9.030,51, oltre interessi legali, quale saldo di un conto corrente bancario;
la Corte di appello ha riferito che il Tribunale di Fermo aveva accolto l’opposizione al decreto con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento in favore della banca della somma di euro 33.082,18, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo di tale conto corrente, in ragione della mancata tempestiva produzione in giudizio del relativo documento contrattuale, e aveva condannato la banca al pagamento in favore della correntista della somma di euro 8.282,32, oltre interessi, previa eliminazione delle poste non dovute;
ha, quindi, parzialmente accolto il gravame della banca evidenziando che: il documento contrattuale risultava essere stato ritualmente e tempestivamente prodotto in giudizio in occasione del deposito del ricorso per ingiunzione; andavano espunte dal conto corrente le sole somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per spese di tenuta conto in quanto non pattuite, nonché le poste conseguenti all’applicazione di interessi anatocistici;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nelle more del giudizio di appello quale cessionaria del credito controverso, proponendo ricorso incidentale affidato a un motivo;
la RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
la RAGIONE_SOCIALE deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. «per mancanza di motivazione o per motivazione insufficiente erronea e contraddittoria» , l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ.;
con tale censura lamentano che la sentenza impugnata aveva, dapprima, accertato l’applicazione di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperti non dovuti, quindi erroneamente quantificati i relativi importi in euro 23.351,18 e conseguentemente detratto gli stessi dal credito vantato dalla banca e, infine, correttamente detratto anche la somma di euro 700,49, ritenuta dal giudice di primo grado non dovuta in quanto frutto dell’applicazione di interessi usurari con statuizione non oggetto di impugnazione;
-evidenzia che il consulente tecnico d’ufficio aveva quantificato gli importi indebitamente annotati a sfavore della correntista in euro 40.579,24, che, tenuto conto della predetta somma di euro 700,49, la ricostruzione del rapporto restituiva un saldo a favore della medesima correntista di euro 8.982,32, come accertato dal giudice di primo grado, e che la statuizione di condanna della banca al pagamento di tale somma non era stata impugnata;
-il motivo è, quanto alla prospettata violazione del giudicato, inammissibile;
in tema di giudicato interno, se è vero che la Corte di cassazione ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con
conseguente preclusione di ogni esame della stessa, è, tuttavia, necessario che il ricorrente, in ossequi al principio di autosufficienza, elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo specifico proposito, non essendo tale vizio rilevabile “ex officio” (cfr. Cass. 15 marzi 2019, n. 7499; Cass. 21 luglio 2003, n. 11322);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, non consentendo, dunque, a questa Corte di poter valutare l’ammissibilità e la fondatezza della censura;
quanto agli altri profili di doglianza, si osserva che gli stessi si risolvono in una contestazione alla valutazione degli elementi probatori effettuati dal giudice di merito che, investendo un accertamento riservato al giudice di merito, non possono essere sindacati in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476), se non per vizio motivazionale che, tuttavia, non risulta essere stato ritualmente prospettato, mancando l’indicazione puntuale del fatto storico asseritamente non esaminato;
non è, infine, dato cogliere la asserita insanabile contraddizione nella motivazione, la quale, invece, con passaggio del tutto comprensibile ha ricostruito l’ iter logico seguito dal giudice nella quantificazione del saldo del conto corrente;
con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza «per motivazione insufficiente erronea e contraddittoria», con riferimento alla statuizione con cui è stata disposta l’integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, pur in presenza di un accoglimento solo parziale dell’appello e di una totale soccombenza della controparte nel giudizio di primo grado;
il motivo è infondato;
-premessa l’esistenza di una motivazione comprensibile e non contraddittoria sul punto, fondata sul fatto che la pretesa creditoria
originariamente fatta valere è stata accolta per un importo inferiore rispetto a quello vantato, si osserva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1° giugno 2016, n. 11423);
– può aggiungersi che nel procedimento per decreto ingiuntivo la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite (cfr. Cass. 29 agosto 2022, n. 24482; Cass. 27 agosto 2020, n. 17854; Cass. 21 luglio 2017, n. 18125), per cui ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. 3 settembre 2009, n. DATA_NASCITA);
-con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si critica la sentenza di appello per violazione dell’art. 1283 cod. civ., nella parte in cui ritenuto sussistente la violazione del divieto di anatocismo omettendo di considerare che, in presenza di un contratto di apertura di credito, l’addebito periodico degli interessi maturati costituisce pagamento e determina a trasformazione degli stessi in capitale; – il motivo è infondato;
la considerazione che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente costituiscono pagamenti non fa venir meno il fatto che il divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 cod. civ. osta a che tali pagamenti, in quanto aventi a oggetto interessi, producano a loro volta interessi; – pertanto, per le indicate considerazioni, né il ricorso principale, né
quello incidentale possono essere accolti;
in considerazione della reciproca soccombenza appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024.