Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6517 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6517 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 16654/2021 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dei procuratori speciali AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
-controricorrente – avverso la SENTENZA, n. 5430/2020, emessa da CORTE D’APPELLO di ROMA il giorno 04/11/2020.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME propose tempestiva opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto, n. 725/2011, con cui il Tribunale di Frosinone, richiestone da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di quest’ultima, della somma complessiva di € 19.390,61, oltre interessi di mora, da lui dovuta in forza del contratto di finanziamento n. 800003496377 stipulato, nel settembre 2005, con RAGIONE_SOCIALE Assumendo che detto contratto prevedeva un piano di ammortamento nel quale si prospettava la restituzione del capitale e degli interessi in misura maggiore di questi rispetto al primo con un sistema cd. ‘ alla francese ‘ e, quindi, con un sistema di interesse composto non specificato in contratto e non determinato, dedusse: i ) l’illegittimità del contratto di mutuo in parte qua , la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, ex artt. 1284, 1283 e 1419 cod. civ., la violazione della legge n. 108/1996, la nullità della clausola dell’interesse ultra -legale ed il superamento della soglia stabilita ai fini della usura anche considerando tutti i costi e gli oneri relativi; ii ) l’illegittimità degli effetti dell’applicazione dell’adottato sistema di ammortamento cd. ‘ alla francese ‘, per effetto del quale le rate erano state calcolate secondo l’interesse composto, senza, peraltro, che ciò venisse indicato nel contratto, con conseguente violazione sulle norme di trasparenza bancaria, e tanto aveva comportato la restituzione degli int eressi con una proporzione più elevata rispetto all’ammortamento uniforme; iii ) il mancato rispetto del tasso nominale formalizzato nel contratto di finanziamento (7,32%), atteso che, dallo svolgimento del piano di ammortamento, come sarebbe emerso dalla invocata c.t.u. contabile, la percentuale del tasso aumentava tangibilmente di qualche punto percentuale (a partire dal 2%-3%) oltre quello già previsto in contratto.
Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, che contestò le avverse pretese, l’adito Tribunale di Frosinone, con sentenza del 17 novembre 2014, n. 1007, rigettò quella opposizione.
Esito negativo ebbe anche il gravame promosso dal COGNOME contro quella decisione, respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 4 novembre 2020, n. 5430, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice ritenne che: i ) « Nel mutuo cosiddetto alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo. Per piano di ammortamento alla francese (o a rate costanti) s’intende il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo con un piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso fissato individuando, per ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione conteggiando, poi, per ciascuna rata, la quota di interessi sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti; si avrà, quindi, una quota interessi decrescente ed una quota capitale crescente. Nel caso dell’ammortamento alla francese, utilizzato per altro anche per mutui a tasso variabile, la ‘legge di sconto composto’ è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento senza incidere sul separato conteggio degli interessi che rispondono alla regola dell’interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota di interessi compresi in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso di interesse frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi, in caso di restituzione del finanziamento a scadenze mensili, il tasso di interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a un dodicesimo degli interessi pattuito su base annua). L’appellante non ha dedotto nello specifico alcun elemento dal quale possa inferirsi che nel caso di specie la banca abbia
applicato interessi anatocistici limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre anatocismo. Con la conseguenza che anche la richiesta di c.t.u. sul punto risulta oltremodo esplorativa »; ii ) « In ogni caso, poi, risulta ex actis che la somma ingiunta, pari ad € 19.390,61, è la sommatoria delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo all’epoca dell’intervenuta decadenza dal beneficio del termine nonché della penale contrattuale pari all’1% del capitale residuo come convenut o all’art. 15 delle condizioni generali di contratto. Ciò si ricava agevolmente dall’analisi del doc. 5) prodotto nel monitorio, nel quale vengono analiticamente indicate le voci di debito in maniera nitida »; iii ) « Parimenti merita conferma, vieppiù di fro nte alle generiche censure dell’appellante che sul punto ha invocato la c.t.u., il vaglio effettuato dal primo giudice circa la piena conformità del TAEG alle soglie vigenti all’epoca della stipulazione, oltre a quelle successive ; e, peraltro, l’usura sopravvenuta non rileverebbe. Il motivo va dunque nel complesso rigettato, manifestandosi del tutto ultronea la richiesta di c.t.u. »; iv ) infondata era pure la doglianza con cui l’appellante aveva lamentato la violazione dei principi dell’onere della prova sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto, in fase di opposizione, tutta la documentazione concernente il finanziamento, ma solo copia del decreto ingiuntivo, del piano di ammortamento e l’estratto tasso soglia della RAGIONE_SOCIALE d’Italia. Censura, questa, da ritenersi superata per effetto dell’avvenuta produzione, ad opera dell’appellata, in sede di gravame, del fascicolo monitorio (contenente copia del contratto di finanziamento, del bonifico di accreditamento della somma e del piano di ammortamento), ritenuta ammissibile da Cass., SU, n. 14475 del 2015.
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato anche memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Nullità, illegittimità, invalidità della sentenza impugnata, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello ». Si ascrive alla corte capitolina di essersi pronunciata solo sull’esistenza dell’anatocismo nel piano di ammortamento ‘ alla francese ‘, senza prendere in considerazione tutte le altre ragioni di appello che il COGNOME aveva dedotto, eccepito e proposto fin dal primo grado e reiterandole, poi, nel gravame, vale a dire: la difformità ed indeterminatezza del tasso; la violazione della soglia legale ai fini dell’usura; la nullità, nei contratti di finanziamento prevedenti un piano di ammortamento ‘ alla francese ‘ , delle clausole determinative degli interessi che si risolvono in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi; la nullità delle clausole nel piano di finanziamento che prevede un piano di ammortamento ” alla francese ” con cui si determinano gli interessi senza consentire un’univoca applicazione perché non soddisfacenti il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti, ex artt. 1418 e 1346 cod. civ., a pena di nullità; la violazione dell’onere della prova sotto il profilo di omessa allegazione e dimostrazione della fondatezza della pretesa di controparte; la richiesta di accertare e dichiarare l’annullamento e/o la nullità, in tutto o in parte qua, del contratto di finanziamento suddetto, ex artt. 1427 e 1439 cod. civ. e/o per violazione della regola della buona fede contrattuale nella conclusione ed esecuzione dei contratti;
II) « Violazione dell’art. 2697 c.c. – onere della prova », perché la corte d’appello (ma anche il tribunale) avevano rigettato l’opposizione del COGNOME ritenendo, nella sostanza, non presente nel piano di ammortamento alla francese il fenomeno dell’anatocismo senza l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, in palese contrasto con le norme che presidiano l’onere della prova;
III) « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: 1) violazione dell’art 117 TUB, per le problematicità dell’ammortamento alla francese in relazione agli aspetti di trasparenza presidiati dall’articolo 117 TUB. 2) Violazione degli
artt. 1283 codice civile e 120 TUB per la configurazione di pattuizione anatocistica, poiché nella determinazione della rata in regime composto, rispetto al regime semplice, si determina una maggiorazione dell’obbligazione accessoria in essa inclusa. 3) Violazione degli agli artt. 821 e 1284 c.c., in quanto con il regime semplice, al tasso espresso dal TAN indicato in contratto, inteso quale prezzo ex 1284 c.c., corrisponde una inferiore obbligazione accessoria, mentre sussiste divario a causa del carico di interessi su interessi, rifluente dal TAN impiegato in regime composto ». Vengono contestate le argomentazioni con cui la corte territoriale è giunta a ritenere del tutto legittimo il piano di ammortamento cd. alla francese ;
IV) « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – omessa motivazione – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ». Si deduce che, nel ritenere legittimo il piano di ammortamento cd. alla francese , la corte distrettuale ha omesso di rilevare che, in quest’ultimo, « l’ammontare degli interessi, nella misura del tasso, in ragione d’anno, dell’articolo 1284 Codice Civile, viene a coincidere con il TAN solo nel regime semplice, dove la produzione degli interessi rimane sistematicamente proporzionale, oltre che al capitale, al tempo di utilizzo, mentre si discosta dal TAN impiegato nel regime composto in quanto l’obbligazione accessoria, nella formula di determinazione del valore incluso nella rata, considera la capitalizzazione degli interessi, imprimendo in tal modo alla produzione degli stessi una crescita esponenziale con il tempo. La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto (un fatto notorio) assodato in ambito matematico finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi si configura una forma ‘nascosta’ di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si realizza, per questa via, una
modalità ‘celata e ambigua’ di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell’interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento. . La sentenza non motiva in alcun modo la sua diversa affermazione sul punto circa la funzione del regime di interesse composto nel piano di ammortamento alla francese. . Si tratta, dunque, di un caso in cui la sentenza d’appello deve ritenersi radicalmente nulla, in quanto la motivazione è oscura, e il relativo vizio è sollevato in Cassazione anche come violazione di legge processuale. Oltre a quanto sopra circa la motivazione, la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si concretizza anche nell’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dal testo della sentenza (dato testuale) e dagli atti processuali (dato extratestuale), che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo: la presenza nell’ammortamento alla francese del regime di interesse composto (un fatto notorio) assodato in ambito matematico -finanziario. Ove avesse considerato ciò la Corte avrebbe dovuto trarne le necessarie conseguenze in termini di produzione di interessi anatocistici e avrebbe dovuto accogliere la domanda del ricorrente ».
2. Il primo dei descritti motivi si rivela infondato.
Invero la corte distrettuale, dopo aver esposto, affatto esaustivamente, le ragioni per cui ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento cd. alla francese utilizzato per la restituzione del finanziamento di cui si discute, da ciò facendo conseguire pure la natura, « oltremodo esplorativa » e, come tale inammissibile, della c.t.u. contabile invocata dall’appellante, ha espressamente ritenuto ( cfr., amplius , pag. 6 della sentenza impugnata) meritevole di conferma, « vieppiù di fronte alle generiche censure del l’appellante che sul punto ha invocato la c.t.u. », la conclusione del tribunale circa la piena conformità del TAEG alle soglie vigenti all’epoca della stipulazione, oltre a quelle successive, altresì rimarcando che, « peraltro, l’usura sopravvenuta non rileverebbe » e ribadendo che si manifestava « del tutto ultronea la richiesta di c.t.u. ». È innegabile, dunque, che tanto costituisca esplicita pronuncia di quella corte sulle ulteriori (rispetto a quella concernente il lamentato anatocismo asseritamente prodotto
dall’ammortamento cd. alla francese ) ragioni di gravame del COGNOME riguardanti la piena conformità del TAEG alle soglie vigenti all’epoca della stipulazione del contratto di cui qui si discute e la inconfigurabilità, nella specie, di un’ipotesi di usura.
Resta solo da aggiungere che le ulteriori doglianze dell’odierno ricorrente avevano tutte, quanto meno come loro logico presupposto, la lamentata illegittimità del piano di ammortamento suddetto, smentita, invece, da entrambi i giudici di merito. Quelle doglianze, quindi, ben possono considerarsi come comunque implicitamente respinte dalla corte territoriale, altresì ricordandosi che, giusta costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide ed intende ribadire, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, come in questo caso, il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 34217 e 9214 del 2025; Cass. nn. 27510, 4024, 1863 e 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). Il Giudice, invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito. Ne consegue che: i ) il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre laddove, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto ( cfr . Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12652 del 2020); ii ) il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ( cfr . Cass. n. 27551 del 2024); iii ) la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività ( cfr . Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953 del 2020).
Il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ.
Esso, infatti, mostra di non considerare minimamente che: i ) un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto o non assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del
2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie, peraltro, nemmeno concretamente proponibile, come si spiegherà scrutinandosi il quarto motivo, stante il divieto di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ. -nel testo, qui applicabile ratione temporis , anteriore alla sua abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022 – essendosi al cospetto, sullo specifico aspetto investito dalla censura, di una cd. doppia conforme ; ii ) la decisione di ricorrere, o meno, ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce, in sé, un potere discrezionale del giudice ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 18299 e 13038 del 2024; Cass. n. 25281 del 2023, la quale ha pure specificato che la relativa decisione « è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348 -ter , comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente »; Cass. n. 326 del 2020, che ha opportunamente chiarito che « La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato »), ma lo stesso è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare ( cfr . Cass. n. 13038 del 2024; Cass. n. 37027 del 2022). Nel caso di specie, la corte distrettuale ha adeguatamente giustificato le ragioni per cui ha ritenuto comunque legittimo il piano di ammortamento cd. alla francese ( cfr. quanto si è già riferito nel § 2 dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui riprodotto per
intuibili ragioni si sintesi), altresì rimarcando che « L’appellante non ha dedotto nello specifico alcun elemento dal quale possa inferirsi che nel caso di specie la banca abbia applicato interessi anatocistici limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre anatocismo » ( cfr . pag. 5 della sentenza impugnata). Con la conseguenza che anche la richiesta di c.t.u sul punto risulta oltremodo esplorativa ». Tanto basta, dunque, a giustificare la mancata ammissione della c.t.u. invocata dal COGNOME, considerata, appunto, « oltremodo esplorativa ».
3. Passando al terzo motivo di ricorso, esso, giova ricordarlo, ascrive alla corte d’appello di avere erroneamente ritenuto che il piano di ammortamento cd. alla francese non genera alcuna capitalizzazione degli interessi. Illustrata con una lunga dissertazione teorica sugli obblighi di trasparenza e sul fenomeno dell’anatocismo, sui principi ricavabili dalla giurisprudenza di merito e di legittimità circa le conseguenze che scaturiscono dalla violazione della norma di cui l’art. 1283 cod. civ. e, infine, sulle ragioni per cui il mutuo con ammortamento c.d. alla francese genererebbe la capitalizzazione di interessi, la doglianza lamenta che la corte suddetta avrebbe dovuto accertare l’applicazione di interessi composti in violazione del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284 cod. civ. nonché 117 e 120 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993).
Questo motivo, che, peraltro, nemmeno riporta la concreta formulazione delle corrispondenti clausole del contratto di investimento di cui si discute e del piano di ammortamento collegato a quest’ultimo, si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto concernente l’ammortamento cd. alla francese in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7382 del 2025; Cass. n. 25376 del 2024; Cass., SU, n. 15130 del 2024; Cass. n. 27823 del 2023, resa in tema di rateizzazione dei debiti fiscali), tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024, ipotizzando che il finanziamento in discorso sia stato stipulato a tasso fisso, laddove, diversamente, assumendo che lo stesso sia stato stipulato a tasso variabile, il motivo
sarebbe inammissibile in quanto aspecifico giacché la censura non offre argomenti per reputare che detti principi siano applicabili al solo ammortamento alla francese a tasso fisso. E cioè, se è pur vero che né dall’esposizione dei fatti di causa né dall’e sposizione del motivo di ricorso emergono le specifiche condizioni contrattuali del finanziamento oggetto del contendere, sicché non è chiarito se lo stesso fosse a tasso fisso o variabile, è altrettanto vero che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
Le Sezioni Unite -enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento ‘ alla francese ‘ standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato, invero, che: a ) con il piano di ammortamento cd. alla francese , il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’amm ontare della quota interessi; il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa; il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via; b ) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. « È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi »; né « opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando
semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime ‘composto’ che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento ‘alla francese’ standard e nella dinamica fisiologica del rapporto) »; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione; c ) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento ‘ alla francese ‘ standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di ‘ interessi su interessi ‘, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi ‘ scaduti ‘ (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, come sancito dalla recente Cass. n. 7382 del 2025, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l’anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel finanziamento con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l’importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all’an damento del tasso di interesse di riferimento,
comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel finanziamento con piano di ammortamento ‘ alla francese ‘ standardizzato a tasso variabile: i ) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; ii ) se il piano di ammortamento riporta « la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi », neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il soggetto finanziato ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo e/o di un finanziamento a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario e/o il soggetto finanziato, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l’unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui e/o dei finanziamenti a tasso variabile.
Il quarto motivo di ricorso, invece, si rivela inammissibile.
Invero, nella misura in cui assume che il vizio di motivazione denunciato attiene, « in questo caso, alla stessa esistenza della motivazione e risulta dal testo della sentenza impugnata. Esso consiste in una motivazione ‘apparente
e tautologica’. . Si tratta, dunque, di un caso in cui la sentenza d’appello deve ritenersi radicalmente nulla, in quanto la motivazione è oscura e il relativo vizio è sollevato in Cassazione anche come violazione di legge processuale » ( cfr . pag. 28 del ricorso), lo stesso mostra di non considerare che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il vigente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è puntualizzato ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, -tutte fattispecie qui palesemente insussistenti -esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).
In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 ( cfr . in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn.
33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Un simile vizio -da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) -è, nella specie inconfigurabile, atteso che la corte distrettuale ha spiegato ( cfr . quanto si è già riferito nel § 2 dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni si sintesi), la ragione del proprio convincimento circa la piena legittimità del piano di ammortamento cd. alla francese.
Si è al cospetto, dunque, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’ iter logico, oltre che assolutamente coerente con la descritta giurisprudenza di questa Corte richiamata per giustificare l’infondatezza del terzo motivo.
4.1. Quanto, invece, all’invocato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., rileva il Collegio che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata nel 2015, come ragionevolmente desumibile dal numero di ruolo del corrispondente procedimento di gr avame indicato nell’epigrafe della sentenza oggi impugnata. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di pr imo grado (cd.
‘ doppia conforme ‘), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, d imostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr . Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua .
5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par i a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME