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Ammortamento titoli al portatore: la procedura

Un cittadino subisce il furto di due polizze di pegno al portatore. Segue la procedura di legge, presentando denuncia all’istituto emittente e successivo ricorso in Tribunale. Il Giudice, verificata la tempestività e la fondatezza della richiesta, accoglie il ricorso. Viene dichiarato l’ammortamento dei titoli al portatore, riconoscendone l’inefficacia e autorizzando l’istituto a rilasciare un duplicato dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, in assenza di opposizioni.

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Pubblicato il 3 gennaio 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Titoli al Portatore Smarriti o Rubati: La Procedura di Ammortamento

Il furto o lo smarrimento di documenti di valore, come le polizze di pegno, rappresenta un’eventualità spiacevole che richiede un’azione rapida e precisa. La legge offre uno strumento specifico per tutelare chi subisce tale perdita: la procedura di ammortamento titoli al portatore. Un recente decreto del Tribunale di Ancona illustra chiaramente i passaggi da seguire per dichiarare inefficaci i titoli sottratti e ottenerne un duplicato. Analizziamo insieme il caso e la procedura.

Il Caso: Furto di Polizze di Pegno da un’Autovettura

Un cittadino si è rivolto al Tribunale dopo aver subito il furto di due polizze di pegno al portatore, custodite all’interno della sua automobile. Il valore complessivo dei titoli ammontava a poco più di mille euro. Prima di adire le vie legali, il ricorrente aveva agito con prontezza, seguendo l’iter previsto dalla normativa:

1. Denuncia del furto: Il coniuge del ricorrente ha sporto denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri il giorno stesso del furto.
2. Comunicazione all’emittente: Due giorni dopo, il titolare ha notificato la perdita all’istituto di credito che aveva emesso le polizze, chiedendo il blocco di ogni operazione.
3. Ricorso in Tribunale: Entro i quindici giorni successivi, come prescritto dalla legge, ha depositato un ricorso al Presidente del Tribunale competente, chiedendo formalmente l’ammortamento dei titoli.

La Procedura di Ammortamento Titoli al Portatore

Il provvedimento del Tribunale conferma la correttezza della procedura seguita. La legge n. 948/1951 disciplina dettagliatamente i passaggi per l’ammortamento titoli al portatore. L’articolo 6 impone al possessore di denunciare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto emittente. Successivamente, l’articolo 7 prevede che, entro quindici giorni da tale denuncia, il possessore debba presentare un ricorso al tribunale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento pagatore. Questo ricorso deve essere circostanziato e supportato da prove che dimostrino sia il possesso originario del titolo sia le circostanze della sua perdita.

La Decisione del Giudice

Il Giudice Delegato, esaminati gli atti, ha accolto il ricorso del cittadino. Ha ritenuto i fatti esposti attendibili e le prove fornite (come la denuncia di furto) convincenti. Di conseguenza, ha emesso un decreto con cui:

1. DICHIARA l’inefficacia delle due polizze di pegno rubate.
2. AUTORIZZA l’istituto emittente a rilasciare un duplicato dei titoli.
3. STABILISCE una condizione temporale: il rilascio del duplicato potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di affissione del decreto nei locali aperti al pubblico dell’istituto, e a condizione che nel frattempo nessun altro si presenti a reclamare i titoli (opposizione).

Le Motivazioni

La decisione si fonda su una rigorosa verifica dei presupposti di legge. Il Giudice ha constatato che il ricorrente ha rispettato scrupolosamente i termini procedurali: la denuncia all’istituto emittente (art. 6 L. 948/1951) e il successivo deposito del ricorso giudiziale entro 15 giorni (art. 7 L. 948/1951). Inoltre, ha valutato come attendibili i fatti descritti e convincenti le prove presentate, che includevano la denuncia del furto dell’autoveicolo in cui le polizze erano custodite. Il Tribunale ha anche confermato la piena applicabilità della Legge del 1951 per i titoli di importo inferiore alla soglia di competenza del vecchio Pretore (€ 25.825,00), chiarendo un punto normativo rilevante.

Le Conclusioni

Questa pronuncia ribadisce l’efficacia della procedura di ammortamento come strumento di tutela per i cittadini. La decisione del Tribunale non solo reintegra il ricorrente nel suo diritto, ma delinea un percorso chiaro per chiunque si trovi in una situazione simile. Dimostra che, agendo tempestivamente e nel rispetto delle forme di legge, è possibile neutralizzare gli effetti di un furto o smarrimento di titoli al portatore. La condizione dei 90 giorni di pubblicità del decreto serve a bilanciare la tutela del denunciante con i diritti di un eventuale terzo possessore in buona fede, garantendo così l’equità del procedimento.

Cosa bisogna fare immediatamente dopo aver subito il furto di titoli al portatore come le polizze di pegno?
È necessario presentare denuncia dell’accaduto all’autorità di pubblica sicurezza (es. Carabinieri) e, subito dopo, comunicare la perdita all’istituto che ha emesso i titoli per bloccarne l’operatività.

Qual è il passo successivo alla denuncia all’istituto emittente?
Entro quindici giorni dalla denuncia all’istituto, è obbligatorio presentare un ricorso circostanziato al presidente del tribunale competente, allegando le prove che dimostrano il possesso e la perdita del titolo.

Cosa succede dopo che il giudice dichiara l’inefficacia dei titoli?
Il decreto del giudice viene notificato all’istituto emittente, che deve affiggerlo nei suoi locali per novanta giorni. Trascorso questo periodo senza che nessuno presenti un’opposizione valida, l’istituto è autorizzato a rilasciare un duplicato del titolo al ricorrente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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