Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25472/2023 R.G. proposto da:
ABBIGLIAMENTI COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 986/2023 emessa da CORTE D’APPELLO PALERMO il 20/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
─ Il 24 ottobre 2016, il Tribunale di Marsala, in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito proposta da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE contro Banca Nuova s.p.a., ha rideterminato il saldo del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 42/0000248 e rigettato la domanda di accertamento della nullità e della usurarietà del contratto di mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO.
– La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2023, ha respinto il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE
– Quest’ultima ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi, resistito con controricorso da Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale ha incorporato Banca Nuova.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi è memoria della controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue:
«l primo motivo, con cui è denunciata la violazione degli artt. 1325, 1343, 1344, 1418 e 1419 c.c. è inammissibile;
«secondo la ricorrente il mutuo da essa contratto, finalizzato al ripianamento dell’esposizione debitoria data dal saldo passivo del rapporto di conto corrente, sarebbe da ritenersi parzialmente nullo; infatti il c.t.u. aveva accertato che una parte della somma costituente tale saldo, pari a euro 5.901,44, non era dovuta;
«il motivo non coglie la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, ove è precisato che il contratto di mutuo non conteneva «alcun riferimento alla necessaria ‘ finalizzazione ‘ dell’operazione di finanziamento rispetto all’estinzione della esposizione passiva
dell’appellante nei confronti della mutuante» e che non poteva configurarsi una illegittimità derivata o riflessa del contratto di mutuo stante l’autonomia dei due negozi;
«l’affermazione è fondata sul principio per cui ai fini del collegamento negoziale è necessario l’intento delle parti di coordinare i negozi conclusi dalle parti: intento che il Giudice distrettuale non ha in concreto ravvisato;
«il richiamato principio è, del resto, conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità, posto che il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici (Cass. 25 maggio 2023, n. 14561; cfr. pure: Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851);
«è pure inammissibile il secondo mezzo, con cui si prospetta la violazione degli artt. 1421 e 1419 c.c. in relazione all’art. 117 t.u.b., oltre che degli artt. 821, 1283 e 1284 c.c.;
«assume la ricorrente che «la presenza occulta di un regime di capitalizzazione composta degli interessi non preventivamente pattuita, in luogo del regime ordinario qual è il regime semplice» determinerebbe « non solo l’illegittima applicazione di interessi capitalizzati ma, bensì, una vera e propria indeterminatezza del tasso di interesse»;
«si legge nella sentenza impugnata che in appello era stato dedotto quanto segue: ‘ applicazione del metodo di ammortamento francese viola la legge sotto due profili: innanzitutto in tal modo il tasso
di interesse reale applicato al rapporto non è più quello nominale indicato nel contratto bensì quello risultante dal piano di ammortamento allegato all’atto di erogazione e quietanza, per cui, la mancanza di trasparenza ed il contrasto tra i due tassi così individuati non consente di affermare che il tasso di interesse ultralegale applicato al rapporto sia esattamente determinato, da ciò derivando la nullità del tasso ultralegale e l’applicazione in sostituzione di quello legale. Sotto diverso profilo inoltre la capitalizzazione composita di fatto operata con tale metodo di ammortamento alla francese contrasta col divieto ex art. 1283 di interessi anatocistici ‘ »;
«la sentenza della Corte di appello, che ha escluso la nullità del mutuo sotto entrambi i profili dedotti, ha deciso le questioni di diritto ad essa sottoposte in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa ex art. 360bis , n. 1, c.p.c.;
«anzitutto, il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema «alla francese» non implica affatto l’effetto anatocistico: come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, « che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo » (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione; nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo «composto» e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo ; le Sezioni Unite evocano pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, ove è affermato che la capitalizzazione composta è «del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in
altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato »);
«inoltre, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130, cit.)».
-Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.. I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione