DECRETO TRIBUNALE DI ANCONA – N. R.G. 00004669 2024 DEL 12 11 2024 PUBBLICATO IL 13 11 2024
N. R.G. V.G. 4669/2024
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Delegato
Letto il ricorso depositato il 11/11/2024 ai sensi dell’art. 7 l. n. 948/1951 da
1 (C.F.: ) col art. 9 l. 2 cacia C.F.
dei titoli al portatore di proprietà dell’istante , ovvero delle polizze di pegno n. 47159-17 con il valore di euro 926,00 e n. 48056-17 con il valore di euro 150,00, rilasciate da RAGIONE_SOCIALE, stabilimento di Ancona; –
Osservato che l’istante ha presentato denuncia all’Istituto emittente ai sensi dell’art. 6 l. cit. il 31/10/2024, cosicché risulta rispettato il termine di deposito del ricorso giudiziale 3 di cui all’art. 7 cit., c. 1, nonché , per il tramite della coniuge, in data 29/10/2024,
1 Art. 7 l. cit.:
Il denunziante deve … entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale …, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell’Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, … un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.
Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all’Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l’Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale … copia semplice dell’intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.
2 Art. 9 l. cit.
Il presidente del tribunale …, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all’art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all’Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto nonché di fargli confermare con giuramento le verità delle circostanze esposte nel ricorso.
Il presidente del tribunale …, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il presidente del tribunale … può con riguardo all’importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale
3 Art. 6 l. cit. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretto di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all’Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile, indicando possibilmente il numero, l’eventuale intestazione e la somma scritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.
Ricevuta la denuncia, l’Istituto emittente deve apporre l’annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.
A richiesta del denunciante, l’Istituto emittente può rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza però aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto denuncia del furto dell’autoveicolo Ford Focus tg. TARGA_VEICOLO, nel quale le suddette polizze erano custodite, alla Legione Carabinieri Marche Stazione di Ancona Centro; Ritenuti attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte;
Considerato che l’ art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del l’art. 11 4 , l. n. 948/1951 , cosicché quest’ultima disposizione deve ritenersi tuttora applicabile, quanto meno in relazione ai titoli al portatore recanti credito d’importo inferiore alla somma di € 25.825,00, corrispondente alla competenza del pretore come determinata – prima dell’abolizione di detto giudice ad opera dell’art. 49, d.lgs. n. 51/1998 con efficacia dal 02.06.1999 – dall’art. 2 d.l.. n. 432 /1995, conv. in l. n. 534/1995.
DICHIARA
l’inefficacia de i predetti titoli di credito
AUTORIZZA
l’istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell’affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione.
COGNOME
al ricorrente per la notifica del presente decreto ed all’emittente per gli ulteriori incombenti , ai sensi dell’art. 10 l. cit. 5
Ancona, li 12/11/2024
Il Giudice delegato dott.ssa NOME COGNOME
4 Art. 11 l. cit.
Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l’istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell’affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione
5
Art. 10 l. cit.
Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all’Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell’Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto