Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16389 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti
contro
BPER Banca s.p.aRAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME controricorrente avverso la sentenza n. 688/2023, depositata l’11 maggio 2023, della Corte di appello di L’Aquila .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 11 giugno 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. ─ Il Tribunale di Avezzano, con sentenza pubblicata il 4 luglio
2019, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a.: le dette domande erano dirette sia alla declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto di mutuo concluso dalla stessa NOME COGNOME con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (incorporata da Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, poi Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a. ) in data 15 febbraio 2008 -le quali prevedevano interessi usurari e anatocistici, nonché l’addebito di spese illegittime -, sia alla condanna della convenuta alla restituzione delle somme illecitamente ricevute e al risarcimento dei danni.
2 . ─ Con sentenza del l’11 maggio 2023 la Corte di appello di L’Aqu ila ha respinto il gravame proposto dagli attori soccombenti in primo grado.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione facendo valere dieci motivi di impugnazione. Resiste con controricorso BPER Banca s.p.a., già Banca Popolare dell’Emilia Romagna . Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo mezzo denuncia la violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c.. Si deduce che la sentenza impugnata sia stata deliberata da un collegio composto unicamente dalla presidente e dal giudice relatore.
Col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c.. Si lamenta che il collegio che decise la causa in appello fosse diverso da quello avanti al quale erano state precisate le conclusioni all’udienza del 10 maggio 2022.
I due motivi, che possono scrutinarsi congiuntamente, vanno disattesi.
In effetti, nell’epigrafe della sentenza impugnata sono riportati due soli nominativi: quello della dott.ssa COGNOME indicata sia quale presidente del collegio che come consigliere non relatore, e quello del
dott. COGNOME indicato come relatore.
I ricorrenti hanno però dedotto che la causa fu trattenuta in decisione da un collegio di cui era parte un terzo componente, nella persona della dott.ssa COGNOME e hanno richiamato, al riguardo, il relativo verbale di udienza.
Ebbene, non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. la mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza (Cass. 25 maggio 2021, n. 14361).
2. Il terzo motivo prospetta la violazione degli artt. 190 c.p.c. e 345 c.p.c.. Viene dedotto che la prova del subentro di BPER Credit Management Bank nel rapporto dedotto in causa era stata tratta dal libro giornale dei crediti in sofferenza, il quale risultava essere stato prodotto tardivamente, stante il divieto di ingresso dei nuovi documenti in appello.
Col quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 344 c.p.c.. Si deduce che in base a tale norma possono intervenire nel giudizio d’appello i soli soggetti che sarebbero stati legittimati a proporre opposizione di terzo e che tra questi non poteva annoverarsi BPER Credit Management Bank, la quale aveva la qualità di semplice procuratrice della banca appellata.
Il quinto motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 99 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che BPER RAGIONE_SOCIALE era comunque priva di legittimazione attiva: da un lato, la stessa
banca aveva dichiarato di agire in virtù di procura notarile del 19 gennaio 2017, la quale aveva ad oggetto i «crediti deteriorati iscritti a sofferenza nell’apposito libro della società mandante, passati a sofferenza» ; dall’ altro, il mutuo oggetto del giudizio, alla data indicata, non era stato ancora iscritto a sofferenza.
I detti motivi sono infondati.
La Corte di appello ha rilevato che l’eccezione relativa al la carenza di legittimazione attiva di BPER RAGIONE_SOCIALE era superata dalla documentazione prodotta da detta società, dal momento che «dal libro giornale dei crediti in sofferenza, in atti, si che il credito dedotto in giudizio appunto così contabilizzato in data anteriore a quella della costituzione in giudizio della predetta società, la quale dunque, per effetto della procura conferitale dalla BPER Banca s.p.a., la relativa legittimazione processuale». Quale mandataria di quest’ultima aveva agito in appello BPER RAGIONE_SOCIALE
Ciò detto, alla banca costituitasi in fase di gravame non era precluso di documentare, attraverso il libro giornale dei crediti a sofferenza, che quello dedotto in giudizio rientrava tra i rapporti per i quali era stato ad essa conferito il potere rappresentativo. Infatti, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all’art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale (Cass. 26 giugno 2019, n. 17062).
Non coglie nel segno, poi, la censura incentrata sulla violazione dell’art. 344 c.p.c. : se è vero, infatti, che, in base alla citata disposizione, nel giudizio di appello è consentito solo l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., la legittimazione di BPER Credit Management trovava fondamento nella veste rappresentativa che essa assumeva rispetto alla parte che aveva partecipato al giudizio di primo grado; detta banca non era dunque
terzo, ma procuratrice della parte legittimata a resistere all’appello , come tale a sua volta titolata a contrastare il proposto gravame (art. 77 c.p.c.).
Venendo al quinto motivo, non è ben spiegato quale rilievo possa avere la circostanza per cui al momento della redazione della procura il credito per cui è causa non era stato ancora iscritto a sofferenza: in termini generali, il conferimento di un potere rappresentativo riferito a crediti di una data natura non esige che l’atto o il fatto che condiziona detta natura (nella specie: il passaggio a sofferenza) sia preesistente alla formazione della procura (potendo il detto potere ovviamente riferirsi a tutti i rapporti che si trovino, anche in futuro, in quella speciale condizione); né i ricorrenti hanno conferito specificità al mezzo di censura operando la trascrizione della procura per la parte che qui interessa (cfr. Cass. 30 luglio 2024, n. 21346). L’ assenza di specificità del motivo impedisce pure di scrutinare lo stesso per la parte che investe l’affermazione, contenuta nella sentenza di appello, per cui il credito dedotto in giudizio era stato contabilizzato tra le sofferenze in data anteriore alla costituzione in giudizio dell’appellata (e quindi, deve ritenersi, in momento antecedente alla redazione della procura).
Col sesto motivo viene dedotto che la sentenza impugnata recherebbe una motivazione perplessa o apparente.
Il settimo mezzo reca una censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 644, comma 1, 1815, comma 2, l. n. 108 del 1996, come interpretati dall’art. 1 d.l. n. 394 del 2000, convertito in l. n. 24 del 2001. I ricorrenti lamentano, in sintesi, non si sia tenuto conto del versamento della somma di euro 27.500,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE: versamento eseguito per fare in modo che quest’ultima prestasse garanzia quanto al rimborso in favore della banca mutuante.
Col sesto motivo i ricorrenti si dolgono, anzitutto, di ciò: la Corte di appello si sarebbe pronunciata su due questioni, relative alla usurarietà del tasso risultante dalla sommatoria dell’interesse
corrispettivo e dell’interesse moratorio e alla legittimità dell’usura sopravvenuta, che non erano state introdotte nel giudizio di appello; inoltre il Giudice distrettuale non si sarebbe avveduto che il tema de ll’usurarietà degli interessi moratori era oggetto di specifica censura che gli stessi odierni istanti avevano abbandonato.
La doglianza motivazionale risulta inappropriata: la parte ricorrente pare infatti lamentare, più che altro, un vizio di ultrapetizione. Una riqualificazione della censura non appare tuttavia proficua; non si vede, infatti, quale possa essere l’interesse idoneo a sottendere l’ultrapetizione : ove pure la Corte di appello si fosse astenuta dal prendere posizione sulle indicate questioni, gli appellanti sarebbero risultati comunque soccombenti. A tacere del fatto, poi, che quanto dedotto con riguardo all’asserita rinuncia in tema di usurarietà degli interessi moratori è del tutto carente di specificità, non avendo gli istanti indicato gli atti processuali che assumevano rilievo sul piano abdicativo, né i relativi contenuti.
I ricorrenti, sempre col sesto motivo, lamentano la contraddittorietà dell’ affermazione della Corte di appello secondo cui il rigetto del primo motivo di gravame, relativo all’usu rarietà degli interessi moratori, implicava che dovesse essere respinto anche il secondo, vertente sul l’usurarietà degli interessi corrispettivi. In realtà, il Giudice distrettuale ha spiegato, a pag. 9 della sentenza impugnata, le ragioni per cui gli interessi corrispettivi non si collocavano oltre il tasso soglia: lo ha fatto richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e chiarendo, come subito si dirà, la ragione per cui non andava conteggiato l’importo impiegato per a cquistare le azioni di Confidi Mutualcredito. Tenuto conto che la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione, onde è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598), il vizio lamentato non ricorre.
L’ulteriore censura contenuta nel sesto motivo può essere esaminata unitamente alla doglianza formulata col settimo.
La Corte di appello, come in precedenza accennato, ha evidenziato che la mutuataria aveva sottoscritto una partecipazione a Confidi RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva prestato una garanzia quanto al rimborso del mutuo; ha poi rilevato che in base alle istruzioni della Banca d’Italia del mese di novembre 2010, dovevano includersi nel TEG gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento, « dovendo invece escludersi l’acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali una tantum e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi».
Ora, i ricorrenti sostengono che sarebbe stato documentato in giudizio il versamento di euro 27.500,00: costo, questo, che, in quanto funzionale all’erogazione del mutuo , avrebbe dovuto conteggiarsi ai fini dell a verifica dell’ usura.
L’accertamento di fat to della Corte di appello quanto alla sostanza dell’operazione posta in essere non è tuttavia si ndacabile in questa sede. Né i ricorrenti si mostrano in grado di spiegare la ragione per cui esborsi correlati all’acquisizione di valor i patrimoniali come azioni o quote di società debbano essere assimilati alle spese collegate all’erogazione del credito di cui all’art. 644, comma 4, c.p. : ciò che la Banca d’Italia ha per l’appunto escluso nell e sue istruzioni.
4. – Con l’ottavo motivo si denuncia per cassazione l’omessa
pronuncia. Ci si duole che la Corte di appello non abbia ammesso la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio nulla: istanza, questa, contenuta nei motivi di appello e ribadita nelle difese finali. Si lamenta, altresì, che la Corte non si sia pronunciata sulla questione circa la mancata erogazione, al momento della conclusione del contratto, della somma mutuata.
Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 20 ottobre 2017, n. 24830; Cass. 5 luglio 2016, n. 13716): vizio , quest’ultimo, nella fattispecie comunque insussistente, posto che, da un lato, la Corte di merito ha dato implicitamente atto di come la causa fosse esaurientemente istruita e , dall’altro, il giudice di appello non ha l’obbligo di motivare il diniego di rinnovo della consulenza tecnica, che peraltro può essere anche implicito (Cass. 24 novembre 2020, n. 26709; Cass. 18 marzo 2015, n. 5339).
Il tema relativo alla consegna della somma mutuata è estraneo, poi, alla sentenza di appello e i ricorrenti non hanno chiarito se esso fosse stato oggetto di trattazione nel corso del giudizio di merito: la relativa censura è dunque inammissibile (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694).
5. Il nono motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 821 , 1283, 1284, 1325, 1346 c.c. e 117, comma 7, t.u.b.. Si rileva che la banca, contrariamente a quanto previsto dal contratto di mutuo, aveva applicato, all’insaputa della mutuataria, il regime della capitalizzazione composta degli interessi in luogo del regime di capitalizzazione semplice: in tal modo avrebbe addossato alla stessa mutuataria un maggior costo occulto, il quale avrebbe inciso sul tasso
di interesse concretamente applicato, il quale sarebbe risultato in tal modo superiore. Viene osservato che «in mancanza del piano di ammortamento e, quindi, della possibilità della mutuataria di comprendere la formulazione delle rate e, segnatamente, della quotacapitale e della quota-interessi di ogni singola rata, la mutuataria medesima non aveva alcuna possibilità di avvedersi che il metodo di capitalizzazione applicato unilateralmente dalla Banca era quello della capitalizzazione composta, in luogo della capitalizzazione semplice».
Il motivo non merita accoglimento.
in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130)
6. Con quello che è indicato essere il decimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002. Deducono i ricorrenti che, dovendo cadere la pronuncia reiettiva dell’appello, verrebbero a mancare i presupposti per l’applicazione della misura, prevista da tale norma, circa il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l a proposizione dell’ impugnazione.
Non è questo un mezzo di censura, dal momento che i ricorrenti si sono limitati a dedurre che il riconoscimento della fondatezza dell’appello escluderebbe l’obbligo del versamento di cui si è appena detto.
– Il ricorso è respinto.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione