Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
sul ricorso 4461/2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2241/2020 depositata il 11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, già mutuataria della Cassa di Risparmio di Firenze -a cui, in prosieguo, sarebbe succeduta l’odierna intimata -ricorre a questa Corte -sulla base di tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso e memoria -per sentire cassare l’impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze che, rigettandone il gravame avverso la sentenza di primo grado, ha, come questa, escluso che l’adozione dell’ammortamento alla francese per l’estinzione del mutuo fosse fonte di un indiretto anatocismo («la formula di matematica finanziaria, basata sull’interesse composto, con la quale sono calcolate le rate del piano di ammortamento, non cela alcun fenomeno anatocistico o di capitalizzazione degli interessi. Essa è infatti finalizzata solo a determinare, nel rispetto del disposto di cui all’art. 1194/II c.c., in ogni singola rata, la quota di rimborso degli interessi e la quota di rimborso del capitale, con la precisazione che gli interessi sono via via calcolati sul capitale residuo al netto del capitale rimborsato con le rate di ammortamento precedentemente scadute»); che ai fini della determinazione del carattere usurario o meno degli interessi applicati al rapporto fosse corretto cumulare interessi corrispettivi e moratori («la doglianza si fonda su un presupposto erroneo, quello appunto della sommatoria dei due tassi, allo scopo di verificarne il superamento del tasso soglia, mentre invece lo scrutinio, ai detti fini, deve essere eseguito separatamente con riferimento a ciascuna delle due tipologie di interessi, corrispettivi e moratori»); e che la clausola relativa agli interessi fosse indeterminata («la circostanza, infatti, che il tasso di interesse applicato all’operazione di finanziamento sia stato individuato facendo riferimento ai parametri evidenziati all’art. 2 del contratto, non rende la clausola generica e il tasso così concordato indeterminato»).
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si denuncia l’erroneità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 120 TUB, degli artt. 820, 1194, 1283, 1284 e 1419 cod. civ. e dell’art. 6 Del. CICR 9.2.2000 perché la Corte di appello aveva negato l’anatocismo implicito nel piano di ammortamento alla francese quantunque fosse stato matematicamente provato che l’adozione dell’ammortamento a scalare comportasse, in ragione del carattere composto degli interessi, un effetto anatocistico in quanto il mutuatario, oltre a corrispondere gli interessi maturati sul capitale, è obbligato a corrispondere anche gli interessi maturati sulla capitalizzazione degli interessi scaduti -è, a tacer di ogni altra pregiudiziale preclusione, infondato e può pertanto essere disatteso. La giurisprudenza di questa Corte, sul filo delle considerazioni già sviluppate da SS.UU. 15130/2024 -dell’avviso, tra l’altro, che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti -si è ormai assestata sulla considerazione che il regime di ‘ammortamento “alla francese” previsto per il rimborso del mutuo, ancorché riguardo ad esso si affermi che la capitalizzazione avviene in regime “composto”, non sia foriero dell’effetto anatocistico paventato dalla ricorrente, ma è unicamente rappresentativo del fenomeno per cui la quota capitale è, sì, incrementata con gli interessi generati non, però, da altri interessi, ma dal capitale residuo, sicché nella dinamica fisiologica del rapporto, allorché cioè il rimborso avviene regolarmente in conformità al piano di ammortamento, gli interessi scaduti non sono
destinati a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo diventando parte della somma fruttifera; è perciò del tutto condivisibile l’affermazione, già operata altrove (Cass., Sez. V, 2/10/2023, n. 27823), secondo cui «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato». E, dunque, come statuito da ultimo, va ribadito il principio che «in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti» (Cass., Sez. I, 19/03/2025, n. 7382).
Il secondo motivo di ricorso -con cui si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza, richiamando gli artt. 2 e 3 l. 7 marzo 1996, n. 108, gli artt. 1175, 1224, 1322, 1337, 1339, 1366, 1375, 1419, 1815, 20143 e 2598 cod. civ. e il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 perché la Corte di appello aveva negato che ai fini della determinazione dell’usurarietà del rapporto gli interessi moratori dovessero sommarsi a corrispettivi, quantunque gli argomenti sviluppati a questo fine dalle SS.UU. nel noto arresto 15597/2020, intendendo assecondare una lettura del sistema nel segno dell’equilibrio tra «giudizio di ragionevolezza e scelte di opportunità politica», promuovessero una lezione interpretativa fondata sul «principio di omogeneità adottando criteri logici e matematici
disomogenei» che, ove si tenga conto dei valori in gioco, solleva «dubbi sul piano della legittimità costituzionale» -è inammissibile e si sottrae ad ogni possibile scrutinio di legittimità.
Ricordato, infatti, per quanto occorrer possa che il principio per cui gli interessi moratori non sono cumulabilii ai fini dell’usura con gli interessi corrispettivi è ius receptum ( ex plurimis , Cass., Sez. I, 5/05/2022, n. 14214), va detto, con più diretto riferimento al merito della disquisizione in cui si trattiene il motivo -volta più a perorare una revisione critica degli intendimenti fatti propri dalle SS.UU. che a censurare il ragionamento decisorio sviluppato dal decidente -che esso, nel mentre, da un lato, contravviene manifestamente alle più basilari regole della capitolazione del ricorso per cassazione -che, si rammenta impone che nella declinazione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione , dall’altro mostra implicitamente di aderire e far propria una concezione del giudizio di cassazione che ne traligna apertamente la natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata, facendo di esso non già il luogo processuale nel quale poter accertare il tasso di legittimità della decisione impugnata, ma l’occasionale cornice per un mero esercizio di critica accademica.
E dunque, per come formulato, il motivo non è ricevibile.
Il terzo motivo di ricorso -con cui si denuncia l’erroneità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1264. 1346 e 1418 cod. civ. perché la Corte di appello aveva negato l’indeterminatezza della clausola con cui erano stati fissati gli
interessi applicabili al rapporto quantunque il rinvio all’Euribor non consenta di stabilire le modalità in cui, a seguito della sua variazione, esso venga a determinare l’entità della nuova rata e la quota di essa dovuta a capitale e ad interessi, con l’effetto che la mancata determinazione degli elementi che restano fermi e di quelli che invece variano viola l’art. 117 TUB e determina la nullità del contratto -è inammissibile e si sottrae perciò allo scrutinio qui richiesto.
Il motivo -anche senza far cenno qui al principio più in generale enunciato da SS.UU., a voce del quale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento ogni volta che si riscontri «la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato» -si espone viceversa al giudizio preclusivo anzidetto poiché non si confronta con le ragioni della decisione e manca, quindi, di specificità.
La Corte di appello ha, riguardo al punto della pretesa indeterminatezza della clausola concernenti gli interessi, espressamente chiarito che «quanto lamentato dall’appellante e, precisamente, che il contratto non stabilirebbe in che misura varierebbe la rata al variare dell’Euribor, è smentito dal contenuto dell’allegato A del contratto medesimo che riporta gli esempi contabili delle clausole di merito».
L’odierna doglianza non solo si cimenta nel formulare una critica di puro merito, intendendo censurare l’accertamento in fatto operato dal decidente sul punto, ma si astiene dal prendere posizione rispetto a quanto da esso chiarito, limitandosi a riproporre vanamente le medesime riserve già vagliate sfavorevolmente dal giudice del gravame.
La sua declinazione è perciò necessariamente obbligata.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME