Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35210 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31400/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, (incorporante il RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI LECCESEZ.DIST. DI TARANTO n. 372/2019 depositata il 10/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME AVV_NOTAIONOME COGNOMENOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed ha ottenuto sentenza non definitiva (2015) con la quale, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, è stata dichiarata la nullità degli accordi sugli interessi ultra legali, in quanto non pattuiti per iscritto, delle clausole sulla capitalizzazione degli interessi passivi e la dichiarazione di illegittima applicazione delle commissioni massimo scoperto e delle spese di tenuta dei conti, non pattuite per iscritto, nonché del calcolo delle valute non rispondente all’esatto giorno dell’operazione; con la successiva sentenza definitiva (2016) il Tribunale ha rideterminato il saldo del debitore dei due conti correnti portati in giudizio (n.2943 e n. 60/63) alla data del 31 maggio 2008 in misura inferiore alla somma pretesa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La banca ha interposto appello avverso entrambe le sentenze, lamentando l’omessa applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito o a credito per il periodo successivo il 1 luglio 2000 come da delibera CICR del 09/02/2000, l’omesso accoglimento dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie nel decennio calcolato dalla data di notifica della citazione introduttiva (22 gennaio 2009) e chiedendo il ricalcolo del saldo debitore.
La Corte ha accolto l’appello rilevando: a) che l’appello riguarda solo la legittimità della capitalizzazione degli interessi successivi al 1 luglio 2000 e la eccepita prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio della data di notificazione della citazione, con la conseguenza che è passata in giudicato la restante parte della sentenza con cui si è acclarata la nullità degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, la nullità della capitalizzazione
degli interessi per il periodo anteriore al 1 luglio 2000, l’illegittimità delle commissioni massimo scoperto non pattuite per iscritto e calcolo delle valute; b) che con la delibera del 9 febbraio 2000 il CICR ha dato attuazione al disposto dell’articolo 25 del D.lgs. 342/1999 prevedendo la capitalizzazione degli interessi a debito o a credito con uguale periodicità; la modifica contrattuale in tal senso, ove migliorativa per il cliente andava pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e comunicata per iscritto alla clientela entro il 31 dicembre 2000 ed è pacifico che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE abbia provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 29/06/2000 della modifica contrattuale in conformità, e che deve presumersi che di tale variazione contrattuale la cliente abbia avuto anche la notizia per iscritto con l’estratto conto, avendola comunque approvata anche per iscritto; di conseguenza appare legittima la capitalizzazione trimestrale di interessi operata da banca dal 1 luglio 2000 in poi; c) sulla eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui una volta che la banca abbia tempestivamente e ritualmente formulato l’eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale dal pagamento -ciò che nella specie è avvenuto sin dalla comparsa di primo grado- è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito e comunque dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria dei singoli versamenti onere che nel giudizio non è stato assolto.
Sulla base di queste premesse la Corte d’appello, in riforma di entrambe le sentenze impugnate, ha dichiarato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito operata dalla banca a partire dal 1 luglio 2000 e ha accolto
l’eccezione di prescrizione del rimesse solutorie operate al decennio antecedente la data di notifica della citazione; di conseguenza ha rideterminato il saldo a debito in euro 602.244,29. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a sette motivi.
La Intesa Sanpaolo, quale incorporante il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si è costituita resistendo con controricorso, successivamente depositando memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata dal 18 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 345 c.p.c. La ricorrente deduce che ha errato la Corte a ritenere applicabile la capitalizzazione trimestrale degli interessi sul presupposto che al cliente fosse stata fornita notizia delle nuove condizioni, in quanto mai nel giudizio di primo grado il RAGIONE_SOCIALE ha affermato di avere comunicato al cliente le nuove condizioni limitandosi ad affermare di avere provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale le modifiche apportate contratti di conto corrente; pertanto la deduzione di avere reso noto al correntista questa modifica attraverso l’invio degli estratti conto è una deduzione che per la prima volta è stata fatta in grado di appello, ove non possono proporsi nova . In questo caso c’è stata l’allegazione di una circostanza del tutto nuova ossia la notizia tramite invio degli estratti conto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 c.c. 120 TUB e dell’ art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. La parte deduce che ha errato la Corte a ritenere che la
predetta capitalizzazione rappresenterebbe un assetto migliorativo per il cliente, e quindi che non fosse necessaria la approvazione per iscritto della modifica contrattuale; invece la modifica è peggiorativa perché prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi erano nulle, per principio consolidato in giurisprudenza, e detta nullità riguardava qualunque diversa periodicità; quindi l’applicazione di una periodica capitalizzazione di interesse sia pure con pari periodicità per interessi passivi e quelli attivi comporta un peggioramento delle condizioni applicate al cliente e come tale doveva essere pattuita per iscritto.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’ art 115 c.p.c. in relazione art 360 n. 4.
La parte deduce che ha errato il giudice di merito e ritenere che sia intervenuta la specifica approvazione delle clausole sull’anatocismo per iscritto , con sottoscrizione da parte della società degli strumenti contrattuali del 07/12/2000 e del 07/10/2004. Nei predetti strumenti in realtà non vi è la specifica approvazione ad hoc della clausola in parola e né in primo né in secondo grado; il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha mai allegato l’esistenza di un’approvazione specifica o meno sottoscritta dalla società con riferimento alla capitalizzazione paritetica degli interessi attivi e passivi si tratterebbe quindi di un fatto non allegato e di una prova ‘immaginaria’.
4.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Preliminarmente si osserva che la banca, deducendo quale motivo di appello la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in data successiva al 9 febbraio 2000 non ha
introdotto una domanda o eccezione nuova in appello, poiché l’azione promossa dalla società riguardava appunto la ‘nullità della pratica anatocistica’ per tutto l’arco di tempo intercorrente tra la data di apertura dei conti (1991) e fino al 2008.
Acquista quindi rilievo la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che ha dato attuazione all’articolo 25 del D.lgs. 342/1999 disponendo che l’adeguamento al principio della uguale capitalizzazione degli interessi, nel caso in cui non comporti un peggioramento delle condizioni per il cliente, deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e la banca deve altresì fornire opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile comunque entro il 31/12/2000; nel caso in cui le clausole comportino peggioramento delle condizioni, esse devono devono essere approvate per iscritto.
La sentenza della Corte d’appello si fonda sul punto su due diverse rationes decidendi. La Corte ha infatti rilevato che: a) la capitalizzazione successiva alla delibera CICR è legittima perché il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della modifica contrattuale e deve presumersi che di tale variazione contrattuale la cliente abbia avuto piena cognizione e notizia per iscritto mediante invio del primo estratto conto successivo al 1 luglio 2000; b) la specifica approvazione per iscritto ‘ nella specie è successivamente intervenuta mediante la sottoscrizione da parte della RAGIONE_SOCIALE degli strumenti contrattuali del 07/12/2000 e del 07/10/2004 prodotti dalla banca’ .
La prima di queste ragioni decisorie è senz’altro erronea, per l’assorbente rilievo che Corte non si avvede che, nella fattispecie,
la introduzione nei contratti di clausola di capitalizzazione trimestrale paritaria doveva essere approvata per iscritto.
Si tratta infatti pacificamente di contratti stipulati in data anteriore al 9 febbraio 2000, e pertanto in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’articolo 25, comma 3, del D.lgs n. 342 del 1999, a (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’articolo 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’articolo 2 della predetta delibera (v. Cass. n. 9140 del 19/05/2020; Cass. 29/10/2020, n.23853; Cass. 29420 del 23/12/2020). Da ciò consegue la irrilevanza della avvenuta pubblicazione in GU della modifica contrattuale e della notizia datane al cliente.
E ‘ invece rilevante l’accertamento, da parte del giudice del merito, della circostanza che la società abbia sottoscritto degli strumenti contrattuali (del 07/12/2000 e del 07/10/2004) con una specifica approvazione per iscritto di questa clausola.
Si tratta di un accertamento che il giudice di merito ben poteva operare, anche in difetto di specifica deduzione da parte della banca, perché il tema della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi apparteneva senz’altro al thema decidendum in quanto lo aveva introdotto direttamente la parte attrice, e di contro la banca nel difendersi aveva prodotto i
contratti, che il giudice del merito poteva (e doveva) esaminare per verificare la (pretesa) nullità e segnatamente se vi era o meno, nei contratti, una specifica approvazione per iscritto della clausola.
Peraltro alla pagina 2 del ricorso, la stessa società ricorrente dà atto che con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 aprile 2009 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituendosi rilevava che ‘ esistevano le comunicazioni di fido datate 07/12/2000 e 07/10/2004 sottoscritte per accettazione dalla RAGIONE_SOCIALE dalle quali risultavano le pattuizioni relative ai tassi di interesse alle commissioni e le valute ‘ Sicché non può dirsi che la questione non sia stata portata alla attenzione del giudice del merito.
Quanto al contenuto di detti atti, si tratta di un accertamento in punto di fatto, di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione pur se -come appresso si dirà- non è chiaro in che misura esso incida specificamente sul conteggio degli interessi, posto che si fa riferimento a due distinti strumenti contrattuali di approvazione della clausola di capitalizzazione trimestrale con data e quindi decorrenza diversa.
5.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per la violazione del giudicato interno ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.c.p. Si osserva che, sul punto della eccezione di prescrizione delle rimesse, la sentenza di primo grado si articolava su una pluralità di rationes decidendi fra loro distinte e autonome non tutte oggetto di specifica censura in appello. In particolare secondo la parte ricorrente la banca non avrebbe impugnato il capo di sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto con il quale il giudice di primo grado, esaminando l’eccezione di prescrizione, ha osservato che la consulenza non può sopperire alle lacune probatorie della parte che
ha eccepito la prescrizione e che avrebbe dovuto provare la natura solutoria delle rimesse in conto; con ciò ha rigettato l’eccezione di prescrizione non solo perché generica ma anche perché infondata, presumendo la natura ripristinatoria dei versamenti. Deduce che l’appello non ha sottoposto a critica la predetta ragione decisoria poiché la banca si è limitata a impugnare la decisione laddove è stata respinta l’eccezione di prescrizione, perché ‘ la banca si sarebbe limitata genericamente ad eccepire la prescrizione senza indicare se in quale misura alcuni pagamenti potessero rivestire carattere solutorio ‘, e quindi sviluppando soltanto gli argomenti a sostegno della specificità ed ammissibilità dell’eccezione proposta in primo grado senza nulla opporre in merito agli ulteriori passi della sentenza non definitiva di primo grado.
6.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1422, 2033, 2932, 2967, 1852 c.c. dell’art 117 T UB e dell’art . 100 c.p.c.. La parte osserva che la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali con la connessa domanda di accertamento dell’effettivo saldo ricalcolato espungendo gli addebiti illegittimi può sussistere anche autonomamente a prescindere dall’azione di ripetizione. Deduce che l’eccezione di prescrizione non ha la funzione di impedire l’accertamento sull’eventuale illegittimità degli addebiti contestati, bensì esclusivamente di paralizzare la restituzione al cliente delle somme indebitamente versate; il giudice d’appello ha invece spostato la prescrizione dal piano dell’azione di ripetizione a quello dell’accertamento delle nullità e del consequenziale accertamento negativo del credito della banca scritturato negli estratti conto, erroneamente ricalcolando il saldo e lasciando nel conto le competenze nulle risultanti dagli estratti
conto bancari. Osserva che nelle azioni di accertamento dell’effettivo saldo di conto corrente gli eventuali accrediti effettuati in conto non vengono in rilievo neppure in quanto pagamenti bensì registrazioni contabili di segno positivo per il cliente, prive di rilievo autonomo. Pertanto l’eccezione di prescrizione poteva sì ostare all’accoglimento dell’azione di ripetizione di indebito, ma non a quella di accertamento dell’effettivo credito del correntista nei confronti della banca che resta obbligato nei confronti di quest’ultima nella misura conseguente all’accertamento compiuto giudizialmente per tutta la durata del rapporto di conto corrente regolato dalle clausole nulle; l’azione di accertamento negativo comporta la epurazione degli elementi illegittimi che hanno concorso a formarlo.
7.- Questi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
7.1.- Secondo quanto emerge dagli atti, il primo giudice con la sentenza non definitiva ha ritenuto l’eccezione di prescrizione generica, perché la banca non aveva operato distinzione tra le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie, ed ha disposto una nuova consulenza perché la prima (che aveva eliminato come coperte da prescrizione le rimesse ante decennio) avrebbe irritualmente sopperito alle lacune probatorie della banca in punto di prescrizione, affermando che in difetto prova tutte le rimesse si devono presumere ripristinatorie; sul punto la banca ha proposto appello (contestuale per la sentenza non definitiva e quella definitiva) assumendo che era sufficiente indicare il decorso del tempo (dieci anni per le rimesse solutorie) e la volontà di approfittare del conseguente effetto estintivo. Non si individua dunque una ragione decisoria che non sia stata impugnata dalla
banca, posto che la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse era, nel ragionamento del primo giudice, una conclusione tratta dalla erronea affermazione che fosse la banca a dovere distinguere tra le rimesse ripristinatorie e le rimesse solutorie.
Sul punto la Corte d’appello ha invece deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, osservando che alla banca è sufficiente dedurre il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria da parte dell’istituto di credito -l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie (Cass. Sez. un. n. 15895 del 13/06/2019)
7.2.- Sono poi inammissibili e comunque irrilevanti le questioni sulla imprescrittibilità dell’azione di nullità poiché in questo caso la richiesta di accertamento della nullità di una serie di condizioni applicate al cliente (tasso di interesse, anatocismo etc.) era funzionale all’esercizio dell’azione di ripetizione di indebito sulla quale opera invece la prescrizione (Cass. s.u. 24418/2010), mentre la censura vorrebbe far derivare dalla imprescrittibilità della azione di nullità conseguenze contabili che invece sono correlate alla domanda di ripetizione di indebito. Allo stesso modo sono inammissibili, perché censure di merito, tutte le argomentazioni della parte che, sotto la veste di violazione di legge, mirano a proporre in questa sede un diverso calcolo dei rapporti dare ed avere tra le parti.
8.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132 c.p.c. in quanto la motivazione non consente di cogliere le ragioni per cui è stata accolta l’eccezione di prescrizione della banca. La parte osserva che essa società aveva prodotto tutti gli estratti conto dal 1991 al 2008
e l’avere trascurato l’ esame degli estratti di conto corrente, nonostante l’evidente rilevanza in ordine alla decisione della causa, rende apparente la motivazione in quanto fondata sul mero rilievo che il cliente non aveva provato l’esistenza di un contratto di apertura di credito e comunque la natura ripristinatoria e non solutoria dei singoli documenti.
Con il settimo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. per violazione del giudicato interno. La parte deduce che pur avendo la sentenza di secondo grado riconosciuto che era passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato non dovuti interessi ultralegali passivi, commissione massimo scoperto, spese valute e capitalizzazione anteriore al 1 luglio 2000 li ha poi riconosciuti laddove ha determinato il saldo a debito della società in euro 602.244, 29 ossia quello contenuto nel primo elaborato.
9.-Il sesto motivo del ricorso è fondato.
Il giudice d’appello, dopo la corretta enunciazione del principio di cui sopra si è detto in ordine alla prescrizione ha altresì affermato che spetta al cliente dimostrate la natura ripristinatoria e non solutoria dei singoli versamenti ‘ onere che nel presente giudizio non è stato assolto’ e si limita a osservare che a tale criterio si era attenuto il consulente nel suo primo elaborato quantificando il saldo debitore alla chiusura dei rapporti in euro 617.209,25 ovvero euro 602.244,29 nell’ipotesi più favorevole al cliente, che ‘ va appunto preso in considerazione ai fini della emananda sentenza di riforma ‘ .
Si tratta di una motivazione eccessivamente sintetica, al di sotto del c.d. minimo costituzionale, perché non dà conto di quanto emerge dalla produzione documentale delle parti, pur
dando atto che la società attrice ha prodotto gli estratti dei due conto correnti in questione, e segnatamente quanto al conto corrente 2943 dal 4 gennaio 91 al 31 marzo 2008, e richiama genericamente gli esiti della prima consulenza, senza chiarire né le ragioni per cui non si ritiene assolto -neppure parzialmentel’onere della prova da parte del correntista, né le ragioni per la quale è stata recepita in toto la prima consulenza tecnica di ufficio, anteriore al formarsi del giudicato su alcuni punti; in particolare non chiarisce se la prima consulenza ha operato un calcolo conforme alla decisione sui questi punti (tassi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissione di massimo scoperto); non chiarisce inoltre se la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata ritenuta valida -e su quali rapporti- senza soluzione di continuità oppure se la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata conteggiata soltanto a far data da quando la clausola, successivamente alla delibera del CICR, è stata specificamente approvata per iscritto e cioè rispettivamente dal 07/12/2000 e del 07/10/2004, secondo quanto la Corte ritiene dimostrato dai contratti prodotti dalla banca. Come sopra esposto, infatti la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel caso di specie può ritenersi valida non già perché la banca abbia provveduto dopo la delibera del 9 febbraio 2000 a pubblicarla sulla Gazzetta Ufficiale, ma perché risulta specificamente pattuita per iscritto in due diversi strumenti negoziali e quindi soltanto a far data, per ciascun rapporto, da detta specifica pattuizione. Su questi punti è necessario un riesame, per verificare ed esplicitare se negli estratti conto prodotti dalla società si evidenziano rimesse solutorie o ripristinatorie, se i conteggi sono allineati ai principi sopra esposti, se rispettano il giudicato formatosi su alcuni punti
contro
versi; diversamente si dovrà procedere ad una nuova elaborazione dei conteggi.
Ne consegue in accoglimento del sesto motivo del ricorso, assorbito il settimo respinti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto. La Corte d’appello deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il sesto motivo del ricorso, assorbito il settimo, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto.
La Corte d’appello deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 18/10/2023.