SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 49 2026 – N. R.G. 00000402 2020 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 402/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 22 maggio 2020
d a
(già ( P.Iva ), con sede in Repubblica Ceca, INDIRIZZO, codice identificativo in persona del suo legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come P. P. C.F.
da procura in atti.
P.IVA (doc. 01) -già con sede in Boltiere (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti. P. C.F.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. ) del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F.
APPELLATO
e posta in decisione all’udienza collegiale del 15 ottobre 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
20 settembre 2019, n.1978
CONCLUSIONI
Dell’appellante e del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
‘l’Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, Voglia così giudicare:
Accogliere per i motivi tutti dedotti nel proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1978/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo -in persona del AVV_NOTAIO pubblicata in data 20.09.2019, nell’ambito del giudizio n. 7277/2017 R.G., accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano -intendendosi rinunciate le domande e le eccezioni proposte in primo grado e non espressamente riproposte in appello-:
Nel merito:
-accertata la nullità della clausola prevista all’art. 7 del contratto di conto corrente n. 20040/9 divenuto poi nel giugno 1997 il n. 1000/290 senza soluzione di continuità, come da Sent. 729/2024 R.G. pubblicata il 12.07.2024 -n. 402/2020 R.G. -Rep. n. 736/2024 del 12.07.2024 resa da codesta Corte di Appello e, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, delle voci applicate sul conto corrente in maniera illegittima, riformulare il saldo dello stesso e, per l ‘effetto, condannare la alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di anatocismo, usura o commissioni/spese e oneri tutti non dovuti per mancata pattuizione ex ante e per tutti i motivi articolati in corso di causa così come quantificate nella Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata o
nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta equa o di giustizia.
condannare, in ogni caso, alla restituzione a di tutti gli importi a quest’ultima addebitati in modo illecito ed illegittimo, per tutti i motivi articolati e determinati in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, contributo unificato, tassa di registro se dovuta, spese di CTU, e tutto quanto dovuto per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in capo al sottoscritto avvocato.
Si conferma la produzione documentale che ci si appresta a depositare nuovamente secondo le indicazioni impartite da codesta Corte di Appello.’
Dell’appellato
‘Voglia l’Ecc.ma Corte così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
-accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello, per violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
-accertata e dichiarata l’infondatezza delle avversarie doglianze, respingere tutte le domande di parte appellante e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 1978/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata in data 20.09.2019;
IN INDIRIZZO, nella denegata ipotesi di remissione in istruttoria della causa:
-accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione per il rapporto contestato -per i motivi di cui in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti – per il periodo anteriore al 21-12-2005;
respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto;
-per l’effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, e dichiarare che nulla deve alla società
ad alcun titolo.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti e compensi professionali. ‘
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società premettendo di aver stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente, chiedeva che ne venisse dichiarata la nullità e che la banca venisse condannata alla restituzione di tutte le somme versate in eccesso a titolo di interessi usurari, anatocistici e commissioni, nonché che venisse condannata alla restituzione delle ‘ somme che risulteranno in corso di causa ‘, versate in esecuzione del contratto ‘Interest rate swap’ stipulato con la banca in data 26 novembre 2009.
Preso atto di quanto premesso, il tribunale di Bergamo riteneva le domande infondate essendo le difese di parte attrice connotate da un’estrema genericità, in quanto il loro contenuto era privo di specifici riferimenti ai contratti, nonché alla loro esecuzione.
Ulteriormente il tribunale rilevava la carenza probatoria delle difese di parte attrice, ed in particolare che la società non aveva prodotto in giudizio gli estratti conto relativi all’intero rapporto.
Analoghe considerazioni valevano anche per il contratto di ‘Interest rate swap’, rispetto al quale il tribunale riteneva che non fosse stato dedotto e provato nulla.
In conclusione, il tribunale affermava che le domande di condanna alla ripetizione dell’indebito dovevano essere rigettate, mentre era inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di accertamento della nullità dei citati contratti, in quanto tale accertamento era stato richiesto quale presupposto delle domande di condanna.
In applicazione del principio della soccombenza parte attrice veniva condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 13.430,00, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2 D.m. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Propone appello avverso la predetta sentenza (già per i seguenti motivi:
1)sull’asserita genericità degli atti di parte attrice: parte appellante deduce di aver esposto nel giudizio di prime cure in maniera corretta ed esaustiva i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda posti alla base delle conclusioni rassegnate.
In particolare, parte appellante espone di aver analizzato nel dettaglio le violazioni di legge del contratto di conto corrente prodotto e/o della clausola n. 7, spiegando in maniera dettagliata le motivazioni che porterebbero alla nullità dello stesso (o della clausola), e che conseguentemente determinerebbero la ripetizione di quanto trattenuto o versato alla banca in maniera illegittima.
Inoltre, parte appellante censura la statuizione di primo grado ove è stato contestato che la società avrebbe indicato alcune somme di cui si chiedeva la restituzione solo in sede di II memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c. avendo la domanda valore indeterminato.
Parte appellante espone di aver dedotto le proprie richieste in modo specifico, in particolare con riferimento all’anatocismo ed a tutte le somme illegittimamente trattenute e applicate dalla banca senza alcuna pattuizione e/o violazione di legge, depositando e richiamando tutti gli estratti conto prodotti sin dalla costituzione del rapporto bancario e depositando in atti, ancorchè in
sede di II^ memoria ex art. 183, comma vi c.p.c., una perizia di parte a fondamento della propria domanda, riguardante tutte le voci contestate.
La società precisa di aver depositato tutti gli estratti conto dall’anno 1991 all’anno 2015, poiché nel successivo periodo antecedente alla chiusura del rapporto, il conto era inattivo in quanto l’attrice stava rientrando dal saldo negativo come da affidamento concessole, circostanza mai smentita da parte appellata.
Sulla carenza probatoria: con il secondo motivo parte appellante contesta la pronuncia di primo grado ove ha ritenuto che non fosse stato ottemperato l’onere probatorio.
Contrariamente a tale affermazione parte appellante afferma di aver prodotto nella precedente fase di giudizio, oltre al contratto di conto corrente, tutti gli estratti conto dall’apertura (nel 1991) al mese di dicembre 2015.
Pertanto, parte appellante chiede l’accoglimento delle proprie domande in ragione del fatto che l’onere probatorio era stato assolto.
3)Sul rigetto delle domande attoree senza aver assunto l’istanza istruttoria di CTU in relazione all’anatocismo e voci illegittimamente applicate in violazione al contratto e alla legge: parte appellante contesta la mancata ammissione della CTU da parte del tribunale.
Sull’asserita carenza ad agire in relazione alla domanda di accertamento
della nullità dei contratti: parte appellante contesta la pronuncia del tribunale sul punto, precisando che la ripetizione o l’applicazione di poste illegittime può avvenire non solo per il mancato rispetto di disposizioni pattuite fra le parti ma anche in quanto il contratto, proprio per alcune mancanze e violazioni di legge (art. 117 TUB, 120 TUB, art. 1283 c.c., art. 1325 c.c., art. 1346 c.c. e 1418 c.c.) può comportare la nullità dello stesso ( o nullità parziale) che giustifica quindi la ripetizione di tutto quanto applicato in forza di un contratto o clausola nulla.
Pertanto, chiede che la sentenza venga riformata ritenendo ed affermando, in relazione a tali domande di accertamento di nullità totale o parziale dei contratti, l’esistenza della legittimazione ad agire.
5)Richiesta di ammissione della CTU: parte appellante richiede l’ammissione della CTU volta a rideterminare i rapporti di dare e avere fra le parti con riferimento al contratto di conto corrente n. 20040/9, divenuto poi nel giugno 1997 il n. 1000/290 senza soluzione di continuità, espungendo gli interessi anatocistici e tutte quelle commissioni/spese applicate e non concordate, verificando altresì l’eventuale usura; applicando per tutte le operazioni di apertura credito e sconto sbf il tasso di interesse debitore di cui all’art. 117 TUB e creditore il tasso bot massimo corrispondente; epurando le commissioni di massimo scoperto, spese, interessi anatocistici, ecc.; di tutto quanto applicato illegittimamente a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici e
CMS. Infine parte appellante chiede che la consulenza tecnica verifichi, altresì, l’applicazione di tassi diversi in c/c volti ad evidenziare come gli importi fossero affidati.
*
Costituendosi in giudizio eccepisce in via preliminare
l’inammissibilità dell’appello per carenza dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c., ed in via subordinata l’infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande formulate da parte appellante.
In particolare, la banca ribadisce di aver tempestivamente eccepito l’intervenuta prescrizione per il periodo anteriore al 21/12/2005.
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La Corte, pronunciandosi con la sentenza non definitiva n. 729/2024, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. proposta da parte appellante, e, quanto al merito della causa, ha accolto il primo ed il secondo motivo di appello, considerato che parte appellante aveva esaustivamente argomentato le proprie deduzioni ed assolto al proprio onere probatorio, allegando i contratti oggetto di causa e gli estratti conto fino al 2015.
Il Collegio rigettava invece le censure di nullità integrale del contratto di conto corrente, considerato che esso conteneva tutti gli elementi richiesti dall’art. 1325 c.c; che l’oggetto risultava espressamente indicato nelle previsioni in esso contenute; preso atto della validità dei contratti così detti ‘mono -firma’, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Esclusa la nullità totale del contratto, il Collegio individuava tuttavia la nullità della clausola n. 7 dello stesso per indeterminatezza, facendo essa riferimento, per la quantificazione degli interessi, agli c.d. ‘usi piazza’.
Preso atto di tutte le doglianze sollevate nei motivi di appello, e dell’eccezione di prescrizione proposta da parte appellata, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria affinché venisse espletata CTU contabile, assegnando al consulente incaricato il seguente quesito: ‘ il CTU esaminati atti e documenti di causa, acquisito ogni ulteriore documento che ritenga opportuno previo accordo delle parti ai sensi dell’art. 198 c.p.c. ridetermini il saldo finale del conto corrente n.20040/9, ed a tal fine:
elimini tutte le somme addebitate a titolo di commissioni, spese e oneri non pattuite fra le parti;
-preso atto della nullità per indeterminatezza dell’art. 7 del contratto, essendo stati previsti gli interessi passivi mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e tenuto conto che il
contratto di conto corrente è stato stipulato anteriormente al 19 luglio 1992, proceda il CTU alla sostituzione degli interessi applicati con il tasso legale codicistico ex art. 1284 c.c. per l’intera durata del rapporto;
-verifichi l’eventuale intervenuta prescrizione degli addebiti per il periodo anteriore al 21 dicembre 2005, con la precisazione: i) che per i versamenti e/o accrediti con funzione solutoria (effettuati in un momento in cui il conto corrente era a debito del correntista in assenza di fido o era a debito per importo eccedente quello autorizzato) il termine prescrizionale decennale decorre dalla data del singolo versamento e/o accredito e che invece per quelli con funzione meramente ripristinatoria della provvista dell’apertura di credito decorre dalla data di chiusura del rapporto; ii) che l’accertamento circa il carattere in tutto o in parte solutorio del singolo versamento e/o accredito va effettuato soltanto dopo la depurazione dal conto corrente di tutti gli addebiti ritenuti illegittimi;
nel caso in cui sia stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi, elimini fino al 30 giugno 2000 tutte le somme a tale titolo corrisposte. Per quanto concerne il periodo successivo, con riferimento all’adeguamento alla delibera CICR del 09/02/2000 effettui il CTU il seguente conteggio alternativo:
pagina 12 di 23 -computi la capitalizzazione trimestrale, considerando quale corretta modalità di adeguamento alla Delibera CICR l’apposita pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e la specifica comunicazione in calce all’estratto conto del settembre 2000, ove effettuate;
elimini la capitalizzazione trimestrale qualora non sia intervenuta una nuova pattuizione con approvazione specifica per iscritto, quale modalità di adeguamento alla Delibera CICR 2000.’
In data 14 ottobre 2025, a seguito del deposito della consulenza espletata, interveniva in giudizio (già , quale cessionaria del credito di parte appellante, in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari, stipulato in data 11/09/2017 tra (P. Iva e (P. Iva , facendo proprie tutte P. P.
le deduzioni, difese e conclusioni formulate da parte appellante.
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell’analisi della CTU espletata il Collegio rileva quanto segue:
-quanto alla capitalizzazione trimestrale , il CTU ha affermato che non è intervenuta fra le parti alcuna specifica nuova pattuizione a seguito della Delibera CICR del 2000, pertanto, il Collegio ritiene che debba essere scomputata la capitalizzazione per tutto il periodo del rapporto; invero, anche ammettendosi l’intervenuta rituale
comunicazione dell’adeguamento, ai sensi del predetto DM 9/02/2000, certo è che secondo l’orientamento consolidato della SC di Cassazione detta comunicazione non risulterebbe comunque sufficiente per legittimare la protrazione nel tempo della capitalizzazione, a condizione della pari periodicità di quest’ultima, risolvendosi in ogni caso tale disciplina in un peggioramento rispetto a quella ritenuta operante per il periodo precedente, di totale assenza dell’anatocismo, rimosso per effetto dell’accertamento dell’illegittimità della relativa pattuizione: così a tale proposito Cass. ordinanza del 21 ottobre 2019 n. 26769 (in motivazione):
<>
Il principio che precede – al quale questa corte ritiene opportuno aderire – è stato ribadito dalla Suprema Corte con successiva ordinanza n. 12.03.2020 n. 7105, secondo cui <>.
Sempre la , con sentenza n.9140 del 19/05/2020, afferma che << In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel Co
rispetto dell'art. 2 della predetta delibera .
Pertanto la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella gazzetta ufficiale e la comunicazione delle modifiche in estratto conto non costituiscono dati sufficienti per pervenire all'affermazione della legittimità dell'adeguamento e della conseguente applicazione -per il periodo successivo al 30 giugno 2000 dell'anatocismo trimestrale, richiedendosi invece a tale fine la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte della società debitrice principale, il che non si è verificato nella fattispecie.
Gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi devono pertanto essere rimossi dal conteggio ai fini della rideterminazione del saldo.
-non risulta una specifica pattuizione della CMS , pertanto deve essere scomputata per tutto il periodo del rapporto;
si ritengono pattuite le CDF liquidate per il trimestre 4°/2015 e le CIV addebitate per i trimestri dal 2°/2013 al 2°/2014 ;
-non risulta una specifica pattuizione inerente alle spese, cui consegue lo scomputo delle stesse;
-in conformità alle indicazioni ricevute nell'ordinanza di rimessione in istruttoria il CTU ha valutato l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, pervenendo ad escludere la ripetibilità delle rimesse antecedenti il decennio a ritroso dal primo atto interruttivo che presentassero carattere
solutorio, vale a dire che fossero state effettuate in assenza di fido o in eccesso rispetto al limite del fido accordato.
Fatta applicazione dei predetti criteri il collegio ritiene di dover aderire all'ipotesi di calcolo Beta/A della relazione del CTU, nella quale:
-non è stata considerata alcuna capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto;
-è stata esclusa la debenza delle cms addebitate successivamente alla pattuizione del 24/03/1999 risultando priva la relativa pattuizione di alcuni degli elementi necessari per la compiuta determinazione del dovuto a tale titolo;
-sono state imputate tutte le operazioni di accredito e di addebito avvenute sul conto corrente ordinario per la data valuta risultante dall'estratto conto;
-sono stati eliminati gli addebiti effettuati come spese;
-gli interessi debitori sono stati calcolati mediante applicazione del tasso legale codicistico per l'intera durata del rapporto, e gli interessi creditori mediante applicazione del tasso legale codicistico per l'intera durata del rapporto, considerando l'importo al netto della ritenuta fiscale vigente;
il ricalcolo finale è stato effettuato per il periodo da considerarsi non prescritto (1/09/1996- 27/05/2016);
pagina 19 di 23 – è stata esclusa la ripetizione dei versamenti antecedenti il decennio a ritroso
dal primo atto interruttivo dei quali fosse risultata la relativa estinzione per prescrizione decennale.
Fatta applicazione dei predetti criteri, il CTU ha quantificato la somma corrisposta dal correntista in eccedenza rispetto al dovuto in €. 179.831,55, ritenendo tuttavia ripetibile la sola minor somma risultante dalla differenza tra il predetto importo e quello risultante quale saldo negativo di banca all'atto della chiusura contabile del conto corrente.
Sennnoché – come affermato da parte appellante in sede di comparsa conclusionale e come rilevato anche nella pregressa sentenza non definitiva n. 729/2024 – le parti hanno concordato la corresponsione da parte del correntista del residuo dovuto secondo il saldo banca con pagamento da effettuarsi mediante apposito piano di rientro, da attuarsi a partire dal 30/11/2015 per una durata complessiva di 8 mesi, finalizzato a risolvere la posizione passiva della società appellante.
Tale circostanza risulta comprovata dalla documentazione prodotta, e non è stata specificatamente contesta da parte appellante -con conseguentemente esonero dal relativo onere probatorio, ex art. 115, comma 1 c.p.c. -senza peraltro che risulti contestazione alcuna in ordine all'effettiva attuazione di quanto concordato nel predetto piano di rientro,
Così stando le cose, dalla somma quantificata non deve essere scomputata
l'originaria posizione debitoria di parte appellante, in quanto ripianata attraverso l'attuazione del piano di rientro concordato.
Per le considerazioni che precedono il Collegio, in accoglimento dell'appello proposto, condanna parte appellata a corrispondere ex art.2033 c.c. a parte appellante, sulla base delle domande di quest'ultima, la somma in capitale di €. 179.831,55, oltre interessi ex art. 1284, comma 1 per il periodo antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, e art. 1284, comma 4 per il periodo successivo (Cass. SU 12449/2024).
Spese
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede, in considerazione del decisum, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022, in considerazione del decisum (scaglione di valore da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00, valori medi).
Quanto alle spese del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., considerato che lo stesso si è costituito in giudizio nella fase decisionale del giudizio di secondo grado, a seguito del deposito della consulenza di ufficio espletata, e che esso e parte appellante sono assistiti dal medesimo difensore, tramite atti processuali
difensivi pressoché eguali, il Collegio condanna parte appellata a rimborsare al terzo intervenuto unicamente le spese di lite relative alla fase decisionale, quantificate in misura pari alla maggiorazione del 30% per presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, comma 2 DM 55/2014, come adeguato dal D.M. 147 del 13 agosto 2022.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di parte appellata, soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'appello proposto da (già ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 20 settembre 2019, n.1978, condanna ex art.2033 c.c.
a corrispondere a parte appellante la somma di €. 179.831,55, oltre interessi ex art. 1284, comma 1 per il periodo antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, e art. 1284, comma 4 per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale;
-condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano:
quanto al primo grado, in complessivi euro 14.103,00, di cui euro 2.552,00 per la 'fase di studio',
euro 1.628,00 per la 'fase introduttiva', euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la 'fase decisionale', quanto al presente grado d'appello,
in complessivi euro 14.317, di cui euro 2.977,00 per la 'fase di studio', euro 1.911,00 per la 'fase introduttiva', euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la 'fase decisionale', oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario ed accessori di legge;
-condanna, infine, parte appellata a rimborsare al terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. le spese della fase decisionale del grado d'appello, limitatamente all'importo corrispondente alla maggiorazione del 30% per pluralità di parti, riferita alla sola fase decisionale, pari ad euro €. 1.530,90., oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il presidente estensore NOME COGNOME