Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18835 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 10/07/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18835 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
Contratti bancari – Mutuo
Ad.11/06/2025
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2356 R.G. anno 2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
ricorrente
contro
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 465/2023 emessa dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto l’8 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 giugno 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza dell’8 novembre 2023 la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto parzialmente la domanda, proposta da NOME COGNOME nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., vertente sulle nullità di cui sarebbe stato affetto un contatto di mutuo.
– Ricorre per cassazione, con tre motivi, NOME resiste con controricorso la banca.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c..
A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue:
«l primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione;
«il secondo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 821, 1194 1283 c.c. e 117 t.u.b.;
«il terzo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 117 t.u.b., 821, 1194, 1283 e 1284 c.c., 91 e 112 c.p.c.;
«i motivi di ricorso investono la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha affermato quanto segue: ‘ Premesso in generale che nel piano di ammortamento del mutuo cosiddetto alla francese ad ogni scadenza viene corrisposta una rata costante comprensiva di una parte del capitale (quota capitale, crescente) ed i relativi interessi (quota interessi, decrescente) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo) al tasso concordato nel contratto (TAN), che la specifica composizione delle due quote parte della rata determina una rata di importo sempre uguale per tutta la durata dell’ammortamento, che l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta automaticamente l’applicazione degli interessi
Numero registro generale 2356/2024
Numero sezionale 2424/2025
Numero di raccolta generale 18835/2025
Data pubblicazione 10/07/2025
anatocistici, che occorre piuttosto accertare in concreto se il piano di ammortamento applichi o meno tali interessi, si ritiene che nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale e dal consulente di ufficio, non sono stati pattuiti e previsti interessi corrispettivi anatocistici; esaminando infatti il piano di ammortamento alla francese del mutuo, piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, prodotto in copia dallo stesso attore (cfr. fascicolo di parte del primo grado di giudizio di parte attrice) e a lui sottoposto in sede di stipula contrattuale, si rileva con meri calcoli matematici che gli interessi corrispettivi, costituenti quota di ciascuna rata mensile del mutuo, sono stati calcolati mediante applicazione del tasso pattuito (6,90%) sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi. Per gli interessi corrispettivi, pertanto, non vi è stata e non è stata prevista alcuna capitalizzazione, né vi è stata, dunque, violazione alcuna dell’art.1283 c.c.’ ;
«non ricorre il vizio motivazionale di cui al primo motivo: lo svolgimento argomentativo della pronuncia si colloca oltre la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ ; si rammenta, in proposito, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ‘ , nella ‘ motivazione apparente ‘ , nel ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e nella ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);
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Numero sezionale 2424/2025
Numero di raccolta generale 18835/2025
Data pubblicazione 10/07/2025
«il secondo e il terzo mezzo sono poi inammissibili ex art. 360bis n. 1 c.p.c.;
«il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l’effetto anatocistico: come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve escludersi, con riguardo a tale fattispecie, ‘ che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo ‘ (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione; nella stessa pronuncia è richiamata Cass. 24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo ‘ composto ‘ e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è ‘ del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare l a somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato ‘ );
« d’altro canto, sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
2. Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni e nell’istanza di decisione non sono formulati rilievo che le sconfessino.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,0 0 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 11 giugno 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME