Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33844 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33844 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME e COGNOME rappresentati e difesi da ll’ Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 21.11.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto: contratto
di mutuo
–NOME COGNOME e NOME COGNOME con rituale atto di citazione, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, chiedendo, in relazione al contratto di mutuo di credito fondiario di € 170.000 da restituirsi in n. 60 rate semestrali, stipulato in data 3.8.2005 ai rogiti del notaio NOME COGNOME in Viareggio, l’accertamento dell’esatto rapporto di dare avere tra le parti e la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. Deducevano a tal fine la nullità del contratto per violazione delle norme antiusura, l’invalidità del contratto per violazione dell’art. 121 TUB per mancata indicazione del TAEG, nonché per illegittima capitalizzazione degli interessi derivante dal metodo c.d. ‘alla francese’.
─ Il Tribunale di Siena con sentenza n. 137/2019 pubblicata il 1.2.2019 rigettava tutte le domande attoree condannando i medesimo in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
─ NOME e NOME hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la parte avesse allegato tale sommatoria ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia. L’attore infatti (v. pag. 5 cit. I grado) ha asserito che al tasso di mora pari al tasso soglia va sommato l’effetto della capitalizzazione degli interessi di mora su quelli corrispettivi sforando conseguentemente il tasso usura e che devono misurarsi tutte le remunerazioni chieste a qualsiasi titolo, ivi comprese le pattuizioni circa gli interessi moratori;
b) secondo la Banca d’Italia (Chiarimenti del 3.7.13) anche gli interessi di mora sono certamente soggetti alla disciplina anti-
usura, ma per evitare il confronto tra dati disomogenei (ossia TEG applicato al singolo cliente comprensivo della mora, e tasso soglia calcolato sulla base dei decreti ministeriali che esclude la mora), negli stessi decreti ministeriali adottati ex lege 108/06 sono stati riportati, a parte, i risultati di una indagine compiuta della stessa Banca d’Italia, che ha rilevato che ‘la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali’; pertanto, in assenza di una disciplina legislativa che prescriva esattamente come si debba calcolare il TSU per gli interessi moratori, non si può che tener conto di queste indicazioni della Banca d’Italia ;
c) d alle istruzioni della Banca d’Italia del 2003 e del 2009 emerge chiaramente che il documento di sintesi non costituisce un elemento del contratto, è piuttosto un sunto di elementi desumibili da una lettura per esteso del contratto; nel caso di specie, invero, il rilievo è addirittura totalmente pretestuoso , posto che all’art. 10 del contratto (vedi doc. 4 della banca) si prevede espressamente: « la parte mutuataria prende atto che l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), ovvero il costo totale dell’operazione a suo carico, espresso in percentuale annua del finanziamento, è del 3,79%»;
d) nel piano di ammortamento alla francese non si può rinvenire l’anatocismo. Vi è , infatti, la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, pertanto nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce; non vi è anatocismo perché non si hanno interessi scaduti che passano a capitale, gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l’importo già pagato con le rate precedenti;
i n caso di mora è in effetti prevista l’applicazione di interessi moratori su tutte le rate scadute e non pagate, quindi l’interesse moratorio si applica anche sulla parte di interesse corrispettivo contenuto in ciascuna rata scaduta e non pagata, ma ciò è perfettamente legittimo, in forza di quanto previsto dall’art. 3 delibera CICR 9.2.00.
─ NOME e NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi.
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 , n. 3, c.p.c.: laddove la Corte ritiene il piano di ammortamento alla francese improduttivo di capitalizzazione di interessi. (si ritengono violati gli art. 120 TUB; 820, 821, 1282, 1284, 1419, 1193, 1195 c.c.; art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000).
5.1 -La censura è infondata.
La pronuncia del giudice di merito è conforme all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui: « In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti » (Cass., Sez. un., n. 15130/2024).
Né il ricorso contiene una qualche specifica allegazione in forza della quale, in ragione del concreto conformarsi del rapporto, il principio sopra richiamato non sarebbe applicabile.
-Con il secondo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 , n. 3, c.p.c.: laddove la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la CTU contabile in violazione o falsa applicazione di norme di diritto (si ritengono violati gli art. 2697 c.c.; artt. 191, 194, 198 c.p.c.).
6.1 -La censura è assorbita dall’infondatezza del primo motivo .
─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima