Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7129 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21074/2020 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n.1461/2019 depositata il 29.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora rileva, nel 1995 COGNOME NOME, qualificatasi proprietaria dal 1974 del terreno identificato col mappale 451 del foglio 13 del NCT del Comune di Roccavignale, in località Pianissolo, lamentava che nel 1990 fossero stati effettuati dei lavori di allargamento di una preesistente strada vicinale (poi qualificata come interpoderale), che avevano reso incerti i confini della sua proprietà rispetto ai terreni confinanti (mappali 40, 158, 161 e 170), e chiedeva quindi al Pretore di Cairo COGNOME, in contraddittorio coi proprietari di essi, di accertare l’esatto confine, con condanna dei convenuti alla restituzione in integro della sua proprietà ed al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano tempestivamente nel giudizio di primo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, che contrastavano le richieste dell’attrice, sostenendo che la strada vicinale che conduceva anche ai loro terreni era stata allargata prima del loro acquisto, e per
l’ipotesi in cui fosse riscontrato lo sconfinamento della stessa in pregiudizio della particella 451 dell’attrice, chiedevano la costituzione di servitù coattiva su tale sconfinamento, dichiarandosi disponibili a corrispondere l’indennità di legge, e venivano autorizzati a chiamare in causa il comproprietario della particella 451, COGNOME NOME (al quale in prosieguo succedeva la figlia COGNOME NOME, e quindi l’erede di quest’ultima COGNOME NOME).
Esteso il contraddittorio anche ai proprietari delle particelle 161, 162, 477, 480 e 170 del foglio 13 del NCT del Comune di Roccavignale, dopo una serie di interruzioni per morte di alcune parti e conseguenti riassunzioni, veniva espletata la CTU del geometra NOME COGNOME, che individuava il confine, materializzandolo col consenso delle parti, e precisava che la vecchia strada interpoderale era posizionata a cavallo del confine materializzato con un’estensione di 75 cm per lato, per complessivi m 1,50 di larghezza, e riportava in planimetria la maggiore superficie della particella 451 occupata dalla strada medesima a seguito del lamentato sconfinamento.
Dopo la soppressione delle Preture ed il trasferimento del giudizio, il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 625/2014 dell’8.5.2014, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’esatta materializzazione dei confini tra i fondi oggetto di causa, accertava l’inesistenza del danno lamentato da COGNOME NOME e COGNOME NOME respingendo la loro domanda risarcitoria, ordinava ai convenuti e chiamati in causa la restituzione in pristino della particella 451 del foglio 13 del NCT del Comune di Roccavignale, e respingeva la domanda riconvenzionale di COGNOME NOME e COGNOME NOME di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione della particella 451 occupata illecitamente dall’allargamento della strada interpoderale.
Appellata tale sentenza da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che sostenevano che la strada interpoderale era la sola via di accesso ai
loro fondi ed invocavano l’ampliamento della servitù esistente ex artt. 1051 comma 3°, o eventualmente lo spostamento della stessa ex art. 1052 cod. civ., contrastati da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che eccepivano l’inammissibilità della domanda di ampliamento o spostamento della servitù, non avanzata in primo grado, e l’insussistenza dei presupposti applicativi di quegli articoli, il giudizio veniva più volte interrotto per morte di alcune parti e riassunto, e la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 1461/2019 del 15/29.10.2019, respingeva il gravame, condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME e le dichiarava compensate tra gli appellanti e gli altri appellati costituiti.
5) La sentenza di secondo grado respingeva la domanda degli appellanti, rilevando che nel giudizio di primo grado non era stata avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME alcuna domanda riconvenzionale (ad esempio per usucapione) che fosse volta a fare accertare un qualsiasi titolo dei predetti ad utilizzare la strada interpoderale nella più ampia larghezza che era stata rilevata dal CTU rispetto alla larghezza originaria, riscontrata catastalmente di m 1,50, e che la loro riconvenzionale di costituzione della servitù coattiva a favore di fondo intercluso era stata correttamente respinta dal Tribunale di Savona, in quanto il fondo di loro proprietà non presentava un’interclusione assoluta, risultando accessibile attraverso la strada interpoderale, e gli appellanti non avevano allegato in primo grado, come sarebbe stato loro onere, le ragioni dell’insufficienza del passaggio sulla strada interpoderale che avrebbero semmai potuto giustificare l’applicazione degli articoli 1051 comma 3°, o 1052 cod. civ., che legittimavano l’ampliamento o lo spostamento coattivo di una servitù di passaggio con imposizione di un ulteriore peso sul fondo servente solo in relazione a concrete e non astratte esigenze di sfruttamento del fondo dominante, nella specie non dedotte.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso alla Suprema Corte RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi e tutte le altre parti in epigrafe trascritte sono rimaste intimate.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
7) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e n. 5) c.p.c., la violazione degli articoli 1063, 1064 e 1362 comma 2° cod. civ..
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che non fosse stato dedotto da COGNOME NOME e COGNOME NOME alcun titolo che legittimasse la loro pretesa servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione della particella 451 del foglio 13 del NCT del Comune di Roccavignale, di proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME eccedente la superficie catastale dell’originaria strada interpoderale rilevata dal CTU, ancorché essi avessero dedotto, fin dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, trovandone conferma nella testimonianza di COGNOME NOME, che tale più ampia larghezza della strada interpoderale esisteva già da prima dell’acquisto di quella particella da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME con l’atto del AVV_NOTAIO del 30.8.1974, rep. n. 7637, racc. n. 2760, atto che non individuava esattamente l’estensione della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo dei ricorrenti rinviando allo stato di fatto esistente, per cui in difetto di previsioni specifiche nel titolo di acquisto dell’originaria attrice sull’estensione della servitù, la Corte avrebbe dovuto applicare i criteri interpretativi valevoli per le servitù ed in particolare quello del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
In realtà la Corte d’Appello, posto che alla deduzione di COGNOME NOME e COGNOME NOME circa la preesistenza all’acquisto di COGNOME NOME e COGNOME NOME della particella 451 del foglio 13 del NCT del Comune di Roccavignale del 30.8.1974 di una larghezza della strada interpoderale superiore a quella (m1,50) risultante in catasto non si era accompagnata alcuna domanda riconvenzionale di accertamento, o di usucapione, ma solo la pretesa di rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice per non essere l’ampliamento imputabile a COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha preso atto che dalla CTU espletata e dalle risultanze catastali ed informazioni acquisite dal Comune di Roccavignale la strada interpoderale, larga m 1,50, era risultata allargata a detrimento dell’estensione della particella 451 del foglio 13 del NCT del Comune di Roccavignale, e non doveva certo utilizzare l’atto del AVV_NOTAIO del 30.8.1974 per stabilire la larghezza della preesistente strada interpoderale.
E’ poi evidente che COGNOME NOME e COGNOME NOME per poter estendere, o spostare, il proprio diritto di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione della particella 451, sulla quale era stata allargata la strada interpoderale, avrebbero dovuto avanzare una specifica domanda riconvenzionale di usucapione, o almeno una domanda di spostamento della servitù a favore di fondo solo parzialmente intercluso ex art. 1051 comma 3° cod. civ. o ex art. 1052 cod. civ., allegando le specifiche esigenze del loro fondo che intendevano soddisfare.
Essi, invece, nel giudizio di primo grado, si sono limitati a chiedere in via riconvenzionale la costituzione coattiva di servitù a favore di fondo intercluso sulla porzione della particella 451 che era stata sottratta dall’allargamento della strada interpoderale, domanda che però é stata respinta perché il loro fondo era comunque raggiungibile attraverso la strada interpoderale in questione, e non poteva quindi qualificarsi come intercluso.
Il primo motivo di ricorso é quindi inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, preferendo seguire un diverso alternativo percorso argomentativo.
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 1051 comma 3° cod. civ..
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che essi non avessero tempestivamente allegato le specifiche esigenze che avrebbero legittimato la richiesta di ampliamento o spostamento coattivo della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione della particella 451 del foglio 13 del NCT del Comune di Roccavignale già occupata dall’allargamento della strada interpoderale, avendo essi dedotto, nelle rispettive comparse di costituzione del giudizio di primo grado, che il loro terreno era servito da una strada collegata alla strada comunale, che non aveva subito alcuna modifica dal momento dell’acquisto e che era nei fatti già utilizzata con auto e camion.
Premesso che nel giudizio di primo grado gli attuali ricorrenti avevano avanzato domanda riconvenzionale solo per l’ipotesi inesistente dell’interclusione assoluta dell’art. 1051 comma 1° cod. civ., e non per quella dell’interclusione solo parziale degli articoli 1051 comma 3° e 1052 cod. civ., il richiamo fatto dai ricorrenti al contenuto delle loro comparse di costituzione di primo grado, conferma che essi non avevano allegato tempestivamente alcuna specifica esigenza, che in concreto giustificasse la loro richiesta di ampliamento della larghezza della servitù interpoderale esistente secondo le risultanze della CTU e del catasto, esigenza concreta di coltivazione, o di conveniente uso del fondo, o anche abitativa, che é richiesta dalla normativa relativa all’ampliamento o spostamento di una servitù esistente (vedi Cass. n. 2469/1988; Cass.
n.2723/1987 e per l’art. 1052 cod. civ. Cass. n. 21597/2007), come correttamente ritenuto dall’impugnata sentenza.
Questa Corte, del resto, ha evidenziato che il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, tale da renderla, improponibile nel giudizio di appello, qualora la diversa causa petendi dedotta in secondo grado, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi l’immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza (vedi in tal senso Cass. 13.6.1994 n. 5732; Cass. 18.5.1987 n. 4537; Cass. 5.6.1984 n. 3405; Cass. 2.6.1976 n. 2079).
La Suprema Corte, inoltre, in ipotesi inverse a quella in esame, ha evidenziato che la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio ex art. 1051 comma 3° cod. civ., al pari di quella avente ad oggetto il trasferimento della servitù (di passaggio) in luogo diverso ex art. 1068 cod. civ., e la domanda di costituzione di passaggio coattivo ex art. 1051 commi 1° e 2° cod. civ., hanno contenuto ed oggetto diversi, in quanto la domanda di ampliamento della servitù ex art. 1051 comma 3° cod. civ. presuppone la preesistenza di un passaggio, al pari di quella di trasferimento ex art. 1068 cod. civ., mentre la domanda di costituzione del passaggio coattivo ex art. 1051 commi 1° e 2° cod. civ., è proponibile solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare, sicchè, a fronte dell’ontologica diversità di tali azioni, qualora sia stata dall’attore proposta domanda di ampliamento (o di trasferimento) del passaggio che si assume esistente sul fondo del convenuto, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, accertata l’inesistenza della
addotta servitù, costituisca il passaggio coattivo, pur se non richiesto (vedi Cass. 23.10.2018 n. 2689; Cass. n. 6673/2005).
Anche considerando che nel caso di specie gli attuali ricorrenti, nel proporre in primo grado la riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione di proprietà dell’originaria attrice e di COGNOME RAGIONE_SOCIALE a favore del loro fondo ex art. 1051 comma 1° cod. civ., abbiano dal punto di vista fattuale invocato una condizione di interclusione solo parziale e non assoluta di tale fondo, per la riconosciuta presenza della strada interpoderale di collegamento dello stesso alla via pubblica, quel che é certo é che essi nel giudizio di primo grado non hanno minimamente allegato l’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie dell’art. 1051 comma 3° cod. civ. e dell’art. 1052 cod. civ., rappresentato dalle concrete esigenze del loro fondo che dovevano essere soddisfatte e che avrebbero dovuto giustificare l’ampliamento o lo spostamento della servitù, invocato solo nel giudizio di secondo grado, esigenze che pertanto sono rimaste del tutto estranee agli accertamenti, anche demandati a CTU, svolti nel lunghissimo giudizio di primo grado, e che non potevano quindi essere svolti nel giudizio di appello per i limiti derivanti dall’art. 345 c.p.c..
Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto i convenuti contraddittori sono rimasti intimati.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2024