Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18793/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE VAL DI SOLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 249/2020 depositata il 28/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto, davanti al Tribunale di Trento, azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in relazione al rapporto di conto corrente n. 000030301342, acceso nel 1992 e assistito da apertura di credito, in relazione al periodo 30 settembre 1995 -30 settembre 2010 (data di estinzione del rapporto), per l’importo di € 347.584,00, per avere la banca applicato -sulla base di clausole nulle – interessi usurari e ultralegali, anatocistici e spese (CMS), chiedendo inoltre la rideterminazione del saldo. La società attrice ha, ulteriormente, dedotto di avere in corso una apertura di credito con garanzia ipotecaria int avolata presso l’Ufficio del Libro Fondiario competente per il Comune di Pejo, di cui ha chiesto la cancellazione dell’intavolazione . La banca convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e ha eccepito la prescrizione delle rimesse ultradecennali, deducendo la loro natura solutoria.
Il Tribunale di Trento, previo espletamento di CTU, ha rigettato la domanda, la cui decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Trento, con la sentenza qui impugnata. Ha ritenuto il giudice di appello che tra il contratto di conto corrente e il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria vi è collegamento negoziale, risultando i due contratti aperti a distanza di pochi mesi, nonché risultando testualmente dal primo degli estratti del conto corrente la dicitura « c/c affidati» , nonché avuto riguardo alle condizioni contrattuali applicate. Ha, poi, osservato il giudice di appello che, a dispetto della diversa numerazione e denominazione del conto corrente nel corso del tempo, il rapporto debba considerarsi unitario. Ha, poi, escluso che il contratto di apertura di credito sia da qualificare come mutuo, ritenendo infondata l’eccezione relativa alla clausola di rinvio degli usi piazza.
Ha ritenuto corretto il calcolo degli interessi anatocistici operato dal CTU, con eccezione dei soli trimestri per i quali è mancata la produzione dei conti scalari, ritenendo che la banca ha correttamente adeguato unilateralmente le condizioni del conto corrente alla delibera CICR del 9 febbraio 2020 con pari
periodizzazione degli interessi creditori e debitori, comunicandole alla società correntista, non essendo state introdotte condizioni peggiorative.
Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a nove motivi, cui resiste il cessionario della banca, già costituita in grado di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’accertato collegamento negoziale tra i rapporti bancari , ritenendo non comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di appello ai fini della decisione, la quale apparirebbe una mera « ricopiatura della CTU» .
Il primo motivo è infondato, non risultando la motivazione del giudice di appello al di sotto del cd. « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo il giudice di appello motivato la ragione del collegamento negoziale sia facendo leva sull’aspetto cronologico (stipula dei due contratti a distanza di pochi mesi), sia su riferimenti testuali (uno degli estratti del conto corrente ripotava dicitura « c/c affidati» ), sia in relazione alle condizioni contrattuali.
Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione all’interpretazione dei contratti bancari (conto corrente e apertura di credito ipotecaria), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere collegamento negoziale tra i due contratti. Deduce il ricorrente che il collegamento negoziale sarebbe emerso durante le operazioni del CTU e che la natura autonoma dei contratti emergerebbe sia dall’interpretazione letterale, sia da quella sistematica, sia dall’interpretazione secondo buona fede ; in particolare, rileva che l’apertura di credito ipotecaria sarebbe risultata priva di operatività , che i contratti non sarebbero stati stipulati nello stesso momento,
che il conto corrente sarebbe stato indicato come conto corrente ordinario dal 30 novembre 2002 e che i due conti correnti avrebbero operato diversamente e sarebbero stati regolati da diverse condizioni contrattuali. Contesta, infine , l’omessa qualificazione del contratto di apertura di credito ipotecaria come contratto di mutuo.
Il secondo motivo è inammissibile. Come deduce lo stesso ricorrente, l’attività di interpretazione del contratto è operazione ermeneutica rimessa al giudice del merito, al quale spetta accertare la volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, con indagine di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvo che il ricorrente, oltre a indicare le norme asseritamente violate, indichi in quali termini il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass., n. 33929/2024; Cass., n. 9461/2021). La censura si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e di quella accolta nella sentenza impugnata sui temi suscitati dal ricorrente, secondo cui elementi cronologici, testuali e sistematici inducono a ritenere sussistente un collegamento negoziale tra i diversi contratti.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra i diversi contratti, non avendo alcuna delle parti dedotto tale circostanza in fatto.
Il terzo motivo è infondato. La censura non riguarda l’esame di una domanda nuova o diversa da quella proposta dall’attore, bensì l’interpretazione della domanda, che rientra nel potere -dovere del giudice di appello, che interpreta la domanda senza mutare i fatti costitutivi della domanda medesima (Cass., n. 32932/2024; Cass., n. 5153/RAGIONE_SOCIALE), non essendo il giudice vincolato all’interpretazione data dalle parti ai fatti allegati agli atti di causa (Cass., n. 16608/2021). Nella specie, il giudice di appello ha dato una
interpretazione dei contratti diversa da quella offerta dall’attore, ma tale statuizione giudiziale non comporta, in quanto tale, una violazione del principio della domanda.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., degli artt. 1842 e 1843 cod. civ., della l. n. 108/1996, dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile la disciplina del mutuo al contratto di apertura ipotecaria, osservandosi come le condizioni contrattuali e l’esecuzione del contratto lo caratterizzerebbero come mutu o anziché come apertura di credito ipotecaria.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la sentenza impugnata escluso che l’apertura di credito costituisca un contratto di mutuo.
Il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto censure attinenti al potere-dovere del giudice di appello di interpretare i contratti. In proposito il giudice di appello, con motivazione immune da censura, ha ritenuto che non fosse sufficiente a far ritenere che l’apertura di credito operi alla stregua di un contratto di mutuo la previsione contrattuale di durata dell’apertura di credito , attesa la accertata proroga contrattuale dell’apertura di credito e il modo in cui il contratto ha operato inter partes.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118 d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e dell’art. 1346 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha « attribuito effetto sanante delle nullità contrattuali al tasso d’interesse del 15,50%
previsto nell’APC con garanzia ipotecaria rispetto anche al rapporto di conto corrente ». Osserva parte ricorrente che la nullità della clausola non potrebbe risultare sanata dall’accertamento dell’unicità del rapporto.
Il sesto motivo è infondato, in quanto non tiene conto dell’accertamento compiuto dal giudice di appello che, nel considerare collegati i due rapporti di conto corrente e dell’apertura di credito, ha ritenuto irrilevante il rinvio agli usi piazza.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame della CTU in punto interessi anatocistici. Parte ricorrente censura la statuizione della sentenza di appello, la quale avrebbe omesso di considerare che il CTU aveva effettuato il calcolo per il periodo 1995-2000, laddove si sarebbero potuti ricostruire i periodi mancanti attraverso l’esame della documentazione (« avrebbe potuto ricostruire la contabilità dei periodi intermedi calcolando per differenza tra numeri totali debitori rilevati dai conti liquidazioni documentati e i numeri debitori del mese o dei mesi presenti »).
Il settimo motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una richiesta di riesame della metodologia di lavoro e delle conclusioni del CTU, il cui apprezzamento spetta al giudice del merito.
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. « 25 D.lgs 342/99 anche in relazione agli artt. 1283, 1284 c.c. e 117 e 118 TUB per essere stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi al rapporto oggetto di causa c/c n. 00030301432 dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonostante il relativo art. 7 la legittimasse solo a condizione di reciprocità tra banca e cliente e in presenza di un patto scritto (nella specie mancante) e sebbene la disposizione transitoria prevedesse l’adeguamento dei contratti stipulati prima della delibera
(come quello per cui è causa) mediante patto scritto in caso di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, peggioramento che erroneamente la Corte territoriale avrebbe inteso valutare non in astratto, ma in concreto» . Il ricorrente osserva che, attesa l’illegittimità dell’anatocismo in epoca precedente la delibera CICR del 9 febbraio 2000, tale illegittimità si proietterebbe anche sul periodo successivo ove manchi (come nella specie) una espressa pattuizione scritta, risultando a ciò irrilevante la comunicazione in Gazzetta Ufficiale da parte della banca; ciò in quanto le condizioni del cliente sarebbero peggiorate, passando da assenza di capitalizzazione a capitalizzazione omologa di tassi attivi e passivi.
15. L ‘ottavo motivo è fondato. Questa Corte ha ribadito il principio secondo cui la salvezza dell’attribuzione al CICR della regolamentazione del « transito » dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo (Cass., n. 28609/2025; Cass., n. 7377/2025), ha fatto salvo l’art. 7, comma 2, Del ibera CICR 9 febbraio 2000, secondo cui la modifica delle clausole può essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, comma 3, Del. CICR cit.). Atteso che la pattuizione anatocistica con pari periodicità è tendenzialmente (« costantemente »: Cass., n. 9140/2020) se non « evidentemente » (Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, questo rende necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità. Né la natura peggiorativa può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, « in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale » (Cass., n. 28215/2024; conf. Cass., n. 13669/2025; Cass., n. 7377/2025). Stante l’impossibilità di valutare se le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento n. 18793/2021 R.G.
delle condizioni precedentemente applicate a termini dell’art. 7, comma 2, Delibera CICR 9 febbraio 2000, deve farsi applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 7 Delibera cit., secondo cui le nuove condizioni contrattuali che prevedono l’anatocismo bancario con pari periodicità devono essere assistite da pattuizione scritta (Cass., n. 27460/2025). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata con rinvio per nuovo esame.
Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di appello, attinenti: a) alla errata metodologia utilizzata dal CTU per la verifica del tasso usurario, il quale avrebbe fatto riferimento alle istruzioni della Banca d’Italia e non avrebbe correttamente tenuto conto della CMS e degli effetti dell’anatocismo; b) all’omessa pronuncia su lle contestazioni mosse all’operato del CTU in relazione agli importi accertati; c) alla domanda risarcitoria per avere la banca modificato in modo arbitrario le condizioni contrattuali; d) in relazione alla domanda di cancellazione dell’intavolazione della iscrizione ipotecaria e per la riduzione della stessa a termini dell’art. 2874 cod. civ.
Il nono motivo -previa riqualificazione del motivo come nullità della sentenza per assenza di motivazione – è fondato, non essendovi nella sentenza impugnata traccia dell’esame delle suddette questioni, né potendosi ritenere rispettosa del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014) la motivazione secondo cui tali questioni rimangono assorbite dal rigetto dei precedenti motivi di gravame.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione all’ottavo e al nono motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’ottavo e il nono motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME