Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3200 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3200 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13053/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Napoli INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 337/2021 depositata il 18/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha promosso -con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. iscritto a ruolo in data 18 novembre 2013 – azione di ripetizione di indebito davanti al Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di Banca della Campania (oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.) in relazione al contratto di conto corrente stipulato 00355, aperto nel 1993 ed estinto il 30 novembre 2005 e il cui saldo era confluito nel conto corrente 12032, « attivo» all’atto della proposizione della domanda , sul quale erano appoggiate diverse facilitazioni creditizie (conti anticipi nn. 1290655 e 665). L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha chiesto accertarsi la natura usuraria degli interessi, l’applicazione indebita di interessi in misura ultralegale e dei saldi per valuta, oltre a spese non dovute.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, previo espletamento di CTU, ha accolto la domanda, condannando la banca al pagamento della somma di € 67.932,43 , oltre accessori.
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della banca , rigettando le domande relative all’originario rapporto di conto corrente n. 00355 e ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al rapporto 12032, in quanto domanda proposta « a conto aperto» . Ha ritenuto, in particolare, la Corte di Appello che, quanto al conto corrente n. 12032 e ai correlati conti anticipi che la chiusura del conto costituisce condizione di ammissibilità della domanda, in quanto in mancanza della stessa non è possibile individuare alcun pagamento.
Quanto al rapporto di conto corrente 00355, la Corte di Appello ha rilevato l’assenza di estratti conto dal 1993 al 1997 e la mancanza di prova di addebiti in epoca successiva al 19 novembre 2003, nonché la sussistenza di un saldo attivo sul conto n. 00355 al
13053/2021 R.G.
momento della chiusura nel 2005. Per il periodo precedente al 19 novembre 2003, il giudice di appello ha accolto l’eccezione di prescrizione della banca, ritenendo che le rimesse avessero carattere solutorio in assenza della prova della natura ripristinatoria delle stesse e della prova a opera del correntista della sussistenza di una apertura di credito. Ha, infine, ritenuto infondata la domanda di ripetizione di indebito relativa alla capitalizzazione degli interessi, rilevando che la banca avesse adeguato la capitalizzazione degli interessi con medesima periodicità per gli interessi attivi e passivi dal 30 giugno 2000 dandone comunicazione al correntista.
Propone ricorso per cassazione il correntista, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la banca.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « nullità della sentenza (…) nella parte in cui si dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata in relazione al conto corrente n. 12032 e ai conti tecnici collegati – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 ss. c.c.». Deduce parte ricorrente che il correntista ha diritto a chiedere la ripetizione di indebito sulle rimesse attive confluite su conto corrente riclassificato come attivo, benché ancora aperto, trattandosi di credito immediatamente esigibile.
Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. solo se il conto sia stato chiuso (Cass., n. 13586/2024), posto che solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, l’azione di indebito può determinare, in linea di principio, l’obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. n. 13586/2024; Cass.,
n. 13053/2021 R.G.
27461/2025). La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Con il secondo motivo si deduce, « nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla domanda di accertamento formulata in relazione al conto corrente n. 12032 e ai conti tecnici collegati – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 12 c.p.c.», avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sull’accertamento del ricalcolo del saldo del suddetto conto.
Il secondo motivo, sul quale il ricorrente ritorna in memoria, è fondato alla luce della medesima giurisprudenza indicata, posto che il correntista, ove eserciti l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ha diritto al l’accertamento del saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, benché il conto non sia stato ancora chiuso (Cass., n. 13586/2024). Per quanto l’azione di ripetizione sia infondata, il correntista ha diritto all’accertamento dell’entità dei saldi dei conti aperti all’atto della proposizione della domanda depurati dalle annotazioni illegittime (Cass., Sez. U., n. 19750/2025).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss. e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di prescrizione in relazione al conto corrente n. 00355, chiuso in data 30 novembre 2005, quanto alle rimesse precedenti l’atto interruttivo del 19 novembre 2013 , ritenendo gravare sul correntista la prova dell’esistenza di un contratto di apertura di credito. Osserva parte ricorrente che è onere della banca che eccepisca la prescrizione provare l’esistenza di affidamenti, dandosi per presunta la natura ripristinatoria delle
rimesse. Osserva, in secondo luogo, che la natura ripristinatoria delle rimesse sarebbe accertabile attraverso gli estratti conto e la CTU e, in quanto tale, sarebbe nella disponibilità del giudice. In terzo luogo, si sarebbero dovute accertare le rimesse indebite, previa loro identificazione, depurando il saldo degli addebiti illegittimamente effettuati.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ. e 163 ss., 702bis cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di ripetizione formulata in relazione al conto n. 00355 per il periodo successivo alla maturazione della prescrizione per genericità della formulazione della domanda fino alla data di chiusura del conto corrente. Osserva il ricorrente come sarebbe stato prodotto sin dal primo grado di giudizio una perizia contabile analitica per ciascun movimento, a fronte dell’onere del correntista di indicare l’esistenza di versamenti indebiti in relazione a un determinato conto e a un tempo determinato.
Il terzo motivo è infondato quanto al primo e assorbente profilo, avendo la sentenza impugnata deciso la controversia in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di indebito e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, ove si allegato che vi siano facilitazioni creditizie, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto sul presupposto che le rimesse abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista (Cass., Sez. U., n. 24418/2010). Nel qual caso, la banca che eccepisca la prescrizione, può limitarsi ad affermare l’inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo in tal caso onere del correntista produrre in giudizio gli estratti conto dai quali
emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l’eccezione di prescrizione (Cass., Sez. U., n. 15895/2019; Cass., n. 21225/2022; Cass., n. 19812/2022; Cass., n. 31927/2019; Cass., n. 2660/2019).
Di converso, vero è che l’affidamento o, più precisamente, l’esistenza di una apertura di credito costituisce presupposto per l’applicazione del principio della decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto attesa la (dedotta) natura ripristinatoria e questo fatto costituisce una mera eccezione in senso lato rilevabile dal CTU e dal giudice (Cass., n. 31927/2020). Tuttavia, l’affidamento deve risultare dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass., n. 20455/2023; Cass., n. 26897/2024). Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che il correntista non ha dato la prova della sussistenza di un affidamento, onere che non poteva gravare sulla banca, che si è limitata a eccepire la prescrizione. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. Gli ulteriori profili del terzo motivo sono assorbiti, come anche il quarto motivo, stante il mancato assolvimento, da parte del correntista, dell’onere della prova al riguardo.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 ss. cod. civ., nonché motivazione apparente o incomprensibile, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di ripetizione di indebito relativa al conto 00355 per saldo negativo, già oggetto del superiore motivo.
Il quinto motivo è infondato, non apparendo la motivazione della sentenza impugnata al di sotto del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo il giudice di appello statuito, con motivazione succinta ma compiuta, che il correntista non avesse
n. 13053/2021 R.G.
assolto l’onere della prova , in quanto il saldo del conto corrente, all’atto della chiusura, presentava un saldo positivo e, a questo proposito, l’RAGIONE_SOCIALE correntista aveva formulato contestazioni di carattere generico.
11. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non fondata la domanda relativa al conto corrente 00355 per il periodo successivo alla maturazione della prescrizione e sino alla chiusura del conto, non avendo il giudice di appello considerato che la domanda -in mancanza della produzione integrale degli estratti conto -può essere limitata unicamente in relazione ai periodi per i quali è stata documentata l’evoluzione del conto.
12. Il sesto motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione facendo ricorso unicamente alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde , vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta, ad esempio facendo ricorso a consulenza tecnica contabile (Cass., n. 27459/2025; Cass., n. 29190/2020; Cass., n. 20621/2021). Nel qual caso, il correntista può avvalersi di elementi di prova che, a giudizio del giudice del merito, forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato, anche al fine di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (Cass., n. 11543/2019), apportando «correttivi» ai saldi (Cass., n. 9140/2020). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suindicato principio.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ., dell’art. 120 d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nella parte in cui è stata dichiarata legittima la clausola anatocistica presente nei contratti di conto corrente per il periodo successivo al 30 giugno 2000. Osserva parte ricorrente che la pari periodicità degli interessi attivi e passivi imposta dalla menzionata Delibera CICR, non può essere oggetto di adeguamento ai sensi dell’art. 7 della medesima delibera, dovendosi procedere alla stipula di una nuova clausola anatocistica.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha recentemente ribadito il principio, già presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la salvezza dell’attribuzione data al CICR della regolamentazione del « transito » dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo (Cass., n. 28609/2025; Cass., n. 7377/2025), ha fatto salvo l’art. 7, comma 2, Del. CICR, secondo cui la modifica delle clausole possa essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, comma 3, Del. CICR cit.).
15. Nel qual caso, atteso che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente (« costantemente »: Cass., n. 9140/2020) se non « evidentemente » (Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, questo rende necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità. Né la natura peggiorativa può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, « in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale » (Cass., n. 28215/2024; conf., Cass., n. 13669/2025; Cass., n. 7377/2025). Stante stante l’impossibilità
n. 13053/2021 R.G.
di valutare se le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR 9 febbraio 2000 , deve farsi applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 7 Del. cit., secondo cui le nuove condizioni contrattuali che prevedano l’applicazione dell’anatocismo bancario con pari periodicità devono necessariamente essere assistite da pattuizione scritta (Cass., n. 27460/2025). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo, al sesto e al settimo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il sesto e il settimo motivo; rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME