Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
sul ricorso 22356/2020 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1283/2020 depositata il 18/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Banca Monte dei Paschi di Siena -che si era vista chiamare in giudizio da RAGIONE_SOCIALE al fine di ripetere in relazione al rapporto di conto corrente ancora in essere con la convenuta le somme da questa indebitamente incamerate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto et similia -con un ricorso affidato a quattro mezzi impugna la sopra riportata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento del gravame della correntista ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, ha ritenuto che, sebbene non potesse darsi seguito alla domande di ripetizione, atteso che il conto relativo era ancora attivo, ciò non ostasse alla disamina della pretesa attrice quanto alla presupposta domanda di accertamento; di conseguenza gli interessi andavano ricalcolati al netto della capitalizzazione, non essendovi stata alcuna pattuizione al riguardo quantunque l’applicazione di interessi anatocistici seguita alla delibera CICR del 2000 facesse registrare un peggioramento rispetto alla preesistente condizione di nullità, mentre nessuna adesione poteva trovare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca non essendo provata la natura solutoria delle rimesse.
Al ricorso così proposto, illustrato pure con memoria, ha replicato l’intimata con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso lamenta che la Corte d’Appello avrebbe violato gli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. nell’aver ritenuto che l’originaria domanda attrice fosse scrutinabile sotto il profilo della presupposta domanda di accertamento. Posto che nel proporre l’appello la correntista si era limitata a reiterare le domande
dispiegate in primo grado, intese rispettivamente a far accertare l’illegittimità talune di voci di debito applicate al rapporto e a richiedere di seguito la condanna della banca alla loro restituzione, senza formulare alcuna domanda di accertamento, era di conseguenza censurabile il fatto che «la Corte d’Appello di Bologna, in aperto spregio degli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile, avesse accertato ad una determinata data un saldo a credito della correntista nel medesimo c/c»
Il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 100 cod. proc. civ. nell’aver ritenuto che la domanda attrice fosse comunque scrutinabile in caso di conto aperto, sebbene non fosse ravvisabile in capo alla correntista un interesse ad agire attuale e concreto. Posta la natura strumentale della domanda di accertamento rispetto alla domanda di condanna, «l’interesse ad essa sotteso non può essere isolato e non può prescindere dalla richiesta restitutoria», sicché in caso di conto aperto andava esclusa l’esperibilità di un’azione di mero accertamento per difetto di interesse del proponente.
Il terzo motivo di ricorso lamenta che la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 120 TUB e gli artt. 2, 6 e 7 della delibera CICR 9.2.2020 nell’aver ritenuto che non fosse consentita nella specie alcuna capitalizzazione periodica degli interessi a credito e a debito. Ragionando alla luce dei precedenti di questa Corte il decidente del grado era pervenuto alla censurata conclusione considerando che, stante la preesistente nullità di ogni clausola anatocistica, dopo la delibera CICR che ne consentiva la stipulazione a parità di condizioni si sarebbe resa necessaria un’espressa pattuizione trattandosi di condizione peggiorativa rispetto alla ristabilita normale e legale situazione di anatocismo assente e non sarebbe stato sufficiente il mero avviso sulla G.U., di talché in difetto di ciò il calcolo degli
interessi andava effettuato senza alcuna capitalizzazione. Osserva, al contrario, la deducente che quella accolta dalla Corte d’Appello configura una lettura che «pone ingiustificatamente nel nulla l’allora vigente art. 120, comma 2, TUB … nonché la delibera CICR 9/2/2000 nella parte in cui ha dettato la disciplina per l’adeguamento dei contratti in essere»; in particolare, tenuto conto delle finalità della disciplina dettata dal CICR, che portano a ritenere legittimo l’anatocismo ove, nei contratti bancari già in essere, sia stato posto in essere, come accaduto nella specie, un adeguamento alle disposizioni della delibera CICR per mezzo della pubblicazione in G.U. e della comunicazione della variazione al cliente, la lettura operata dalla Corte di merito risulta in «pieno contrasto con la lettera della norma (art. 7 delibera CICR) dove sia al comma 2 che al comma 3 il legislatore non ha fatto genericamente riferimento ad un peggioramento “delle condizioni contrattuali”, bensì ad un peggioramento “delle condizioni precedentemente applicate”; e dunque è all’evidenza che la comparazione deve essere effettuata tra le condizioni prima applicate (e cioè quelle ritenute illegittime) e le nuove. Il testo della norma esterna la volontà del legislatore di far riferimento -agli specifici fini della valutazione del carattere peggiorativo delle condizioni -alla vecchia clausola applicata come virtualmente valida».
5. Il quarto motivo di ricorso lamenta che la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 117 TUB e l’art. 2697 cod. civ. nell’aver ritenuto di non accogliere l’eccezione di prescrizione opposta dalla banca. Posto che la prova dell’affidamento deve essere fornita producendo il relativo contratto e non può essere argomentata per facta concludentia e che ai fini della ritualità dell’eccezione non si rende necessario individuare la natura delle rimesse, essendo sufficiente dedurre l’inerzia del titolare del diritto, ne discende «la completa erroneità»
del ragionamento decisorio in guisa del quale il decidente del grado si era indotto a divisare la natura affidata del conto, quantunque gli elementi fattuali valorizzati in questa direzione siano privi di rilevanza e «l’evidente contrasto con quanto statuito dal più recente arresto di legittimità» di quanto diversamente affermato dal decidente sugli oneri di allegazione facenti capo a chi eccepisce la prescrizione.
6. Il collegio, preso atto che con riguardo alla questione sollevata con il terzo motivo di ricorso in esito alla camera di consiglio tenutatasi il 19.3.2024, attesa la ricorrenza nella giurisprudenza di interpretazioni non coincidenti, riconducibili in principalità, da un lato, a Cass. 26769/19 e 9140/20 e, dall’altro, a Cass. 5054/24 e 5064/24, si è ritenuto con ordinanza interlocutoria 8639/24 di rimettere la decisione della causa alla pubblica udienza della I Sezione civile, reputa necessario attendere le determinazioni che saranno adottate a seguito di detta pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.4.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME