SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 556 2025 – N. R.G. 00000169 2021 DEL 25 03 2025 PUBBLICATA IL 25 03 2025
R.G. 169/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– NOME COGNOME
Presidente
– NOME COGNOME
Consigliere
– NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con  il  patrocinio  dell’AVV_NOTAIO ( ), Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
(C.F.
,  con  il  patrocinio  dell’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME (
),
appellanti
e
(C.F.
),  con  il  pat
rocinio  dell’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME (
),
appellata
Conclusioni
per e «Voglia  l’Ecc.ma  Corte  di  Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in parziale Parte_1 Parte_2
Parte_2
C.F._2
C.F._1
Controparte_1
P.IVA_2
C.F._3
riforma della sentenza n. 1006/2020 Rep. N. 1990/2020 (R.G. n. 4078/2014), emessa dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, in data 06 dicembre 2020, depositata e pubblicata in data 11 dicembre 2020 e notificata a mezzo pec all’indirizzo: in  data  23.12.2020  per  tutte  le ragioni esplicitate nel corpo dell’atto di appello: Email_1
In via preliminare:
Accogliere l’appello proposto e per l’effetto, in via istruttoria, in riforma della sentenza impugnata,
Nel merito:
a) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all’art. 1815 2° comma c.c; qualora invece l’istituto di credito convenuto, nonostante l’istanza ex art. 119 TUB avanzata dall’odierno attore, non fornisca la p rova della pattuizione scritta di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall’art. 117 TUB e 1284 c.c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei BOT;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive  variazioni,  nonché  sulla  prassi  della  unilaterale  variazione  dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
d) rideterminare il ‘dare ed avere’ tra le parti in costanza dell’intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il ‘saldo zero’ del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell’istituto di credito convenuto alla rideterminazione del saldo conto epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
f) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento  in  RAGIONE_SOCIALE  dei  RAGIONE_SOCIALE  sotto  la  voce  ‘stato  del  rapporto’ contestato,  ai  sensi  del  13°  e  14°  aggiornamento  della  Circolare  Banca D’Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
Con  espressa  riserva di autonoma  azione  volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario»;
per «Perché Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: Controparte_1
I) Nel  merito,  rigettare  integralmente  l’appello  e  le  domande  tutte proposte dalla e  dalla  Sig.ra con  atto  di citazione notificato ad in data 22/01/2021, perché del tutto infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
da , con conseguente conferma integrale della sentenza n. 1006/2020  emessa  il 06/12/2020  e  pubblicata l’11/12/2020 dal Tribunale  di  Pistoia,  in  composizione  monocratica,  in  persona  del  AVV_NOTAIO,  comunicata  in  pari  data  e  notificata  via  pec  il 23/12/2020. Controparte_1
II)  In  via  istruttoria,  disporre  la  convocazione  del  CTU  a  chiarimenti, affinché  proceda  a  modificare  l’Ipotesi  2  bis  con  applicazione,  a nche per il c/c ordinario n. 305536, della capitalizzazione trimestrale.
III)  In  ogni  caso,  con  vittoria  di  spese  e  compensi  difensivi  anche  del presente grado di giudizio».
Rilevato
(in prosieguo ) -debitore principale -e -nella qualità di garante -hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1006 del 2020 del Tribunale di Pistoia, con la quale sono state rigettate le domande da esse avanzate e volte alla rideterminazione del dareavere in relazione ai rapporti di conto corrente n. 305536.00 e di conto anticipi n. 305536.20, nonché al contratto di mutuo n. 109323/86 del 17 novembre 2008, tutti intercorsi con (ora e in prosieguo ), statuizione cui si è accompagnata la condanna alla refusione delle spese di Parte_1 Pt_1 […] Parte_2 Controparte_3 […] Controparte_1 CP_1
lite.
A sostegno della domanda di accertamento -a cui era stata limitata quella originaria di ripetizione -le odierne appellanti adducevano: a ) in relazione ai rapporti di conto, la pattuizione di interessi usurari o comunque l’applicazione di interessi ultralegali non dovuti, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’unilaterale variazione di tassi e condizioni contrattuali, la mancata pattuizione o comunque la nullità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), l’antergazione e postergazione delle valute; a tale domanda si è accompagnata quella di ordinare alla banca
l’effettuazione della corretta segnalazione a lla RAGIONE_SOCIALE; b ) in relazione al contratto di finanziamento, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori per usurarietà, con conseguente condanna dell’istituto  di  credito  alla  restituzione  delle  so mme pagate a titolo di interessi di mutuo.
Il Tribunale:
1. quanto ai rapporti di conto, pur ritenendo ammissibile la limitazione dell’originaria pretesa condannatoria al mero accertamento, ha ritenuto che gli  attori  odierni  appellanti  non  avessero  assol to  all’onere  probatorio  su  di essi gravante, nemmeno a seguito dell’espletata c.t.u.;
2. quanto al finanziamento, ha escluso l’usurarietà dei tassi.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1.  il giudice  di  prime  cure  avrebbe  fatto  malgoverno  del  principio dell’onere della prova, travisando le conclusioni cui è giunto il c.t.u., il quale aveva ritenuto che la parziarietà degli estratti conto disponibili – e prodotti a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385  del 1993  (t.u.b.) -non  ostasse a una  risposta ragionevolmente corretta al quesito;
2.  dalla  c.t.u.  sarebbe  emersa  l’applicazione  di  interessi  in  misura ultralegale  non  pattuita  per  iscritto,  con  conseguente  necessità  di dare  applicazione  all’art.  117,  comma  7,  t.u.b.,  appl icando  il  tasso b.o.t.;
3.  la  clausola  anatocistica  prevista  nel  contratto  di  conto  corrente sarebbe  nulla,  anche  a  seguito  dell’intervento  della  delibera  C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, in mancanza di specifica pattuizione sul punto;
4. parimenti nulla sarebbe la c.m.s., in quanto non pattuita per iscritto e affetta da indeterminatezza.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell’appello. CP_1
Con la sentenza non definitiva n. 2279 del 2023 di questa Corte, ravvisatasi la formazione del giudicato con riferimento alla reiezione della domanda afferente al mutuo, con riferimento ai rapporti di conto, rigettata l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è stata respinta la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, c.m.s., antergazione e postergazione delle valute e interessi usurari e alla rideterminazione del dare-avere tra le parti anche in considerazione di essi, per difetto di prova della mancanza di causa debendi e quindi ancora prima e a prescindere dallo svolgimento della c.t.u.
La  causa  è  stata  rimessa  sul  ruolo  in  relazione  alle  doglianze  relative all’anatocismo, previa ricerca (vana) e ricostruzione (effettuata nel contraddittorio delle parti) del fascicolo cartaceo delle appellanti.
Depositata  la  relazione  peritale,  all’esito  dell’udienza  del  10  dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c. -la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 11 dicembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Come accennato in narrativa, con la sentenza non definitiva n. 2279 del 2023 di questa Corte è stata respinta, in ordine ai rapporti di conto, la domanda volta all’accertamento  dell’illegittimità  degli  addebiti  per  interessi ultralegali,  c.m.s.,  antergazione  e  postergazione  delle  valute  e  interessi usurari.
Resta da esaminare quella relativa all’anatocismo, dedotta con il terzo motivo di gravame, con riferimento alla quale è stata espletata la c.t.u.
Occorre  preliminarmente  rilevare  al  riguardo  che  il  Collegio  ha  già manifestato, nella pronuncia non definitiva, la propria adesione
all’orientam ento giurisprudenziale per cui, a seguito della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, la pratica anatocistica necessita di un’espressa pattuizione.
Con riferimento al profilo in considerazione -compreso quello istruttorio a esso correlato -il Collegio è vincolato alle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva precedentemente pronunciata, per cui esso non può più essere rimesso in discussione in alcun modo nel presente giudizio (come già evidenziato con l’ordinanza istruttoria del 4 giugno 2024) .
Infatti, la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva «non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l’esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con  la  sentenza  interlocutoria»  (Cass.  n.  12065  del  2022,  in  motivazione; analogamente,  in  precedenza,  Cass.  n.  2237  del  2005  e  Cass.  n.  451  del 1981, entrambe in massima).
È pertanto irrilevante valutare la possibilità d ell’adeguamento contrattuale  alle  nuove  condizioni  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  e  comunicazione  al  correntista,  operando  una «valutazione  relazionale  tra  le  nuove  e  le  vecchie  condizioni  del  contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. n. 5064 del 2024, in motivazione, conforme a Cass. n. 5054 del 2024).
Tale orientamento, peraltro, è stato espressamente disatteso dalla medesima Corte regolatrice, secondo cui «[l]e richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all’adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle
nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultim[e] e, dunque, dell’assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. […] Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale -peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 -da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. […] Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare» (Cass. n. 28215 del 2024, in motivazione).
Onde  rendere  legittima  la  pratica anatocistica -che  il c.t.u. ha riscontrato  anche  con  riguardo  agli  interessi  maturati  sul  conto  anticipi, trimestralmente capitalizzati sul conto corrente n. 305536 (pag. 22 dell’elaborato peritale depositato in appello) -sarebbe dunque stata necessaria  una  specifica  pattuizione  rispettosa  dei  crismi  della  delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000; ciò che è mancato, come rilevato dall’ausiliare a seguito della disamina della documentazione prodotta.
Non consente di diversamente opinare il tenore del contratto di conto anticipi salvo buon fine del 25 gennaio 2005 (prodotto in allegato alla perizia di  cui  al  doc.  4  fasc.  Intesa),  che  si  riferisce,  chiaramente,  ai  soli  interessi debitori,  prevedendone  la  capitalizzazione  trimestrale,  in  concreto  operata sull’altro conto.
Ne discende che l’anatocismo praticato dalla banca, a prescindere dal successivo concreto adeguamento alla citata delibera C.i.c.r., non può dirsi legittimo -rendendo  irrilevante  l’approfondimento  peritale  sollecitato  da ,  ancora  in  comparsa  conclusionale -con  conseguente  necessità  di espungerne  gli  effetti  nella  ricostruzione  del  rapporto  di  dare-avere  tra  le parti. CP_1
Esso è peraltro influenzato a nche dall’eccezione di prescrizione sollevata da e ribadita nell’atto di costituzione in appello, il cui effetto copre il periodo a ritroso dal 19 ottobre 2004 (ossia, anteriore al decennio decorrente dalla  data  di  perfezionamento  della  notifica  del l’atto  di  citazione  in  primo grado). CP_1
Nella sua  valutazione, peraltro, al fine di individuare le rimesse interessate dalla prescrizione, occorre tener conto esclusivamente dell’affidamento pattuito expressis verbis .
Se è vero che, «[n]el regime previgente a ll’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell’affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall’art. 2725 c.c., a cui si riporta l’art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità» (Cass. n. 16445 del 2024, in massima) e che, comunque, «[i]n tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi possano e ssere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi
eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima) -principi a cui questa Corte si è più di recente uniformata -non può ritenersi che, in presenza di pattuizione scritta dell’affidamento,  un’occasionale  diversa  emergenza  del  relativo  limite  dagli estratti  conto  sia  inequivocamente  dimostrativa  di  un  accordo  in  deroga  e non, piuttosto, di mera momentanea tolleranza sullo sconfinamento.
Inoltre, il c.t.u. -in ossequio alle indicazioni fornite con il quesito peritale e senza segnalare impossibilità di sorta a fronte della documentazione prodotta onde individuare le rimesse solutorie interessate -dalla prescrizione, si è correttamente attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «[i]n tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare t utti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio» (Cass. n. 9141 del 2020, in massima) e «[n]elle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il ‘dies a quo’ della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo» (Cass. n. 7721 del 2023, in massima). Di qui la necessità di riferirsi,
nell’accertamento, al ‘saldo rettificato’ piuttosto che al ‘saldo banca’, come sostenuto da . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, occorre dunque seguire, quanto  all’effetto della prescrizione  e  alle rimesse interessate, l’ipotesi  «A»  indicata  dal  c.t.u.  alle  pagg.  16  e  17  dell’elaborato  peritale depositato nel corso del giudizio d’appello.
Da tanto consegue che, considerando altresì illegittima, come detto, la capitalizzazione operata in relazione a entrambi i conti, la soluzione da accogliere nella rideterminazione del dare-avere tra le parti -ossia del saldo del conto corrente n. 305536, sul quale avveniva, trimestralmente, anche l’addebito degli interessi maturati sul conto anticipi (pag. 23 dell’elaborato peritale depositato in appello) – è l’«Ipotesi 2» di ricalcolo, che, riallacciandosi all’ipotesi «A» in ordine alle rimesse prescritte, quantifica il saldo a debito della correntista in euro 229.722,47 al 10 agosto 2016 rispetto all’originario saldo, sempre a debito, di euro -288.362,87.
Tanto in accoglimento del terzo mezzo di gravame.
2.  Quanto  alla  richiesta  di  segnalazione  del  rapporto  alla  RAGIONE_SOCIALE  come  ‘contestato’  in  ragione  della  pendenza  del  giudizio,  essa  non può trovare accoglimento.
Mette conto rilevare come il Tribunale abbia rigettato tutte le domande attoree, compresa, quindi, quella in considerazione, la cui reiezione, diversamente dalle altre, non può ritenersi esser dipesa dal riscontrato difetto di prova, essa essendo stata ancorata alla mera contestazione del rapporto, a prescindere dalla sua fondatezza o meno. Dunque, non può ritenersi che l’aggressione della statuizione sulla mancanza di adeguatezza dimostrativa abbia consentito la mera riproposizione della domanda in questione , senza articolazione di uno specifico motivo d’impugnazione al riguardo.
3. Quanto alle spese di lite, torna utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale consegu enza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione» ( ex aliis , Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Peraltro, «[i]n tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., 32061 del 2022, in massima).
Nella specie, a fronte della riforma  della sentenza  impugnata,  si configura una fattispecie di soccombenza reciproca, in quanto la domanda di accertamento si è articolata in più capi, su alcuni dei quali è risultata vittoriosa e gli appellanti soccombenti (interessi ultralegali, c.m.s., antergazione e postergazione delle valute e interessi usurari) -analogamente sull’autonoma domanda di segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE  e  su  altri  il contrario (anatocismo). CP_1
Ciò giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, il residuo ½ dovendo gravare su . CP_1
Alla  liquidazione  si  procede  in  dispositivo,  in  applicazione  dei  valori intermedi  tra  i  minimi  e  i  medi  relativi  allo  scaglione  di  riferimento  (euro 52.001,00 -euro 260.000,00), identificato alla stregua della differenza tra il saldo documentato e quello riaccertato.
Le spese relative alla c.t.u. di primo grado e alla relativa integrazione, in larga  misura  funzionali  alla  valutazione  delle  doglianze  poi  respinte  con  la sentenza non definitiva, sono poste a esclusivo carico solidale degli appellanti; quelle della c.t.u. svolta in appello -a  carico solidale delle parti nel rapporto con l’ausiliare -debbono definitivamente gravare esclusivamente  su ,  in  quanto  l’accertamento  peritale  ha  con dotto all’accoglimento della domanda in suo danno. CP_1
P.Q.M.
L’intestata Corte d’appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in  parziale  accoglimento  dell’appello  spiegato  da e  da Parte_1
avverso la sentenza n. 1006 del 2020 del Tribunale di Pistoia  e  in  riforma  della  stessa,  ridetermina  il  saldo  del  conto corrente  ordinario  n.  305536.00  al  10  agosto  2016  in  euro  229.722,47,  ossia  a  debito  della  correntista,  rispetto  all’o riginario saldo, sempre a suo debito, di euro -288.362,87, alla stessa data; Parte_2
2. compensa in ragione della  metà  le  spese  processuali  di  entrambi  i gradi di giudizio -liquidate, nel loro importo complessivo (ossia, ante compensazione), in euro 10.577,5 per il giudizio di primo grado e in euro 10.738,5, oltre euro 804,00 per spese vive, per quello d’appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza -condannando a  rifondere  a e  a in […] Controparte_1 Parte_1 Parte_2
solido tra loro, la residua metà, importo da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistataria;
3. pone le spese di c.t.u. di primo grado a definitivo carico solidale di e di pone le spese di c.t.u. in appello a definitivo carico di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Così  deciso  nella  camera  di  consiglio  della  seconda  sezione  civile,  in  data 24 marzo 2025.
Il Consigliere relatore/estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME