Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7337 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
nel giudizio n. 32534/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
contro
Banco di Credito P. Azzoaglio RAGIONE_SOCIALE, Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a., Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c., Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori sRAGIONE_SOCIALE, Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura sRAGIONE_SOCIALE, Banca del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi sRAGIONE_SOCIALE, Cassa Rurale e Artigiana di Boves s.c. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
nonché contro
BPER Banca RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 21344/2024 di questa Corte.
LA CORTE OSSERVA
Alla pag. 17, paragrafo 6, della sentenza n. 21344/2024 è presente un errore materiale: è ivi indicata la data del 1 dicembre 2014 che è chiaramente ascrivibile a un refuso. La pronuncia ha infatti accolto, senza alcuna limitazione, il secondo motivo del ricorso principale ove era lamentato come « la sentenza di appello abbia condizionato l’applicabilità del divieto di anatocismo all’emanazione della delibera del CICR, mancando di affermarne l’immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014 » (così la sentenza, a pagg. 5 s.); del resto, il menzionato principio è fatto discendere, nella sentenza, dall’immediata applicazione dell’art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013, «in mancanza di alcuna disciplina transitoria » (pag. 14): e tanto conferma che il riferimento alla data del 1 dicembre 2014 è frutto di una mera svista.
P.Q.M.
La Corte
dispone che ove, a pag. 17, paragrafo 6, della sentenza n. 21344/2024, è scritto «In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria», sia da intendere: ««In tema di
contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª