Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13167 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
Oggetto: anatocismo -delibera CICR 9 febbraio 2000
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12991/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’a AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3777/2019, depositata il 17 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 17 settembre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arstizio che aveva respinto la sua domanda di condanna della Banca Popolare di Bergamo s.p.a. (ora, RAGIONE_SOCIALE) alla restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione di un contratto di conto corrente acceso con la Banca Popolare RAGIONE_SOCIALE, dante causa della convenuta;
la Corte di appello ha riferito che la domanda attorea si fondava sull’allegazione della indebita applicazione di interessi, spese e commissioni e che il giudice di primo grado aveva respinto tale domanda sia in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione della banca, sia, quanto alle operazioni non interessate dall’operatività della prescrizione, della infondatezza della pretesa esercitata;
-ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in particolare, l’assenza di element i a sostegno dell’asserita natura ripristinatoria delle contestate rimesse, la lacunosità della documentazione prodotta dalla correntista, tale da non consentire una compiuta ricostruzione dell’andamento del rapporto , la ammissibilità della capitalizzazione periodica degli interessi a far data dal 1° luglio 2000 e la irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia in materia di usura, del l’a ddebito di costi a titolo di commissione di massimo scoperto in epoca antecedente al 31 dicembre 2009 e, comunque, dell’eventuale superamento di tale tasso nel corso del rapporto;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2934, 2935, 2709 e 2711 cod. civ.,
119 t.u.b. e 115, 116, 166, 167, 183, 210, 212 e 215 cod. proc. civ., nonché l’o messa motivazione su una circostanza controversa e decisiva del giudizio, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la mancata produzione degli estratti conto impediva l’accertamento della natura ripristinatoria delle controverse rimesse;
evidenzia, sul punto, la presenza di elementi obiettivi idonei a consentire il ricalcolo dei saldi e l a determinazione dell’importo indebitamente versato dalla correntista;
lamenta, infine, la mancata acquisizione da parte del giudice degli estratti conto relativi all’ultimo decennio e sottolinea che la banca aveva riconosciuto essere in suo possesso e, comunque, aveva l’obbligo legale di conservare;
con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118 e 120 t.u.b., 1283, 1284, 1325, 1346, 1350, 1418, 1419, 1842, 1846, 1852, 1858, 2697 e 2727 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omessa motivazione su una circostanza controversa e decisiva del giudizio, per aver la Corte di appello ritenuto che la comunicazione inviata alla correntista dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottati dalla banca medesima era idonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi passivi, pur in assenza della prova della conoscenza da parte della correntista di tale comunicazione e in virtù di una determinazione unilaterale della banca;
evidenzia, inoltre, che sul conto corrente in oggetto la banca aveva concesso un’apertura di credito ordinaria e un fido su anticipazioni bancarie di ricevute e s.b.f. le cui condizioni economiche non erano pattuite, con la conseguenza che i relativi interessi andavano riconosciuti nella misura prevista dalla legge, e che la clausola relativa all’applicazione della commissione di massimo scoperto dovev a considerarsi invalida per indeterminatezza;
la questione, interessata da quest’ultimo motivo, concernente
l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e la necessità che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore di tale delibera richiedano o meno, ai fini della loro validità per il periodo successivo, una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera si presenta di particolare rilevanza rende opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza e ne dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024.