Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
nel giudizio n. 32534/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, Cassa RAGIONE_SOCIALE, Cassa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Cassa RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 21344/2024 di questa Corte.
LA CORTE OSSERVA
Alla pag. 17, paragrafo 6, RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 21344/2024 è presente un errore materiale: è ivi indicata la data del 1 dicembre 2014 che è chiaramente ascrivibile a un refuso. La pronuncia ha infatti accolto, senza alcuna limitazione, il secondo motivo del ricorso principale ove era lamentato come « la sentenza di appello abbia condizionato l’applicabilità del divieto di anatocismo all’emanazione RAGIONE_SOCIALE delibera del CICR, mancando di affermarne l’immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014 » (così la sentenza, a pagg. 5 s.); del resto, il menzionato principio è fatto discendere, nella sentenza, dall’immediata applicazione dell’art. 1, comma 629, RAGIONE_SOCIALE l. n. 147/2013, «in mancanza di alcuna disciplina transitoria » (pag. 14): e tanto conferma che il riferimento alla data del 1 dicembre 2014 è frutto di una mera svista.
P.Q.M.
La Corte
dispone che ove, a pag. 17, paragrafo 6, RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 21344/2024, è scritto «In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, RAGIONE_SOCIALE delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria», sia da intendere: ««In tema di
contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, RAGIONE_SOCIALE delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 1ª