Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
Oggetto: Nullità CMS Anatocismo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Trapani, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, INDIRIZZO
-controricorrente-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, INDIRIZZO
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1545/2019 pubblicata il 19.7.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione del 19.5.2010, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento della illegittimità di alcune clausole applicate al contratto di conto corrente ordinario n. 0000454, intrattenuto dall’attrice con la RAGIONE_SOCIALE convenuta, con condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza di quelle clausole e al risarcimento del danno per colposa segnalazione alla centrale rischi. La convenuta RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda riconvenzionale di condanna della società attrice al pagamento del saldo passivo del conto.
2. ─ Con sentenza n. 1222/2013, depositata il 17.12.2013, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, rigettava la domanda attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale condannando la società attrice al pagamento in favore della banca della somma di € 175.220,75, quale saldo passivo finale del conto accertato all’11.2.2011 sulla base di CTU, oltre gli interessi convenzionali dal 30.3.2011 al soddisfo oltre le spese del giudizio e di CTU.
3 . ─ L ‘attuale ricorrente proponeva gravame, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello accertando il credito della RAGIONE_SOCIALE in € 167.782,51.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
la CTU ha accertato che il conto in questione dall’accensione sino al 31.3.1998 è stato sempre attivo; pertanto la censura riguardante asserite e non provate rimesse non aventi natura solutoria e, come tali non coperte da prescrizione, è infondata oltre che inammissibile per mancanza di interesse;
nel contratto di c/c sono indicate sia la percentuale che la base di calcolo delle CMS e il CTU ha escluso la capitalizzazione delle stesse;
la RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità con l’estratto conto del 30.6.2000 e pubblicato il relativo avviso anche sulla G.U. del 10.7.2000;
la CTU ha rideterminato il saldo eliminando le spese fuori dei limiti delle previsioni contrattuali ed altre voci di costo non previste;
il saldo debitorio deve essere rideterminato sulle indicazioni della prima ipotesi formulata dal CTU sulla base del saldo iniziale del 1998 e non sul primo saldo trimestrale infra decennio;
le ulteriori doglianze sono assorbite in quanto non rilevanti nel giudizio, poiché la documentazione è stata acquisita al fine della ricostruzione del rapporto dal 31.12.1997 al 1.2.2011
─ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso, proponendo preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione passiva.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso allegando di essere subentrata nella «titolarità del credito già vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con tutte le relative garanzie» ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c., 117 d.lgs. n. 385/1993, 1343 c.c. La clausola del contratto che prevede la commissione di massimo scoperto è espressa in termini ambigui tali da rendere non determinabile la commissione. La clausola prevede la possibilità di applicare la commissione sull’importo massimo debitore risultant e nel trimestre solare o frazione di trimestre e non si chiarisce se debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge per un trimestre ovvero per un arco di tempo inferiore. In ogni caso la commissione rappresenta esclusivamente un incremento indiretto degli interessi.
6. ─ Con il secondo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c., 117, 120 d.lgs. n. 385/1993, 1421 c.c. Anche prima della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 la disposizione dell’art. 1283 c.c. impediva la capitalizzazione trimestrale degli interessi. La pari periodicità legittima la capitalizzazione soltanto se «ciò rappresenti per il correntista un miglioramento delle condizioni economiche del rapporto». In ogni caso, se la pari periodicità non comporta un miglioramento delle condizioni contrattuali deve essere approvata dal cliente.
6. 1 ─ La censura prospettata delinea una delle due diverse soluzioni entrambe esplicitate da questa Corte. E’ possibile ritenere, infatti, che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di
capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020; Cass., n. 29420/2020). Va, infatti, ricordato che la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l’incostituzionalità della previsione, contenuta nell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425). La richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, tuttavia, quella parte del comma 3 dell’art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l’adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull’eccesso di delega (rispetto all’art. 1, comma 5, I. n. 128/1998 cit.), avendo la Corte costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR sono colpite da quell’invalidità che l’art. 25 aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell’ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria (cfr. sempre Cass. n.9140/2020). Così, una volta appurato che la delibera CICR non ha affatto valorizzato la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola anatocistica nulla, occorre verificare se sia necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all’opposto, sia sufficiente attendere la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile.
Il principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche, basandosi sul dato giuridico della nullità delle clausole anatocistiche originariamente convenute, è
stato affermato anche da una precedente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26769, non massimata; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779, non massimata).
Diversamente questa Corte ha recentemente affermato che per il «periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell’art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l’adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30-6-2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate . La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che ‘le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate’.
Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece -come capziosamente pretende la ricorrente -tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.
A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa» (Cass., n. n. 5064/2024; Cass., n. 5054/2024).
7 . ─ Ritenuto che la questione del secondo motivo di ricorso, sopra sintetizzata, è di particolare rilevanza, è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Vis to l’art. 375, comma 2, c.p.c., rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione